Un nuovo argine al diritto all’oblio dei dati del Registro delle imprese

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata su una questione pregiudiziale sollevata dalla Cassazione Italiana relativa ad un caso di richiesta di anonimizzazione di dati personali contenuti nel Registro delle imprese da parte di un imprenditore fallito ed ha approfondito il rapporto fra il diritto alla protezione dei dati, il diritto all’oblio e le esigenze di pubblicità del Registro delle imprese.

Il tema è stato affrontato dalla sentenza del 9 marzo 2017, causa C-398/15 EU C 2017 197 . La vicenda. Un imprenditore italiano amministratore unico di una società che si era aggiudicata l’appalto per la costruzione di un complesso turistico conveniva in giudizio la Camera di Commercio di Lecce e chiedeva la cancellazione dei propri dati di amministratore unico e liquidatore di un’altra società s.r.l. dichiarata fallita nel 1992 e cancellata dal Registro delle imprese in data 7 luglio 2005. L’imprenditore rappresentava di non essere riuscito, come amministratore a vendere dei terreni relativi al complesso turistico a seguito dell’accesso ai sopra citati dati pubblicati nel Registro delle imprese relativi alla sua persona e al fallimento della società. Il Tribunale di Lecce ha accolto la domanda e ha ordinato alla Camera di Commercio di Lecce la trasformazione in forma anonima dei dati che collegavano l’imprenditore al fallimento della società e ha condannato la Camera al risarcimento dei danni, liquidato in euro 2000, oltre interessi e spese. La Camera di Commercio presentava ricorso alla Corte di Cassazione che ha sospeso il giudizio e ha sottoposto alla Corte di Giustizia una specifica questione pregiudiziale. La questione. La Cassazione ha chiesto se la direttiva 95/46 in materia di protezione dei dati personali direttiva e la direttiva 68/151 sulla pubblicità degli atti delle società ostino a che chiunque possa, senza limiti di tempo, accedere ai dati relativi alle persone fisiche contenuti nel Registro delle imprese. Secondo la Corte gli Stati membri non sono tenuti a garantire alle persone fisiche, i cui dati sono iscritti nel Registro delle imprese, il diritto di ottenere, decorso un certo periodo di tempo dallo scioglimento della società, la cancellazione dei dati personali che le riguardano. La questione sollevata riguarda l’accessibilità a soggetti terzi dei dati conservati nel Registro delle imprese ed in particolare dei dati relativi allo scioglimento di una società, decorso un certo periodo di tempo dallo scioglimento. Gli interessi tutelati. La Corte ha approfondito la finalità dell’iscrizione dei dati nel Registro delle imprese la pubblicità prevista dalla direttiva 68/151 è finalizzata a tutelare in particolare gli interessi dei terzi rispetto alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata, dal momento che queste offrono come unica garanzia per i terzi il proprio patrimonio sociale. La sopra citata pubblicità deve consentire ai terzi di conoscere gli atti essenziali della società interessata, certe indicazioni che la concernono e in particolare le generalità delle persone che hanno il potere di obbligarla nell’ottica di fornire la certezza del diritto nelle relazioni tra la società e i terzi. La Corte ha inoltre osservato che anche molti anni dopo che la società ha cessato di esistere, possono ancora sorgere questioni per cui è necessario disporre dei dati delle persone fisiche contenuti nel Registro delle imprese in quanto possono residuare diritti e rapporti giuridici ad essa relativi i dati risultano necessari per verificare la legittimità di un atto compiuto a nome della società nel periodo in cui essa era attiva o affinchè i terzi possano avviare un’azione contro i membri degli organi della società o contro i suoi liquidatori. Secondo la Corte non è possibile definire, alla luce della molteplicità degli interessi in gioco, un termine univoco, allo spirare del quale non sarebbe più necessaria l’iscrizione nel Registro e la pubblicità dei dati. Secondo la Corte pertanto l’esigenza di tutelare gli interessi dei terzi nei confronti delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e di garantire la certezza del diritto, la lealtà delle transazioni commerciali e, quindi, il buon funzionamento del mercato interno prevalgono sul diritto alla protezione dei dati delle persone. Tale orientamento secondo la Corte non comporta un’ingerenza sproporzionata nei diritti fondamentali delle persone interessate, ed in particolare nel loro diritto al rispetto della vita privata nonché nel loro diritto alla tutela dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta. La Corte osserva, infatti, come l’art. 2, par. 1, lett. d e j , e l’art. 3 della direttiva 68/151 impongono la pubblicità solamente per un numero limitato di dati personali, ossia quelli relativi all’identità e alle rispettive funzioni delle persone che hanno il potere di obbligare la società interessata di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio, o che partecipano all’amministrazione, all’ispezione o al controllo della società, o che sono stati nominati liquidatori della stessa. Appare dunque giustificato che le persone fisiche che scelgono di prender parte agli scambi economici attraverso una simile società siano obbligate a rendere pubblici i dati relativi alle loro generalità e alle loro funzioni in seno alle stesse, tanto più che tali persone sono consapevoli di detto obbligo nel momento in cui decidono di impegnarsi in un’attività del genere. La Corte