La lavoratrice autonoma conserva le tutele se ha cessato l’attività per la nascita del figlio

Una cittadina UE che ha cessato di esercitare la sua attività autonoma a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto mantiene la qualità di persona che esercita un'attività autonoma, con i conseguenti diritti, purché riprenda l’attività o ne trovi un’altra in un tempo ragionevole dopo la nascita del figlio.

Lo afferma la Corte di Giustizia dell’UE nella sentenza resa nella causa C-544/18 del 19 settembre 2019 ECLI EU C 2019 761 . La vicenda. La pronuncia della Corte riguarda la fattispecie di una cittadina lituana che in seguito alla gravidanza aveva deciso di esercitare un’attività autonoma come estetista. Pochi mesi prima della nascita del figlio ha percepito un’indennità di maternità e dopo sei mesi ha cessato l’attività presentando una domanda di assegno per persone in cerca d’impiego e una domanda di assegno settimanale per figli a carico. Quest’ultima istanza è stata respinta sulla base del rilievo che, ai sensi della normativa del Regno Unito, la signora non disponeva di un diritto di soggiorno idoneo a soddisfare le condizioni necessarie per poter beneficiare di tale prestazione sociale. Tale decisione è stata dapprima annullata dal Tribunale di primo grado e poi ulteriormente impugnata davanti al Tribunale superiore per i ricorsi amministrativi. L’amministrazione fiscale inglese sosteneva infatti che una persona che esercita un’attività autonoma non è obbligata a svolgere il suo lavoro personalmente ed ha la facoltà di proseguire la sua attività attraverso altri mezzi, anche facendosi sostituire da un’altra persona. La questione. Il Tribunale superiore per i ricorsi amministrativi ha quindi sospeso il procedimento, sottoponendo alla Corte di Giustizia la questione se, secondo il diritto comunitario, una persona che ha cessato di esercitare un’attività autonoma a causa di limitazioni fisiche connesse alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto conservi o meno la qualità di lavoratore autonomo. Il quadro normativo comunitario. In proposito, viene in rilievo la disciplina della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In particolare, l’art. 7, par. 3, di tale direttiva consente a un cittadino dell’Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo di conservare la qualità di lavoratore subordinato o autonomo e dunque il relativo diritto di soggiorno se a è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio b trovandosi in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un’attività per oltre un anno, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente c trovandosi in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tale ultimo caso, l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi. Inoltre, giova rammentare che, secondo l’art. 49 del TFUE sul diritto di stabilimento, vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, precisando che la libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'art. 54, comma 2, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini . I casi di cessazione della qualifica di lavoratore non sono tassativi. La Corte premette che il descritto art. 7, par. 3, della direttiva 2004/38, là dove precisa i casi in cui un cittadino dell’Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva comunque tale qualità nonché il diritto di soggiorno che gli spetta, non prevede il caso di una donna che cessi temporaneamente di lavorare a causa delle ultime fasi della gravidanza e del periodo successivo al parto. Nondimeno, l’elenco di cui alla detta norma non deve considerarsi esaustivo. Il Trattato tutela l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa nel territorio UE. La circostanza che le limitazioni fisiche legate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto obblighino una donna a interrompere l’esercizio della sua attività subordinata durante il periodo necessario al suo ristabilimento non è di per sé sufficiente a privare la stessa donna della qualità di lavoratore ai sensi dell’art. 45 TFUE che consente la libera circolazione dei lavoratori . Il fatto che una donna non sia stata effettivamente sul mercato del lavoro dello Stato ospitante per alcuni mesi non comporta che essa abbia cessato di far parte di detto mercato durante tale periodo, a condizione che la stessa riprenda il suo lavoro o trovi un altro impiego entro un termine ragionevole dopo