Telefonia e Internet mobili non sono coperti dall’obbligo tariffario sociale

La direttiva servizio universale non stabilisce un obbligo tariffario di natura sociale per le comunicazioni e gli abbonamenti Internet mobili. Per gli abbonamenti telefonici ed Internet l'obbligo di tariffe sociali” per determinate categorie di consumatori si applica soltanto quando l'accesso alla rete avvenga da postazione fissa. Invece, devono essere offerte tariffe sociali a determinate categorie di consumatori per gli abbonamenti di telefonia e di Internet a postazione fissa.

Lo ha affermato la Corte di Giustizia con la sentenza relativa alla causa C-1/14 dell’11 giugno 2015. La vicenda. Nel 2013 due operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica in Belgio, hanno proposto dinanzi alla Corte costituzionale belga un ricorso diretto all’annullamento del meccanismo di finanziamento previsto nella legge belga che traspone la direttiva servizio universale 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002. Tale meccanismo impone un contributo agli operatori il cui fatturato raggiunga o superi determinate soglie, in modo da finanziare il costo netto della fornitura di condizioni tariffarie particolari a talune categorie di beneficiari. I due operatori ritengono che l’obbligo di contribuire al finanziamento del costo netto che deriva dalla fornitura dei servizi mobili di comunicazione e/o di abbonamento Internet sia contrario al diritto dell’Unione. La Corte Costituzionale belga ha quindi deciso di sottoporre alcune questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia chiedendo sostanzialmente se le tariffe speciali e il meccanismo di finanziamento previsti nella direttiva servizio universale si applichino ai servizi di comunicazione mobile e/o di abbonamento Internet. Il quadro normativo. Al fine di meglio comprendere la fattispecie al centro della controversia in esame giova rammentare che la direttiva servizio universale , relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE definisce l’insieme minimo di servizi che deve essere accessibile a tutti gli utenti finali. Essa consente agli Stati membri di richiedere alle imprese designate di proporre ai consumatori opzioni o formule tariffarie speciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall’accesso ai servizi considerati. Gli Stati membri possono ripartire il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. L’accesso a Internet. Ai sensi dell’art. 3, par. 1, della direttiva, gli Stati membri devono provvedere affinché nel loro territorio i servizi elencati nel presente capo siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali al livello qualitativo stabilito, a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile. In particolare, gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall’accesso alla rete o dall’uso dei servizi soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate. Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica sia soddisfatta quanto meno da un’impresa. Negli obblighi di servizio universale rientrano anche i servizi di comunicazione mobile e/o di abbonamento Internet? L’art. 13, par. 1, lett. b , della direttiva prevede che, qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all’art. 12 della medesima direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione riscontrino che le imprese designate per assumere gli obblighi di servizio universale, elencate negli artt. da 3 a 10 della stessa direttiva, sono soggette ad un onere eccessivo, gli Stati membri decidono, previa richiesta di una di queste imprese, di ripartire il costo netto di tali obblighi tra i fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica. Dall’insieme delle disposizioni della direttiva servizio universale risulta che le tariffe speciali e il meccanismo di finanziamento previsti agli artt. 9 e 13, par. 1, lett.b , della direttiva, si applicano soltanto ai servizi universali elencati nel capo II della stessa direttiva. Occorre quindi verificare se i servizi di comunicazione mobile e/o di abbonamento Internet rientrino negli obblighi di servizio universale previsti dalla direttiva. I servizi di comunicazione mobile sono esclusi dall’insieme dei servizi universali. Nella sentenza in commento, la Corte dichiara innanzitutto che la riferita direttiva servizio universale stabilisce espressamente l’obbligo, a carico degli Stati membri, di garantire la connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica. Orbene, l’espressione in postazione fissa è opposta rispetto al termine mobile . Pertanto, la Corte considera che i servizi di comunicazione mobile sono, per definizione, esclusi dall’insieme minimo dei servizi universali definito dalla direttiva, poiché la loro fornitura non presuppone un accesso e una connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica. Analogamente, i servizi di abbonamento Internet mobile non rientrano in detto insieme minimo. Per