osserva tuttavia come non si possa tuttavia escludere che possano sussistere situazioni particolari in cui ragioni preminenti e legittime connesse al caso concreto della persona interessata giustifichino, in via eccezionale, che l’accesso ai dati personali ad essa relativi iscritti nel Registro sia limitato, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società di cui trattasi, ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione. Secondo la Corte la decisione finale se le persone fisiche possano o meno chiedere all’autorità incaricata del Registro una limitazione dell’accesso ai dati spetta, in base ad una valutazione da compiersi caso per caso, agli Stati membri. Spetta dunque al giudice del rinvio verificare lo stato del proprio diritto nazionale sul punto. Osservazioni. La sentenza in esame conferma come il diritto alla protezione dei dati personali ed il diritto all’oblio non siano diritti assoluti ma devono contemperarsi con altri diritti e interessi, quali la certezza del diritto nelle relazioni fra le società e terzi. La sentenza è di interesse in quanto pone un serio dubbio, condiviso dalla dottrina più attenta, circa la configurabilità di diritto all'oblio nel caso di pubblici registri della pubblica amministrazione es. dati catastali e ipotecari alla luce anche delle disposizioni del nuovo regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali art. 17 che non esclude il diritto all’oblio nei casi di trattamenti di dati effettuati per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 9 marzo 2017, causa C-398/15 * Rinvio pregiudiziale – Dati personali – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Direttiva 95/46/CE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera e – Dati soggetti a pubblicità nel registro delle imprese – Prima direttiva 68/151/CEE – Articolo 3 – Scioglimento della società interessata – Limitazione dell’accesso dei terzi a tali dati Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 della prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi GU 1968, L 65, pag. 8 , come modificata dalla direttiva 2003/58/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003 GU 2003, L 221, pag. 13 in prosieguo la direttiva 68/151 , nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e , della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GU 1995, L 281, pag. 31 . 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia sorta fra la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce Italia in prosieguo la Camera di commercio di Lecce e il sig. Salvatore Manni in merito al diniego della prima di cancellare dal registro delle imprese taluni dati personali relativi al sig. Manni. Contesto normativo Diritto dell’Unione La direttiva 68/151 3 Come precisato dal suo considerando 3, la direttiva 2003/58 mirava in particolare ad aggiornare la direttiva 68/151 in modo da facilitare e accelerare l’accesso delle parti interessate alle informazioni sulle società, semplificando in modo significativo le formalità relative alla pubblicità cui le stesse sono tenute . 4 I considerando della direttiva 68/151 sono così formulati considerando che il coordinamento previsto dall’articolo 54, paragrafo 3, lettera g [del Trattato CEE], e dal programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, presenta carattere d’urgenza soprattutto rispetto alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni ed alle società a responsabilità limitata, poiché l’attività di tali società supera spesso i confini del territorio nazionale considerando che il coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti la pubblicità, la validità degli obblighi di tali società e la nullità di queste ultime riveste un’importanza particolare, soprattutto in ordine alla tutela degli interessi dei terzi considerando che nei predetti settori devono adottarsi simultaneamente disposizioni comunitarie per tali società, poiché esse non offrono ai terzi altra garanzia che il patrimonio sociale considerando che la pubblicità deve consentire ai terzi di conoscere gli atti essenziali della società, certe indicazioni che la concernono, in particolare le generalità delle persone che hanno il potere di obbligarla considerando che la tutela dei terzi deve essere assicurata mediante disposizioni che limitino, per quanto possibile, le cause di invalidità delle obbligazioni assunte in nome della società considerando che è necessario, per garantire la certezza del diritto nei rapporti tra la società ed i terzi nonché nei rapporti fra i soci, limitare i casi di nullità e gli effetti retroattivi della dichiarazione di nullità e fissare un termine breve per l’opposizione di terzo a tale dichiarazione . 5 Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 68/151, le misure di coordinamento da essa previste si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai tipi di società elencate da tale disposizione, tra le quali figura, per la Repubblica italiana, la società a responsabilità limitata. 6 L’articolo 2 di tale direttiva, contenuto nella sezione I della medesima, intitolata Pubblicità , enuncia quanto segue 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie perché l’obbligo della pubblicità per le società concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti d la nomina, la cessazione dalle funzioni nonché le generalità delle persone che, in quanto organo previsto per legge o membri di tale organo i hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio, ii partecipano all’amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società. h lo scioglimento della società j la nomina e le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto k la chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro negli Stati membri in cui quest’ultima produce effetti giuridici . 