Contributo unificato, competenza al giudice tributario

Le controversie in materia di legittimità del contributo unificato appartengono al giudice tributario attesa la natura tributaria dello stesso contributo.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza 17 aprile 2012, n. 5994, hanno affermato che le domande aventi ad oggetto il contributo unificato rientrano nella competenza delle commissioni tributarie. Contributo unificato giurisdizione. Tale contributo, introdotto dall’art. 9 legge n. 488/1999, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato Legge finanziaria 2000 , è stato istituito per le spese degli atti giudiziari e successivamente è stato ridefinito come contributo unificato di iscrizione a ruolo. La disciplina di detto contributo, entrato in vigore dal 1° marzo 2002, è stata oggetto di varie modifiche normative tradotte nel d.p.r. n. 115/2002 e poi nella legge n. 248/2006. Relativamente alle controversie civili, penali e amministrative, la citata disposizione ha sostituito una serie di tributi e diritti con l'obbligo del versamento, da effettuare anticipatamente, di un importo forfetario determinato tendenzialmente in base al valore e alla natura del procedimento giurisdizionale. La natura di entrata tributaria erariale del contributo in esame è stata affermata dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 73/2005, ne ha sottolineato la condizione di prestazione fiscale, essendo stato istituito lo stesso in forza di legge ai fini di semplificazione e in sostituzione di tributi erariali gravanti anch’essi su procedimenti giurisdizionali imposta di bollo e tassa di iscrizione a ruolo ed, in particolare, la sua espressa configurazione quale prelievo coattivo volto al finanziamento delle spese degli atti giudiziari . La natura di entrata tributaria erariale del contributo unificato e la conseguente competenza del giudice tributario, con la obbligatoria devoluzione a tale giurisdizione di tutte le controversie sulla materia, è stata poi riaffermata dalla Suprema Corte Cass., sent. n. 9840/2011 . In buona sostanza, il contributo unificato presenta le caratteristiche essenziali del tributo, quali la doverosità della prestazione e il collegamento della stessa ad una pubblica spesa, cioè quella per il servizio giudiziario. Con la Circolare n. 33/2007, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative circa le modalità di rimborso del contributo unificato. Il caso. Il contribuente ha proposto opposizione dinanzi al giudice ordinario avverso una cartella esattoriale notificatagli da Equitalia che conteneva l’intimazione al pagamento per contributi unificati e oneri accessori relativi ad un pregresso giudizio svoltosi dinanzi al giudice di pace. Il Ministero della giustizia che si era costituito, diversamente dal concessionario, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario in considerazione della natura fiscale del contributo in esame. Il Tribunale adito confermava la propria giurisdizione e avverso tale sentenza Equitalia ha proposto ricorso per cassazione. I giudici di legittimità, riuniti in seduta comune, hanno ritenuto che l’atto di opposizione con cui si fanno valere eventuali vizi della cartella di pagamento, emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato, rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, in quanto il contributo in questione ha natura tributaria Cass. SSUU, nn. 3007 e 3008/2008 ed il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configurando queste atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario sulla base di quanto disposto dagli artt. 2, comma 1 e 19, lett. d , d.lgs. n. 546/1992. Pertanto le questioni di nullità sollevate nel corso del giudizio attengono non ad atti dell'esecuzione forzata esattoriale, ma ad atti inerenti alla fase della riscossione, il controllo della cui legittimità, quando riguardino tributi, spetta al giudice tributario. È devoluta alla cognizione del giudice tributario Cass., sent. n. 9840/2011 la controversia relativa al pagamento delle spese di giustizia nella forma del contributo unificato.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 27 marzo – 17 aprile 2012, n. 5994 Presidente Adamo – Relatore Cappabianca Svolgimento del processo Instaurando contraddittorio sia nei confronti del concessionario per la riscossione, sia nei confronti del Ministero della Giustizia, G O. propose opposizione, ai sensi dell'art. 615 nonché dell'art. 617 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Roma, avverso cartella di pagamento, notificatagli il 6 maggio 2010, con la quale Equitalia Gerit poi Equitalia Sud s.p.a. gli aveva intimato il pagamento di Euro 40,35, per contributi unificati ed oneri accessori relativi all'instaurazione di un giudizio davanti al Giudice di Pace. A fondamento della opposizione, l'O. eccepì l'inesistenza del credito e vizi di forma della cartella di pagamento in particolare, la violazione dell'obbligo dell'indicazione degli estremi dell'atto presupposto . Costituitosi il Ministero della Giustizia, che deduceva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in considerazione della natura tributaria del credito controverso e, comunque, l'infondatezza delle domande avversarie, e restata contumace Equitalia, il Tribunale adito, con la sentenza qui impugnata, ha rilevato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario, con riguardo all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, affermata, al riguardo, la propria giurisdizione, ha accolto l'opposizione promossa ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dichiarando la nullità della cartella esattoriale opposta. Avverso la sentenza del Tribunale, Equitalia ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, deducendo, con il primo, il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. anche sull'opposizione ex art. 617 c.p.c. e censurando, con gli altri, il merito della decisione impugnata. L'O. ha resistito con controricorso, eccependo, preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per vizio della procura consistente nel difetto del requisito della specialità. Il Ministero della Giustizia è restato contumace. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie. Motivi della decisione Il ricorso di Equitalia è ammissibile, non riscontrandosi nella procura all'uopo rilasciata difetto del requisito della specialità. Invero, l'esame del ricorso rivela che la procura in rassegna, rilasciata in data successiva al deposito della decisione impugnata e recante l'indicazione nominativa della controparte, è stata posta in calce al ricorso medesimo proposto, peraltro, nell'interesse di parte contumace nel giudizio di merito , prima delle relazioni di notifica. Ciò posto, va osservato che questa Corte ha reiteratamente puntualizzato che già la collocazione della procura in calce o a margine del ricorso per cassazione è idonea a riferirla al giudizio cui l'atto accede, sicché, pur in assenza di espressi riferimenti alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere, la procura così redatta deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione ed idonea a soddisfare il requisito della specialità previsto dall'art. 365 c.p.c. cfr. Cass. 26504/09, 10539/07,14011/05 . Il ricorso di Equitalia è, peraltro, fondato. Invero, così come dedotto da Equitalia sin dal giudizio di merito, l'opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale si fanno valere asseriti vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall'art. 9 d.p.r. 115/2002, rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, atteso che il contributo unificato in oggetto ha natura di entrata tributaria cfr. Corte cost. 73/2005 e Cass., ss.uu., 3007/08 e 3008/08 e che il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configurane queste atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione degli artt. 2, comma 1, e 19 lett. d , d.lvo. 546/1992 cfr. Cass. SS.UU. 9840/11 . Alla stregua delle considerazioni che precedono e risultando assorbita ogni altra questione, va dichiarata, in accoglimento del ricorso, la giurisdizione del giudice tributario. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rimessione delle parti davanti alla commissione tributaria provinciale competente per territorio, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte, a sezioni unite, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e dichiara la giurisdizione del giudice tributario cassa la sentenza impugnata e rimette le parti, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, davanti alla commissione tributaria provinciale competente per territorio.