È discriminatorio prevedere una statura minima uguale tra uomini e donne

Una normativa che prevede, come criterio di ammissione alla scuola di polizia, una statura minima indipendentemente dal sesso può costituire una illecita discriminazione nei confronti delle donne in quanto non è necessaria per garantire il buon funzionamento dei servizi di polizia.

Lo afferma la Corte di Giustizia nella sentenza resa alla causa C-409/16 del 18 ottobre 2017 ECLI EU C 2017 767 . La vicenda. Con decisione del capo della Polizia greca veniva pubblicato un bando di concorso per l’ammissione alla scuola di polizia. Tale bando riprendeva una disposizione della legge greca ai sensi della quale tutti i candidati, indipendentemente dal sesso, devono avere una statura minima di m. 1,70. Ad una donna veniva negato di partecipare al concorso con la motivazione che la stessa non raggiungeva la statura prevista. In seguito a ricorso promosso dalla donna dinanzi alla Corte amministrativa di Atene avverso tale decisione, ritenendo di aver subito una discriminazione fondata sul sesso, la Corte annullava la decisione, dichiarando che la legge greca non fosse conforme al principio costituzionale di uguaglianza tra uomini e donne. I ministri degli interni e della pubblica istruzione impugnavano tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato greco. Tale organo ha quindi chiesto alla Corte di Giustizia se sia conforme al diritto dell’Unione la normativa nazionale che fissa una statura minima identica per tutti i candidati, uomini e donne, ai fini del concorso di ammissione alla scuola di polizia. Il quadro normativo il principio di parità di trattamento. La Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro è finalizzata ad attuare negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, compreso la promozione e l’accesso alla formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro e la sicurezza sociale. L’art. 2 di tale Direttiva afferma che il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia. La discriminazione indiretta. In particolare, lo stesso art. 2 della Direttiva specifica che per discriminazione indiretta si deve intendere una situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell’altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. Inoltre, l’art. 3 precisa che l’applicazione del principio della parità di trattamento comporta l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di accesso, compresi i criteri di selezione, agli impieghi o posti di lavoro qualunque sia il settore o il ramo di attività, e a tutti i livelli della gerarchia professionale. La fissazione di una statura minima per uomini o donne è una discriminazione indiretta. La Corte di Giustizia afferma che la fissazione di una statura minima identica per tutti i candidati, uomini o donne, costituisce una discriminazione indiretta in quanto sfavorisce un numero più alto di donne che di uomini. Tuttavia, precisa che tale regolamentazione non costituisce una discriminazione indiretta vietata quando ricorrono due condizioni, la cui esistenza deve essere verificata dal giudice nazionale 1 la regolamentazione deve essere oggettivamente giustificata da una finalità legittima, come quella di assicurare il carattere operativo e il buon funzionamento dei servizi di polizia 2 i mezzi impiegati per il conseguimento di tale scopo siano appropriati e necessari. A tal riguardo, sebbene talune funzioni di polizia possano esigere l’utilizzo della forza fisica e presupporre un’idoneità fisica particolare, altre funzioni, come l’assistenza ai cittadini o la regolazione del traffico stradale, non richiedono un particolare impegno fisico. I precedenti della giurisprudenza della Corte. La Corte già in altre proprie pronunce aveva affermato la conformità al diritto europeo di una normativa che preveda che i candidati ad impieghi, quali agenti di polizia destinati a svolgere funzioni operative o esecutive, non debbano aver compiuto 35 anni di età cfr. CGE C-258/15 . Infatti, pur osservando che tale normativa crea manifestamente una differenza di trattamento basata sull’età, in quanto essa ha l’effetto di riservare a talune persone, per il solo fatto di aver compiuto 35 anni di età, un trattamento meno favorevole di altre che versano in situazioni analoghe, la Corte ricorda che, ai sensi della citata direttiva, la differenza di trattamento basata sull’età non deve essere considerata una discriminazione allorché una caratteristica collegata all’età, quale il fatto di essere in possesso di capacità fisiche particolari, costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa. In conclusione. La Corte dunque stabilisce che anche a voler ritenere che tutte le funzioni esercitate dalla polizia richiedano un’idoneità fisica particolare, tale idoneità non è necessariamente connessa al possesso di una statura minima. In ogni caso, l’obiettivo di garantire l’effettivo assolvimento della missione della polizia potrebbe essere conseguito con misure meno svantaggiose per le donne, quali una preselezione dei candidati che consenta di verificare le loro capacità fisiche. Pertanto, una normativa che prevede, quale criterio di ammissione alla scuola di polizia, una statura minima indipendentemente dal sesso può costituire una discriminazione illecita nei confronti delle donne.

Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, sentenza 18 ottobre 2017, causa C-409/16 * Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 76/207/CEE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Discriminazione basata sul sesso – Concorso per l’arruolamento alle scuole di polizia di uno Stato membro – Normativa di questo Stato membro che impone a tutti i candidati per l’ammissione a detto concorso un requisito di statura minima Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro GU 1976, L 39, pag. 40 , come modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002 GU 2002, L 269, pag. 15 in prosieguo la direttiva 76/207 , nonché della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego GU 2006, L 204, pag. 23 . 2 Detta domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra l’Ypourgos Esoterikon Ministro degli Interni, Grecia e l’Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton Ministro della Pubblica istruzione e dei Culti religiosi, Grecia da una parte, e la sig.ra Maria-Eleni Kalliri dall’altra, con riguardo a un ricorso di annullamento introdotto da quest’ultima avverso alcuni atti amministrativi adottati sul fondamento di una normativa nazionale che subordina l’ammissione dei candidati al concorso per l’arruolamento alla scuola di polizia greca a un requisito di statura minima. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 76/207 recita quanto segue Scopo della presente direttiva è l’attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, ivi compreso la promozione, e l’accesso alla formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro e, alle condizioni di cui al paragrafo 2, la sicurezza sociale. Tale principio è denominato qui appresso principio della parità di trattamento” . 4 L’articolo 2 di tale direttiva stabilisce quanto segue 1. Ai sensi delle seguenti disposizioni il principio di parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia. 2. Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni – discriminazione diretta situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto un’altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga – discriminazione indiretta situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell’altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari . 5 L’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue L’applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa che non vi deve essere discriminazione diretta o indiretta in base al sesso nei settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene a alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione . Diritto greco 6 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a , della legge n. 2226/1994 relativa all’ammissione, formazione e perfezionamento nelle scuole dell’Accademia di Polizia e nella sezione degli ufficiali inferiori dell’Accademia dei Vigili del fuoco FEK A’ 122 , come modificato dall’articolo 12, paragrafo 1, della legge n. 2713/1999 FEK A’ 89 , poi dall’articolo 20 della legge n. 3103/2003 FEK A’ 23 , gli uomini e le donne sono ammessi a tali scuole. In forza di tale disposizione, i requisiti applicabili ai candidati e gli esami di preselezione ai quali essi sono sottoposti sono comuni per i due sessi. 7 L’articolo 2, paragrafo 1, lettera f , del decreto presidenziale n. 4/1995, relativo all’accesso alle scuole per ufficiali e agenti di polizia con il sistema dei concorsi generali FEK A’ 1 , come modificato dall’articolo 1, paragrafo 1, del decreto presidenziale n. 90/2003 FEK A’ 82 , prevede che i candidati civili alle scuole per ufficiali e agenti di polizia dell’Accademia di polizia, uomini e donne, devono possedere una statura minima di m.1,70, senza scarpe. Procedimento principale e questione pregiudiziale 8 Conformemente alle disposizioni del decreto presidenziale n. 4/1995, come modificate da quelle del decreto presidenziale n. 90/2003, con decisione del capo della Polizia greca è stato bandito un concorso per l’arruolamento di allievi nelle scuole per ufficiali e agenti di polizia greca per l’anno accademico 2007-2008. 9 Ai sensi del punto II.6 del summenzionato bando, i candidati dovevano possedere una statura di almeno m. 1,70 senza scarpe. 10 La sig.ra Kalliri ha presentato domanda di partecipazione a detto concorso, accompagnata dai documenti giustificativi richiesti, al Dipartimento di Polizia di Vrachati Grecia , che le ha restituito tali documenti in quanto non possedeva la statura minima di m. 1,70 richiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f , del decreto presidenziale n. 4/1995, come modificato dall’articolo 1, paragrafo 1, del decreto presidenziale n. 90/2003, dal momento che la sua statura non era superiore a m. 1,68. 11 Sul fondamento di tale atto di restituzione del Dipartimento di Polizia di Vrachati, l’amministrazione ha negato alla sig.ra Kalliri la partecipazione al concorso in parola. 12 La sig.ra Kalliri ha contestato tale rifiuto dinanzi al Dioikitiko Efeteio Athinon Corte amministrativa d’appello di Atene, Grecia , che ha accolto il suo ricorso statuendo che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f , del decreto presidenziale n. 4/1995, come modificato dall’articolo 1, paragrafo 1, del decreto presidenziale n. 90/2003, viola il principio costituzionale della parità dei sessi, e annullando le sue disposizioni. 13 Il Ministro degli Interni e il Ministro della Pubblica istruzione e dei Culti religiosi hanno impugnato tale decisione del Dioikitiko Efeteio Athinon Corte amministrativa d’appello di Atene dinanzi al giudice del rinvio. 