7 L’articolo 3 della citata direttiva, contenuto nella medesima sezione, così dispone 1. In ciascuno Stato membro viene costituito un fascicolo, o presso un registro centrale, o presso il registro di commercio o registro delle imprese, per ogni società iscritta. 2. Tutti gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità a norma dell’articolo 2 sono inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro dal fascicolo deve in ogni caso risultare l’oggetto delle trascrizioni fatte nel registro. 3. Una copia integrale o parziale di ogni atto o indicazione di cui all’articolo 2 deve potersi ottenere su richiesta. Dal 1° gennaio 2007 al più tardi, le richieste possono essere presentate al registro, in forma cartacea o per via elettronica, a scelta del richiedente. A decorrere da una data che ciascuno Stato membro sceglierà, ma che non potrà essere posteriore al 1° gennaio 2007, le copie di cui al primo comma sono ottenibili dal registro su supporto cartaceo o per via elettronica, a scelta del richiedente. Questa disposizione si applica per tutti gli atti e le indicazioni, a prescindere dal fatto che siano stati registrati prima o dopo la data prescelta. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere che tutti o taluni tipi di atti ed indicazioni registrati fino al 31 dicembre 2006 al più tardi non possono essere ottenuti dal registro per via elettronica, se è decorso un determinato periodo tra la data della registrazione e quella della presentazione della richiesta al registro. Detto periodo non può essere inferiore a dieci anni. . 8 La direttiva 68/151 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi GU 2009, L 258, pag. 11 , che in seguito è stata modificata dalla direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012 GU 2012, L 156, pag. 1 . 9 La direttiva 2012/17, in particolare, ha introdotto, nella direttiva 2009/101, l’articolo 7 bis, che così precisa Il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è disciplinato dalla direttiva 95/46 . 10 Tuttavia, tenuto conto dell’epoca dei fatti del procedimento principale, quest’ultimo continua ad essere disciplinato dalla direttiva 68/151. La direttiva 95/46 11 La direttiva 95/46, la quale, ai sensi del suo articolo 1, ha per oggetto la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di tali dati, enuncia, ai considerando 10 e 25, quanto segue 10 considerando che le legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, riconosciuto anche dall’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950,] e dai principi generali del diritto comunitario che pertanto il ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata ma deve anzi mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità 25 considerando che i principi di tutela si esprimono, da un lato, nei vari obblighi a carico delle persone responsabili del trattamento, obblighi relativi in particolare alla qualità dei dati, alla sicurezza tecnica, alla notificazione all’autorità di controllo, alle circostanze in cui il trattamento può essere effettuato e, dall’altro, nel diritto delle persone, i cui dati sono oggetto di trattamento, di esserne informate, di poter accedere ai dati, e chiederne la rettifica, o di opporsi al trattamento in talune circostanze . 12 L’articolo 2 della direttiva 95/46 così dispone Ai fini della presente direttiva si intende per a dati personali” qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile persona interessata” si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale b trattamento di dati personali” trattamento” qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione d responsabile del trattamento” la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per [la] sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o comunitario . 13 L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato Campo d’applicazione , al suo paragrafo 1 dispone quanto segue Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi . 14 Al capo II, sezione I, della direttiva 95/46, intitolata Principi relativi alla qualità dei dati , l’articolo 6 così recita 1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere a trattati lealmente e lecitamente b rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché gli Stati membri forniscano garanzie appropriate c adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati d esatti e, se necessario, aggiornati devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, cancellati o rettificati e conservati in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati. Gli Stati membri prevedono garanzie adeguate per i dati personali conservati oltre il suddetto arco di tempo per motivi storici, statistici o scientifici. 2. Il responsabile del trattamento è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1 . 15 Al capo II, sezione II, della direttiva 95/46, intitolata Principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati , l’articolo 7 è così formulato Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando c è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento, oppure e è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati, oppure f è necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l’interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1 . 