La CGUE sull’onere degli avvocati stabiliti di farsi assistere da un collega “locale”

L’art. 5 Direttiva 77/249 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta, in quanto tale, in considerazione dell’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, a che a un avvocato, prestatore di servizi di rappresentanza del suo cliente, venga imposto di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito e che sarebbe in caso di necessità responsabile nei confronti di tale giudice, nell’ambito di un sistema che impone agli avvocati obblighi deontologici e procedurali come quelli di sottoporre al giudice adito qualsiasi elemento giuridico, legislativo o giurisprudenziale, ai fini del regolare svolgimento del procedimento, dai quali il singolo è dispensato qualora decida di provvedere egli stesso alla propria difesa.

Un obbligo generale di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito, che non consenta di tenere conto dell’ esperienza dell’avvocato prestatore , però, andrebbe oltre quanto è necessario per conseguire l’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, risultando perciò illecito. È quanto deciso dalla CGUE nella EU C 2021 185, C-739/19 del 10 marzo in merito ad una pregiudiziale sollevata dalla Cassazione irlandese sulla liceità e sulla portata dell’onere assistenziale imposto agli avvocati stabiliti . La Corte è stata adita dal proprietario di un’azienda agricola che chiedeva il saldo delle spese di una lite relativa al permesso rilasciato per la costruzione, presso la stessa, di un impianto di ispezione per animali trovati deceduti, in base a quanto già stabilito dalla CGUE nella EU C 2018 833. Lecite le restrizioni imposte all’avvocato stabilito. L’art. 56 TFUE vieta d’imporre restrizioni alla libera prestazione di servizi che nella fattispecie si concretizzerebbero in eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal cliente dell’avvocato stabilito rispetto a quanto avrebbe speso se si fosse avvalso della difesa di un legale interno. Stante la peculiarità dell’attività forense, ex art. 57 TFUE, sono lecite le restrizioni volte a disciplinare l’attività tramite leggi e regolamenti validi per tutti gli appartenenti alla categoria, indipendentemente dalla loro nazionalità e dal fatto che abbiano la sede in uno Stato diverso. Inoltre sono valide le limitazioni volte a perseguire interessi imperativi come la buona amministrazione della giustizia e la tutela dei consumatori. Da questo punto di vista imporre all’avvocato stabilito di rispettare le norme deontologiche e procedurali interne è lecito. Ogni restrizione però per essere valida deve essere proporzionata e non andare al di là di quanto necessario in uno stato democratico per conseguire lo scopo prefisso. Contrasto giurisprudenziale sulla liceità dell’onere di assistenza. La prassi costante della CGUE ha considerato però illegale questo onere EU C 1988 98 e 1991 302 . Va notato però che sulle parti, in quelle ipotesi, gravavano gli stessi oneri e vi era una situazione di equivalenza tra chi era autorizzato all’autodifesa, chi si poteva avvalere di un terzo non professionista anche tramite mandato speciale o farsi assistere da un legale. Le norme interne su cui si basavano questi casi erano profondamente differenti da quella irlandese in esame l’avvocato ha l’obbligo di effettuare ricerche in tutti i settori pertinenti del diritto e di richiamare l’attenzione del giudice adito su qualsiasi elemento giuridico, legislativo o giurisprudenziale che possa avere un effetto sul regolare svolgimento del procedimento più precisamente deve produrre elementi favorevoli e sfavorevoli al proprio assistito . Laddove però la parte è autorizzata all’autodifesa questo onere grava sul giudice le due situazioni non sono equivalenti , perciò detto obbligo assistenziale imposto agli avvocati stabiliti è lecito e proporzionato . A conferma di ciò si noti che la direttiva 77/249 consente agli Stati membri di esigere che l’avvocato prestatore di servizi agisca di concerto con un avvocato che esercita dinanzi al giudice adito al fine di mettere il primo in grado di assolvere i compiti affidatigli dal suo cliente, nel rispetto del buon funzionamento della giustizia. In quest’ottica, tale obbligo ha lo scopo di fornire all’avvocato prestatore di servizi il supporto necessario per agire in un sistema giuridico diverso da quello in cui esercita abitualmente, e di dare al giudice adito la garanzia che quest’ultimo disponga effettivamente di tale supporto e sia quindi in grado di rispettare pienamente le norme procedurali e deontologiche applicabili . Spetterà ai due professionisti definire i rispettivi ruoli l’avvocato stabilito si limiterà a nominare un collega in loco che fungerà da consulente ed assistente nei termini di cui sopra. I due lavorerebbero, perciò, di concerto per garantire l’adeguata rappresentanza del cliente e la corretta esecuzione degli obblighi dello stabilito nei confronti di tale giudice. La restrizione è sempre valida se l’avvocato stabilito ha le stesse conoscenze di quello locale? No. Come sopra notato, dato che tale onere prevedere una certa flessibilità ed eccezioni, il giudice adito dovrebbe tenere conto anche dell’esperienza professionale del legale stabilito nella fattispecie aveva esercitato in Irlanda per diversi anni alle condizioni previste dalla direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica . Poteva quindi esercitare da solo come un qualsiasi altro collega locale. Orbene dato che la legge irlandese non prevede eccezioni e, quindi, l’onere assistenziale è generale deve essere considerato illecito perché va oltre quanto necessario in uno stato democratico per perseguire i fini prefissi spetterà al giudice di rinvio valutare tutto ciò.

Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, sentenza 10 marzo, causa C-739/19 * Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati – Direttiva 77/249/CEE – Articolo 5 – Obbligo per un avvocato prestatore che rappresenta un cliente nell’ambito di un procedimento giurisdizionale nazionale di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito – Limiti Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati GU 1977, L 78, pag. 17 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra VK e l’An Bord Pleanála organismo di ricorso in materia di pianificazione , in merito all’obbligo imposto all’avvocato prestatore del ricorrente principale di agire di concerto con un avvocato locale ai fini della rappresentanza di tale ricorrente dinanzi al giudice del rinvio. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 1 della direttiva 77/249 così dispone 1. La presente direttiva si applica, nei limiti e alle condizioni da essa previste, all’attività di avvocato esercitata a titolo di prestazione di servizi. 2. Si intende per avvocato” ogni persona abilitata ad esercitare le proprie attività professionali sotto le seguenti denominazioni Germania R.f. Rechtsanwalt, . 4 L’articolo 5 di tale direttiva dispone Per l’esercizio delle attività relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio di un cliente, ogni Stato membro può imporre agli avvocati di cui all’articolo 1 – di essere introdotti, secondo le regole o consuetudini locali, presso il presidente della giurisdizione e, eventualmente, presso il presidente dell’ordine degli avvocati competente nello Stato membro ospitante – di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e che sarebbe in caso di necessità responsabile nei confronti di tale giurisdizione, o con un procuratore” o con un avoué” che eserciti presso di essa . Diritto irlandese 5 L’articolo 2, paragrafo 1, dell’European Communities Freedom to Provide Services Lawyers Regulations 1979 [regolamento libera prestazione di servizi avvocati del 1979 in prosieguo il regolamento del 1979 ], che recepisce le disposizioni della direttiva 77/249 nel diritto irlandese, definisce l’ avvocato prestatore visiting lawyer , facendo riferimento all’elenco di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 77/249. 6 L’articolo 6 del regolamento del 1979 così dispone Laddove un avvocato prestatore eserciti attività nello Stato relative alla rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio, egli agisce di concerto con un avvocato autorizzato a esercitare dinanzi alla giurisdizione adita e che sarebbe in caso di necessità responsabile nei confronti di tale giurisdizione . Procedimento principale e questioni pregiudiziali 7 VK è parte in un procedimento d’appello dinanzi alla Supreme Court Corte suprema, Irlanda relativo alla determinazione dell’onere delle spese del procedimento giurisdizionale riguardante la licenza edilizia rilasciata ai fini della costruzione, in prossimità della sua fattoria, di un impianto per l’ispezione degli animali trovati morti. 8 Il presente rinvio rientra nell’ambito di una controversia che era stata precedentemente oggetto di un rinvio pregiudiziale da parte della Supreme Court Corte suprema , il quale ha poi dato luogo alla sentenza del 17 ottobre 2018, Klohn C 167/17, EU C 2018 833 . 9 Dinanzi alla Supreme Court Corte suprema , VK aveva deciso di provvedere egli stesso alla propria difesa. 10 Dinanzi alla Corte, era rappresentato da O, Rechtsanwältin avvocato stabilita in Germania. 11 In seguito alla pronuncia della sentenza del 17 ottobre 2018, Klohn C 167/17, EU C 2018 833 , la causa è ritornata dinanzi alla Supreme Court Corte suprema affinché quest’ultima si pronunciasse sull’appello interposto da VK, alla luce dell’interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione risultante da tale sentenza. 12 In tale contesto VK ha inteso nominare l’avv. O, che non è stabilito in Irlanda, per la difesa dei suoi interessi dinanzi alla Supreme Court Corte suprema . 13 Il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’articolo 6 del regolamento del 1979 che impone all’avvocato prestatore di avvalersi delle prestazioni di un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito, anche nell’ambito di un procedimento in cui una parte ha il diritto di provvedere essa stessa alla propria difesa. 