Chiede il gratuito patrocinio all’estero: sì al rimborso della traduzione dei documenti giustificativi

Il combinato disposto degli articolo 3, 8 e 12 direttiva 2003/8/CE gratuito patrocinio nelle controversie transfrontaliere dev’essere interpretato nel senso che il gratuito patrocinio concesso dallo Stato membro del foro, presso il quale una persona fisica, che è domiciliata o dimora abitualmente in un altro Stato membro, ha presentato una domanda di patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di una controversia transfrontaliera, include anche le spese anticipate da tale persona per la traduzione dei documenti giustificativi necessari per il trattamento di tale domanda.

È quanto sancito dalla EU C 2017 594, C-670/15 del 26 luglio 2017 nell’affrontare una questione di cui non mi risultano precedenti. Il caso. Un cittadino residente nella Repubblica Ceca adiva un Tribunale del lavoro in Germania, paese ove ha sede la ditta sua ex datrice, per ottenere il rimborso degli arretrati stipendiali e contestualmente presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, chiedendo anche il rimborso di due fatture relative ai servizi di traduzione in tedesco dei documenti attestanti i suoi redditi ed il suo patrimonio da parte di uno studio di Desdra. Gli fu concesso il gratuito patrocinio, ma fu rifiutata la refusione di queste spese nei primi due gradi. Per la Corte federale del lavoro in base alla D.2003/8 tali voci erano rimborsabili solo se il patrocinio era stato chiesto all’autorità trasmittente Stato di residenza o domicilio , ma non nell’ipotesi opposta Stato del foro come nella fattispecie, perciò sollevò una pregiudiziale per ottenere delucidazioni sul punto. Quadro giuridico. La D. 2003/8 si applica alle controversie transfrontaliere, così come definite dall’articolo 2, civili e commerciali indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale ed è volta a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato nelle suddette controversie . La situazione economica del richiedente è valutata dall’autorità competente dello Stato membro del foro tenendo conto di diversi elementi oggettivi, quali il reddito, il patrimonio o la situazione familiare, compresa la valutazione delle risorse delle persone a carico del richiedente . Il gratuito patrocinio garantisce la copertura delle spese di consulenza in fase precontenziosa, dell’assistenza legale in giudizio e degli onorari delle persone incaricate dal giudice di compiere atti durante il procedimento articolo 5 lo Stato del foro rimborsa le spese di viaggio, per l’interprete e per la traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dal giudice o dall’autorità competente e presentati dal beneficiario articolo 7 , mentre quella dei documenti giustificativi della domanda oltre alla parcella di un avvocato locale sono a carico dello Stato trasmittente articolo 8 lett. b . L’articolo 12 sancisce la competenza dello Stato del foro sul concedere o meno questo beneficio ed l’articolo 13 descrive la procedura per presentare la relativa istanza. Gratuito patrocinio ed equo processo. Dal combinato disposto dall’articolo 47 Carta di Nizza identico all’articolo 6 Cedu e 6 D.2003/08 emerge che chi è indigente deve avere accesso alla giustizia principio cardine dell’equo processo grazie ad un adeguato patrocinio e senza che le barriere linguistiche possano ostacolarlo nell’esercizio di questo suo diritto. Questa esigenza riguarda anche i documenti e gli atti giustificativi che, a causa della natura transfrontaliera della controversia, sono redatti in una lingua diversa da quella processuale e devono di conseguenza essere tradotti . Spettano allo Stato del foro anche le spese di traduzione dei documenti giustificativi. La CGUE ribadisce come ognuno sia libero di indirizzare la domanda a quale Stato ritenga più opportuno e che negare il rimborso della traduzione dei documenti giustificativi, essenziali per valutare la sua situazione economica e, quindi, per ottenere questo beneficio, gli impedirebbe l’accesso alla giustizia e snaturerebbe la ratio della direttiva. Alla luce di tutto ciò la precisazione contenuta nell’ultima frase dell’articolo 8, lett. b , della direttiva 2003/8 dev’essere interpretata nel senso che non esprime una condizione che deve essere soddisfatta, in ogni caso, dal richiedente il patrocinio a spese dello Stato per beneficiare della copertura di tali spese, ma che si limita a identificare l’ipotesi in cui il beneficiario può ottenere la copertura di tali spese nello Stato del suo domicilio o della sua dimora abituale, senza tuttavia escludere una siffatta assunzione delle spese quando, come nel procedimento principale, la domanda venga presentata nello Stato membro del foro .

Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, sentenza 26 luglio 2017, causa C-670/15 * Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere – Direttiva 2003/8/CE – Norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie – Ambito di applicazione – Normativa di uno Stato membro che prevede la non rimborsabilità delle spese di traduzione dei documenti giustificativi necessari al trattamento di una domanda di patrocinio a spese dello Stato Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1 e 2 della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie GU 2003, L 26, pag. 41, e rettifica GU 2003, L 32, pag. 15 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento promosso dal sig. Jan Šalplachta in merito al pagamento di retribuzioni arretrate da parte dell’Elektroanlagen & amp Computerbau GmbH, suo ex datore di lavoro. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Ai sensi dei considerando 5, 6, 18 e 23 della direttiva 2003/8 5 La presente direttiva mira a promuovere l’applicazione del principio secondo il quale il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere deve essere concesso a tutti coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. Il diritto generalmente riconosciuto di avere accesso alla giustizia è anche ribadito all’articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 6 Né la mancanza di risorse di una parte in giudizio, attore o convenuto, né le difficoltà derivanti dal carattere transfrontaliero di una controversia dovrebbero costituire ostacoli ad un accesso effettivo alla giustizia. 18 La complessità e le differenze dei sistemi giuridici degli Stati membri, così come i costi derivanti dal carattere transfrontaliero delle controversie, non dovrebbero ostacolare l’accesso alla giustizia. Occorre pertanto che il patrocinio a spese dello Stato copra le spese direttamente collegate al carattere transfrontaliero di una controversia. 23 Poiché il patrocinio a spese dello Stato è accordato dallo Stato membro del foro o in cui si chiede l’esecuzione della sentenza, tranne che per la consulenza legale di un avvocato locale nella fase precontenziosa quando il richiedente il patrocinio a spese dello Stato non ha eletto domicilio o non ha la dimora abituale nello Stato membro del foro, questo deve applicare la propria legislazione, nel rispetto dei principi della presente direttiva . 4 L’articolo 1 della direttiva 2003/8, intitolato Obiettivi e campo di applicazione , enuncia quanto segue 1. La presente direttiva è intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato nelle suddette controversie. 2. Essa si applica nelle controversie trasfrontaliere in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale e amministrativa. 3. Nella presente direttiva per Stato membro” si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca . 5 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato Controversie transfrontaliere , così dispone 1. Ai fini della presente direttiva, per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio a spese dello Stato ai sensi della presente direttiva è domiciliata o dimora abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del foro o in cui la sentenza deve essere eseguita. 2. Lo Stato membro in cui una parte è domiciliata è determinato conformemente all’articolo 59 del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [ GU 2001, L 12, pag. 1 ]. 3. La data di riferimento per stabilire se esiste controversia transfrontaliera è la data di presentazione della domanda, in conformità della presente direttiva . 6 L’articolo 3 della medesima direttiva, rubricato Diritto al patrocinio a spese dello Stato , è così formulato 1. La persona fisica, che sia parte in una controversia ai sensi della presente direttiva, ha diritto a un patrocinio adeguato a spese dello Stato che le garantisca un accesso effettivo alla giustizia in conformità delle condizioni stabilite dalla presente direttiva. 2. Il patrocinio a spese dello Stato è considerato adeguato se garantisce a la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un’azione legale b l’assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio, nonché l’esonero totale o parziale dalle spese processuali, comprese le spese previste all’articolo 7 e gli onorari delle persone incaricate dal giudice di compiere atti durante il procedimento. Qualora il beneficiario perda la causa in uno Stato membro in cui la parte soccombente deve rimborsare le spese sostenute dalla parte avversa, il patrocinio a spese dello Stato copre le spese sostenute dalla parte avversa se esso copre tali spese nei casi in cui il beneficiario è domiciliato o dimora abitualmente nello Stato membro del foro. . 