16 L’articolo 12 di detta direttiva, intitolato Diritto di accesso , prevede quanto segue Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento b a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati . 17 L’articolo 14 della direttiva 95/46, intitolato Diritto di opposizione della persona interessata , così recita Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto a almeno nei casi di cui all’articolo 7, lettere e e f , di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati . 18 L’articolo 28 della direttiva 95/46 prevede l’istituzione da parte degli Stati membri di un’autorità di controllo incaricata di sorvegliare l’applicazione delle disposizioni di attuazione di detta direttiva, adottate dagli stessi. Diritto italiano 19 L’articolo 2188 del Codice civile stabilisce quanto segue È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro è pubblico . 20 L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 – Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura GURI n. 7 dell’11 gennaio 1994 - Supplemento ordinario n. 6 prevede che la tenuta del registro delle imprese sia affidata alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 21 Il decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581 – Regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile GURI n. 28 del 3 febbraio 1996 - Supplemento ordinario n. 17 , disciplina taluni dettagli relativi al registro delle imprese. 22 Il recepimento nel diritto italiano della direttiva 95/46 è assicurato dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali GURI n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento ordinario n. 123 . Procedimento principale e questioni pregiudiziali 23 Il sig. Manni è l’amministratore unico della Italiana Costruzioni S.r.l., società edile cui è stato assegnato l’appalto per la costruzione di un complesso turistico. 24 Con ricorso del 12 dicembre 2007, il sig. Manni ha convenuto in giudizio la Camera di commercio di Lecce, affermando che le unita' immobiliari di tale complesso non trovavano acquirenti, in quanto risultava dal registro delle imprese che egli era stato l’amministratore unico e il liquidatore della Immobiliare e Finanziaria Salentina S.r.l. in prosieguo l’ Immobiliare Salentina , il cui fallimento era stato dichiarato nel 1992 e che era stata cancellata dal registro delle imprese all’esito della liquidazione, in data 7 luglio 2005. 25 Nell’ambito di tale ricorso, il sig. Manni ha fatto valere che i suoi dati personali, contenuti nel registro delle imprese, erano stati trattati da una società specializzata nella raccolta e nell’elaborazione di informazioni di mercato e nella valutazione del rischio rating e che, nonostante una richiesta in tal senso, la Camera di commercio di Lecce non aveva provveduto alla loro cancellazione. 26 Il sig. Manni ha dunque chiesto, da un lato, la condanna della Camera di commercio di Lecce alla cancellazione, alla trasformazione in forma anonima o al blocco dei dati che lo collegano al fallimento della Immobiliare Salentina, e, dall’altro, la condanna della Camera di commercio al risarcimento del danno all’immagine cagionatogli. 27 Con sentenza del 1° agosto 2011, il Tribunale di Lecce Italia ha accolto tale domanda, ordinando alla Camera di commercio di Lecce la trasformazione in forma anonima dei dati che collegano il sig. Manni al fallimento della Immobiliare Salentina e condannando la convenuta al risarcimento del danno, liquidato in EUR 2 000, oltre interessi e spese. 28 Il Tribunale di Lecce ha infatti ritenuto che le iscrizioni che collegano il nominativo di una persona fisica ad una fase patologica della vita dell’impresa come il fallimento non [possano] essere perenni, in mancanza di uno specifico interesse generale alla loro conservazione e divulgazione . Giacché il codice civile non prevede un tempo massimo d’iscrizione, detto tribunale ha ritenuto che, trascorso un lasso di tempo congruo dalla definizione del fallimento e cancellata la società dal registro delle imprese, cada la necessita' e l’utilità, ai sensi del decreto legislativo n. 196, dell’indicazione nominativa dell’ex amministratore unico al tempo del fallimento di detta società, in quanto l’interesse pubblico ad una memoria storica” dell’esistenza della società e delle vicissitudini che l’hanno interessata può essere ampiamente realizzat[o] anche mediante dati anonimi . 29 Investita dalla Camera di commercio di Lecce di un ricorso per cassazione avverso tale sentenza, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se il principio di conservazione dei dati personali in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, previsto dall’articolo 6, [paragrafo 1,] lettera e , della [direttiva 95/46], attuata [dal] decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, debba prevalere e, quindi, osti al sistema di pubblicità attuato con il registro delle imprese, previsto dalla [direttiva 68/151], nonché dal diritto nazionale agli articoli 2188 c.c. e 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, laddove esso esige che chiunque, senza limiti di tempo, possa conoscere i dati relativi alle persone fisiche ivi risultanti. 