Dal 1° gennaio in vigore la tassa sulla fortuna: prelievo del 6% per le vincite oltre i 500 euro

Superenalotto e giochi collegati, Gratta e Vinci, video lotterie nel 2012 c’è un’addizionale del 6% sulle vincite.

Tassata anche la fortuna. Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2011 i tre decreti dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato che introducono a partire dal 2012 un prelievo del 6% per le vincite superiori ai 500 euro in quasi tutti i giochi di Stato. Gratta e vinci, superenalotto, video lotterie un po’ di fortuna” va anche allo Stato. Più precisamente, sono interessate alla nuova tassazione le lotterie istantanee tipo Gratta e Vinci, il Superenalotto e i giochi collegati, e le video lotterie. Anche le vincite vitalizio, che assegnano un premio mensile e un bonus, sono soggette al prelievo. Restano, invece, fuori dalla tassazione al 6% la Lotteria Italia, le scommesse, il poker e casinò online, il bingo e le slot-machines. Almeno per il momento. Dalle parole ai fatti. Le norme danno attuazione alla Manovra estiva del governo Berlusconi, nella quale era stato fissato l’obiettivo di far entrare nelle casse dello Stato un miliardo di euro in più all’anno dai giochi, senza però indicare come. Ci hanno pensato il governo Monti e i Monopoli dello Stato. Subito in vigore la nuova tassa. La tassa sulla fortuna, come è stata subito ribattezzata, è immediatamente operativa verrà applicata alle vincite del 2012 ma riguarderà anche tutti i fortunati, poco tempestivi, che andranno a riscuotere nel 2012 vincite precedenti.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 16 dicembre 2011 G.U. 31 dicembre 2011 n. 304 Applicazione del diritto del 6%, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sulla parte di vincita eccedente l'importo di euro 500,00 ai premi delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea. IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009 Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea Visto il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta della lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza Visto l'art. 24, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18 Vista la convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza Visto l'art. 2, comma 3, 1° periodo, del decreto-legge 18 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge n. 148 del 14 settembre 2011, che all'art. 2, comma 3, ha tra l'altro previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, emana, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, rivisitare la misura del prelievo erariale unico Visto l'art. 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 emanato in attuazione dell'art. 2, comma 3, 1° periodo, del decreto-legge 18 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge n. 148 del 14 settembre 2011, che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 e' dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00 Visti i decreti direttoriali di indizione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza in corso di svolgimento alla data del presente decreto Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Decreta Art. 1 1. Ai premi delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, reclamati a decorrere dal 1° gennaio 2012, e' applicato un diritto del 6% sulla parte di vincita eccedente l'importo di euro 500,00 cinquecento/00 . 2. Tutti i premi eccedenti il suddetto importo sono corrisposti al netto di tale ritenuta che e' applicata al momento del pagamento al vincitore. Art. 2 1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, per i premi corrisposti in piu' soluzioni periodiche, il valore nominale di tale premio, indicato nei relativi decreti di indizione, e' corrisposto dal concessionario alla compagnia assicurativa all'uopo incaricata al netto del diritto del 6%, sulla parte di vincita eccedente l'importo di euro 500,00 cinquecento/00 . 2. La compagnia assicurativa corrispondera' al vincitore il premio secondo le seguenti modalita' la somma fissa indicata nel decreto di indizione della lotteria come somma da corrispondere subito al netto del 6%, per l'importo eccedente i 500,00 euro cinquecento/00 il Bonus finale minimo e le rate con la cadenza periodica prevista nel decreto di indizione verranno erogati in misura proporzionalmente ridotta al suddetto 6% rispetto a quanto previsto nei decreti di indizione. Art. 3 1. Le somme relative all'applicazione del diritto del 6% sulla parte di vincita eccedente l'importo di 500,00 euro sono versate dal concessionario secondo le modalita' previste nella relativa convenzione di concessione per le somme dovute all'erario. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 16 dicembre 2011 G.U. 31 dicembre 2011 n. 304 Applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, del diritto del 6%, sulla parte della vincita eccedente l'importo di euro 500,00, ai premi dei giochi Enalotto, Superstar, SiVince Tutto SuperEnalotto IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato AAMS la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali Visto il decreto ministeriale del 1°ottobre 2004 recante il regolamento di individuazione degli uffici di livello non generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l'art. 11-quinquiesdecies, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalita' e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e complementari al concorso Enalotto Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, all'articolo 1, comma 90, reca disposizioni in ordine ai giochi numerici a totalizzatore nazionale Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 e, segnatamente, l'art. 12, comma 1, lettera b , il quale prevede che con atti dirigenziali il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possa adottare ulteriori modalita' di gioco del Lotto, nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere Vista la procedura di selezione per l'affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 90, con particolare riferimento al Capitolato d'oneri, al Capitolato tecnico ed allo schema di Atto di convenzione Visto l'Atto di convenzione per il rapporto di concessione per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato tra AAMS e Sisal S.p.A. in data 26 giugno 2009, nonche' l'Atto esecutivo, stipulato in pari data, ed, in particolare, l'articolo 3 che stabilisce che l'aggio riconosciuto ai punti di vendita a distanza e' pari all'8% del volume della raccolta realizzato dai singoli punti Visto il decreto direttoriale prot n. 2009/21729/giochi/Ena dell'11 giugno 2009, recante regolamentazione del gioco Enalotto nonche' il decreto direttoriale prot. n. 2009/21730/Giochi/Ena, parimenti dell'11 giugno 2009, recante la regolamentazione del suo gioco opzionale e complementare SuperStar Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21731/giochi/Ena dell'11 giugno 2009, recante misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto e al suo gioco complementare e opzionale Visto l'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza,con particolare riferimento ai commi 11,12,13 e 14, nonche' ai successivi sviluppi della disciplina in materia di cui al comma 12 sopraindicato Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009, che, giusta il disposto del menzionato articolo 12 del decreto-legge 28 Aprile 2009, n. 39 ha disciplinato l'organizzazione, l'esercizio e la gestione del gioco numerico a totalizzatore nazionale, denominato Vinci per la vita Win for Life, caratterizzato da estrazioni a cadenza plurigiornaliera Visto il decreto direttoriale prot. n. 2010/18234/giochi/Ena del 1° giugno 2010 relativo all'aumento dell'importo da quattromila euro a seimila euro mensili del premio di categoria quinta del gioco Vinci per la vita Win for life Visto il decreto direttoriale prot. n. 2010/32402/Giochi/Ena del 27 settembre 2010 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del menzionato decreto direttoriale prot. n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009, e' stato istituito il concorso straordinario, denominato Vinci per la vita Win for Life Gold , caratterizzato da un premio di quinta categoria di una somma mensile fino a € 10.000,00 per trent'anni id est 360 mensilita' consecutive Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/190/CGV dell'8 febbraio 2011, recante Decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale Visto il decreto direttoriale prot. n. 758/Strategie/UD del 10 marzo 2011, recante modifiche alla regolamentazione del gioco Enalotto, con particolare riferimento alla costituzione della Commissione incaricata di sovraintendere alle operazioni di estrazione nonche' di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/9263/Giochi/Ena del 25 marzo 2011, pubblicato sulla G.U.R.I del 1° aprile 2011, n. 75, recante la regolamentazione, a titolo sperimentale, dell'organizzazione, dell'esercizio e della gestione dell'estrazione speciale del gioco Enalotto denominata SiVinceTutto SuperEnalotto , caratterizzata dall'impiego di regole e modalita' generali gia' previste per il gioco Enalotto ed il suo gioco complementare ed opzionale SuperStar estrazione di sei numeri, compresi tra uno e novanta, e payout uguale al gioco SuperStar Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/9264/Giochi/Ena del 25 marzo 2011, recante il regolamento delle operazioni di estrazione del menzionato concorso speciale SiVinceTutto SuperEnalotto Visto il decreto prot. n. 2011/23933/Giochi/Ena del 30 giugno 2011, con il quale e' stato istituito, temporaneamente, un premio aggiuntivo per i giochi Vinci per la Vita Win for Life e Vinci per la Vita Win for Life Gold Visto il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, e segnatamente l'articolo 24, comma 40, punto