7 L’articolo 5 della direttiva 2003/8, intitolato Condizioni relative alle risorse finanziarie , ai suoi paragrafi 1 e 2 dispone quanto segue 1. Gli Stati membri concedono il patrocinio a spese dello Stato alle persone di cui all’articolo 3, paragrafo 1, le quali sono parzialmente o totalmente incapaci di sostenere le spese processuali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, a motivo della loro situazione economica, al fine di assicurare loro un accesso effettivo alla giustizia. 2. La situazione economica di una persona è valutata dall’autorità competente dello Stato membro del foro tenendo conto di diversi elementi oggettivi, quali il reddito, il patrimonio o la situazione familiare, compresa la valutazione delle risorse delle persone a carico del richiedente . 8 L’articolo 7 della medesima direttiva, rubricato Spese derivanti dal carattere transfrontaliero della controversia , enuncia quanto segue Il patrocinio a spese dello Stato concesso dallo Stato membro del foro copre le seguenti spese direttamente collegate al carattere transfrontaliero della controversia a spese di interpretazione b spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dal giudice o dall’autorità competente e presentati dal beneficiario e c spese di viaggio a carico del richiedente, quando la presenza fisica in aula delle persone che debbono esporre il caso è richiesta a norma di legge o dal giudice di detto Stato membro e il giudice decide che non esiste un’altra possibilità per sentire tali persone in modo appropriato . 9 L’articolo 8 della direttiva 2003/8, rubricato Costi assunti dallo Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente , così prevede Lo Stato membro in cui il richiedente il patrocinio a spese dello Stato è domiciliato o dimora abitualmente concede il patrocinio a spese dello Stato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, necessario a coprire a le spese per l’assistenza di un avvocato locale o di qualsiasi altra persona abilitata dalla legge a fornire consulenza legale, sostenute in tale Stato membro finché la domanda di patrocinio a spese dello Stato non sia pervenuta, ai sensi della presente direttiva, nello Stato membro del foro b la traduzione della domanda e dei necessari documenti giustificativi al momento della presentazione della domanda alle autorità di tale Stato membro . 10 L’articolo 12 di tale direttiva, intitolato Autorità che accorda il patrocinio a spese dello Stato , così dispone Il patrocinio a spese dello Stato è accordato o rifiutato dall’autorità competente dello Stato membro del foro, fatto salvo l’articolo 8 . 11 L’articolo 13 della suddetta direttiva, rubricato Presentazione e trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato , è così formulato 1. Le domande di patrocinio a spese dello Stato possono essere presentate a all’autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente autorità di trasmissione oppure b all’autorità competente dello Stato membro del foro o in cui la decisione deve essere eseguita autorità di ricezione . 2. Le domande di patrocinio a spese dello Stato sono compilate e i documenti giustificativi sono tradotti a nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità di ricezione competente che corrisponde a una delle lingue delle istituzioni [dell’Unione] oppure b in un’altra lingua che detto Stato membro abbia indicato di poter accettare in conformità dell’articolo 14, paragrafo 3. 4. L’autorità di trasmissione competente assiste il richiedente provvedendo affinché la domanda sia corredata di tutti i documenti giustificativi che a sua conoscenza sono richiesti affinché la domanda possa essere trattata. Lo assiste inoltre fornendo qualsiasi traduzione necessaria dei documenti giustificativi, in conformità dell’articolo 8, lettera b . L’autorità di trasmissione competente trasmette la domanda all’autorità di ricezione competente dell’altro Stato membro nel termine di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente compilata in una delle lingue di cui al paragrafo 2 e dei relativi documenti giustificativi, tradotti, ove necessario, in una di tali lingue. 6. Gli Stati membri non possono richiedere alcun pagamento per i servizi di cui al paragrafo 4. . Diritto tedesco 12 L’articolo 114, paragrafo 1, della Zivilprozessordnung codice di procedura civile , nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale in prosieguo la ZPO , dispone quanto segue Una parte che, in ragione della sua situazione personale ed economica, non sia in grado di pagare le spese connesse ad un’azione giudiziaria, o possa pagarle solo in parte oppure a rate, ha diritto al gratuito patrocinio, ove ne faccia richiesta, se l’azione o la difesa in giudizio ha sufficienti possibilità di successo e non appare pretestuosa. Per il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere all’interno dell’Unione europea si applicano, in via complementare, gli articoli da 1076 a 1078 . 