2 Se, quindi, l’articolo 3 della [direttiva 68/151] consenta che, in deroga alla durata temporale illimitata e ai destinatari indeterminati dei dati pubblicati sul registro delle imprese, i dati stessi non siano più soggetti a pubblicità”, in tale duplice significato, ma siano invece disponibili solo per un tempo limitato o nei confronti di destinatari determinati, in base ad una valutazione casistica affidata al gestore del dato . Sulle questioni pregiudiziali 30 Con le sue questioni, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3 della direttiva 68/151 e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera e , della direttiva 95/46 debbano essere interpretati nel senso che gli Stati membri possono, o addirittura devono, consentire alle persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d e j , della direttiva 68/151, di chiedere all’autorità incaricata della tenuta del registro delle imprese, decorso un certo periodo di tempo dopo lo scioglimento della società interessata e in base ad una valutazione da compiersi caso per caso, di limitare l’accesso ai dati personali, iscritti in detto registro, che le riguardano. 31 Preliminarmente, si deve rilevare che il procedimento principale e le questioni pregiudiziali proposte alla Corte non riguardano il trattamento successivo dei dati di cui trattasi effettuato, nel caso di specie, da una società specializzata nell’attività di rating, di cui al punto 25 della presente sentenza, ma piuttosto l’accessibilità ai terzi di tali dati, conservati nel registro delle imprese. 32 A tal proposito, va innanzitutto rilevato che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d , della direttiva 68/151, gli Stati membri adottano le misure necessarie perché l’obbligo della pubblicità per le società concerna almeno la nomina, la cessazione dalle funzioni nonché le generalità delle persone che, in quanto organo previsto per legge o membri di tale organo, hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio o partecipano all’amministrazione, all’ispezione o al controllo della società. Inoltre, ai sensi dello stesso articolo 2, paragrafo 1, lettera j , devono essere resi pubblici anche la nomina e le generalità dei liquidatori e, in linea di principio, i loro rispettivi poteri. 33 In ossequio all’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 68/151, tali indicazioni devono essere trascritte in ciascuno Stato membro in un registro centrale, oppure in un registro di commercio o in un registro delle imprese in prosieguo, complessivamente il registro , e una copia integrale o parziale di dette indicazioni deve potersi ottenere su richiesta. 34 Orbene, si deve constatare che le indicazioni relative alle generalità delle persone di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d e j , della direttiva 68/151, in quanto informazioni concernenti persone fisiche identificate o identificabili, costituiscono dati personali , ai sensi dell’articolo 2, lettera a , della direttiva 95/46. Infatti, risulta dalla giurisprudenza della Corte che la circostanza per cui dette informazioni si inseriscono nel contesto di un’attività professionale non è idonea a privarle della loro qualificazione come dati personali v. sentenza del 16 luglio 2015, ClientEarth e PAN Europe/EFSA, -615/13 P, EU C 2015 489, punto 30 nonché giurisprudenza ivi citata . 35 Peraltro, nel trascrivere e conservare dette informazioni nel registro e nel comunicarle, se del caso, a terzi su richiesta, l’autorità incaricata della tenuta del registro effettua un trattamento di dati personali , per il quale essa è responsabile , secondo le definizioni contenute all’articolo 2, lettere b e d , della direttiva 95/46. 36 Il trattamento di dati personali così effettuato in attuazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere d e j , e dell’articolo 3 della direttiva 68/151 è disciplinato dalla direttiva 95/46, in conformità agli articoli 1 e 3 di quest’ultima. Ciò d’altronde è ora espressamente previsto dall’articolo 7 bis della direttiva 2009/101, come modificata dalla direttiva 2012/17, che tuttavia, a tale riguardo, assume solo un valore dichiarativo. Come esposto dalla Commissione europea in udienza, il legislatore dell’Unione europea ha infatti ritenuto utile richiamare tale circostanza nel contesto delle modifiche normative introdotte dalla direttiva 2012/17 e miranti ad assicurare l’interoperabilità dei registri degli Stati membri, dal momento che tali modifiche lasciavano presagire una maggiore intensità del trattamento dei dati personali. 37 Per quanto concerne la direttiva 95/46, occorre ricordare che, come risulta dal suo articolo 1 e dal suo considerando 10, essa mira a garantire un livello elevato di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali v. sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, -131/12, EU C 2014 317, punto 66 nonché giurisprudenza ivi citata . 38 Secondo il considerando 25 della direttiva 95/46, i principi di tutela in essa previsti si esprimono, da un lato, nei vari obblighi a carico delle persone responsabili del trattamento, obblighi relativi in particolare alla qualità dei dati, alla sicurezza tecnica, alla notificazione all’autorità di controllo, alle circostanze in cui il trattamento può essere effettuato e, dall’altro, nel diritto delle persone, i cui dati sono oggetto di trattamento, di esserne informate, di poter accedere ai dati, e chiederne la rettifica, o di opporsi al trattamento in talune circostanze. 39 La Corte ha già statuito che le disposizioni della direttiva 95/46, disciplinando il trattamento di dati personali che possono arrecare pregiudizio alle libertà fondamentali e, segnatamente, al diritto al rispetto della vita privata, devono essere necessariamente interpretate alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in prosieguo la Carta v. sentenza del 6 ottobre 2015, Schrems, -362/14, EU C 2015 650, punto 38 e giurisprudenza ivi citata . 