Modificati i coefficienti per il calcolo del valore dell’usufrutto

In G.U. pubblicato l’adeguamento per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni.

Aumenta il valore del multiplo. E’ stato pubblicato sulla G.U. numero 303 del 30 dicembre scorso il testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 dicembre che prevede un adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita, delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. A partire dal 1° gennaio il valore del multiplo relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni è fissato in quaranta volte l’annualità. Anche in materia di successioni, per determinare la base imponibile relativamente alle rendite e pensioni comprese nell’attivo ereditario sarà necessario assumere come valore multiplo le quaranta annualità. Dopo l’aumento del tasso degli interessi legali, adeguato il coefficiente per il calcolo dei diritti di usufrutto. Infine, il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie è variato in ragione della misura del saggio legale di interesse fissata al 2,5 %.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 22 dicembre 2011 G.U. 30 dicembre 2011 numero 303 Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'articolo 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131 Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, numero 346 Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, numero 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, numero 286, che ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni Visto l'articolo 13 della legge 8 maggio 1998, numero 146, e l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, numero 107 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, numero 43, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, numero 296 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 gennaio 2009 recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti» Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, numero 173, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, numero 43 concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, numero 296 Visto il decreto 12 dicembre 2011 del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012. Decreta articolo 1 Il valore del multiplo indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a e b del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualità. 2. Il valore del multiplo indicato nell'articolo 17, comma 1, lettere a e b del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, numero 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualità. 3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 2,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto. articolo 2 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012. Eta' del beneficiario Coefficienti anni compiuti ------------------------------------------------ da 0 a 20 38 ------------------------------------------------ da 21 a 30 36 ------------------------------------------------ da 31 a 40 34 ------------------------------------------------ da 41 a 45 32 ------------------------------------------------ da 46 a 50 30 ------------------------------------------------ da 51 a 53 28 ------------------------------------------------ da 54 a 56 26 ------------------------------------------------ da 57 a 60 24 ------------------------------------------------ da 61 a 63 22 ------------------------------------------------ da 64 a 66 20 ------------------------------------------------ da 67 a 69 18 ------------------------------------------------ da 70 a 72 16 ------------------------------------------------ da 73 a 75 14 ------------------------------------------------ da 76 a 78 12 ------------------------------------------------ da 79 a 82 10 ------------------------------------------------ da 82 a 86 8 ------------------------------------------------ da 87 a 92 6 ------------------------------------------------ da 93 a 99 4