14 In particolare, il giudice del rinvio solleva la questione dell’interpretazione da attribuire alla sentenza del 25 febbraio 1988, Commissione/Germania 427/85, EU C 1988 98 , nella quale è stato esaminato il diritto di uno Stato membro di esigere che un avvocato prestatore agisca di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito. Il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se l’interpretazione accolta in tale sentenza osti all’imposizione dell’obbligo, per l’avvocato prestatore, di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito in tutti i casi in cui il suo cliente, conformemente alla normativa nazionale, sarebbe autorizzato a provvedere egli stesso alla propria difesa. 15 A tale riguardo, il giudice del rinvio afferma che l’obbligo di agire di concerto è limitato. Invero, non sarebbe necessario che l’avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito sia l’avvocato incaricato o l’avvocato che presenta la causa in giudizio. Si dovrebbe lasciare ai due avvocati interessati, vale a dire l’avvocato prestatore e l’avvocato abilitato ad esercitare dinanzi al giudice irlandese adito, il compito di definire il ruolo preciso di entrambi. Il ruolo dell’avvocato abilitato a esercitare dinanzi al giudice adito consisterebbe, in generale, nell’assistere l’avvocato prestatore nell’ipotesi in cui un’adeguata rappresentanza del cliente e la corretta esecuzione degli obblighi nei confronti del giudice adito richiedano conoscenze o consulenze riguardanti il diritto, la prassi e la procedura, o finanche la deontologia applicabili a livello nazionale. Pertanto, la portata di tale cooperazione dipenderebbe fortemente dalle circostanze di ciascuna fattispecie, fermo restando che sussisterebbe un rischio concreto che un avvocato prestatore ometta, inavvertitamente, di adempiere i propri obblighi nei confronti del suo cliente o del giudice adito in assenza dell’assistenza, in tali materie, di un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito. 16 Infine, il giudice del rinvio rileva che uno degli obblighi deontologici che devono essere rispettati da qualsiasi avvocato che rappresenti una parte dinanzi ai giudici irlandesi è quello di effettuare ricerche in tutti i settori pertinenti del diritto e di richiamare l’attenzione del giudice adito su qualsiasi elemento giuridico, legislativo o giurisprudenziale che possa avere un effetto sul regolare svolgimento del procedimento. Tale obbligo si applicherebbe anche nell’ipotesi in cui tali elementi fossero sfavorevoli alla causa difesa dall’avvocato in questione. Esso costituirebbe una caratteristica dei procedimenti nei paesi di common law, in cui la parte essenziale delle ricerche necessarie a un giudice per potersi pronunciare sulle questioni di diritto di cui è investito sarebbe effettuata dalle parti anziché dal giudice stesso. La situazione sarebbe diversa soltanto nell’ipotesi in cui queste ultime provvedessero esse stesse alla propria difesa. In tale ipotesi, gli organi giurisdizionali dovrebbero farsi carico essi stessi del trattamento delle questioni giuridiche. 17 In tale contesto, la Supreme Court Corte suprema ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se a uno Stato membro sia precluso l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 5 della [direttiva 77/249], che consente a uno Stato membro di imporre a un avvocato che esercita l’attività di rappresentanza di un cliente in un procedimento giudiziario il requisito di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita”, in tutti i casi in cui la parte che l’avvocato visitatore intende rappresentare in tale procedimento avrebbe il diritto di autorappresentarsi. 2 In caso di risposta negativa alla prima questione, con riferimento a quali fattori un giudice nazionale debba valutare se sia ammissibile imporre il requisito di agire di concerto con”. 3 In particolare, se l’imposizione di un obbligo limitato di agire di concerto con”, secondo le modalità descritte [nell’ordinanza] di rinvio, equivalga a un’ingerenza proporzionata nella libertà degli avvocati di prestare servizi che possa essere giustificata in considerazione dell’interesse pubblico costituito dalla necessità di tutelare i consumatori dei servizi legali e di garantire una buona amministrazione della giustizia. 