I danni da macchine da lavoro sono coperti dall’assicurazione solo se il veicolo è utilizzato come mezzo di trasporto

La circostanza che il veicolo sia fermo o che il suo motore sia o non sia acceso nel momento in cui si verifica l’incidente non esclude, di per sé, che l’uso di tale veicolo in quel momento possa rientrare nella sua funzione di mezzo di trasporto.

Lo afferma la Corte di Giustizia nella sentenza resa alla causa C-514/16 del 28 novembre 2017 ECLI EU C 2017 908 . La vicenda. La fattispecie al centro della controversia in esame vede una signora portoghese morire schiacciata da un trattore fermo su una pista sterrata dell’azienda agricola presso la quale lavorava, il cui motore era acceso per azionare una pompa per la polverizzazione di erbicida. Il trattore era stato trascinato da uno smottamento del terreno causato, in particolare, dal suo peso, dalle vibrazioni del motore e della pompa del polverizzatore d’erbicida nonché dalla forte pioggia. Il vedovo della signora, per il risarcimento del danno morale conseguito all’incidente, ha citato in giudizio i proprietari dell’azienda e i proprietari del trattore, in solido tra loro, o, in alternativa, la compagnia assicuratrice della responsabilità civile connessa alla circolazione del trattore, nell’ipotesi in cui tale compagnia sia tenuta a coprire un sinistro di questo tipo. La questione sottoposta alla Corte. Il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso respingendo la domanda nei confronti della compagnia assicurativa in quanto il trattore in questione non era stato coinvolto in un incidente stradale, oggetto di copertura assicurativa per la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, poiché tale sinistro non era avvenuto in occasione di un utilizzo del trattore in questione come mezzo di circolazione. La Corte d’Appello conferma la sentenza di prime cure citando il principio espresso dalla Corte Suprema portoghese secondo il quale per qualificare un evento come incidente stradale , il veicolo coinvolto nel sinistro deve essere in movimento nel momento in cui tale sinistro si verifica e i danni subiti dai terzi devono risultare da tale movimento. Tuttavia, si domanda se, considerato l’obiettivo di tutela delle vittime perseguito dalla normativa dell’Unione relativa all’assicurazione obbligatoria nonché la necessità di garantire un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, sia giustificato escludere dalla nozione di circolazione dei veicoli il caso di un veicolo fermo, utilizzato per la sua funzione abituale di macchina generatrice di forza motrice destinata all’esecuzione di un altro lavoro, allorché tale utilizzo possa provocare incidenti gravi, anche mortali. Il quadro normativo cosa si intende per veicolo”? Giova rammentare che secondo la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972 ratione temporis applicabile sebbene poi abrogata dalla direttiva 2009/103/CE , eccetto determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale, ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito di tali misure. In particolare prevede all’art. 1 che si deve intendere come veicolo qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati. L’obiettivo di tutela delle vittime degli incidenti causati da veicoli. Secondo la Corte di Giustizia, citando propri precedenti cfr. CGE 4 settembre 2014, C-162/13 , la nozione di circolazione dei veicoli non è limitata ad ipotesi di circolazione stradale, vale a dire la circolazione sulla pubblica via, ma che in tale nozione rientra qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso. Pertanto, non rientra nella nozione di circolazione dei veicoli , ai sensi della direttiva, una situazione in cui un trattore agricolo è stato coinvolto in un incidente allorché la sua funzione principale, nel momento in cui si è verificato l’incidente, consisteva non nel servire da mezzo di trasporto ma nel generare, in quanto macchina da lavoro, la forza motrice necessaria per azionare una pompa. La valenza della nozione di circolazione dei veicoli ai fini della copertura assicurativa. Inoltre, la Corte rileva che la questione sollevata dal giudice portoghese si fonda sulla premessa che il contratto di assicurazione sottoscritto dalla proprietaria del trattore ha per oggetto la copertura unicamente della responsabilità civile legata alla circolazione di detto trattore. Pertanto, occorre appurare se la situazione che ha determinato il decesso della signora possa, o meno, essere qualificata come incidente legato alla circolazione del trattore, ai sensi della direttiva. A tale fine la nozione di circolazione dei veicoli non può essere rimessa alla discrezionalità dei singoli Stati membri, ma costituisce una nozione autonoma di diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in maniera uniforme. La portata