L’Ufficio non lo invita a comparire? L’atto impositivo è ugualmente legittimo

La mancata convocazione del contribuente non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dall’Amministrazione finanziaria.

In tema di accertamento con adesione, la Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29127 del 28 dicembre scorso, ha statuito che la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza ex d.lgs. n. 218/1997, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dall’Amministrazione finanziaria. È legittimo l’atto impositivo e la conseguente cartella di pagamento anche se l’Ufficio non attiva il contradditorio sull’istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente. Infatti, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3676/10, hanno precisato che in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza ex art. 6 d.lgs. n. 218/1997, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge . Il caso. Con tale pronuncia, la Sezione Tributaria ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando senza rinvio la sentenza impugnata. Gli Ermellini hanno chiuso definitivamente il sipario sulla vicenda ritenendo valida la cartella di pagamento e, decidendo la causa nel merito, hanno respinto il ricorso introduttivo del contribuente. Viceversa ,secondo la Commissione Tributarla Regionale, l'iscrizione a ruolo sarebbe stata illegittima perché l'Ufficio, in violazione del disposto dell'art. 6 d.lgs. n. 218/1997, aveva omesso di invitare il contribuente a comparire a seguito dell'istanza di accertamento con adesione presentata dal medesimo. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che la mancata attivazione del contraddittorio sull'istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente e quindi il mancato invito del contribuente a comparire avesse determinato l’illegittimità degli atti impositivi e della conseguente cartella di pagamento. L’ Amministrazione non ha l’obbligo di invitare a comparire il contribuente. È ius recptum Cass. civ. Sez. V, ord. n. 3112/2011 Cass. civ. SSUU, sentenza n. 3676/2010 che in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza ex art. 6 d.lgs. n. 218/1997, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge. In presenza di richiesta di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente non determina nullità dell'accertamento. Secondo la Suprema Corte, infatti, la convocazione non costituisce un obbligo per l'Ufficio, ma solo una facoltà da esercitare in relazione a una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento e dell’opportunità di evitare la contestazione giudiziaria. L’Ufficio può escludere l’opportunità di una composizione bonaria. L'istanza di audizione invero, non priva di efficacia l'accertamento, ma ne sospende soltanto il termine di impugnazione di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, esso diviene definitivo, salva l'impugnazione. È soltanto all'atto del perfezionamento della definizione che l'avviso perde efficacia . Qualora l'ufficio escludesse in radice l'opportunità di una composizione bonaria, l'obbligo della convocazione costituirebbe un inutile appesantimento dell'attività amministrativa. Il termine di 90 giorni per il quale resta sospeso l'onere della impugnativa giudiziaria corrisponde del resto a quello stabilito per la formazione del silenzio rifiuto. È dunque coerente col sistema ritenere che, decorso quel termine dalla presentazione della istanza di audizione senza che l'Amministrazione abbia riposto, l'istanza medesima debba considerarsi tacitamente rigettata. La mancata convocazione del contribuente non impedisce che l'accertamento, non impugnato nel più lungo termine concesso dal d.lgs. n. 218/1997 art. 6, comma 3, diventi definitivo. Cass. sez. trib. sent. n. 28051/09 . È legittima l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonostante l’ufficio non abbia provveduto all’attivazione della fase contenziosa, a seguito della istanza di adesione formulata dal contribuente sulla base dell’accertamento propedeutico, non impugnato dal contribuente. Va disattesa la tesi secondo cui la sospensione del termine di novanta giorni per impugnare prevista dall’articolo 6, comma 3, d.lgs. 218/97, non può operare a danno del contribuente stesso una volta scaduti e spirati i termini ordinari per l’impugnazione ove l’ufficio, venendo meno ad un adempimento obbligatorio in relazione all’istanza di adesione, non abbia permesso al contribuente di esporre le proprie ragioni. In particolare, nessuna conseguenza è prevista a seguito della inattività dell’ufficio, consistente nella mancata convocazione del contribuente prevista dall’articolo 6, comma 4, d.lgs. n. 218/97 sent. n. 110/2008 CTR Roma sez. 36 . Esiste una giurisprudenza contraria. Sussiste, peraltro, diverso minoritario orientamento giurisprudenziale CTP Genova, sent. n. 103/2009 CTP Torino, sent. n. 96/2009 secondo cui in caso di mancata risposta all’ istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, l'ufficio non è legittimato a procedere ad iscrizione a ruolo delle somme elencate nell'avviso di accertamento, che perde la sua efficacia a causa del comportamento omissivo dello stesso.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 22 novembre - 28 dicembre 2011, n. 29127 Presidente Parmeggiani – Relatore Cosentino Fatto e diritto Rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta L'Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. S.G. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato due cartelle esattoriali emesse a seguito di accertamenti definitivi relativi agli anni 1998 e 1999 per le imposte IRPEF IRAP e IVA. Secondo la Commissione Tributaria Regionale l'iscrizione a ruolo sarebbe stata illegittima perché l'Ufficio, in violazione del disposto del d.lgs. n. 218 del 1997, art. 6, aveva omesso di invitare il contribuente a comparire a seguito dell'istanza di accertamento con adesione dal medesimo presentata. La ricorrente deduce il vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, - con riferimento al d.lgs. n. 218 del 1997, art. 6, commi 2 e 4, - e afferma che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe violato tali disposizioni ritenendo che la mancata attivazione del contraddittorio sull'istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente e quindi il mancato invito del contribuente medesimo a comparire determini la illegittimità degli atti impositivi e della conseguente cartella di pagamento. Preliminarmente si rileva che la presente lite fiscale non può essere definita secondo la procedura agevolata di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con la L. n. 111 del 2011, giacché l'imposta pretesa con le cartelle esattoriali impugnate è superiore ad Euro 20.000 l'Avvocatura dello Stato ha indicato il valore della causa, ai fini della prenotazione a debito delle spese del procedimento, in Euro 99.000 . Il ricorso va giudicato manifestamente fondato, perché il principio di diritto espresso nella sentenza gravata, secondo cui l'omissione dell'obbligo dell'Ufficio di procedere alla convocazione d.lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, determinerebbe la illegittimità degli atti impositivi e delle conseguenti cartelle di pagamento, è stato giudicato erroneo dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 3676/2010, hanno affermato l'opposto principio che in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza d.lgs. 16 giugno 1997, n. 218, ex art. 6, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge. In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta fondatezza del ricorso che il contribuente non si è costituito che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti che non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2 che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa da questa Corte nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con il rigetto dell'impugnativa delle cartelle esattoriali che le spese di questo giudizio si compensano anche per le fasi di merito, avendo la Commissione Tributaria Regionale emesso la sentenza gravata in epoca anteriore alla pronuncia delle Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigetta la domanda introduttiva del contribuente. Dichiara compensate le spese dell'intero giudizio.