14 In tale contesto il Symvoulio tis Epikrateias Consiglio di Stato, Grecia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale Se l’articolo 1, paragrafo 1, del decreto presidenziale 90/2003, che ha modificato l’articolo 2, paragrafo 1, del decreto presidenziale 4/1995 e ai sensi del quale i candidati civili alle scuole per ufficiali e per agenti di polizia dell’Accademia di polizia devono, tra gli altri requisiti, possedere una statura uomini e donne di almeno 1 metro e 70 centimetri”, sia conforme alle disposizioni delle direttive 76/207/CEE, 2002/73/CΕ e 2006/54/CΕ, le quali vietano ogni discriminazione indiretta fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro nel settore pubblico a meno che tale trattamento di fatto differenziato sia dovuto a fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, e non vada oltre quanto adeguato e necessario ai fini del conseguimento dello scopo perseguito dalla misura . Sulla questione pregiudiziale 15 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni delle direttive 76/207 e 2006/54 vadano interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che subordina l’ammissione dei candidati al concorso per l’arruolamento alla scuola di polizia di questo Stato membro, indipendentemente dal sesso di appartenenza, al requisito di una statura minima di m. 1,70. 16 Occorre anzitutto determinare se la controversia principale rientri nell’ambito di applicazione di queste disposizioni. 17 A tal riguardo, occorre rilevare che la controversia riguarda atti amministrativi adottati nel corso del 2007, in esito alla presentazione, da pare della sig.ra Kalliri, di una domanda di ammissione al concorso per l’arruolamento alle scuole per agenti e per ufficiali della polizia greca per l’anno accademico 2007-2008. 18 Conformemente all’articolo 33, primo comma, della direttiva 2006/54, il termine di trasposizione di quest’ultima è scaduto il 15 agosto 2008. 19 Peraltro, in forza dell’articolo 34, paragrafo 1, della suddetta direttiva, la direttiva 76/207 è abrogata con effetto dal 15 agosto 2009. 20 Pertanto, le disposizioni applicabili, ratione temporis, ai fatti della controversia principale, non sono quelle della direttiva 2006/54, bensì quelle della direttiva 76/207. 21 Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, scopo della direttiva 76/207 è l’attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, ivi compresa la promozione, e l’accesso alla formazione professionale. 22 L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a , di detta direttiva vieta qualsivoglia discriminazione diretta o indiretta in base al sesso nei settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione. 23 Ne consegue che la direttiva 76/207 è applicabile alle persone che desiderano accedere all’occupazione e al lavoro, anche per quanto riguarda i relativi criteri di selezione e le condizioni di assunzione v., per analogia, sentenza del 28 luglio 2016, Kratzer, -423/15, EU C 2016 604, punto 34 . 24 Tale è il caso di una persona che, al pari della sig.ra Kalliri, presenti una candidatura per partecipare a un concorso per l’ammissione a una scuola di polizia di uno Stato membro. 25 Orbene, nel prevedere che le persone che misurano meno di m. 1,70 non possano essere ammesse al concorso per l’ammissione alla scuola di polizia greca, la normativa oggetto del procedimento principale incide sulle condizioni di assunzione di tali lavoratori e, di conseguenza, deve ritenersi che fissi norme in materia di condizioni di assunzione nel settore pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a , della direttiva 76/207 v., per analogia, sentenze del 13 novembre 2014, Vital Pérez, -416/13, EU C 2014 2371, punto 30, e del 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, -258/15, EU C 2016 873, punto 25 . 26 Ne consegue che una controversia come quella che il giudice del rinvio è chiamato a decidere ricade nella sfera di applicazione materiale della direttiva 76/207. 27 Occorre pertanto esaminare se la normativa oggetto del procedimento principale crei una discriminazione vietata da detta direttiva. 28 A tal riguardo, è giocoforza rilevare che questa normativa tratti in modo identico, indipendentemente dal sesso di appartenenza, le persone che presentino la loro candidatura al concorso per arruolamento alla scuola di polizia. 29 Conseguente, detta normativa non instaura una discriminazione diretta, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 76/207. 30 Ciò detto, una siffatta normativa può costituire una discriminazione indiretta, ai sensi del menzionato articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino. 31 Secondo costante giurisprudenza della Corte, vi è discriminazione indiretta quando l’applicazione di un provvedimento nazionale, benché formulato in modo neutro, di fatto sfavorisca un numero molto più alto di donne che di uomini v., segnatamente, sentenze del 2 ottobre 1997, Kording, -100/95, EU C 1997 453, punto 16, e del 20 giugno 2013, Riežniece, -7/12, EU C 2013 410, punto 39 . 32 Nella specie, lo stesso giudice del rinvio ha rilevato, nella sua decisione, che sono molte più le donne degli uomini che misurano meno di m. 1,70, sicché, in applicazione di questa normativa, le donne sarebbero nettamente svantaggiate rispetto agli uomini per quanto riguarda l’ammissione al concorso per l’arruolamento alle scuole per agenti e per ufficiali della polizia greca. Ne deriva che la normativa oggetto del procedimento principale crea una discriminazione indiretta. 