il parto. È indifferente che si eserciti un’attività autonoma o subordinata. Inoltre, gli artt. 45 e 49 TFUE assicurano la medesima tutela giuridica, a prescindere dalla circostanza che la persona eserciti un’attività autonoma, pertanto è indifferente la qualificazione delle modalità di esercizio dell’attività economica. Invero, le persone che esercitano un’attività subordinata e le persone che esercitano un’attività autonoma si trovano in una situazione di vulnerabilità paragonabile quando sono costrette a cessare la loro attività, e non possono pertanto essere oggetto di una disparità di trattamento per quanto riguarda il mantenimento del loro diritto di soggiorno. Concludendo. In conclusione, secondo la Corte una cittadina comunitaria sarebbe dissuasa dall’esercitare il suo diritto di libera circolazione se, qualora fosse incinta nello Stato membro ospitante e cessasse per questo motivo di esercitare un’attività autonoma, anche solo per un breve periodo, corresse il rischio di perdere la qualità di lavoratore autonomo in tale Stato con le conseguenti tutele. Pertanto, una donna che ha cessato di esercitare un’attività autonoma nelle ultime fasi della gravidanza e nel periodo successivo al parto mantiene la qualità di persona che esercita un’attività autonoma, a condizione che riprenda tale attività o trovi un’altra attività autonoma o un impiego entro un periodo di tempo ragionevole dopo la nascita del figlio.

Corte di Giustizia EU, Quarta Sezione, sentenza 19 settembre 2019, causa C-544/18 * Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Attività autonoma – Cittadina dell’Unione europea che ha cessato di esercitare la sua attività autonoma a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto – Mantenimento della qualità di persona che esercita un’attività autonoma Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Her Majesty’s Revenue and Customs amministrazione fiscale e doganale, Regno Unito e Henrika Dakneviciute in merito al rifiuto, da parte di detta amministrazione, di concederle un assegno settimanale per figli a carico. Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 2004/38/CE 3 Ai sensi dell’articolo 1, lettera a , della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento CEE n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34 La presente direttiva determina a le modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari . 4 L’articolo 7 di tale direttiva, rubricato Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi , ai paragrafi 1 e 3 così dispone 1. Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione a di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante 3. Ai sensi del paragrafo 1, lettera a , il cittadino dell’Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo nei seguenti casi a l’interessato è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio b l’interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività per oltre un anno, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro c l’interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi . 5 L’articolo 16, paragrafi 1 e 3, della citata direttiva dispone quanto segue 1. Il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. 3. La continuità della residenza non è pregiudicata da assenze temporanee che non superino complessivamente sei mesi all’anno né da assenze di durata superiore per l’assolvimento degli obblighi militari né da un’assenza di dodici mesi consecutivi al massimo dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo . Direttiva 2010/41/UE 6 A tenore del considerando 18 della direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio GU 2010, L 180, pag. 1 La vulnerabilità economica e fisica delle lavoratrici autonome gestanti impone che venga loro riconosciuto il diritto alle prestazioni di maternità . 7 L’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che alle lavoratrici autonome possa essere concessa, conformemente al diritto nazionale, un’indennità di maternità sufficiente che consenta interruzioni nella loro attività lavorativa in caso di gravidanza o per maternità per almeno 14 settimane . Diritto del Regno Unito Regolamento del 2006 sull’immigrazione Spazio economico europeo 8 L’articolo 14, paragrafo 1, dell’Immigration European Economic Area Regulations 2006 [regolamento del 2006 sull’immigrazione Spazio economico europeo ], nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, riconosceva un diritto di soggiorno nel Regno Unito per un periodo superiore a tre mesi ad ogni persona qualificata . 