c , il quale introduce, in via definitiva, per un numero massimo di 12 edizioni, il concorso speciale del gioco Enalotto, denominato SiVinceTutto SuperEnalotto e che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18 Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che all'articolo 2, comma 3, ha tra l'altro disposto che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco del Lotto, nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/35353/Giochi/Ena del 23 settembre 2011, che ha prolungato la promozione del premio aggiuntivo per i giochi Vinci per la Vita Win for Life e Vinci per la Vita Win for life Gold, fino al 30 novembre 2011 elevando da 5 a 10 i predetti premi aggiuntivi Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/41003/Giochi/Ena del 25 ottobre 2011, che ha che ha prolungato la promozione del premio aggiuntivo per i giochi Vinci per la Vita Win for Life e Vinci per la Vita Win for life Gold, fino al 16 gennaio 2012 elevando da 10 a 20 i predetti premi aggiuntivi Visto il decreto direttoriale n. 2011/2876/Strategie/UD del 12 ottobre 2011, il quale individua gli interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le maggiori entrate previste dall'art. 2, comma 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 Decreta Art. 1 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai premi dei giochi Enalotto , Superstar , SiVinceTutto SuperEnalotto , Vinci per la Vita Win for Life e Vinci per la Vita Win for Life Gold, anche nella modalita' con partecipazione a distanza, reclamati a far tempo dalla predetta data, e' applicato un diritto del 6 % sulla parte della vincita eccedente l'importo di euro 500,00. 2. Fermo quanto previsto nel precedente comma, per i premi corrisposti in piu' soluzioni periodiche, detto prelievo avverra' sull'importo del capitale corrisposto dal concessionario alla compagnia assicurativa all'uopo incaricata di versare, a coloro cui spettano, le somme mensili. Detto capitale sara' quindi corrisposto al predetto soggetto erogatore al netto del diritto del 6 %, sulla parte eccedente l'importo di euro 500,00. 3. L'importo del 6% trattenuto dal concessionario, quale sostituto d'imposta, dovra' essere immediatamente versato all'erario sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato che sara' indicato al concessionario stesso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 4. Il soggetto erogatore, avuto riguardo ai rispettivi piani contrattuali, corrispondera' al vincitore il premio secondo la cadenza periodica, e gli ammontari previsti, dai provvedimenti che disciplinano i tipi di giochi di cui al precedente comma 2, corrispondendo ciascun rateo in misura proporzionalmente ridotta del 6%. Art. 2 1. Il concessionario, a decorrere dal 1° gennaio 2012, costituisce, ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale n. 2011/2876/Strategie/UD del 12 ottobre 2011, un fondo fruttifero, aprendo un apposito conto corrente bancario, sul quale deposita il 10% del diritto di cui all'articolo 1, dovuto sulla parte di vincita eccedente euro 500,00 conseguita con i giochi Enalotto, Superstar, nonche' SiVinceTutto SuperEnalotto . 2. A far tempo dal 1° febbraio 2012, il concessionario attribuisce, in parti uguali, ai montepremi destinati ai pagamenti delle vincite di quarta e quinta categoria del gioco Enalotto le somme affluite sul fondo di cui al precedente comma, comprensive degli interessi maturati, suddividendo gli importi destinati all'aumento dei montepremi di quarta e quinta categoria fra tutti i concorsi che verranno tenuti nello stesso mese di febbraio. L'operazione verra' parimenti effettuata a seguire mese per mese, senza soluzione di continuita'. 3. Ai fini del controllo previsto per l'applicazione del presente articolo, il concessionario porta a conoscenza dell'Amministrazione, in tempi ristretti e comunque concorso per concorso, le operazioni effettuate previste dai commi 1 e 2. L'Amministrazione puo' procedere, in ogni momento, ai controlli che riterra' opportuni. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 16 dicembre 2011 G.U. 31 dicembre 2011 n. 304 Applicazione dell'addizionale pari al 6% delle vincite eccedenti l'importo di euro 500 sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. b del T.U.L.P.S. IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che, all'articolo 2, comma 3, ha tra l'altro previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l'altro, introdurre nuovi giochi, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, rivisitare la misura del prelievo erariale unico Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/2876/Strategie/UD del 12 ottobre 2011, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2011, relativo agli interventi programmati nel settore dei giochi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, attuativo dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 