Iva, Cud e 730: i modelli per il 2012 sono definitivi

Dopo un breve periodo di prova, i modelli di dichiarazione del 2012 diventano definitivi l’Agenzia delle Entrate, con tre provvedimenti del 16 gennaio, ha dato il via libera alle versioni ufficiali che i contribuenti dovranno utilizzare nei prossimi mesi.

Pronte all’esordio le versioni definitive dei modelli di dichiarazione Iva, Cud e 730 per il 2012. Iva 2012 confermate le modifiche. Il modello di quest’anno ha subito – già nella versione provvisoria in bozza – alcune importanti modifiche rispetto agli anni passati, a seguito delle novità introdotte in tema di disciplina Iva. Reverse charge. Dal 1° aprile dello scorso anno cessioni e acquisti di telefonini e microprocessori sono sottoposte al meccanismo dell’inversione contabile reverse charge il modello contiene appositi campi destinati ad accogliere le indicazioni delle relative operazioni. Iva oggettivamente detraibile. Altra novità riguarda le operazioni per le quali l’Iva è oggettivamente detraibile, che da quest’anno vanno indicate in un apposito rigo, il VF18. Adeguamento dell’aliquota al 21%. Nel quadro VF è stato introdotto anche il rigo VF12, da utilizzare per tutte le operazioni con aliquota al 21%. Anche Cud e 730 diventano definitivi. Contestualmente all’approvazione del modello Iva arriva anche quella dei modelli Cud e 730 in questo caso le correzioni, rispetto alle bozze, sono davvero minime. Tra le novità, contributo di solidarietà e sconto Irpef. Confermato, quindi, l’ingresso, in entrambi i modelli, del contributo di solidarietà, che trova spazio in appositi campi dedicati al reddito, al netto del contributo, e all’ammontare del contributo stesso. Stesso discorso per lo sconto Irpef il differimento del 17% dell’acconto Irpef, dovuto per il periodo d’imposta 2011, fa il suo ingresso nei modelli di dichiarazione. Inseriti nel Cud 2012 anche appositi spazi per le agevolazioni, introdotte negli anni precedenti e prorogate, relative ai premi di produttività nel settore privato e alla detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, nonché per le nuove destinazioni del 5 per mille dell’Irpef. Nel modello 730 viene inserito un quadro ad hoc E , per riportare i dati identificativi dell’immobile per usufruire delle agevolazioni previste per le ristrutturazioni, superando così l’obbligo del’invio della comunicazione di inizio lavori al Cop. Spazio anche per la cedolare secca.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 16 gennaio 2012, prot. numero 4314/2012 Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2012 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2011. 1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli a 730/2012, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2012, per i redditi prodotti nell’anno 2011 b 730-1, concernente la scelta della destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF e la scelta della destinazione del cinque per mille dell’IRPEF c 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente d 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata e 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta f bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 Allegato 1 . 1.2. I predetti modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché questo contenga tutte le informazioni previste dal modello stesso. Qualora i medesimi modelli siano costituiti da più pagine, la sezione terza deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina. Per la comunicazione dei dati effettuata mediante supporti informatici devono essere osservate le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento. I supporti informatici devono essere presentati al sostituto d'imposta unitamente al modello 730-4 o 730-4 integrativo riportando nella sezione seconda i soli dati relativi al numero d'ordine, al codice fiscale e al cognome e nome dei contribuenti ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale e compilando la sezione terza solo nell'ultima pagina utilizzata. 1.3. Con il provvedimento di cui al punto 1.2 saranno definite le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica da parte dei C.A.F. e dei professionisti abilitati all’Agenzia delle Entrate del modello 730-4 e del modello 730-4 integrativo previste dal D.M. 7 maggio 2007, numero 63, e dall’art. 16, comma 1, lettera a , e comma 4-bis del D.M. 31 maggio 1999, numero 164. 2. Consegna delle dichiarazioni mod. 730. 2.1. I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2012 devono trasmettere in via telematica, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2012 osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. In caso di consegna delle predette dichiarazioni ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali è stata prestata l’assistenza fiscale. 2.2 I CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2012, nei modelli 730-4 e nelle schede relative alla scelta dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. Con riferimento alla trasmissione dei dati relativi al modello 730-4 si rinvia alle indicazioni che verranno fornite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate relativo alle modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 16, commi 1, 2 e 4-bis, del decreto 31 maggio 1999, numero 164. 2.3. I soggetti che prestano l’assistenza fiscale devono comunque essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini previsti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, e successive modificazioni. 3. Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF, mod. 730-1, da parte dei sostituti d’imposta. 3.1. I sostituti d’imposta devono consegnare ad un ufficio postale ovvero ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica, le schede per la scelta della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF, modelli 730-1, contenute nell’apposita busta, di cui all’Allegato 2 del presente provvedimento, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche indicate nel successivo punto 5.6. 3.2. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF. 3.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al sostituto d’imposta copia della bolla di consegna di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento, contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730 e 730-1. 