L’ufficio competente si determina in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della dichiarazione dei redditi

Anche se il contribuente nel frattempo ha cambiato domicilio fiscale, l’istanza di rimborso va presentata allo stesso Ufficio dove è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

Con la risoluzione 123 del 13 dicembre l’Agenzia delle Entrate risponde a una richiesta di consulenza giuridica relativa alla determinazione dell’Ufficio competente a decidere sull’istanza di rimborso di imposte nel caso di variazione di domicilio fiscale del contribuente. Per la competenza conta il domicilio al momento della richiesta di rimborso o quello dell’anno d’imposta di riferimento? La questione, sottoposta all’esame dell’Agenzia delle Entrate, si può riassumere nei seguenti termini la domanda dovrà essere proposta all’Ufficio territorialmente competente in base al nuovo domicilio o a quello che era competente per l’anno di imposta cui il rimborso si riferisce? L’ufficio competente va individuato in base al domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La risposta è chiara in caso di variazione di domicilio fiscale del contribuente, l’ufficio competente a ricevere la richiesta di rimborso va individuato in base al domicilio dell’epoca in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi in relazione ai quali genera il rimborso. In effetti sembra la soluzione più logica, perché in questo modo l’ufficio chiamato a decidere l’istanza di rimborso è lo stesso che ha gestito tutta la vicenda contributiva dal momento della dichiarazione dei redditi. La stessa Direzione Generale che ha richiesto il chiarimento si è sempre attenuta a quest’ultima impostazione, ma due documenti di prassi avevano ingenerato alcuni dubbi, fugati definitivamente dall’intervento dell’Organo centrale dell’Agenzia. Se, però, il contribuente inoltra l’istanza ad un ufficio non competente a riceverla, quest’ultimo dovrà provvedere a ritrasmettere la richiesta all’organo che ha competenza in base alle regole sopra esposte.

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 123/E/2011 Consulenza giuridica - Uffici dell’Amministrazione finanziaria - Individuazione dell’ufficio competente a trattare le istanze di rimborso di cui all’art. 38 del DPR n. 602 del 1973 nelle ipotesi di mutamento del domicilio fiscale del contribuente Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 38 del DPR n. 602 del 1973 , è stato esposto il seguente QUESITO Con il presente quesito l’Ufficio Gestione Tributi della Direzione Regionale della evidenzia la rinnovata attualità del problema della corretta determinazione dell’Ufficio competente a trattare le istanze di rimborso di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il dubbio in merito alla competenza è sintetizzabile se sia competente l’ufficio dove il contribuente ha il domicilio fiscale al momento della richiesta di rimborso oppure naturalmente in caso si tratti di un diverso ufficio quello competente per l’anno di imposta a cui si riferisce il rimborso. L’Ufficio Gestione Tributi ha sempre aderito a questa ultima interpretazione, facendo riferimento all’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che, nel prevedere le attribuzioni degli ex Uffici delle imposte, stabilisce che la competenza sul controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, la liquidazione delle imposte o maggiori imposte e l’attività di vigilanza sull’osservanza delle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi dovute spetta all’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. In tal modo l’annualità sarebbe sottoposta al controllo dallo stesso Ufficio, sia sotto il profilo dell’accertamento che sotto quello del riconoscimento del rimborso che non possono essere efficacemente separati. Poiché restano difformità di interpretazione rispetto ad Uffici di altre regioni, a seguito di casi verificatisi di recente, in cui la società contribuente ha richiesto contemporaneamente il rimborso a più Uffici ed ha quindi instaurato il contenzioso presso più Commissioni Tributarie, il richiedente ritiene utile un’espressa indicazione da parte degli Uffici Centrali, anche in considerazione delle indicazioni presenti sul sito internet Agenzia delle Entrate - Richiesta di rimborso generico - Rimborsi su istanza , che fanno riferimento all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta ”. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La soluzione prospettata dall’Ufficio Gestione Tributi della Direzione Regionale della è insita nel corpus del quesito, ove chiarisce di essersi sempre attenuto ad un criterio di individuazione legato all’ufficio competente per l’anno di imposta a cui si riferisce il rimborso. PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA L’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che è competente ad effettuare l’attività di controllo sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, ad operare la vigilanza sull’osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri adempimenti concernenti le imposte sui redditi, nonché ad applicare le relative sanzioni, l’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”. In materia di rimborso dei versamenti diretti, l’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce che l’ufficio al quale presentare la relativa istanza, entro 48 mesi dalla data del pagamento, è l’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento”. Con risoluzione n. 123/E del 22 aprile 2002 è stato chiarito che in seguito alla soppressione dei centri di servizio delle imposte dirette ed indirette - intervenuta con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 dicembre 2001 – la competenza a trattare le istanze di rimborso di cui all’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973 spetta all’ufficio locale territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione dell’istanza stessa”. La predetta competenza è stata confermata dalla risoluzione n. 25/E del 30 gennaio 2008. Tale interpretazione dell’art. 38 del DPR n. 602 del 1973 muove dal presupposto che il domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione dell’istanza di rimborso coincida con il domicilio fiscale dello stesso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi cui si riferisce il versamento effettuato. In sostanza, in forza delle richiamate disposizioni, l’ufficio competente a gestire l’accertamento ed il controllo sull’annualità in causa, individuato dall’art. 31 del DPR n. 600 del 1973, è lo stesso che, in base dall’art. 38 del DPR n. 602 del 1973, è competente anche a ricevere e vagliare l’istanza di rimborso. Le istruzioni impartite con le risoluzioni n. 25/E del 2008 e n. 123/E del 2002 non sono, invece, riferibili alle differenti ipotesi in cui il domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione dell’istanza di rimborso sia diverso dal domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’annualità cui si riferisce il versamento. In tal caso, si ritiene che l’ufficio competente a ricevere l’istanza di rimborso debba essere individuato in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ai quali genera il rimborso, così come previsto dall’art. 31 del DPR n. 600 del 1973. Resta fermo che laddove il contribuente dovesse inoltrare l’istanza di rimborso ad un ufficio non competente a riceverla, sarà cura di quest’ultimo provvedere alla trasmissione della richiesta alla struttura avente competenza in base alle indicazioni sopra fornite. Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.