Visto l'articolo 5 del citato decreto direttoriale 12 ottobre 2011 che, al comma 1, lettere a e b , ha previsto l'applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2012, di un'addizionale pari al 6 per cento da applicare sulla parte delle vincite eccedenti euro 500, ottenute dal gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b , del T.U.L.P.S. Visto l'articolo 5, comma 3, del decreto 12 ottobre 2011, che ha tra l'altro rinviato ad un successivo decreto direttoriale la relativa disciplina attuativa Vista la nota prot. n. 2011/13283 del 14 dicembre 2011 della societa' SOGEI S.p.A., partner tecnologico di AAMS, con la quale vengono individuati, ai fini dell'attuazione di quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera a , del citato decreto direttoriale prot. n. 2011/2876/Strategie/UD, gli interventi necessari ad adeguare i sistemi di gioco, e le relative tempistiche Considerato, in particolare, che dalla predetta nota risulta che i necessari interventi di adeguamento dei sistemi di gioco riguardano quantomeno le funzionalita' del sistema di contabilita' e di comunicazione al giocatore delle vincite conseguite, le funzionalita' di generazione e validazione dei titoli, nonche' di visualizzazione degli importi vinti ed infine l'aggiornamento del protocollo di comunicazione Considerato, inoltre, che per consentire la definizione dei necessari procedimenti di aggiornamento, il partner tecnologico SOGEI ha stimato un tempo tecnico minimo da cui consegue la possibile messa in esercizio dei sistemi aggiornati a partire dal 1° luglio 2012 Considerato, in particolare, la necessita' di adottare disposizioni attuative ai sensi di quanto disposto del secondo periodo dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto direttoriale prot. n. 2011/2876/Strategie/UD, anche all'esito di quanto tecnicamente rappresentato dal partner tecnologico relativamente ai tempi tecnici necessari all'aggiornamento degli attuali sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b del T.U.L.P.S. Decreta Art. 1 1. Al fine di dare applicazione all'addizionale pari al 6 per cento delle vincite eccedenti l'importo di euro 500 sugli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettera b del T.U.L.P.S., i concessionari della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, richiedono ad AAMS, entro il 20 gennaio 2012, l'avvio del processo di verifica di conformita' necessario all'adeguamento dei sistemi di gioco e provvedono alla consegna di tutta la documentazione e delle componenti hardware e software necessarie. 2. Le modifiche dei predetti sistemi secondo quanto necessario per assicurare l'applicazione, sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b , del T.U.L.P.S., dell'addizionale di cui al comma 1, assumono carattere prioritario rispetto alle richieste inerenti l'introduzione, sui medesimi sistemi di gioco, di nuove funzionalita' e/o modifiche per l'ottimizzazione dei sistemi stessi che, pertanto, devono essere proposte successivamente a quelle di cui al presente decreto. Fino alla conclusione dei necessari aggiornamenti tecnici dei sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b , del T.U.L.P.S., l'addizionale di cui al comma 1, e' applicata dal concessionario all'atto del pagamento della vincita al giocatore. A tali fini, il concessionario, fermi restando gli adempimenti previsti da altre disposizioni di legge, annota in un apposito registro di sala, per ciascuna vincita pagata ed in relazione a ciascun giorno a l'ammontare della vincita, al lordo dell'addizionale, eccedente 500 euro b l'ammontare dell'addizionale c la vincita netta d il numero di riferimento del biglietto presentato all'incasso, nonche', ove previsto dalla disciplina vigente, gli estremi identificativi del soggetto richiedente il pagamento, ivi compresi quelli del documento di identita' presentato. Art. 2 1. L'addizionale trattenuta ai sensi dell'articolo 1 e' versata dal concessionario entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, con le modalita' stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con divieto di compensazione. Il relativo codice tributo e' pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Art. 3 1. Al fine di consentire i necessari controlli, ciascun concessionario comunica, entro il mese successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo delle vincite, al lordo dell'addizionale, eccedenti 500 euro, l'ammontare complessivo dell'addizionale e l'ammontare complessivo delle vincite nette all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Direzione Giochi, Ufficio 12°. 2. Gli Uffici di AAMS, competenti per territorio, controllano la rispondenza dei dati contenuti nel registro di cui all'articolo 1, comma 3, con quelli contenuti nelle banche dati dei relativi concessionari. Il presente provvedimento verra' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.