9 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere b e c , di tale regolamento, rientravano nella nozione di persona qualificata i lavoratori subordinati ed i lavoratori autonomi. 10 L’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento prevedeva che conservassero la qualità di lavoratore subordinato la persona temporaneamente inabile al lavoro a causa di malattia o infortunio e a determinate condizioni la persona in stato di disoccupazione involontaria o, ancora, che avesse volontariamente lasciato il lavoro e intrapreso una formazione professionale correlata alla sua precedente attività lavorativa. 11 Per quanto riguarda la qualità di lavoratore autonomo , l’articolo 6, paragrafo 3, del medesimo regolamento prevedeva che conservasse tale qualità la persona temporaneamente inabile al lavoro a causa di malattia o infortunio. Legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di previdenza sociale 12 Ai sensi dell’articolo 146, paragrafi 2 e 3, del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di previdenza sociale 2 Nessuno può avere diritto a una prestazione settimanale di assegni familiari se non si trova in Gran Bretagna nella settimana considerata. 3 Possono essere stabilite circostanze nelle quali si considera che una persona, ai fini [del paragrafo 2], si trova o non si trova in Gran Bretagna . Regolamento generale del 2006 in materia di assegni famigliari 13 La regola n. 23, paragrafo 4, del Child Benefit General Regulations 2006 [regolamento generale del 2006 in materia di assegni familiari] così prevede Si considera che una persona non si trova in Gran Bretagna ai fini dell’articolo 146, paragrafo 2, della [legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di previdenza sociale] se essa chiede di beneficiare di assegni familiari per figli a carico a decorrere dal 1° maggio 2004 e a non ha il diritto di soggiornare nel Regno Unito . Procedimento principale e questioni pregiudiziali 14 La sig.ra Dakneviciute è una cittadina lituana che dal 2011 lavorava di notte, in qualità di lavoratrice subordinata, nel Regno Unito. Dopo aver appreso di essere incinta nel dicembre 2013, ella ha deciso di esercitare, a partire dal 25 dicembre 2013, un’attività autonoma come estetista. 15 A far data dall’11 maggio 2014, ha percepito un’indennità di maternità. Suo figlio è nato l’8 agosto 2014. 16 Dopo un periodo di inattività tra il 22 luglio 2014 e la fine dell’ottobre 2014, la sig.ra Dakneviciute ha continuato ad esercitare in proprio un’attività marginale da estetista, prima di cessare tale attività poiché gli introiti da essa derivanti erano divenuti insufficienti. Il 10 febbraio 2015 ha quindi presentato una domanda di assegno per persone in cerca di impiego, prima di tornare a svolgere un’attività subordinata nell’aprile 2015. 17 Nel frattempo, la sig.ra Dakneviciute ha presentato il 27 agosto 2014 una domanda di assegno settimanale per figli a carico. Con decisione del 1° febbraio 2015, tale domanda è stata respinta sulla base del rilievo che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, ella non disponeva di un diritto di soggiorno idoneo a soddisfare le condizioni necessarie per poter beneficiare di tale prestazione sociale. 18 Tale decisione è stata annullata il 29 settembre 2015 dal First-tier Tribunal Tribunale di primo grado, Regno Unito . L’amministrazione fiscale e doganale, in qualità di responsabile dell’erogazione degli assegni familiari, ha impugnato la predetta sentenza dinanzi al giudice del rinvio, l’Upper Tribunal Administrative Appeals Chamber [Tribunale superiore sezione ricorsi amministrativi , Regno Unito]. 19 Con decisione interlocutoria del 12 gennaio 2017, il giudice del rinvio ha annullato la sentenza del First-tier Tribunal Tribunale di primo grado in quanto viziata da un errore di diritto. Il giudice del rinvio ha infatti considerato che, dal 22 luglio 2014 al 9 febbraio 2015, l’attività economica esercitata dalla sig.ra Dakneviciute era marginale, di modo che quest’ultima aveva cessato di essere economicamente attiva durante tale periodo. Per detto giudice è pacifico, da un lato, che la cessazione di ogni attività da parte della sig.ra Dakneviciute era dovuta alle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto e, dall’altro, che il suo ritorno ad un’attività economica, prima come persona in cerca di un impiego e successivamente come lavoratrice subordinata, è avvenuto entro un ragionevole periodo di tempo dopo la nascita di suo figlio. 