della nozione di circolazione dei veicoli , ai sensi della direttiva, non dipende dalle caratteristiche del terreno sul quale l’autoveicolo è utilizzato e che rientra in tale nozione qualunque uso di un veicolo in quanto mezzo di trasporto. Di conseguenza, la circostanza che il trattore fosse fermo nel momento in cui l’incidente si è verificato non esclude, di per sé, che l’uso di tale veicolo in quel momento potesse rientrare nella sua funzione di mezzo di trasporto e, di conseguenza, nella nozione di circolazione dei veicoli , ai sensi della direttiva. Occorre verificare la funzione del veicolo al momento del sinistro. Secondo la Corte, in aggiunta, la questione se il motore fosse o meno acceso nel momento in cui si è verificato l’incidente non è determinante al fine di integrare la nozione di circolazione del veicolo . Poiché si tratta di veicoli che sono anche destinati ad essere utilizzati, in determinate circostanze, come macchine da lavoro, è però importante determinare se, nel momento in cui si è verificato l’incidente in cui tale veicolo è stato coinvolto, questo fosse usato principalmente come mezzo di trasporto in questo caso tale uso può rientrare nella nozione di circolazione dei veicoli ai sensi della direttiva , o in quanto macchina da lavoro nel qual caso l’uso in questione non rientrerebbe nella suddetta nozione . In conclusione. La Corte di Giustizia osserva che, nella fattispecie, l’uso del trattore in questione fosse principalmente collegato alla sua funzione in quanto macchina da lavoro, vale a dire come generatore della forza motrice necessaria ad azionare la pompa di cui era munito per spargere l’erbicida nell’azienda agricola, e non come mezzo di trasporto. Di conseguenza, un uso simile non rientra nella nozione di circolazione dei veicoli , ai sensi della direttiva. Pertanto, la Corte stabilisce che l’art. 3, par. 1, della direttiva 72/166/CEE deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di circolazione dei veicoli una situazione in cui un trattore agricolo è stato coinvolto in un incidente allorché la sua funzione principale, nel momento in cui si è verificato l’incidente, non fosse quella di servire da mezzo di trasporto.

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 28 novembre 2017, causa C-514/16 * Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di circolazione dei veicoli” – Incidente avvenuto presso un’azienda agricola – Incidente che coinvolge un trattore agricolo fermo ma con il motore acceso al fine di azionare una pompa per lo spargimento di erbicida Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità GU 1972, L 103, pag. 1 in prosieguo la prima direttiva . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la sig.ra Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade e il sig. M. Fausto da Silva Rodrigues de Andrade in prosieguo, congiuntamente i coniugi Rodrigues de Andrade e, dall’altra parte, il sig. José Manuel ProenÇ a Salvador, la Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais SA già Rural Seguros – Companhia de Seguros SA in prosieguo la CA Seguros e il sig. Jorge Oliveira Pinto, relativa alla condanna dei coniugi Rodrigues de Andrade al risarcimento dei danni subiti dal sig. ProenÇ a Salvador in ragione del decesso di sua moglie a seguito di un incidente che ha coinvolto un trattore agricolo, avvenuto nell’azienda agricola presso la quale ella lavorava. Contesto normativo 3 La direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità GU 2009, L 263, pag. 11 , ha abrogato la prima direttiva. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti di cui al procedimento principale, a quest’ultimo rimane applicabile la prima direttiva. 4 L’articolo 1 della prima direttiva così recitava Ai sensi della presente direttiva, s’intende per 1. veicolo qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati . 5 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie, fatta salva l’applicazione dell’articolo 4, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito di tali misure . 6 L’articolo 4 della suddetta direttiva così prevedeva Ogni Stato membro può derogare al disposto dell’articolo 3 b per quanto riguarda determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale, il cui elenco è stabilito da questo Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione. . Procedimento principale e questioni pregiudiziali 7 I coniugi Rodrigues de Andrade possiedono un’azienda agricola sita a Sabrosa Portogallo . 8 La moglie del sig. ProenÇ a Salvador, la sig.ra Maria Alves, era impiegata dai suddetti coniugi come lavoratrice agricola a tempo parziale. In tale qualità, era sottoposta agli ordini, alle direttive e al controllo dei coniugi Rodrigues de Andrade. 9 Il 18 marzo 2006, la sig.ra Alves irrorava erbicida ai piedi della vigna del vigneto dei coniugi Rodrigues de Andrade, su un terreno in pendenza e terrazzato. 