4 In caso di risposta affermativa alla terza questione, se tale posizione sia pertinente in tutti i casi e, qualora non lo sia, di quali fattori un giudice nazionale debba tenere conto nel decidere se tale requisito possa essere imposto in un caso specifico . Sulle questioni pregiudiziali 18 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5 della direttiva 77/249, alla luce dell’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, debba essere interpretato nel senso che osta a che a un avvocato, prestatore di servizi di rappresentanza del suo cliente, venga imposto di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito e che sarebbe, in caso di necessità, responsabile nei confronti di tale giudice, nell’ambito di un sistema che impone agli avvocati obblighi deontologici e procedurali quali quelli di sottoporre al giudice adito qualsiasi elemento giuridico, legislativo o giurisprudenziale ai fini del regolare svolgimento del procedimento, dai quali il singolo è dispensato qualora decida di provvedere egli stesso alla propria difesa. 19 Occorre ricordare che la direttiva 77/249, che prevede misure destinate a facilitare l’esercizio effettivo delle attività di avvocato a titolo di prestazione di servizi, deve essere interpretata, in particolare, alla luce dell’articolo 56 TFUE, che vieta qualsiasi restrizione alla libera prestazione dei servizi e che comporta l’abolizione di tutte le discriminazioni che colpiscono il prestatore a causa della sua cittadinanza o del fatto che egli è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui dev’essere fornita la prestazione v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 1988, Commissione/Germania, 427/85, EU C 1988 98, punti 11 e 13 . 20 Orbene, si deve rilevare che l’obbligo imposto da una normativa nazionale di agire di concerto con un avvocato nazionale costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati di altri Stati membri, in quanto implica che il singolo che intenda avvalersi di un avvocato stabilito in un altro Stato membro sopporti costi supplementari rispetto a colui che decida di avvalersi dei servizi di un avvocato stabilito nello Stato membro del procedimento di cui trattasi. 21 La direttiva 77/249 deve altresì essere interpretata alla luce dell’articolo 57, terzo comma, TFUE, da cui la Corte ha dedotto che, tenuto conto della natura particolare di talune prestazioni di servizi, non possono essere considerate incompatibili con il Trattato FUE le condizioni specifiche imposte al prestatore che siano giustificate dall’applicazione delle norme relative a questo tipo di attività, ma che la libera prestazione di servizi, in quanto principio fondamentale del Trattato FUE, può essere limitata solamente da norme giustificate dal pubblico interesse e obbligatorie nei confronti di tutte le persone che esercitino un’attività nel territorio dello Stato membro ospitante, sempreché detto interesse non risulti garantito dalle norme alle quali il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 1998, Commissione/Germania, 427/85, EU C 1988 98, punto 12 . 22 Al riguardo, si deve rilevare che, da un lato, la tutela dei consumatori, in particolare dei destinatari dei servizi giuridici forniti da professionisti operanti nel settore della giustizia, e, dall’altro, la buona amministrazione della giustizia sono obiettivi che rientrano tra quelli che possono essere ritenuti motivi imperativi di interesse pubblico in grado di giustificare una restrizione della libera prestazione dei servizi sentenza del 18 maggio 2017, Lahorgue, C 99/16, EU C 2017 391, punto 34 e giurisprudenza citata . 23 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la normativa irlandese di cui trattasi mira a tutelare la buona amministrazione della giustizia nonché ad assicurare la tutela del singolo in quanto consumatore. 24 Occorre altresì che le misure che limitano la libera prestazione dei servizi siano idonee a garantire la realizzazione dello scopo da esse perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il raggiungimento di questo v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2017, Lahorgue, C 99/16, EU C 2017 391, punto 31 . 