Il decreto «commissioni bancarie» è legge

Dopo l’approvazione della Camera di cui abbiamo dato notizia venerdì 18 maggio , da oggi è in vigore la legge n. 62/2012, che converte con modificazioni il decreto legge n. 29, del 24 marzo 2012.

Le modifiche. Con la conversione del decreto in epigrafe, viene istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un ‘Osservatorio sull’erogazione del credito’, avente il compito di vigilare sull’erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riguardo per le imprese micro, medie e piccole, per quelle giovanili e per quelle femminili. Altro ambito di azione dell’Osservatorio sarà costituito dagli accordi e dai protocolli volti a sostenere l’accesso al credito dei citati soggetti. Composizione e funzioni dell’Osservatorio. Ai lavori dell’organismo parteciperanno, dal lato delle Istituzioni, rappresentanti dei Ministeri dell’economia e dello sviluppo economico e della Banca d’Italia. Tra i soggetti privati, prenderanno parte alle sedute rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, insieme a rappresentanti delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative e degli organismi di società finanziarie. Tra le attività dell’Osservatorio, il monitoraggio dell’andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni, con riguardo ai soggetti sopra elencati. Inoltre, allo scopo di favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito e coerentemente con l’attenzione rivolta a determinate ‘categorie’, l’Osservatorio promuoverà la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori. Il rating di legalità. Ancora in materia di accesso al credito, la legge di conversione contiene modifiche riguardanti il metro per valutare il ‘livello di legalità’ delle imprese. Sarà elaborato, secondo i criteri stabiliti dall’Autorità garante della concorrenza, e attribuito un rating di legalità da assegnare all’impresa che ne faccia richiesta. Le banche saranno tenute a prendere in considerazione il rating così formulato in sede di accesso al credito allo stesso modo, tale parametro sarà valutato in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Legge 18 maggio 2012, numero 62 G.U. 21 maggio 2012, numero 117 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, numero 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge Art. 1 1. Il decreto-legge 24 marzo 2012, numero 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 maggio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli Severino LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica atto numero 3221 . Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Monti e dal Ministro dell'economia e finanze Monti il 24 marzo 2012. Assegnato alla 10ª Commissione Industria , in sede referente, il 26 marzo 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 11ª. Esaminato dalla 1ª Commissione Affari Costituzionali , in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 marzo 2012. Esaminato dalla 10ª Commissione, in sede referente, il 28 marzo, 3, 4, 17, 18 e 24 aprile 2012. Esaminato in Aula il 29 marzo, 17 aprile 2012 ed approvato il 2 maggio 2012. Camera dei deputati atto numero 5178 . Assegnato alla VI Commissione Finanze , in sede referente, l'8 maggio 2012 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, V, IX, X e XI . Esaminato dalla VI Commissione, in sede referente, l'8, 9 e 10 maggio 2012 Esaminato in Aula il 14, 15, 16 maggio 2012 ed approvato il 17 maggio 2012 Avvertenza il decreto-legge 24 marzo 2012, numero 29, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - numero 71 del 24 marzo 2012. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, numero 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri , le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 88. Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2012, N. 29 All'articolo 1 al comma 1, lettera a , le parole da al comma 1 fino a stipulate sono sostituite dalle seguenti al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole , stipulate e dopo le parole Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sono aggiunte le seguenti al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili al comma 1, la lettera b è sostituita dalla seguente b dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti 1-bis. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonchè sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell'ambito di tali attività l'Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d'Italia. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipano altresi' un rappresentante delle associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. 1-ter. L'Osservatorio monitora l'andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni con riguardo ai soggetti di cui al comma 1-bis. A tal fine, l'Osservatorio puo' richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate. L'Osservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito e formula eventuali proposte in un 'Dossier sul credito' che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati. 1-quater. L'Osservatorio promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali. 1-quinquies. Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all'Arbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, numero 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti 1-bis. Al comma 1 dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, numero 385, dopo le parole L'ammontare della commissione sono inserite le seguenti , determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, . 1-ter. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, numero 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi. 1-quater. Al comma 4 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, numero 385, dopo le parole disposizioni applicative del presente articolo sono inserite le seguenti , ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, . 1-quinquies. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, le parole da alla elaborazione di un rating di legalità fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonchè in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta il comma 2 è soppresso dopo il comma 2 è aggiunto il seguente 2-bis. In ragione della necessità di coordinamento legislativo e di adeguamento tempestivo alle disposizioni dell'articolo 23, comma 1, lettera a , del decreto-legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, numero 249 a al secondo periodo e al quarto periodo, la parola quattro è sostituita dalla seguente due b il quinto periodo è sostituito dal seguente Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio . Nel titolo, le parole e al decreto-legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214 sono sostituite dalle seguenti e al decreto legislativo 1º settembre 1993, numero 385, nonchè modifiche alla legge 31 luglio 1997, numero 249 .

Testo Coordinato del decreto-legge 24 marzo 2012, numero 29 G.U. 21 maggio 2012, numero 117 Testo del decreto-legge 24 marzo 2012, numero 29 in Gazzetta Ufficiale - serie generale - numero 71 del 24 marzo 2012 , coordinato con la legge di conversione 18 maggio 2012, numero 62 in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 , recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, numero 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, nonche' modifiche alla legge 31 luglio 1997, numero 249. . Avvertenza il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, numero 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni . A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, numero 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri , le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 1. All'articolo 27-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, sono apportate le seguenti modificazioni a al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole , stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili b dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti 1-bis. E' costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonche' sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell'ambito di tali attivita' l'Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d'Italia. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipano altresi' un rappresentante delle associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di societa' finanziarie regionali. La partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 1-ter. L'Osservatorio monitora l'andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni con riguardo ai soggetti di cui al comma 1-bis. A tal fine, l'Osservatorio puo' richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate. L'Osservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito e formula eventuali proposte in un Dossier sul credito che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati. 1-quater. L'Osservatorio promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali. 1-quinquies. Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all'Arbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione . 1-bis. Al comma 1 dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, dopo le parole L'ammontare della commissione sono inserite le seguenti , determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, . 1-ter. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi. 1-quater. Al comma 4 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, dopo le parole disposizioni applicative del presente articolo sono inserite le seguenti , ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilita', . 1-quinquies. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, le parole da alla elaborazione di un rating di legalita' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalita' per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita' stabilite da un regolamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonche' in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta . 2. Soppresso . 2-bis. In ragione della necessita' di coordinamento legislativo e di adeguamento tempestivo alle disposizioni dell'articolo 23, comma 1, lettera a , del decreto-legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, numero 249 a al secondo periodo e al quarto periodo, la parola quattro e' sostituita dalla seguente due b il quinto periodo e' sostituito dal seguente Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio . Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.