10 L’erbicida era contenuto in un bidone polverizzatore fissato e sospeso alla parte posteriore di un trattore agricolo in prosieguo il trattore in questione . Quest’ultimo era fermo, su una pista sterrata in piano, ma il suo motore era acceso al fine di azionare la pompa per la polverizzazione dell’erbicida. Il peso di detto trattore, le vibrazioni del motore e della pompa irroratrice del polverizzatore nonché l’utilizzo, ad opera in particolare della sig.ra Alves, del tubo di trasmissione dell’erbicida, che usciva dal bidone, combinati alla forte pioggia che cadeva quel giorno, provocavano uno smottamento del terreno che trascinava il trattore. Quest’ultimo cadeva da una terrazza all’altra e si capovolgeva, raggiungendo i quattro dipendenti intenti a spruzzare l’erbicida sulle vigne situate più in basso. La sig.ra Alves veniva colpita e schiacciata dal trattore in questione, circostanza che ha causato il suo decesso. 11 Il trattore in questione era immatricolato a nome della sig.ra Nair Morais da Silva Pinto, moglie del sig. Oliveira Pinto. Quest’ultimo dirigeva la fattoria dei coniugi Rodrigues de Andrade ed era, a tal titolo, il superiore gerarchico della sig.ra Alves. 12 La sig.ra Morais da Silva Pinto aveva sottoscritto con la CA Seguros un contratto di assicurazione relativo al settore trattori e macchine agricole . 13 La sig.ra Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade aveva sottoscritto con un’altra compagnia assicurativa un contratto che copriva la sua responsabilità per gli incidenti sul lavoro. Quest’ultima compagnia ha pagato un indennizzo al sig. ProenÇ a Salvador, vedovo della sig.ra Alves, per i danni materiali risultanti dall’incidente che ha causato la morte di quest’ultima. 14 Il sig. ProenÇ a Salvador, inoltre, intentava un’azione in giustizia volta a ottenere la condanna in solido dei coniugi Rodrigues de Andrade, del sig. Oliveira Pinto e della sig.ra Morais da Silva Pinto, nonché della CA Seguros, nell’ipotesi in cui tale compagnia fosse tenuta a coprire un sinistro di questo tipo, al risarcimento del danno non patrimoniale risultante dall’incidente. 15 Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso del sig. ProenÇ a Salvador. Tale giudice condannava in solido il sig. Oliveira Pinto e i coniugi Rodrigues de Andrade al versamento di una parte delle somme reclamate, mentre respingeva il ricorso nella parte in cui esso era rivolto contro la sig.ra Morais da Silva Pinto e la CA Seguros, in ragione del fatto che il trattore in questione non era stato coinvolto in un incidente stradale, oggetto di copertura assicurativa per la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli in prosieguo l’ assicurazione obbligatoria , poiché tale sinistro non era avvenuto in occasione di un utilizzo del trattore in questione come mezzo di circolazione. 16 I coniugi Rodrigues de Andrade hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il Tribunal da RelaÇ ão de Guimarães Corte d’appello di Guimarães, Portogallo , sostenendo che l’incidente di cui era rimasta vittima la sig.ra Alves era intervenuto mentre il trattore in questione veniva utilizzato per un lavoro agricolo, di modo che esso deve essere coperto dal contratto di assicurazione sottoscritto dalla sig.ra Morais da Silva Pinto, indipendentemente dal fatto che tale macchina fosse ferma, parcheggiata o in circolazione sulla pista sterrata dell’azienda dei coniugi Rodrigues de Andrade. Il sig. Oliveira Pinto, che ha parimenti proposto un ricorso contro suddetta sentenza, ha affermato in particolare che il contratto di assicurazione concluso con la CA Seguros copre la responsabilità civile per i danni causati dagli attrezzi agricoli fissati al veicolo assicurato e causati dall’impiego di quest’ultimo. 17 Il giudice del rinvio osserva che la sentenza di primo grado è conforme alla giurisprudenza del Supremo Tribunal de JustiÇ a Corte suprema, Portogallo secondo la quale, per qualificare un evento come incidente stradale , il veicolo coinvolto nel sinistro deve essere in movimento nel momento in cui tale sinistro si verifica e i danni subiti dai terzi devono risultare da tale movimento. 18 Quest’ultimo giudice avrebbe ritenuto in una sentenza del 17 dicembre 2015, pronunciata in una causa relativa a una fattispecie in cui il trattore agricolo all’origine dell’incidente mortale era fermo nel momento in cui tale incidente si verificava, mentre soltanto la trebbiatrice fissata a tale trattore era in funzione, che, poiché, da un lato, detto trattore non stava circolando o non era utilizzato a tal fine e, dall’altro, la sua unica funzione, al momento del sinistro, consisteva nell’azionare la trebbiatrice, siffatto incidente non poteva essere qualificato come incidente stradale . 