25 Nella sentenza del 25 febbraio 1988, Commissione/Germania 427/85, EU C 1988 98 , la Corte ha rilevato, in primo luogo, al punto 13 di quest’ultima, che, nelle controversie per le quali la normativa tedesca non prescriveva l’assistenza obbligatoria di un avvocato, le parti potevano provvedere esse stesse alla propria difesa in giudizio e che, per le stesse controversie, la normativa tedesca consentiva inoltre che tale difesa fosse affidata ad una persona che non fosse né avvocato né specialista, purché essa non agisse professionalmente. In secondo luogo, ai punti 14 e 15 di tale sentenza, essa ha constatato che, in tali circostanze, risultava che nessuna considerazione di pubblico interesse poteva giustificare, per quanto riguardava le azioni giudiziarie per le quali l’assistenza obbligatoria di un avvocato non era prescritta, l’obbligo di agire di concerto con un avvocato tedesco imposto ad un avvocato iscritto in un albo di un altro Stato membro che prestasse i suoi servizi professionalmente. Di conseguenza, poiché la normativa tedesca imponeva, in tali controversie, all’avvocato prestatore di servizi di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito, la Corte ha dichiarato che essa era contraria alla direttiva 77/249 e agli articoli 59 e 60 del Trattato CEE, divenuti articoli 56 e 57 del Trattato FUE. 26 Analogamente, nella sentenza del 10 luglio 1991, Commissione/Francia C 294/89, EU C 1991 302 , la Corte ha rilevato, al punto 18 di quest’ultima, che, per taluni procedimenti che si svolgono dinanzi ai giudici, la legge francese non richiedeva che le parti fossero assistite da un avvocato e che essa permetteva, al contrario, alle parti di provvedere direttamente alla loro difesa o, per quanto riguarda i procedimenti dinanzi ai tribunali del commercio, di farsi assistere e rappresentare da una persona priva della qualifica di avvocato, ma fornita di un mandato speciale. Essa ha poi accertato, al punto 19 di tale sentenza, che, di conseguenza, l’avvocato prestatore di servizi non poteva essere obbligato ad agire di concerto con un avvocato patrocinante presso il giudice adito, nell’ambito di azioni giudiziarie per le quali la legge francese non imponeva l’assistenza obbligatoria da parte di un avvocato. 27 Orbene, occorre sottolineare che, sebbene nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 25 febbraio 1988, Commissione/Germania 427/85, EU C 1988 98 e del 10 luglio 1991, Commissione/Francia C 294/89, EU C 1991 302 la normativa nazionale consentisse alle parti, come nel procedimento principale, di provvedere esse stesse alla propria difesa, gli obblighi incombenti, rispettivamente, alle parti e al giudice per quanto riguarda l’identificazione delle norme giuridiche pertinenti erano, contrariamente a quelli applicabili nel procedimento principale, gli stessi, sia che la parte provvedesse essa stessa alla propria difesa sia che si facesse assistere da un avvocato. 28 È pertanto nel contesto specifico delle cause che hanno dato luogo alle sentenze citate al punto precedente che devono essere letti il punto 13 della sentenza del 25 febbraio 1988, Commissione/Germania 427/85, EU C 1988 98 e il punto 17 della sentenza del 10 luglio 1991, Commissione/Francia C 294/89, EU C 1991 302 , secondo i quali l’articolo 5 della direttiva 77/249 non può avere l’effetto di assoggettare l’avvocato prestatore di servizi a condizioni che non abbiano riscontro nelle regole professionali che si applicherebbero qualora non vi fosse alcuna prestazione di servizi, ai sensi del Trattato CEE, divenuto il Trattato FUE. 29 Infatti, come risulta in particolare dal punto 16 della presente sentenza, gli obblighi che incombono, rispettivamente, alle parti e al giudice per quanto riguarda l’individuazione delle norme giuridiche pertinenti nel corso di un processo dinanzi ai giudici irlandesi non sono gli stessi a seconda che la parte provveda essa stessa alla propria difesa o sia rappresentata da un avvocato. In quest’ultimo caso, spetta all’avvocato, dinanzi ai giudici irlandesi, effettuare la parte essenziale delle ricerche giuridiche necessarie al regolare svolgimento del procedimento, mentre tale compito spetta al giudice adito nell’ipotesi in cui la parte scelga di provvedere essa stessa alla propria difesa. 30 Quando tali obblighi, come nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze citate al punto 28 della presente sentenza, sono gli stessi, sia che la parte provveda essa stessa alla propria difesa, sia che venga assistita da un avvocato, si deve considerare che, poiché l’obiettivo della buona amministrazione della giustizia può essere realizzato nella prima ipotesi, esso può a fortiori essere realizzato nel caso in cui la parte sia assistita da un avvocato prestatore, ai sensi della direttiva 77/249. 