13 L’articolo 117 della ZPO così dispone 1 La presentazione della domanda di patrocinio a spese dello Stato avviene presso il giudice del merito 2 La domanda deve essere corredata di una dichiarazione della parte sulle proprie condizioni personali ed economiche rapporti familiari, situazione lavorativa e patrimoniale, reddito e oneri con relativi documenti giustificativi. . 14 L’articolo 1076 della ZPO enuncia quanto segue Per il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere all’interno dell’Unione europea, ai sensi della [direttiva 2003/8], trovano applicazione gli articoli da 114 a 127 bis, salvo diverse disposizioni successive . 15 L’articolo 1078 della ZPO è così redatto 1 La domanda di patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere è ricevuta dal giudice del merito o dal giudice dell’esecuzione. Le domande devono essere compilate in lingua tedesca e i documenti giustificativi devono essere corredati di una traduzione in questa lingua. . 16 L’articolo 184, prima frase, del Gerichtsverfassungsgesetz codice dell’ordinamento giudiziario , nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, è così formulato La lingua dei procedimenti giudiziari è il tedesco . Procedimento principale e questione pregiudiziale 17 Dalla decisione di rinvio emerge che, con atti del 24 settembre 2013 e del 21 ottobre 2013, il sig. Šalplachta, domiciliato in Repubblica ceca, ha presentato all’Arbeitsgericht Zwickau Tribunale del lavoro di Zwickau, Germania un ricorso con cui chiedeva che l’Elektroanlagen & amp Computerbau fosse condannata al versamento in suo favore di retribuzioni arretrate. Nell’ambito del suo ricorso, il ricorrente nel procedimento principale ha altresì chiesto di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato per il procedimento di primo grado. 18 Con atto del 27 novembre 2013, il ricorrente nel procedimento principale ha chiesto che il patrocinio a spese dello Stato da lui domandato fosse esteso alle spese di traduzione in tedesco dei documenti relativi ai suoi redditi e al suo patrimonio, effettuata da un’agenzia di traduzione professionale con sede a Dresda Germania . 19 Con ordinanza dell’8 aprile 2014, l’Arbeitsgericht Zwickau Tribunale del lavoro di Zwickau ha concesso il patrocinio a spese dello Stato per il procedimento di primo grado, ma ha rifiutato di estenderlo alle spese di traduzione dei suddetti documenti. 20 Il ricorso proposto dal ricorrente nel procedimento principale avverso tale rifiuto è stato respinto dal Landesarbeitsgericht Chemnitz Tribunale superiore del lavoro di Chemnitz, Germania con decisione del 15 aprile 2015. Detto giudice ha segnatamente rilevato che, conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/8, la copertura delle spese di traduzione dei documenti giustificativi riguardanti una domanda di patrocinio a spese dello Stato è riconosciuta quando tale domanda è presentata all’autorità di trasmissione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a , di tale direttiva, ossia l’autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente. Tali disposizioni, invece, non prevedono la copertura di tali spese quando la domanda è depositata, come nel caso di specie, direttamente all’autorità di ricezione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b , della suddetta direttiva, ossia l’autorità competente dello Stato membro del foro o in cui la decisione deve essere eseguita. 21 Inoltre, secondo il suddetto giudice, in applicazione degli articoli 114 e 1078 della ZPO, il patrocinio a spese dello Stato include solamente le spese legate al giudizio. Esso non coprirebbe quindi le spese di traduzione dei documenti destinati a essere presentanti nell’ambito della procedura di esame della domanda di patrocinio a spese dello Stato, dal momento che tali spese si considerano sostenute al di fuori della fase contenziosa. 22 Il ricorrente nel procedimento principale ha proposto impugnazione avverso tale decisione dinanzi al Bundesarbeitsgericht Corte federale del lavoro, Germania . Tale giudice ritiene che la direttiva 2003/8 non consenta di determinare con la dovuta chiarezza se, e in che misura, lo Stato membro del foro debba assumersi le spese di traduzione dei documenti giustificativi riguardanti la domanda di patrocinio a spese dello Stato qualora, come nel procedimento principale, il richiedente abbia fatto tradurre egli stesso tali documenti e abbia presentato la propria domanda direttamente al giudice competente nel merito, che è altresì competente a pronunciarsi su tale domanda nella sua veste di autorità di ricezione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b , di detta direttiva. Esso rileva, nondimeno, che il rifiuto di estendere il patrocinio a spese dello stato alle spese di traduzione di tali documenti, quand’anche costituisca una restrizione all’accesso effettivo alla giustizia, perseguirebbe uno scopo legittimo, ossia quello di sgravare l’Erario dello Stato membro del foro da costi che dovrebbero essere piuttosto sopportati