contro, i servizi di abbonamento Internet sono inclusi in tale insieme qualora la loro fornitura presupponga una connessione a Internet in postazione fissa. Gli Stati non possono imporre alle imprese di finanziare i servizi supplementari. La Corte ricorda che gli Stati membri sono liberi di considerare i servizi di comunicazione mobile, compresi i servizi di abbonamento Internet forniti attraverso servizi di comunicazione mobile, come servizi obbligatori supplementari, ai sensi della direttiva servizio universale . Tuttavia, in forza di tale articolo, qualora gli Stati membri decidano di rendere accessibili al pubblico, nel loro territorio nazionale, servizi obbligatori supplementari, non può essere prescritto un sistema di finanziamento di tali servizi che preveda la partecipazione di specifiche imprese. Di conseguenza, il meccanismo di finanziamento di cui all’art. 13, par. 1, lett. b , della direttiva servizio universale non può essere esteso a siffatti servizi. Infatti, gli Stati membri non sono autorizzati ad imporre agli attori presenti sul mercato contributi finanziari derivanti da misure che non rientrano negli obblighi di servizio universale. Pertanto, sebbene ogni Stato membro sia libero di finanziare le misure speciali conformemente al diritto dell’Unione, esso non può farlo tramite contributi prelevati dagli attori presenti sul mercato. In tal caso, tuttavia, non può essere prescritto un meccanismo di finanziamento di tali servizi che preveda la partecipazione di specifiche imprese. Concludendo. Di conseguenza, secondo la Corte, la direttiva servizio universale deve essere interpretata nel senso che le tariffe speciali e il meccanismo di finanziamento previsti, rispettivamente, agli artt. 9 e 13, par. 1, lett. b , si applicano ai servizi di abbonamento Internet che richiedono una connessione a Internet in postazione fissa, ma non ai servizi di comunicazione mobile, compresi i servizi di abbonamento Internet forniti attraverso detti servizi di comunicazione mobile. Nell’ipotesi in cui questi ultimi servizi siano resi accessibili al pubblico, nel territorio nazionale, come servizi obbligatori supplementari , ai sensi dell’art. 32 della direttiva servizio universale , il loro finanziamento non può essere garantito, nel diritto nazionale, da un meccanismo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.

Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, sentenza 11 giugno 2015, causa C-1/14 * Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/22/CE – Articoli 4, 9, 13 e 32 – Obblighi di servizio universale e obblighi di natura sociale – Fornitura dell’accesso da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici – Accessibilità delle tariffe – Opzioni tariffarie speciali – Finanziamento degli obblighi di servizio universale – Servizi obbligatori supplementari – Servizi di comunicazione mobile e/o di abbonamento Internet Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 9 e 32 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica direttiva servizio universale GU L 108, pag. 51 , come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 GU L 337, pag. 11 in prosieguo la direttiva servizio universale” , nonché sulla validità della direttiva servizio universale alla luce del principio di uguaglianza, enunciato all’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in prosieguo la Carta . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esame di una controversia tra la Base Company NV in prosieguo la Base Company e la Mobistar NV in prosieguo la Mobistar , da un lato, e il Ministerraad Consiglio dei ministri , dall’altro, in merito a un ricorso di annullamento di disposizioni di diritto nazionale che impongono agli operatori che forniscono ai consumatori servizi di comunicazione mobile e/o di abbonamento Internet di contribuire al finanziamento del costo netto di tali servizi. Contesto normativo Il diritto dell’Unione 3 Ai sensi dei considerando 4, 8, 25 e 46 della direttiva servizio universale 4 Il fatto di assicurare un servizio universale ossia la fornitura di un insieme minimo definito di servizi a tutti gli utenti finali a prezzo abbordabile può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. 8 Una delle esigenze fondamentali del servizio universale consiste nel garantire agli utenti che ne fanno richiesta un allacciamento alla rete telefonica pubblica in postazione fissa ad un prezzo abbordabile. 25 Gli Stati membri non sono autorizzati ad imporre agli attori presenti sul mercato contributi finanziari derivanti da misure che non rientrano negli obblighi di servizio universale. Ogni Stato membro è libero di imporre misure speciali non riconducibili ad obblighi di servizio universale e di finanziarle conformemente al diritto comunitario, ma non tramite contributi prelevati dagli attori presenti sul mercato. 