19 Il giudice del rinvio rileva, inoltre, che nella sentenza del 4 settembre 2014, Vnuk -162/13, EU C 2014 2146 , relativa ad una manovra in retromarcia effettuata da un trattore agricolo, la Corte ha statuito che rientra nella nozione di circolazione dei veicoli qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso. Le circostanze della causa all’origine della citata sentenza permetterebbero di ritenere che la funzione abituale di un veicolo sia quella di essere in movimento. 20 La Corte, tuttavia, non si sarebbe ancora pronunciata sulla questione se nella nozione di circolazione dei veicoli rientri anche l’utilizzo di un veicolo in quanto macchina generatrice di una forza motrice, senza tuttavia che ne derivi lo spostamento dello stesso. 21 Orbene, esisterebbero dei veicoli misti , che possono essere utilizzati sia come mezzi di trasporto sia come semplici macchine generatrici di forza motrice e che potrebbero causare, in quanto tali, danni a terzi non soltanto quando sono in movimento, ma anche allorché sono utilizzati da fermi, in quanto macchine generatrici di forza motrice. 22 Il giudice del rinvio si domanda quindi se, considerato l’obiettivo di tutela delle vittime perseguito dalla normativa dell’Unione relativa all’assicurazione obbligatoria nonché la necessità di garantire un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, sia giustificato escludere dalla nozione di circolazione dei veicoli il caso di un veicolo fermo, utilizzato per la sua funzione abituale di macchina generatrice di forza motrice destinata all’esecuzione di un altro lavoro, allorché tale utilizzo possa provocare incidenti gravi, perfino mortali. 23 Alla luce di quanto sopra, il Tribunal da RelaÇ ão de Guimarães Corte d’appello di Guimarães ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se l’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva] si applichi all’uso di veicoli in qualsiasi luogo, pubblico o privato, solamente nei casi in cui siano in movimento o anche qualora siano fermi ma con il motore acceso. 2 Se la suddetta nozione di circolazione dei veicoli”, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [menzionata direttiva], ricomprenda il caso di un trattore agricolo fermo su una strada sterrata pianeggiante di un’azienda agricola, consuetamente impiegato nello svolgimento di lavori agricoli applicazione di erbicida all’interno di un vigneto tramite polverizzazione , con il motore in funzione per azionare la pompa del bidone contenente l’erbicida e che, in tali circostanze, in seguito a uno smottamento causato dal connubio dei seguenti fattori – peso del trattore, – vibrazione causata dal motore del trattore e dalla pompa di uscita della polverizzatrice incassata nella parte posteriore del trattore, – forti piogge, si è rovesciato su quattro operai che stavano effettuando tale operazione nei terrazzamenti inferiori, provocando il decesso di un’operaia che teneva il tubo con cui veniva effettuata la polverizzazione. 3 In caso di risposta affermativa alle due questioni pregiudiziali di cui sopra, se questa interpretazione della nozione circolazione dei veicoli” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva] osti a una normativa nazionale articolo 4, paragrafo 4, del [Decreto-Lei n. 291/2007 que aprova o regime do sistema do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel decreto legge n. 291/2007 recante adozione del regime del sistema di assicurazione della responsabilità civile obbligatoria per gli autoveicoli , del 21 agosto 2007 in prosieguo il decreto legge n. 291/2007” ] che esclude l’obbligo di assicurazione previsto al suddetto articolo 3, paragrafo 1, [di tale direttiva] nei casi in cui i veicoli siano utilizzati per scopi meramente agricoli o industriali . 24 Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 18 aprile 2017, l’Irlanda ha chiesto, ai sensi dell’articolo 16, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che la Corte si riunisca in Grande Sezione. Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e seconda 25 Con le questioni prima e seconda, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di circolazione dei veicoli , di cui a tale disposizione, una situazione in cui un trattore, che era fermo su una pista sterrata di un’azienda agricola e con il motore acceso per azionare la pompa di un polverizzatore di erbicida fissato su tale trattore, è stato travolto da uno smottamento del terreno provocato dalla combinazione di molteplici fattori, vale a dire il peso del trattore stesso, le vibrazioni del suo motore e della pompa, nonché le forti piogge, con conseguente decesso di una persona che lavorava presso detta azienda. 