dallo Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente. 23 In tale contesto, il Bundesarbeitsgericht Corte federale del lavoro ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale Se il diritto di una persona fisica di avere accesso effettivo alla giustizia nell’ambito di una controversia transfrontaliera, ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 2003/8, esiga che il patrocinio a spese dello Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania debba essere esteso alle spese sostenute dal richiedente per la traduzione della dichiarazione e dei documenti giustificativi allegati alla domanda di patrocinio qualora il richiedente, contestualmente al ricorso proposto dinanzi al giudice del merito, [che è] competente anche in veste di autorità di ricezione a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b , della [suddetta] direttiva, chieda il patrocinio a spese dello Stato e abbia commissionato egli stesso la traduzione . Sulla questione pregiudiziale 24 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il combinato disposto degli articoli 3, 8 e 12 della direttiva 2003/8 debba essere interpretato nel senso che il patrocinio a spese dello Stato concesso dallo Stato membro del foro, presso il quale una persona fisica che è domiciliata o dimora abitualmente in un altro Stato membro ha presentato una domanda di patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di una controversia transfrontaliera, includa anche le spese anticipate da tale persona per la traduzione dei documenti giustificativi necessari per il trattamento di tale domanda. 25 Al fine di rispondere a tale questione, occorre rilevare che, ai sensi del suo considerando 5, la direttiva 2003/8 mira a promuovere la concessione del patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, al fine di assicurare a tutti coloro che non dispongono di mezzi sufficienti un accesso effettivo alla giustizia, conformemente all’articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali. 26 Infatti, come affermato al considerando 6 di tale direttiva, né la mancanza di risorse finanziarie di una parte in giudizio né le difficoltà derivanti dal carattere transfrontaliero di una controversia dovrebbero costituire ostacoli a un accesso effettivo alla giustizia. 27 A tale riguardo, dalla suddetta direttiva emerge che le barriere linguistiche non devono ostacolare la possibilità, per una persona che è domiciliata o dimora abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del foro, di far valere pienamente i propri diritti dinanzi ai tribunali di un altro Stato membro qualora la lingua processuale di quest’ultimo Stato membro sia diversa da quella del primo Stato membro. Tale esigenza riguarda anche i documenti e gli atti giustificativi che, a causa della natura transfrontaliera della controversia, sono redatti in una lingua diversa da quella processuale e devono di conseguenza essere tradotti. 28 In tale contesto, l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della suddetta direttiva garantisce il diritto della persona fisica che sia parte in una controversia transfrontaliera in materia civile e commerciale di beneficiare di un patrocinio adeguato a spese dello Stato. 29 Per quanto riguarda la procedura di presentazione di una domanda di patrocinio a spese dello Stato, al fine di garantire un accesso effettivo alla giustizia, l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/8 prevede che il richiedente disponga di due opzioni, dal momento che può presentare la domanda di patrocinio a spese dello Stato o all’autorità competente dello Stato membro in cui egli è domiciliato o dimora abitualmente, la quale è definita, all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a , di tale direttiva, come autorità di trasmissione, o all’autorità competente dello Stato membro del foro o in cui la decisione deve essere eseguita, designata, all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b , di tale direttiva, come autorità di ricezione. 30 Quanto, innanzi tutto, alla portata del patrocinio a spese dello Stato, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/8 dispone che esso è considerato adeguato se garantisce al richiedente la consulenza legale nella fase precontenziosa, l’assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio, nonché l’esonero totale o parziale dalle spese processuali, comprese, ove necessario, le eventuali spese sostenute dalla parte avversa nel caso in cui il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato perda la causa. 31 Inoltre, conformemente all’articolo 7 di tale direttiva, il patrocinio a spese dello Stato concesso dallo Stato membro del foro copre le spese direttamente collegate al carattere transfrontaliero della controversia, ossia le spese di interpretazione, le spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dal giudice o dall’autorità competente e presentati dal beneficiario, nonché le eventuali spese di viaggio a carico del richiedente. 