40 In tal senso, l’articolo 7 della Carta garantisce il diritto al rispetto della vita privata, mentre l’articolo 8 della medesima proclama espressamente il diritto alla protezione dei dati personali. I paragrafi 2 e 3 dell’articolo da ultimo citato precisano che tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge, che ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica, e che il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente. Tali prescrizioni ricevono attuazione in particolare agli articoli 6, 7, 12, 14 e 28 della direttiva 95/46. 41 Per quanto concerne, in particolare, le condizioni generali di liceità stabilite dalla direttiva 95/46, va ricordato che, fatte salve le deroghe ammesse ai sensi dell’articolo 13 della direttiva, qualsiasi trattamento di dati personali deve, da un lato, essere conforme ai principi relativi alla qualità dei dati, enunciati all’articolo 6 di detta direttiva, e, dall’altro, rispondere ad uno dei principi relativi alla legittimazione dei trattamenti di dati, elencati all’articolo 7 della direttiva stessa v., in particolare, sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, -131/12, EU C 2014 317, punto 71 nonché giurisprudenza ivi citata . 42 A tale proposito, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, si deve constatare che il trattamento dei dati personali effettuato dall’autorità incaricata della tenuta del registro in attuazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere d e j , e dell’articolo 3 della direttiva 68/151 è conforme a diversi principi relativi alla legittimazione elencati all’articolo 7 della direttiva 95/46, ossia quelli di cui alla sua lettera c , relativi all’adempimento di un obbligo legale, alla sua lettera e , relativi all’esercizio di pubblici poteri o all’esecuzione di un compito di interesse pubblico, e alla sua lettera f , relativi al perseguimento di un interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure dei terzi cui vengono comunicati i dati. 43 Per quanto concerne, in particolare, il motivo di legittimazione di cui all’articolo 7, lettera e , della direttiva 95/46, occorre ricordare che la Corte ha già avuto l’occasione di statuire che un’attività pubblica che consiste nel salvare, in una banca dati, dati che le società devono comunicare in base ad obblighi di legge, nel consentire ai soggetti interessati di consultare tali dati e di fornirne loro copia, rientra nell’esercizio di pubblici poteri v. sentenza del 12 luglio 2012, Compass-Datenbank, -138/11, EU C 2012 449, punti 40 e 41 . Peraltro, una simile attività costituisce parimenti un compito di interesse pubblico, ai sensi della medesima disposizione. 44 Nel caso di specie, le parti del procedimento principale non concordano circa la questione se l’autorità incaricata della tenuta del registro, decorso un certo periodo di tempo a partire dalla cessazione delle attività di una società e su richiesta della persona interessata, debba cancellare o rendere anonimi i suoi dati personali, oppure limitarne la pubblicità. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede in particolare se un simile obbligo discenda dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera e , della direttiva 95/46. 45 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e , della direttiva 95/46, gli Stati membri dispongono che i dati personali debbano essere conservati in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati. Quando tali dati sono conservati oltre il suddetto arco di tempo per motivi storici, statistici o scientifici, gli Stati membri prevedono garanzie adeguate. In virtù del paragrafo 2 del medesimo articolo, spetta al responsabile del trattamento garantire il rispetto di tali principi. 46 In caso di inosservanza della prescrizione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e , della direttiva 95/46, gli Stati membri garantiscono alla persona interessata, ai sensi dell’articolo 12, lettera b , della stessa, il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento, a seconda dei casi, la cancellazione o il congelamento dei dati di cui trattasi v., in tal senso, sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, -131/12, EU C 2014 317, punto 70 . 47 Peraltro, ai sensi dell’articolo 14, primo comma, lettera a , della direttiva 95/46, gli Stati membri riconoscono alla persona interessata, in particolare nei casi di cui all’articolo 7, lettere e e f , della stessa, il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. La ponderazione da effettuarsi nell’ambito di tale articolo 14, primo comma, lettera a , permette così di tener conto in modo più specifico di tutte le circostanze caratterizzanti la situazione concreta della persona interessata. In caso di opposizione giustificata, il trattamento messo in atto dal responsabile di quest’ultimo non può più riguardare tali dati v. sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, -131/12, EU C 2014 317, punto 76 . 48 Per determinare se gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e , e dell’articolo 12, lettera b , o dell’articolo 14, primo comma, lettera a , della direttiva 95/46, debbano prevedere, per le persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d e j , della direttiva 68/151, il diritto di chiedere alle autorità incaricate della tenuta del registro la cancellazione o il congelamento, decorso un certo periodo di tempo, dei dati personali iscritti in detto registro, o di limitarne l’accesso, si deve, innanzitutto, ricercare quale sia la finalità della loro iscrizione. 