26 Tali questioni si fondano sulla premessa che il contratto di assicurazione, citato al precedente punto 12, sottoscritto dalla sig.ra Morais da Silva Pinto e relativo al trattore in questione, ha per oggetto la copertura della responsabilità civile legata alla sola circolazione di detto trattore. Sulla base di tale premessa, il giudice del rinvio si domanda se la situazione descritta al punto precedente possa, o meno, essere qualificata come incidente legato alla circolazione del veicolo in questione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva. 27 Ciò detto, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie, fatta salva l’applicazione dell’articolo 4 della medesima direttiva, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. 28 Occorre rilevare, innanzitutto, che un trattore agricolo, come quello in questione, rientra nella nozione di veicolo , di cui all’articolo 1, punto 1, della suddetta direttiva, in quanto esso corrisponde ad un autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata . 29 Al riguardo, va rammentato che tale definizione prescinde dall’uso attuale o potenziale del veicolo in questione. Pertanto, il fatto che un trattore possa, in determinate circostanze, essere utilizzato come macchina agricola non ha alcuna incidenza sulla constatazione che un tale veicolo risponde alla nozione di veicolo di cui all’articolo 1, punto 1, della prima direttiva sentenza del 4 settembre 2014, Vnuk, -162/13, EU C 2014 2146, punto 38 . 30 Emerge, peraltro, dal fascicolo depositato presso la Corte che il trattore in questione staziona abitualmente nel territorio di uno Stato membro e che non è oggetto di alcuna deroga adottata in applicazione dell’articolo 4 di tale direttiva. 31 Per quanto riguarda la nozione di circolazione dei veicoli , ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, occorre ricordare che tale nozione non può essere nella disponibilità dei singoli Stati membri, ma costituisce una nozione autonoma di diritto dell’Unione, che deve essere interpretata tenendo conto, in particolare, del suo contesto e della finalità perseguita dalla normativa di cui è parte v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Vnuk, -162/13, EU C 2014 2146, punti 41 e 42 . 32 A tal proposito, la prima direttiva fa parte di una serie di direttive che hanno progressivamente precisato gli obblighi degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli. Dal preambolo della prima e della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli GU 1984, L 8, pag. 17 , emerge che tali direttive sono dirette, da un lato, ad assicurare la libera circolazione sia dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell’Unione sia delle persone che vi si trovano a bordo e, dall’altro, a garantire che le vittime degli incidenti causati da tali veicoli beneficeranno di un trattamento comparabile, indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui il sinistro è avvenuto v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 2011, Ambrósio Lavrador e Olival Ferreira Bonifácio, -409/09, EU C 2011 371, punto 23 del 23 ottobre 2012, Marques Almeida, -300/10, EU C 2012 656, punto 26, nonché del 4 settembre 2014, Vnuk, ‑162/13, EU C 2014 2146, punto 50 . 33 L’evoluzione della normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria lascia peraltro emergere che detto obiettivo di tutela delle vittime degli incidenti causati da veicoli è stato costantemente perseguito e rafforzato dal legislatore dell’Unione v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Vnuk, -162/13, EU C 2014 2146, punti da 52 a 55 . 34 La Corte ha statuito in tale contesto, in sostanza, che l’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva deve essere interpretato nel senso che la sua nozione di circolazione dei veicoli non è limitata ad ipotesi di circolazione stradale, vale a dire la circolazione sulla pubblica via, ma che in tale nozione rientra qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Vnuk, -162/13, EU C 2014 2146, punto 59 . 35 Dalle suesposte considerazioni risulta, da un lato, che la portata della nozione di circolazione dei veicoli non dipende dalle caratteristiche del terreno sul quale l’autoveicolo è utilizzato. 36 Nessuna disposizione delle direttive relative all’assicurazione obbligatoria, peraltro, pone limiti all’estensione dell’obbligo di assicurazione e della tutela che tale obbligo intende garantire alle vittime degli incidenti causati da autoveicoli, ai casi in cui tali veicoli sono utilizzati su determinati terreni o su determinate strade. 37 Dall’altra parte, occorre sottolineare che gli autoveicoli di cui all’articolo 1, punto 1, della prima direttiva, indipendentemente dalle loro caratteristiche, sono destinati a servire abitualmente come mezzi di trasporto. 38 Se ne deduce che rientra nella nozione di circolazione dei veicoli , ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, qualunque uso di un veicolo in quanto mezzo di trasporto. 