31 Tuttavia, la situazione è diversa nel caso in cui tali obblighi, come nel procedimento principale, siano diversi a seconda che la parte provveda essa stessa alla propria difesa o sia assistita da un avvocato. A tale proposito, il fatto che l’obiettivo della buona amministrazione della giustizia possa essere realizzato nel caso in cui la parte provveda essa stessa alla propria difesa nell’ambito di un determinato insieme di norme che disciplinano il processo non può consentire di dedurre che tale obiettivo sia realizzato nel caso in cui la parte sia assistita da un avvocato prestatore, ai sensi della direttiva 77/249, e le norme che disciplinano il processo siano diverse e più vincolanti rispetto a quelle applicabili alla parte che provvede essa stessa alla propria difesa. 32 In un caso del genere, un motivo di interesse pubblico vertente sulla buona amministrazione della giustizia costituisce un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare l’obbligo imposto ad un avvocato prestatore di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito. Infatti, come dichiarato dalla Corte nella sentenza del 25 febbraio 1988, Commissione/Germania 427/85, EU C 1988 98, punto 23 , la direttiva 77/249 consente agli Stati membri di esigere che l’avvocato prestatore di servizi agisca di concerto con un avvocato che esercita dinanzi al giudice adito al fine di mettere il primo in grado di assolvere i compiti affidatigli dal suo cliente, nel rispetto del buon funzionamento della giustizia. In quest’ottica, tale obbligo ha lo scopo di fornire all’avvocato prestatore di servizi il supporto necessario per agire in un sistema giuridico diverso da quello in cui esercita abitualmente, e di dare al giudice adito la garanzia che quest’ultimo disponga effettivamente di tale supporto e sia quindi in grado di rispettare pienamente le norme procedurali e deontologiche applicabili. 33 Per quanto riguarda la questione relativa al carattere proporzionato di tale obbligo, occorre ricordare che, secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, si presume che l’avvocato prestatore di servizi comunichi ai giudici nazionali il nome di un avvocato che esercita conformemente al diritto irlandese per assisterlo nell’ipotesi in cui la buona rappresentanza del cliente e la corretta esecuzione degli obblighi nei confronti del giudice adito richiedano conoscenze o consulenze la cui necessità potrebbe presentarsi proprio a causa del carattere eventualmente limitato della conoscenza, da parte dell’avvocato prestatore, di aspetti potenzialmente pertinenti del diritto, della prassi e della procedura, e finanche della deonotologia a livello nazionale. Tuttavia, secondo tali informazioni, non è necessario che l’avvocato che esercita dinanzi al giudice adito sia l’avvocato incaricato o l’avvocato che presenta la causa in giudizio. Infatti, spetta all’avvocato prestatore e all’avvocato abilitato ad esercitare dinanzi al giudice irlandese adito definire il ruolo preciso di entrambi, in quanto il ruolo di quest’ultimo consiste piuttosto nel farsi designare come avvocato che assiste l’avvocato prestatore. 34 A tale proposito, occorre sottolineare che la flessibilità che caratterizza la collaborazione tra l’avvocato prestatore e l’avvocato che esercita dinanzi al giudice adito, come descritta dal giudice del rinvio, corrisponde alla concezione di tale cooperazione che la Corte ha elaborato nell’ambito dell’interpretazione e dell’applicazione dell’articolo 5 della direttiva 77/249. Secondo tale concezione, questi due avvocati devono essere considerati capaci di stabilire assieme, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili nello Stato membro ospitante e nell’esercizio della loro autonomia professionale, le modalità di cooperazione adeguate al mandato loro affidato v., in tal senso, sentenze del 25 febbraio 1988, Commissione/Germania, 427/85, EU C 1988 98, punto 24, e del 10 luglio 1991, Commissione/Francia, C 294/89, EU C 1991 302, punto 31 . 35 In tale contesto, la violazione della libera prestazione dei servizi non risulta, come ha indicato in sostanza l’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, andare oltre quanto è necessario alla realizzazione dell’obiettivo della buona amministrazione della giustizia. 36 Ciò premesso, occorre altresì rilevare che, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, la normativa irlandese di cui trattasi nel procedimento principale sembra essere caratterizzata dal fatto di non subire alcuna eccezione all’obbligo di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito. 37 Orbene, come indicato dall’avvocato generale ai paragrafi 80 e 81 delle sue conclusioni, è giocoforza constatare che un siffatto obbligo potrebbe rivelarsi inutile in talune circostanze e, pertanto, andare oltre quanto è necessario alla realizzazione dell’obiettivo della buona amministrazione della giustizia. 