3.4. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un ufficio postale i sostituti d’imposta devono compilare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento, senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura Modello 730-1” e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d’imposta. 3.5. Per l’anno d’imposta 2011 è consentita in via sperimentale al Ministero dell’Economia e delle Finanze personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro ed alla Sogei S.p.A. la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate delle scelte per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF, contenute nei modelli 730-1, acquisite secondo i criteri stabiliti e con le modalità indicate nelle specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. 4. Modalità di indicazione degli importi e caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli. 4.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite. 4.2. Per la stampa dei predetti modelli deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore arancio pantone 158U . 4.3. E’ autorizzata la stampa su un unico foglio di due modelli 730-1, concernenti la scelta della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF, da utilizzare nell’ipotesi di dichiarazione congiunta. 4.4. È autorizzata altresì la stampa dei modelli di cui al punto 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica. In tal caso, i modelli vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le pagine di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna pagina deve essere stampata l'avvertenza ATTENZIONE DA NON STACCARE . 4.5. I modelli di cui al punto 1 devono presentare i seguenti requisiti a stampa realizzata con i colori previsti nel punto 4.2 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero b conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente provvedimento anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti. 4.6. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti a larghezza, minima cm. 19,5 - massima cm. 21,5 b altezza, minima cm. 29,2 - massima cm. 31,5. 4.7. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti a larghezza, minima cm 35 - massima cm 42 b altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5. 4.8. I modelli meccanografici composti da quattro pagine predisposte a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni su indicate nel punto 4.7, devono rispettare la sequenza delle pagine nel seguente ordine nella prima pagina doppia, quarta pagina - prima pagina nella seconda pagina doppia, seconda pagina - terza pagina. 4.9. I modelli meccanografici composti da due pagine predisposte a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel punto 4.7, devono rispettare la sequenza nella pagina doppia seconda pagina - prima pagina. 4.10. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei punti precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente provvedimento. 4.11. I modelli di cui al punto 1 devono essere stampati su carta di peso 80 gr./mq. con opacità compresa tra 86 ed 88 per cento. 5. Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli. 5.1. È autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel punto 4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo. 5.2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli con le stampanti di cui al punto 5.1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni a colori, dimensioni e conformità di struttura e sequenza alle caratteristiche di cui al punto 4 b indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente c bloccaggio dei fogli mediante i sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. 5.3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai punti precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione dei modelli stessi e gli estremi del presente provvedimento. 5.4. I modelli di cui al punto 1 sono distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in forma cartacea presso i Comuni o possono comunque essere prelevati in formato elettronico dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it. 5.5. È altresì autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel punto 4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento. 5.6. Per la consegna della scheda per le scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF, modello 730-1, può essere utilizzata, in alternativa alla busta di cui al punto 3.1, anche una normale busta di corrispondenza, sulla quale devono essere apposte le indicazioni Scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma congiunta i due modelli 730-1 devono essere inseriti in un’unica busta, sulla quale devono essere riportate le suddette indicazioni riferite al dichiarante. Motivazioni Il presente provvedimento è emanato in base all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, numero 322, e successive modificazioni, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, il quale prevede, tra l’altro, che i modelli di dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale sono approvati entro il 15 gennaio dell’anno in cui devono essere utilizzati. Con il presente provvedimento vengono, pertanto, approvati il modello 730/2012 concernente la predetta dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, il modello 730-1 concernente le scelte per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF, il modello 730-2 per il sostituto d'imposta ed il modello 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il modello 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata, i modelli 730-4 e 730-4 integrativo concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta. Il presente provvedimento approva, altresì, la bolla da utilizzare per la consegna dei modelli 730 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica nonché per la consegna del modello 730-1 ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica. Con il presente provvedimento viene, inoltre, disciplinata la modalità di indicazione degli importi, la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche. Gli importi devono essere espressi con arrotondamento all’unità di euro secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal D.Lgs. numero 213/1998 , per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite. Il presente provvedimento tiene conto altresì, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, della destinazione di una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa in base alla scelta del contribuente al sostegno delle finalità previste dall’art. 