32 Infine, l’articolo 8 della suddetta direttiva, rubricato Costi assunti dallo Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente , prevede che tale Stato membro si assuma le spese per l’assistenza di un avvocato locale o di qualsiasi altra persona abilitata dalla legge a fornire consulenza legale, finché la domanda di patrocinio a spese dello Stato non sia pervenuta nello Stato membro del foro, nonché le spese di traduzione della domanda di patrocinio a spese dello Stato e dei documenti giustificativi necessari al suo trattamento, qualora la domanda sia presentata alle autorità dello Stato membro del domicilio o della dimora abituale. 33 Nel caso di specie, il giudice del rinvio giustifica la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame con i dubbi da esso nutriti circa l’identificazione dello Stato membro che deve assumersi le spese di traduzione dei documenti giustificativi necessari al trattamento della domanda di patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui il richiedente si sia avvalso dell’opzione prevista all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b , della direttiva 2003/8 presentando tale domanda direttamente all’autorità di ricezione. 34 Occorre rilevare, in primo luogo, che il patrocinio a spese dello Stato di cui deve poter beneficiare la persona fisica che sia parte di una controversia transfrontaliera deve essere, secondo la formulazione adottata dall’articolo 3, paragrafo 2, della suddetta direttiva, adeguato al fine di garantire un accesso effettivo alla giustizia. 35 Orbene, la presentazione di una domanda di patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dal fatto che avvenga dinanzi all’autorità di trasmissione o all’autorità di ricezione, costituisce – come in sostanza rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni – una condizione preliminare per garantire l’accesso alla giustizia che la medesima direttiva mira a garantire, conformemente all’articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali. 36 In tale contesto, occorre rilevare che i documenti giustificativi della domanda di patrocinio a spese dello Stato rivestono, nell’impianto generale della direttiva 2003/8, particolare importanza. Infatti, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, il patrocinio a spese dello Stato è concesso alle persone che siano parzialmente o totalmente incapaci di sostenere le spese processuali a motivo della loro situazione economica. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, la situazione economica di una persona è valutata dall’autorità competente dello Stato membro del foro tenendo conto di diversi elementi oggettivi, quali il reddito, il patrimonio o la situazione familiare. Quindi, nel caso in cui il richiedente non presenti determinati documenti che dimostrino la sua situazione personale e finanziaria, la domanda di patrocinio a spese dello Stato non può essere accolta. Tali documenti costituiscono quindi un prerequisito per il conseguimento di tale patrocinio a spese dello Stato. 37 In secondo luogo, occorre ricordare che, in base al combinato disposto dell’articolo 12 della direttiva 2003/8 e del considerando 23 della stessa, il patrocinio a spese dello Stato è accordato o rifiutato dallo Stato membro del foro, e ciò fatto salvo l’articolo 8 di tale direttiva. 38 Orbene, ai fini del procedimento principale, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 8, lettera b , di tale direttiva, lo Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente concede il patrocinio a spese dello Stato necessario a coprire le spese di traduzione della domanda e dei documenti giustificativi necessari al suo trattamento al momento della presentazione della domanda alle autorità di tale Stato membro . 39 In tale contesto, la precisazione contenuta nell’ultima frase dell’articolo 8, lettera b , della direttiva 2003/8 dev’essere interpretata nel senso che non esprime una condizione che deve essere soddisfatta, in ogni caso, dal richiedente il patrocinio a spese dello Stato per beneficiare della copertura di tali spese, ma che si limita a identificare l’ipotesi in cui il beneficiario può ottenere la copertura di tali spese nello Stato del suo domicilio o della sua dimora abituale, senza tuttavia escludere una siffatta assunzione delle spese quando, come nel procedimento principale, la domanda venga presentata nello Stato membro del foro. 40 In altri termini, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, l’articolo 8, lettera b , della direttiva 2003/8 dev’essere inteso nel senso che prevede – come eccezione alla regola generale che richiede allo Stato membro del foro di assumersi le spese legate alla natura transfrontaliera di una controversia – la copertura da parte dello Stato membro del domicilio o della dimora abituale delle spese di traduzione della domanda di patrocinio a spese dello Stato e dei documenti giustificativi necessari al suo trattamento. 