33 Tuttavia, si evince dall’articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 76/207 che una siffatta normativa non costituisce una discriminazione indiretta vietata da tale direttiva se è oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento sono appropriati e necessari. 34 Se è pur vero che spetta al giudice del rinvio determinare se sussista una siffatta giustificazione, la Corte, chiamata a fornire al giudice nazionale risposte utili, è tuttavia competente a fornire indicazioni idonee a mettere il giudice nazionale in grado di decidere v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2005, Nikoloudi, -196/02, EU C 2005 141, punti 48 e 49 . 35 Nella specie, il governo greco fa valere che la normativa oggetto del procedimento principale ha lo scopo di consentire lo svolgimento effettivo del compito della polizia greca e che il possesso di talune attitudini fisiche particolari, come una statura minima, costituisce un requisito necessario e appropriato per conseguire tale scopo. 36 Occorre ricordare che la Corte ha già avuto occasione di statuire che l’intento di assicurare il carattere operativo e il buon funzionamento dei servizi di polizia costituisce una finalità legittima [v., con riguardo all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro GU 2000, L 303, pag. 16 , che possiede struttura, disposizioni e obiettivi ampiamente comparabili con quelli della direttiva 76/207, sentenze del 13 novembre 2014, Vital Pérez, -416/13, EU C 2014 2371, punto 44, e del 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, -258/15, EU C 2016 873, punto 38]. 37 In tale contesto, occorre verificare se un requisito di statura minima, come quello previsto dalla normativa oggetto del procedimento principale, sia idoneo per garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito da detta normativa e non vada oltre quanto necessario al suo conseguimento. 38 A tal riguardo, sebbene sia vero che l’esercizio di funzioni di polizia attinenti alla protezione di persone e beni, alla detenzione e custodia degli autori di atti criminosi nonché al pattugliamento a scopo preventivo possono esigere l’utilizzo della forza fisica e presupporre un’idoneità fisica particolare, va cionondimeno rilevato che alcune funzioni di polizia, quali l’assistenza ai cittadini o la regolazione del traffico stradale, non richiedono apparentemente un ragguardevole impegno fisico v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez, -416/13, EU C 2014 2371, punti 39 e 40 . 39 Peraltro, anche a voler ritenere che tutte le funzioni esercitate dalla polizia greca richiedano un’idoneità fisica particolare, non sembra che una siffatta idoneità sia necessariamente connessa al possesso di una statura minima e che le persone di statura inferiore ne siano naturalmente mancanti. 40 In tale contesto, si può tener conto, in particolare, del fatto che, fino al 2003, la normativa greca imponeva, ai fini dell’ammissione al concorso per l’arruolamento alle scuole per agenti e per ufficiali della polizia greca, una statura minima diversa per gli uomini e per le donne, dato che, con riguardo a queste ultime, la statura minima richiesta era fissata in m. 1,65, mentre per gli uomini era fissata in m. 1,70. 41 Le circostanze, evocate dalla sig.ra Kalliri, secondo cui, con riguardo alle forze armate, alla polizia portuaria e alla guardia costiera greca, sono imposte stature minime diverse per gli uomini e per le donne, e che, per quanto riguarda queste ultime, la statura minima è pari a m. 1,60 risultano parimenti pertinenti. 42 In ogni caso, l’obiettivo perseguito dalla normativa oggetto del procedimento principale potrebbe essere conseguito con misure meno svantaggiose per le donne, quali una preselezione dei candidati al concorso per l’arruolamento alla scuola per agenti e per ufficiali della polizia fondata su prove specifiche che consentano di verificare le loro capacità fisiche. 43 Ne consegue che, con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, detta normativa non è giustificata. 44 Tutto ciò premesso, occorre rispondere alla questione posta affermando che le disposizioni della direttiva 76/207 vanno interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che subordina l’ammissione dei candidati al concorso per l’arruolamento alla scuola di polizia di detto Stato membro, indipendentemente dal sesso di appartenenza, a un requisito di statura minima di m. 1,70, ove tale normativa svantaggi un numero molto più elevato di persone di sesso femminile rispetto alle persone di sesso maschile e non risulti idonea e necessaria per conseguire il legittimo obiettivo che essa persegue, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. Sulle spese 45 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Prima Sezione dichiara Le disposizioni della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, vanno interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che subordina l’ammissione dei candidati al concorso per l’arruolamento alla scuola di polizia di detto Stato membro, indipendentemente dal sesso di appartenenza, a un requisito di statura minima di m. 1,70, ove tale normativa svantaggi un numero molto più elevato di persone di sesso femminile rispetto alle persone di sesso maschile e non risulti idonea e necessaria per conseguire il legittimo obiettivo che essa persegue, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. * Fonte www.curia.eu