49 A tale proposito, discende dai considerando e dal titolo della direttiva 68/151 che la pubblicità prevista dalla stessa mira a tutelare in particolare gli interessi dei terzi rispetto alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata, dal momento che queste offrono come unica garanzia per i terzi il proprio patrimonio sociale. A tal fine, la pubblicità deve consentire ai terzi di conoscere gli atti essenziali della società interessata, certe indicazioni che la concernono e in particolare le generalità delle persone che hanno il potere di obbligarla. 50 La Corte ha peraltro già rilevato che lo scopo della direttiva 68/151 è fornire la certezza del diritto nelle relazioni tra le società ed i terzi, in previsione di un incremento degli scambi commerciali fra gli Stati membri in seguito all’istituzione del mercato comune e che, in tale prospettiva, è indispensabile che chiunque intenda intrattenere rapporti d’affari con società aventi la propria sede in altri Stati membri possa conoscere agevolmente i dati costituitivi essenziali delle società commerciali e i dati essenziali relativi ai poteri dei loro rappresentanti, il che richiede che tutti i dati pertinenti figurino, in maniera esplicita, nel registro v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 1974, Haaga, 32/74, EU C 1974 116, punto 6 . 51 Inoltre, risulta dalla giurisprudenza della Corte che la pubblicità prevista all’articolo 3 della direttiva 68/151 mira a consentire ai terzi interessati di informarsi, senza dover dimostrare alcun diritto o interesse meritevole di tutela. La Corte ha rilevato, a tale riguardo, che il testo stesso dell’articolo 54, paragrafo 3, lettera g , del Trattato CEE, su cui si fonda detta direttiva, menziona l’obiettivo di tutela dei terzi in generale senza distinguere o escludere categorie fra questi ultimi, di modo che la nozione di terzi prevista da tale disposizione non può essere limitata, in particolare, ai soli creditori della società in questione v. sentenza del 4 dicembre 1997, Daihatsu Deutschland, -97/96, EU C 1997 581, punti 19, 20 e 22, nonché ordinanza del 23 settembre 2004, Springer, -435/02 e -103/03, EU C 2004 552, punti 29 e 33 . 52 Per quanto concerne, inoltre, la questione se, al fine di realizzare l’obiettivo di cui all’articolo 3 della direttiva 68/151, sia necessario, in linea di principio, che i dati personali delle persone fisiche menzionate all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d e j , di detta direttiva restino iscritti nel registro e/o siano accessibili per qualunque terzo, su richiesta, anche dopo la cessazione dell’attività e lo scioglimento della società interessata, si deve constatare che la citata direttiva non specifica nulla a tale proposito. 53 Tuttavia, come rilevato anche dall’avvocato generale ai paragrafi 73 e 74 delle sue conclusioni, è pacifico che, anche dopo lo scioglimento di una società, possano residuare diritti e rapporti giuridici ad essa relativi. Pertanto, in caso di controversia, i dati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d e j , della direttiva 68/151 possono risultare necessari, in particolare, per verificare la legittimità di un atto compiuto a nome di detta società nel periodo in cui essa era attiva o affinché i terzi possano avviare un’azione contro membri degli organi della società o contro i suoi liquidatori. 54 Inoltre, in funzione, in particolare, dei termini di prescrizione applicabili nei diversi Stati membri, anche molti anni dopo che la società ha cessato di esistere possono ancora sorgere questioni per cui è necessario disporre di tali dati. 55 Orbene, alla luce della molteplicità dei possibili scenari, che possono prevedere attori in diversi Stati membri, e della rilevante eterogeneità dei termini di prescrizione previsti dai diversi diritti nazionali nei diversi settori del diritto, sottolineata dalla Commissione, allo stato attuale risulta impossibile identificare un termine univoco, a far data dallo scioglimento di una società, allo spirare del quale non sarebbe più necessaria l’iscrizione nel registro e la pubblicità dei dati citati. 56 In tali circostanze, gli Stati membri, in virtù dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e , e dell’articolo 12, lettera b , della direttiva 95/46, non sono tenuti a garantire alle persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d e j , della direttiva 68/151 il diritto di ottenere, in ogni caso, decorso un certo periodo di tempo dallo scioglimento della società di cui trattasi, la cancellazione dei dati personali che le riguardano, iscritti nel registro ai sensi della disposizione da ultimo citata, o il congelamento degli stessi nei confronti del pubblico. 57 Tale interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e , e dell’articolo 12, lettera b , della direttiva 95/46 non sfocia, peraltro, in un’ingerenza sproporzionata nei diritti fondamentali delle persone interessate, ed in particolare nel loro diritto al rispetto della vita privata nonché nel loro diritto alla tutela dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta. 58 Infatti, da un lato, l’articolo 2, paragrafo 1, lettere d e j , e l’articolo 3 della direttiva 68/151 impongono la pubblicità solamente per un numero limitato di dati personali, ossia quelli relativi all’identità e alle rispettive funzioni delle persone che hanno il potere di obbligare la società interessata di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio, o che partecipano all’amministrazione, all’ispezione o al controllo della società, o che sono stati nominati liquidatori della stessa. 