20 Dopo aver ricordato che, nella sentenza del 19 giugno 2014, Saint Prix -507/12, EU C 2014 2007 , la Corte ha statuito che una donna che smetta di lavorare o di cercare un impiego a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto conserva la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 45 TFUE, purché essa riprenda il suo lavoro o trovi un altro impiego entro un ragionevole periodo di tempo dopo la nascita di suo figlio, il giudice del rinvio si chiede se tale soluzione possa essere applicata alle persone che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE. 21 A tale proposito, il giudice del rinvio fa presente che, in seguito alla pronuncia della sentenza del 20 dicembre 2017, Gusa -442/16, EU C 2017 1004 , le parti nel procedimento principale hanno presentato dinanzi ad esso ulteriori osservazioni, nelle quali hanno sostenuto posizioni contrapposte in ordine all’applicazione della soluzione adottata in tale sentenza. Secondo l’amministrazione fiscale e doganale, detta soluzione non è applicabile alla situazione di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto, segnatamente, una persona che esercita un’attività autonoma non è obbligata a svolgere il suo lavoro personalmente ed ha la facoltà di proseguire la sua attività attraverso altri mezzi, anche facendosi sostituire da un’altra persona. Per contro, secondo la sig.ra Dakneviciute, le considerazioni esposte ai punti 36 e da 40 a 44 della sentenza del 20 dicembre 2017, Gusa -442/16, EU C 2017 1004 avvalorano la tesi secondo la quale l’interpretazione del diritto dell’Unione che discende dalla sentenza del 19 giugno 2014, Saint Prix -507/12, EU C 2014 2007 può essere trasposta alle persone che esercitano un’attività autonoma. 22 In tali circostanze, l’Upper Tribunal Administrative Appeals Chamber [Tribunale superiore sezione ricorsi amministrativi ] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale Qualora una cittadina dell’Unione, che sia cittadina di uno Stato membro 1 si trovi in un altro Stato membro Stato membro ospitante , 2 abbia esercitato un’attività in qualità di lavoratrice autonoma ai sensi dell’articolo 49 TFUE nello Stato membro ospitante, 3 abbia percepito un’indennità di maternità a partire da maggio 2014 momento in cui tale persona si riteneva meno atta al lavoro a causa del suo stato di gravidanza , 4 in capo alla quale è stata accertata la cessazione dell’esercizio di un’attività autonoma reale ed effettiva a partire da luglio 2014, 5 abbia partorito nell’agosto 2014 e 6 non abbia ripreso la propria attività autonoma reale ed effettiva nel periodo successivo al parto e precedente alla domanda di indennità per persone in cerca di occupazione in qualità di persona in cerca di occupazione nel febbraio 2015 se l’articolo 49 TFUE debba essere interpretato nel senso che tale persona che ha cessato di esercitare un’attività autonoma a causa di limitazioni fisiche connesse alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto conserva la qualità di lavoratore autonomo, ai sensi di tale articolo, purché riprenda l’attività economica o la ricerca di un impiego entro un periodo di tempo ragionevole dopo la nascita del figlio . Sulla questione pregiudiziale 23 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 49 TFUE debba essere interpretato nel senso che una donna che abbia cessato di esercitare un’attività autonoma a causa delle limitazioni fisiche connesse alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto conserva la qualità di persona che esercita un’attività autonoma, purché riprenda tale attività o trovi un’altra attività autonoma o un impiego entro un periodo di tempo ragionevole dopo la nascita del figlio. 24 In via preliminare, occorre rilevare che, per stabilire se, nel caso di specie, la sig.ra Dakneviciute possa beneficiare del diritto all’assegno settimanale per figli a carico previsto dal regolamento generale del 2006 in materia di assegni famigliari, occorre che il giudice del rinvio stabilisca se nel periodo compreso tra il 22 luglio 2014 e il 9 febbraio 2015, durante il quale, in base ai fatti accertati dal giudice del rinvio, la sig.ra Dakneviciute ha cessato e poi ripreso un’attività autonoma marginale a causa delle limitazioni fisiche connesse alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto, la predetta godesse del diritto di soggiorno nel Regno Unito ai sensi del diritto dell’Unione. 