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011, numero 183, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 265 del 14 novembre 2011. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, numero 59, art. 57 art. 62 art. 66 art. 67, comma 1 art. 68, comma 1 art. 71, comma 3, lettera a art. 73, comma 4 Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 42 del 20 febbraio 2001 art. 5, comma 1 art. 6, comma 1 Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 36 del 13 febbraio 2001 art. 2, comma 1 Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 300. Disciplina normativa di riferimento. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917 di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni Decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, numero 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale Decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446, e successive modificazioni, recante, tra l’altro l’istituzione di una addizionale regionale all’IRPEF Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, numero 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto artt. 1 e 3, comma 3 Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 187 del 12 agosto 1998, concernente Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 78 del 3 aprile 2000 Decreto legislativo 28 settembre 1998, numero 360, e successive modificazioni, concernente l’istituzione di una addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche Decreto 31 maggio 1999, numero 164, e successive modificazioni, recante norme per l’assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti Decreto legislativo 18 febbraio 2000, numero 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, numero 133 Legge 27 luglio 2000, numero 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente Legge 27 dicembre 2002, numero 289, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2003 Decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali Legge 24 dicembre 2003, numero 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2004 Legge 30 dicembre 2004, numero 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2005 Legge 23 dicembre 2005, numero 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2006 Legge 27 dicembre 2006, numero 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007 Legge 8 febbraio 2007, numero 9 relativa agli interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali Decreto-legge 1° ottobre 2007, numero 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, numero 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale Legge 24 dicembre 2007, numero 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2008 Legge 24 dicembre 2007, numero 247, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale Decreto-legge 31 dicembre 2007, numero 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria Decreto-legge 27 maggio 2008, numero 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, numero 126 recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie Decreto-legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, numero 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria Decreto-legge 20 ottobre 2008, numero 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, numero 199, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali Decreto-legge 29 novembre 2008, numero 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale Legge 22 dicembre 2008, numero 203, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2009 Decreto-legge, 10 febbraio 2009, numero 5 recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi Decreto del Presidente del Consiglio del 27 febbraio 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 87 del 15 aprile 2009, recante disposizioni per le riduzioni d’imposta previste dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, numero 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, numero 2 Decreto-legge, 23 novembre 2009, numero 168 recante disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni Legge 23 dicembre 2009, numero 191, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2010 Decreto-legge 30 dicembre 2009, numero 194, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, numero 25, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative Decreto-legge, 31 maggio 2010 numero 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, numero 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica Legge 13 dicembre 2010, numero 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2011 Decreto-legge 29 dicembre 2010, numero 225, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, numero 10, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie Decreto-legge 13 maggio 2011, numero 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 numero 106, recante prime disposizioni urgenti per l'economia - semestre Europeo Decreto legislativo 14 marzo 2011, numero 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale Decreto-legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, numero 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria Decreto-legge 23 agosto 2011, numero 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, numero 148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo Legge 12 novembre 2011, numero 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2012 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 275 del 25 novembre 2011, recante disposizioni per il differimento del versamento di acconti d’imposta Decreto-legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici Decreto-legge 29 dicembre 2011, numero 216, in corso di conversione, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative Provvedimento, in corso di pubblicazione, di approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2012, con le relative istruzioni, nonché di definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, numero 244. Per scaricare il modello 730 e le istruzioni per la compilazione clicca qui .