38 Ciò si verificherebbe, in particolare, nell’ipotesi in cui l’avvocato prestatore, a causa del suo percorso, fosse in grado di rappresentare il singolo allo stesso modo di un avvocato che esercita abitualmente dinanzi al giudice nazionale interessato. Spetta a quest’ultimo valutare, nelle circostanze del caso di specie, se un’esperienza professionale nello Stato membro ospitante possa valere al fine di accertare tale punto. 39 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che l’avv. O afferma di avere esercitato in Irlanda per diversi anni alle condizioni previste dalla direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica GU 1998, L 77, pag. 36 , il che potrebbe far pensare che tale avvocato sia in grado di rappresentare il singolo allo stesso modo di un avvocato abilitato ad esercitare dinanzi al giudice adito. Secondo una giurisprudenza costante, spetta al giudice del rinvio verificare tale circostanza v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C 670/18, EU C 2020 272, punto 50 e giurisprudenza citata . 40 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 5 della direttiva 77/249 dev’essere interpretato nel senso che – esso non osta, in quanto tale, in considerazione dell’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, a che a un avvocato, prestatore di servizi di rappresentanza del suo cliente, venga imposto di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito e che sarebbe in caso di necessità responsabile nei confronti di tale giudice, nell’ambito di un sistema che impone agli avvocati obblighi deontologici e procedurali come quelli di sottoporre al giudice adito qualsiasi elemento giuridico, legislativo o giurisprudenziale, ai fini del regolare svolgimento del procedimento, dai quali il singolo è dispensato qualora decida di provvedere egli stesso alla propria difesa – non è sproporzionato, in considerazione dell’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, l’obbligo per un avvocato prestatore di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito, in un sistema in cui entrambi gli avvocati hanno la possibilità di definire i propri rispettivi ruoli, ove l’avvocato che esercita dinanzi al giudice adito è, in generale, chiamato soltanto ad assistere l’avvocato prestatore al fine di consentirgli di garantire l’adeguata rappresentanza del cliente e la corretta esecuzione dei suoi obblighi nei confronti di tale giudice – un obbligo generale di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito, che non consenta di tenere conto dell’esperienza dell’avvocato prestatore, andrebbe oltre quanto è necessario per conseguire l’obiettivo della buona amministrazione della giustizia. Sulle spese 41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Prima Sezione dichiara L’articolo 5 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, dev’essere interpretato nel senso che – esso non osta, in quanto tale, in considerazione dell’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, a che a un avvocato, prestatore di servizi di rappresentanza del suo cliente, venga imposto di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito e che sarebbe in caso di necessità responsabile nei confronti di tale giudice, nell’ambito di un sistema che impone agli avvocati obblighi deontologici e procedurali come quelli di sottoporre al giudice adito qualsiasi elemento giuridico, legislativo o giurisprudenziale, ai fini del regolare svolgimento del procedimento, dai quali il singolo è dispensato qualora decida di provvedere egli stesso alla propria difesa – non è sproporzionato, in considerazione dell’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, l’obbligo per un avvocato prestatore di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito, in un sistema in cui entrambi gli avvocati hanno la possibilità di definire i propri rispettivi ruoli, ove l’avvocato che esercita dinanzi al giudice adito è, in generale, chiamato soltanto ad assistere l’avvocato prestatore al fine di consentirgli di garantire l’adeguata rappresentanza del cliente e la corretta esecuzione dei suoi obblighi nei confronti di tale giudice – un obbligo generale di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito, che non consenta di tenere conto dell’esperienza dell’avvocato prestatore, andrebbe oltre quanto è necessario per conseguire l’obiettivo della buona amministrazione della giustizia. Fonte curia.eu