41 In terzo luogo, occorre constatare che l’esclusione dell’assunzione, da parte dello Stato membro del foro, delle spese correlate alla traduzione dei documenti giustificativi necessari al trattamento di una domanda di patrocinio a spese dello Stato sarebbe in contrasto con taluni obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/8, richiamati ai punti da 25 a 27 della presente sentenza, relativi a un accesso effettivo alla giustizia nelle controversie transfrontaliere, dato che tale esclusione penalizzerebbe il richiedente il patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui egli decidesse di presentare la sua domanda direttamente all’autorità di ricezione. 42 Come emerge, infatti, dal punto 29 della presente sentenza, l’articolo 13 della direttiva 2003/8 offre al richiedente il patrocinio a spese dello Stato la scelta tra due opzioni alternative e non gerarchizzate, consentendogli di presentare la sua domanda o all’autorità di trasmissione o all’autorità di ricezione. 43 Orbene, se le spese legate alla traduzione dei documenti giustificativi necessari al trattamento di una domanda di patrocinio a spese dello Stato fossero coperte nel solo caso in cui il richiedente si rivolga alle autorità competenti dello Stato membro del suo domicilio o della sua dimora abituale, il conseguimento del patrocinio a spese dello Stato relativo a tali spese finirebbe col dipendere, erroneamente, dall’opzione procedurale scelta dall’interessato, e ciò svuoterebbe di significato l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b , della direttiva 2003/8, il quale prevede la possibilità di presentare la domanda di patrocinio a spese dello Stato direttamente all’autorità di ricezione. 44 Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, un’esclusione siffatta potrebbe condurre a una soluzione procedurale più onerosa per il richiedente il patrocinio a spese dello Stato. Infatti, anziché presentare la sua domanda di patrocinio a spese dello Stato direttamente al giudice competente a conoscere del merito della controversia, il richiedente sarebbe obbligato ad avviare due procedimenti distinti, il primo dinanzi al giudice competente dello Stato membro del foro, al fine di rispettare i termini processuali, e il secondo dinanzi alle autorità dello Stato membro del suo domicilio o della sua dimora abituale, per ottenere il rimborso delle spese sostenute in relazione alla domanda di patrocinio a spese dello Stato. 45 Una situazione del genere costituirebbe quindi un ostacolo all’esercizio del diritto a un accesso effettivo alla giustizia della persona che sia parte di una controversia transfrontaliera, che non disponga delle risorse necessarie per sostenere le spese processuali e che si trovi in una situazione più difficile a causa della natura transfrontaliera di tale controversia. 46 Resta ancora da precisare che la direttiva 2003/8 è chiamata, secondo i termini stessi utilizzati nel suo titolo, a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere , sostituendo il sistema di cooperazione in materia di patrocinio a spese dello Stato istituito dall’accordo europeo del Consiglio d’Europa sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, firmato a Strasburgo il 27 gennaio 1977, il quale prevedeva meccanismi di notifica e di trasmissione, senza tuttavia affrontare la questione della portata dell’assistenza giudiziaria gratuita nello Stato del foro. 47 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione pregiudiziale che il combinato disposto degli articoli 3, 8 e 12 della direttiva 2003/8 dev’essere interpretato nel senso che il patrocinio a spese dello Stato concesso dallo Stato membro del foro, presso il quale una persona fisica che è domiciliata o dimora abitualmente in un altro Stato membro ha presentato una domanda di patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di una controversia transfrontaliera, include anche le spese anticipate da tale persona per la traduzione dei documenti giustificativi necessari per il trattamento di tale domanda. Sulle spese 48 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Quinta Sezione dichiara Il combinato disposto degli articoli 3, 8 e 12 della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie, dev’essere interpretato nel senso che il patrocinio a spese dello Stato concesso dallo Stato membro del foro, presso il quale una persona fisica che è domiciliata o dimora abitualmente in un altro Stato membro ha presentato una domanda di patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di una controversia transfrontaliera, include anche le spese anticipate da tale persona per la traduzione dei documenti giustificativi necessari per il trattamento di tale domanda. * Fonte curia.europa.eu