25 A tale riguardo, si deve rilevare che la direttiva 2004/38 costituisce un atto legislativo unico, che codifica e rivede gli strumenti del diritto dell’Unione anteriori, ai fini di agevolare l’esercizio del diritto fondamentale e individuale dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2014, Saint Prix, -507/12, EU C 2014 2007, punto 25 e giurisprudenza ivi citata . 26 Dall’articolo 1, lettera a , della direttiva 2004/38 risulta infatti che quest’ultima mira a precisare le condizioni di esercizio di tale diritto, tra le quali figura, per quanto concerne i soggiorni di durata superiore a tre mesi, in particolare, quella prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a , di tale direttiva. Secondo tale condizione, i cittadini dell’Unione devono possedere la qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo nello Stato membro ospitante sentenza del 19 giugno 2014, Saint Prix, -507/12, EU C 2014 2007, punto 26 . 27 Orbene, la Corte ha statuito che l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, che precisa i casi in cui un cittadino dell’Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva comunque tale qualità nonché il diritto di soggiorno che gli spetta, non contempla l’ipotesi di una donna che cessi temporaneamente di lavorare a causa delle ultime fasi della gravidanza e del periodo successivo al parto v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2014, Saint Prix, -507/12, EU C 2014 2007, punto 30 . 28 Tuttavia, la Corte ha considerato che l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 non elenca in modo esaustivo le circostanze in cui un cittadino dell’Unione che ha cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante conserva comunque la qualità di lavoratore ai fini del paragrafo 1, lettera a , di tale articolo e, pertanto, il diritto di soggiorno che da tale qualità deriva sentenza dell’11 aprile 2019, Tarola, -483/17, EU C 2019 309, punto 26 e giurisprudenza ivi citata . 29 In particolare la Corte ha statuito che la circostanza che le limitazioni fisiche connesse alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto costringano una donna a cessare di esercitare la sua attività subordinata durante il periodo necessario al suo ristabilimento non è, in linea di principio, idonea a privarla della qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 45 TFUE. Infatti, la circostanza che una siffatta persona non sia stata effettivamente presente sul mercato del lavoro dello Stato membro ospitante per alcuni mesi non implica che tale persona abbia cessato di far parte di detto mercato durante tale periodo, purché essa riprenda il suo lavoro o trovi un altro impiego entro un termine ragionevole dopo il parto sentenza del 19 giugno 2014, Saint Prix, -507/12, EU C 2014 2007, punti 40 e 41 . 30 Nel caso di specie, il giudice del rinvio si chiede se l’interpretazione esposta al punto precedente, formulata nell’ambito di una situazione rientrante nel campo di applicazione dell’articolo 45 TFUE, possa essere trasposta al caso di una persona che esercita un’attività autonoma ai sensi dell’articolo 49 TFUE. 31 A tale riguardo, occorre ricordare che la Corte ha statuito che gli articoli 45 e 49 TFUE garantiscono la stessa tutela giuridica, cosicché la qualificazione delle modalità di esercizio dell’attività economica resta senza conseguenze v., in tal senso, sentenza del 5 febbraio 1991, Roux, -363/89, EU C 1991 41, punto 23 . 32 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, infatti, l’insieme delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle persone mira a facilitare, ai cittadini dell’Unione, l’esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura nel territorio dell’Unione ed osta alle misure che potrebbero sfavorire detti cittadini qualora essi intendano esercitare un’attività nel territorio di uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di origine sentenza del 20 dicembre 2017, Simma Federspiel, -419/16, EU C 2017 997, punto 35 e giurisprudenza ivi citata . 33 Orbene, una cittadina dell’Unione sarebbe dissuasa dall’esercitare il suo diritto di libera circolazione se, nel caso in cui fosse incinta nello Stato membro ospitante e cessasse per tale motivo di esercitare un’attività autonoma, sia pur soltanto per un breve periodo, rischiasse di perdere la qualità di lavoratore autonomo in tale Stato v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2014, Saint Prix, -507/12, EU C 2014 2007, punto 44 . 