Agenzia delle Entrate, provvedimento 16 gennaio 2012, prot. numero 187490/2011 Approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2012”, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone 1. Approvazione dello schema di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati nonché dei contributi previdenziali e assistenziali. 1.1. E’ approvato lo schema di certificazione unica CUD 2012”, unitamente alle informazioni per il contribuente Allegato 1 , da utilizzare ai fini dell’attestazione a dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, e successive modificazioni di seguito TUIR” , corrisposti nell’anno 2011 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva b delle relative ritenute di acconto operate c delle detrazioni effettuate. Lo schema di certificazione unica CUD 2012” è altresì utilizzato per l’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell’anno 2011 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS e all’INPDAP. 1.2. Sono altresì approvate a le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati fiscali Allegato 2 b le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS, e INPDAP Allegato 3 . 1.3. Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni di cui agli allegati 2 e 3 e deve rilasciarla in duplice copia al contribuente, unitamente alle informazioni contenute nel predetto Allegato 1, entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, numero 322, e successive modificazioni. La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica. 1.4. L’esposizione dei dati da indicare nella certificazione CUD 2012 deve rispettare la sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo dei campi ivi previsti. Relativamente ai campi non compilati, i predetti dati possono essere omessi se tale modalità risulti più agevole per il datore di lavoro. Qualora si renda necessario certificare distinte situazioni per lo stesso sostituito, possono essere utilizzati ulteriori righi, numerandoli progressivamente, nel rispetto della sequenza numerica dei punti prevista dallo schema di certificazione. La medesima certificazione può essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema allegato. 1.5. Lo schema di certificazione CUD 2012 può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi a periodi successivi al 2011 fino alla approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2011 e 2012 contenuti nello schema di certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi. 2. Certificazioni relative ai contributi INPS. 2.1. La certificazione CUD 2012 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, numero 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, numero 467 modello 01/M ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali. 2.2. La certificazione CUD 2012 rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali. 3. Certificazione integrativa. 3. 1. Qualora il sostituto d’imposta, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell’anno 2011, abbia rilasciato al sostituito la certificazione unica prima dell’approvazione dello schema di cui al punto 1, i dati previsti nello schema CUD 2012 e non presenti nel CUD 2011 già consegnato, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro il termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater, del citato decreto numero 322 del 1998. 4. Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. 4.1. Qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, numero 461, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c a c-quinquies , del TUIR, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.3, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l’oggetto e la data dell’operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi. Motivazioni. Il presente provvedimento è emanato in relazione a quanto disposto dall’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del citato decreto numero 322 del 1998, in base al quale i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono rilasciare un’apposita certificazione CUD , unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale INPS ed agli altri enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Con decreto 25 agosto 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 207 del 3 settembre 1999 , la certificazione unica CUD e la dichiarazione unica dei sostituti d’imposta è stata estesa anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica INPDAP e all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali INPDAI . Secondo quanto stabilito dall’art. 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, numero 214, l’INPDAP è stato soppresso e le sue funzioni sono state trasferite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Come convenuto con gli enti interessati la sezione relativa all’INPDAP viene mantenuta per la gestione dei dati relativi all’anno 2011. Vengono, altresì, definite le modalità per l’adempimento dell’obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, numero 461. Il presente provvedimento tiene conto di quanto stabilito dall’articolo 1 del citato D.P.R. numero 600 del 1973, in base al quale i soggetti esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, ai fini della scelta della destinazione dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, numero 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare la certificazione unica rilasciata dai sostituti d’imposta con le modalità previste ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi Il presente provvedimento tiene conto altresì, ferma quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, della destinazione di una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa in base alla scelta del contribuente al sostegno delle finalità previste dall’art. 33, comma 11, della legge del 12 novembre 2011 numero 183 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 265 del 14 novembre 2011. Pertanto, il presente provvedimento approva lo schema di certificazione unica CUD 2012, unitamente alle informazioni per il contribuente contenute nell’Allegato 1, da utilizzare ai fini dell’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, corrisposti nell’anno 2011 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto, compresi i relativi acconti ed anticipazioni, erogati nell’anno 2011 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974 o non ancora avvenute, prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, numero 252 erogate in forma di capitale , a ritenuta a titolo d’imposta prestazioni pensionistiche erogate a qualsiasi titolo di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, numero 252 , ad imposta sostitutiva somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro di cui all’articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, numero 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, numero 126, successivamente prorogato dall’art. 5 del decreto legge 29 novembre 2008, numero 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, numero 2, da ultimo prorogato dall’articolo 53 del decreto legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, numero 122 , delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS e all’INPDAP. Con lo stesso provvedimento sono altresì approvate le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati fiscali, contenute nell’Allegato 2, nonché le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto d’imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS e INPDAP indicate nell’Allegato 3 al provvedimento stesso. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, numero 59, art. 57 art. 62 art. 66 art. 67, comma 1 art. 68, comma 1 art. 71, comma 3, lettera a art. 73, comma 4 Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 42 del 20 febbraio 2001 art. 5, comma 1 art. 6, comma 1 Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 36 del 13 febbraio 2001 art. 2, comma 1 Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 300. Disciplina normativa di riferimento. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi Decreto legislativo 21 aprile 1993, numero 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari Decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni Decreto legislativo 2 settembre 1997, numero 314, e successive modificazioni, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro Decreto legislativo 21 novembre 1997, numero 461, in base al quale, tra l’altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalità per l’adempimento dell’obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria art. 10, comma 3 Decreto legislativo 24 giugno 1998, numero 213, concernente disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a norma dell’art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, numero 443 Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, numero 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto art. 4 Decreto 25 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 207 del 3 settembre 1999, concernente l’estensione all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica INPDAP e all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali INPDAI della certificazione unica CUD e della dichiarazione unica dei sostituti d’imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse Decreto legislativo 30 dicembre 1999, numero 506, recante, tra l’altro, disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati Decreto legislativo 18 febbraio 2000, numero 41, recante la disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria Decreto legislativo 18 febbraio 2000, numero 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare Legge 27 luglio 2000, numero 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente Legge 21 novembre 2000, numero 342, concernente misure in materia fiscale Decreto legislativo 12 aprile 2001, numero 168, recante disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, numero 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare Legge 18 ottobre 2001, numero 383, recante primi interventi per il rilancio dell’economia Legge 27 dicembre 2002, numero 289, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2003 Decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali Decreto legislativo 12 dicembre 2003, numero 344, che ha apportato modifiche al testo unico delle imposte sui redditi Legge 24 dicembre 2003, numero 350, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2004 Legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2005 Decreto legislativo 5 dicembre 2005, numero 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari Legge 23 dicembre 2005, numero 266, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2006 Decreto-legge 4 luglio 2006, numero 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, numero 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale convertito con modificazioni dalla legge numero 248 del 04/08/2006 Legge 27 dicembre 2006, numero 296, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007 Decreto 2 agosto 2007, numero 149, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all’art. 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, numero 296 Decreto-legge 1° ottobre 2007, numero 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, numero 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale Legge 24 dicembre 2007, numero 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2008 Legge 24 dicembre 2007, numero 247, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. Decreto 20 marzo 2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 78 del 2 aprile 2008 recante disposizioni per la riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro Decreto-legge 27 maggio 2008, numero 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, numero 126, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie Decreto-legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, numero 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria Decreto-legge, 29 novembre 2008, numero 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, numero 2 e successive modificazioni recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale Legge 22 dicembre 2008, numero 203, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2009 Decreto del Presidente del Consiglio del 27 febbraio 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 87 del 15 aprile 2009, recante disposizioni per le riduzioni d’imposta previste dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, numero 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, numero 2 Legge 23 dicembre 2009, numero 191, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2010 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 136 del 14 giugno 2010, recante disposizioni per le riduzioni d’imposta previste dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, numero 185 Decreto-legge, 31 maggio 2010, numero 78 convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, numero 122 recante disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica Decreto legge 29 dicembre 2010, numero 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, numero 10 recante disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” Legge 30 dicembre 2010, numero 238 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 9 del 13 gennaio 2010, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia Decreto legge 6 luglio 2011, numero 98, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 155 del 6 luglio 2011 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, numero 111 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. Decreto-legge 13 agosto 2011, numero 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, numero 138 recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo Legge 12 novembre 2011, numero 183 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2012 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 275 del 25 novembre 2011, recante disposizioni per il differimento del versamento di acconti d'imposta Decreto-legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, numero 244. Per scaricare il modello Cud e le istruzioni per la compilazione clicca qui .