39 A tal proposito, la circostanza che il veicolo coinvolto nell’incidente fosse fermo nel momento in cui quest’ultimo si è verificato non esclude, di per sé, che l’uso di tale veicolo in quel momento potesse rientrare nella sua funzione di mezzo di trasporto e, di conseguenza, nella nozione di circolazione dei veicoli , ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva. La questione se il motore fosse o meno acceso nel momento in cui si è verificato l’incidente non è peraltro determinante a tal riguardo. 40 Detto ciò, trattandosi di veicoli che, al pari del trattore in questione, sono destinati, oltre che al loro uso abituale come mezzi di trasporto, ad essere utilizzati, in determinate circostanze, come macchine da lavoro, è importante determinare se, nel momento in cui si è verificato l’incidente in cui tale veicolo è stato coinvolto, detto veicolo fosse usato principalmente come mezzo di trasporto, nel qual caso tale uso può rientrare nella nozione di circolazione dei veicoli , ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, o in quanto macchina da lavoro, nel qual caso l’uso in questione non può rientrare nella suddetta nozione. 41 Nel caso di specie, emerge dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio che, nel momento in cui si è verificato l’incidente in cui è stato coinvolto, il trattore in questione era utilizzato come generatore della forza motrice necessaria ad azionare la pompa di polverizzazione d’erbicida, di cui era munito, al fine di spargere tale erbicida sui ceppi di vite di un’azienda agricola. Con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, risulta pertanto che un uso simile è principalmente collegato alla funzione del suddetto trattore in quanto macchina da lavoro e non in quanto mezzo di trasporto e, di conseguenza, non rientra nella nozione di circolazione dei veicoli , ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva. 42 Alla luce delle considerazioni svolte, si deve rispondere alle questioni prima e seconda che l’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di circolazione dei veicoli , di cui a tale disposizione, una situazione in cui un trattore agricolo è stato coinvolto in un incidente allorché la sua funzione principale, nel momento in cui si è verificato l’incidente, consisteva non nel servire da mezzo di trasporto ma nel generare, in quanto macchina da lavoro, la forza motrice necessaria per azionare la pompa di un polverizzatore d’erbicida. Sulla terza questione 43 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come l’articolo 4, paragrafo 4, del decreto legge n. 291/2007, che esclude dall’obbligo di assicurazione la responsabilità civile risultante da l’utilizzo di veicoli impiegati per scopi meramente agricoli o industriali . 44 A tale proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Pertanto, la Corte può rifiutare di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte sentenza del 20 luglio 2017, Piscarreta Ricardo, -416/16, EU C 2017 574, punto 56 e giurisprudenza ivi citata . 45 Nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio, l’incidente che ha causato il decesso della sig.ra Alves si è verificato il 18 marzo 2006, quindi più di un anno prima dell’adozione del decreto legge n. 291/2007. 46 Orbene, dal fascicolo depositato presso la Corte non risulta che tale decreto legge produca effetti retroattivi o che la regola prevista all’articolo 4, paragrafo 4, di quest’ultimo sia altrimenti applicabile al procedimento principale. Il giudice del rinvio non ha fornito, in effetti, alcuna spiegazione sulle ragioni per le quali esso ritiene che, in tale contesto, una risposta alla terza questione pregiudiziale sia necessaria per permettergli di dirimere la controversia sottopostagli. 47 Emerge, inoltre, dalla risposta scritta del governo portoghese a un quesito posto dalla Corte che ai fatti di cui al procedimento principale era applicabile ratione temporis non il decreto legge n. 291/2007, ma il Decreto-Lei n. 522/85 – Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel decreto legge n. 522/85 relativo all’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli , del 31 dicembre 1985, come modificato. 48 In tale contesto, la terza questione appare manifestamente ipotetica e, pertanto, irricevibile. Sulle spese 49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Grande Sezione dichiara L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di circolazione dei veicoli , di cui a tale disposizione, una situazione in cui un trattore agricolo è stato coinvolto in un incidente allorché la sua funzione principale, nel momento in cui si è verificato l’incidente, consisteva non nel servire da mezzo di trasporto ma nel generare, in quanto macchina da lavoro, la forza motrice necessaria per azionare la pompa di un polverizzatore d’erbicida. * Fonte curia.europa.eu