59 Dall’altro lato, come rilevato al punto 49 della presente sentenza, la direttiva 68/151 prevede la pubblicità per i dati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d e j della stessa, segnatamente in ragione del fatto che le società per azioni e le società a responsabilità limitata offrono come unica garanzia per i terzi il proprio patrimonio sociale, circostanza che comporta un rischio economico accresciuto per questi ultimi. Tenuto conto di tale elemento, appare giustificato che le persone fisiche che scelgono di prender parte agli scambi economici attraverso una simile società siano obbligate a rendere pubblici i dati relativi alle loro generalità e alle loro funzioni in seno alle stesse, tanto più che tali persone sono consapevoli di detto obbligo nel momento in cui decidono di impegnarsi in un’attività del genere. 60 Infine, quanto all’articolo 14, primo comma, lettera a , della direttiva 95/46, si deve constatare che, sebbene risulti da quanto precede che nella ponderazione da farsi nell’ambito di detta disposizione prevalgono, in linea di principio, l’esigenza di tutelare gli interessi dei terzi nei confronti delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e di garantire la certezza del diritto, la lealtà delle transazioni commerciali e, quindi, il buon funzionamento del mercato interno, non si può tuttavia escludere che possano sussistere situazioni particolari in cui ragioni preminenti e legittime connesse al caso concreto della persona interessata giustifichino, in via eccezionale, che l’accesso ai dati personali ad essa relativi iscritti nel registro sia limitato, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società di cui trattasi, ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione. 61 A tale proposito, occorre nondimeno precisare che, poiché l’articolo 14, primo comma, lettera a , della direttiva 95/46 si applica salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale, la decisione finale circa la possibilità che le persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d e j , della direttiva 68/151 chiedano all’autorità incaricata della tenuta del registro una simile limitazione dell’accesso ai dati personali che le riguardano, in base ad una valutazione da compiersi caso per caso, spetta ai legislatori nazionali. 62 Spetta al giudice del rinvio verificare lo stato del proprio diritto nazionale su questo punto. 63 Ove da una simile verifica risulti che il diritto nazionale consente richieste del genere, spetterà al giudice del rinvio valutare, alla luce dell’insieme delle circostanze rilevanti e tenuto conto del termine decorso dopo lo scioglimento della società interessata, l’eventuale esistenza di ragioni preminenti e legittime che sarebbero, se del caso, tali da giustificare, in via eccezionale, una limitazione all’accesso di terzi ai dati relativi al sig. Manni nel registro delle imprese, dai quali emerge che quest’ultimo è stato amministratore unico e liquidatore della Immobiliare Salentina. A tale proposito, si deve rilevare che il solo presumere che gli immobili di un complesso turistico costruito dalla Italiana Costruzioni, di cui il sig. Manni è attualmente amministratore unico, non si vendano perché i potenziali acquirenti di tali immobili hanno accesso ai dati in questione nel registro delle imprese, non può essere sufficiente a costituire una simile ragione, tenuto conto, in particolare, del legittimo interesse di questi ultimi a disporre di tali informazioni. 64 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera e , l’articolo 12, lettera b , e l’articolo 14, primo comma, lettera a , della direttiva 95/46, in combinato disposto con l’articolo 3 della direttiva 68/151, devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, spetta agli Stati membri determinare se le persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d e j , della direttiva da ultimo citata possano chiedere all’autorità incaricata della tenuta del registro di verificare, in base ad una valutazione da compiersi caso per caso, se sia eccezionalmente giustificato, per ragioni preminenti e legittime connesse alla loro situazione particolare, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società interessata, limitare l’accesso ai dati personali che le riguardano, iscritti in detto registro, ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione. Sulle spese 65 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Seconda Sezione dichiara L’articolo 6, paragrafo 1, lettera e , l’articolo 12, lettera b , e l’articolo 14, primo comma, lettera a , della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in combinato disposto con l’articolo 3 della prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, come modificata dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, spetta agli Stati membri determinare se le persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d e j , della direttiva da ultimo citata possano chiedere all’autorità incaricata della tenuta, rispettivamente, del registro centrale, del registro di commercio o del registro delle imprese di verificare, in base ad una valutazione da compiersi caso per caso, se sia eccezionalmente giustificato, per ragioni preminenti e legittime connesse alla loro situazione particolare, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società interessata, limitare l’accesso ai dati personali che le riguardano, iscritti in detto registro, ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione. * Fonte www.curia.eu