Agenzia delle Entrate, provvedimento 16 gennaio 2012, prot. n. 2012/5810 Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2012 concernenti l’anno 2011, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2012 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Approvazione dei modelli di dichiarazione annuale IVA 1.1. Sono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all'anno 2011 da presentare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto a Modello IVA/2012 composto da - il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali - i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VK, VL, VR, VT, VX, VO, VS, VV, VW, VY e VZ b Modello IVA BASE/2012 composto da - il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali - i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VR, VX e VT c Modello IVA 26 LP/2012 - Prospetto delle liquidazioni periodiche, riservato agli enti o società controllanti di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. Modalità di indicazione degli importi 2.1. In tutti i modelli gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite. 3. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa 3.1. I modelli di dichiarazione annuale IVA sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato A. 3.2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche di cui all’allegato A e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento. 3.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui ai punti 1 e 2 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato A. 4. Modalità per la presentazione telematica della dichiarazione 4.1. I soggetti che presentano la dichiarazione per via telematica direttamente o attraverso gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1.1, lettere a e b , secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. 4.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento. Motivazioni Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello di dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione, approva i modelli di dichiarazione IVA/2012 e IVA 26 LP/2012, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all'anno 2011 da presentare nel 2012 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Inoltre, ravvisata l’opportunità di rendere disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva, viene approvato il Modello IVA BASE/2012 che può essere utilizzato, in alternativa al Modello IVA/2012, sia per la presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma che per la presentazione della stessa nell’ambito della dichiarazione unificata. Gli importi da indicare nei modelli devono essere espressi con arrotondamento all’unità di euro secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Con lo stesso provvedimento, infine, viene disciplinata la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 art. 57 art. 62 art. 66 art. 67, comma 1 art. 68, comma 1 art. 71, comma 3, lettera a art. 73, comma 4 Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 art. 5, comma 1 art. 6, comma 1 Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 art. 2, comma 1 Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto Decreto ministeriale 13 dicembre 1979, e successive modificazioni norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti ed alle dichiarazioni delle società controllanti e controllate Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto Decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 introduzione del regime speciale IVA per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive IRAP , revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000 Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente Decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2003, n. 126 regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di Iva, di scritture contabili e di trasmissione telematica Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e di partecipazione italiana a missioni internazionali Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell’IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ALLEGATO A CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI Struttura e formato dei modelli I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, ed aventi le seguenti dimensioni larghezza cm. 21,0 altezza cm 29,7 È consentita la predisposizione dei modelli e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. È altresì consentita la riproduzione e l’eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo. I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti. Sul bordo laterale sinistro dei modelli di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento. Caratteristiche della carta dei modelli La carta utilizzata per i modelli deve essere di colore bianco con opacità compresa tra 86 e 88 per cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr/mq. Caratteristiche grafiche dei modelli I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di un’area grafica che ha le seguenti dimensioni altezza 65 sesti di pollice, larghezza 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio superiore, inferiore, sinistro e destro . Colori Per la stampa tipografica dei modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento e delle relative istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore viola pantone 2573U . È altresì consentita, per la riproduzione dei modelli, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altre stampanti consentite, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero. Per scaricare il modello Iva e le istruzioni per la compilazione clicca qui .