34 Ne consegue che una donna che si trovi nella situazione descritta al punto 29 della presente sentenza deve poter conservare, nelle medesime condizioni, la qualità di persona che esercita un’attività autonoma ai sensi dell’articolo 49 TFUE. 35 Peraltro la Corte ha riconosciuto che le persone che esercitano un’attività subordinata e le persone che esercitano un’attività autonoma si trovano in una situazione di vulnerabilità paragonabile quando sono costrette a cessare la loro attività, e non possono pertanto essere oggetto di una disparità di trattamento per quanto riguarda il mantenimento del loro diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Gusa, -442/16, EU C 2017 1004, punti 42 e 43 . 36 Orbene, le donne incinte si trovano in una situazione di vulnerabilità paragonabile, indipendentemente dal fatto che esercitino un’attività subordinata o un’attività autonoma. 37 A tale riguardo, il legislatore dell’Unione ha espressamente riconosciuto, al considerando 18 della direttiva 2010/41, la situazione di vulnerabilità economica e fisica delle lavoratrici autonome gestanti. L’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva ingiunge quindi agli Stati membri di adottare le misure necessarie a garantire che alle lavoratrici autonome possa essere concessa un’indennità di maternità sufficiente, che consenta loro di interrompere l’attività lavorativa in caso di gravidanza o per maternità, a condizioni analoghe a quelle previste per le lavoratrici subordinate. 38 Non può condurre a diversa conclusione l’argomento addotto dinanzi al giudice del rinvio dall’amministrazione fiscale e doganale e ribadito dal governo del Regno Unito nell’udienza dinanzi alla Corte, secondo il quale, in sostanza, una donna che non possa esercitare personalmente un’attività autonoma a causa di limitazioni connesse alle ultime fasi della gravidanza e al parto potrebbe farsi sostituire temporaneamente da un’altra persona nell’esercizio di tale attività. Infatti, non può presumersi che una tale sostituzione sia sempre possibile, in particolare se l’attività in questione implica una relazione personale o un legame di fiducia con un cliente. 39 Ne discende che una donna che abbia cessato di esercitare un’attività autonoma a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto non può essere oggetto di una disparità di trattamento, per quanto riguarda il mantenimento del suo diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, rispetto ad una lavoratrice subordinata in una situazione paragonabile. 40 I suesposti rilievi sono avvalorati, del resto, dall’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2004/38. Dal momento che un’assenza motivata da un evento importante come la gravidanza o il parto non pregiudica la continuità della residenza di cinque anni nello Stato membro ospitante necessaria per la concessione del diritto di soggiorno permanente, limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo immediatamente successivo al parto, che costringono una donna a smettere temporaneamente di lavorare, non possono, a fortiori, comportare per quest’ultima la perdita della qualità di persona che esercita un’attività autonoma v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2014, Saint Prix, -507/12, EU C 2014 2007, punti 45 e 46 . 41 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che una donna che abbia cessato di esercitare un’attività autonoma a causa delle limitazioni fisiche connesse alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto conserva la qualità di persona che esercita un’attività autonoma, purché riprenda tale attività o trovi un’altra attività autonoma o un impiego entro un periodo di tempo ragionevole dopo la nascita del figlio. Sulle spese 42 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Quarta Sezione dichiara L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che una donna che abbia cessato di esercitare un’attività autonoma a causa delle limitazioni fisiche connesse alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto conserva la qualità di persona che esercita un’attività autonoma, purché riprenda tale attività o trovi un’altra attività autonoma o un impiego entro un periodo di tempo ragionevole dopo la nascita del figlio. Fonte curia.eu