46 Quando uno Stato membro intende garantire la prestazione di altri servizi specifici in tutto il territorio nazionale, gli obblighi corrispondenti dovrebbero essere soddisfatti in base al criterio dell’efficacia rispetto ai costi e non rientrare tra gli obblighi di servizio universale. . 4 L’articolo 1, paragrafo 2, della medesima direttiva stabilisce quanto segue La presente direttiva stabilisce i diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Quanto a garantire la fornitura del servizio universale in un contesto di mercati aperti e concorrenziali, la presente direttiva definisce l’insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza. La presente direttiva stabilisce inoltre obblighi in relazione alla fornitura di alcuni servizi obbligatori . 5 Sotto il capo II della stessa direttiva, intitolato Obblighi di servizio universale, compresi gli obblighi di natura sociale , figurano gli articoli da 3 a 9 di quest’ultima, riguardanti, rispettivamente, la disponibilità del servizio universale articolo 3 , la fornitura dell’accesso da una postazione fissa e la fornitura di servizi telefonici articolo 4 , l’elenco abbonati e i servizi di consultazione articolo 5 , i telefoni pubblici a pagamento articolo 6 , le misure speciali destinate agli utenti disabili articolo 7 , le modalità relative alla designazione delle imprese titolari di obblighi di servizio universale articolo 8 e la possibilità di richiedere alle imprese designate di proporre ai consumatori opzioni o formule tariffarie speciali diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall’accesso ai servizi previsti al capo II della medesima direttiva articolo 9 . 6 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva servizio universale , intitolato Disponibilità del servizio universale Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio i servizi elencati nel presente capo siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali al livello qualitativo stabilito, a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile . 7 L’articolo 4 della stessa direttiva, recante il titolo Fornitura dell’accesso da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici , dispone quanto segue 1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica sia soddisfatta quanto meno da un’impresa. 2. La connessione fornita è in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a Internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica. 3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1 che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali sia soddisfatta quanto meno da un’impresa . 8 L’articolo 9, paragrafi da 1 a 3, della medesima direttiva, intitolato Accessibilità delle tariffe , così recita 1. Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano l’evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli da 4 a 7, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e sono forniti dalle imprese designate oppure sono disponibili sul mercato, qualora non sia designata alcuna impresa per la fornitura di tali servizi, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito nazionali. 2. Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall’accesso alla rete di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o dall’uso dei servizi individuati all’articolo 4, paragrafo 3, e agli articoli 5, 6 e 7, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate. 3. Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri possono provvedere affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali . 9 L’articolo 12 della stessa direttiva prevede le modalità di calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale che le autorità nazionali di regolamentazione sono chiamate a determinare qualora ritengano che la fornitura del servizio universale comporti un onere eccessivo per le imprese designate. 10 Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva servizio universale , intitolato Finanziamento degli obblighi di servizio universale Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all’articolo 12 le autorità nazionali di regolamentazione riscontrino che l’impresa stessa è soggetta ad un onere eccessivo, gli Stati membri decidono, previa richiesta di un’impresa designata b di ripartire il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica . 11 L’articolo 32 di detta direttiva, recante il titolo Servizi obbligatori supplementari , stabilisce quanto segue Gli Stati membri possono decidere di rendere accessibili al pubblico, nel loro territorio nazionale, servizi supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale definiti al capo II in tal caso, tuttavia, non può essere prescritto un sistema di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese . 12 In base all’articolo 2, lettera j , della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica direttiva quadro GU L 108, pag. 33 , come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 GU L 337, pag. 37 in prosieguo la direttiva quadro , si intende per servizio universale”, un insieme minimo di servizi di una qualità determinata definiti nella direttiva [ servizio universale”], accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, ad un prezzo ragionevole . Il diritto belga 13 L’articolo 74 della legge del 13 giugno 2005 sulla comunicazione elettronica Belgisch Staatsblad, del 20 giugno 2005, pag. 28070 in prosieguo la legge del 13 giugno 2005 , come modificato dall’articolo 50 della legge del 10 luglio 2012 recante diverse disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche Belgisch Staatsblad, del 25 luglio 2012, pag. 40969 in prosieguo la legge del 10 luglio 2012 , è così formulato § 1. La componente sociale del servizio universale consiste nella fornitura, da parte degli operatori menzionati ai paragrafi 2 e 3 che offrono un servizio di comunicazione elettronica pubblico ai consumatori, di condizioni tariffarie particolari a determinate categorie di beneficiari. § 2. Ciascun operatore che offre ai consumatori un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico e il cui fatturato relativo a siffatti servizi è superiore a cinquanta milioni di euro fornisce la componente sociale del servizio universale, di cui al paragrafo 1. § 3. Ciascun operatore che offre un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico e il cui fatturato relativo a siffatti servizi è inferiore o pari a cinquanta milioni di euro, e che ha notificato all’Istituto [belga dei servizi postali e delle telecomunicazioni in prosieguo l’ Istituto” ] il suo proposito di fornire la componente sociale del servizio universale, di cui al paragrafo 1, su una rete terrestre fissa o mobile o su entrambe, fornisce tale componente per una durata di cinque anni. . 14 L’articolo 74/1 della legge del 13 giugno 2005, inserito in tale legge dall’articolo 51 della legge del 10 luglio 2012, è così formulato § 1. Qualora l’Istituto reputi che la fornitura della componente sociale possa rappresentare un onere eccessivo per un offerente, esso chiede a ciascun offerente di tariffe sociali di fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 e predispone un calcolo del costo netto. § 2. Ciascun offerente di tariffe sociali comunica all’Istituto, secondo le modalità stabilite ai sensi dell’articolo 137, § 2, al più tardi il 1° agosto dell’anno civile successivo a quello considerato, l’importo indicizzato della stima del costo relativa all’anno considerato, calcolato secondo il metodo di conteggio fissato nell’allegato. § 3. Per ciascun offerente interessato l’Istituto stabilisce l’esistenza di un onere eccessivo se la fornitura della componente sociale del servizio universale ha un carattere eccessivo in rapporto alla sua capacità, tenendo conto dell’insieme delle sue caratteristiche, segnatamente del livello delle sue attrezzature, della sua situazione economica e finanziaria nonché della sua quota sul mercato dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. § 4. Viene istituito un fondo per il servizio universale in materia di tariffe sociali, con lo scopo di indennizzare ciascun offerente di tariffe sociali per il quale la fornitura della componente sociale del servizio universale costituisce un onere eccessivo e che ne ha fatto domanda all’Istituto. L’indennizzo corrisponde al costo netto sopportato dall’operatore per il quale la fornitura della componente sociale del servizio universale rappresenta un onere eccessivo. Siffatto fondo è dotato di personalità giuridica ed è gestito dall’Istituto. Il fondo è finanziato da contributi versati dagli operatori che offrono la componente sociale del servizio universale. I contributi sono stabiliti in proporzione al rispettivo fatturato relativo ai servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Il fatturato considerato corrisponde al fatturato ante imposte realizzato sulla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 95, § 2. I costi di gestione del fondo consistono in tutti i costi relativi al suo funzionamento, tra cui il costo inerente alla definizione di un modello di costi fondato su un ipotetico operatore efficiente secondo il tipo di rete di comunicazione elettronica mediante la quale viene fornita la componente sociale del servizio universale. L’importo massimo dei costi di gestione del fondo è fissato con Regio decreto adottato previa consultazione del Consiglio dei ministri. I costi di gestione del fondo sono finanziati dagli operatori di cui al secondo comma, in proporzione al loro fatturato ai sensi del terzo comma. § 5. Con Regio decreto adottato a seguito di consultazione in seno al Consiglio dei ministri, previo parere dell’Istituto, sono fissate le modalità di funzionamento di questo meccanismo . 15 In forza dell’articolo 146, secondo comma, della legge del 10 luglio 2012, l’articolo 51 della legge del 13 giugno 2005 è applicabile con decorrenza dal 30 giugno 2005 . Procedimento principale e questioni pregiudiziali 16 Dalla decisione di rinvio risulta che il legislatore belga, in seguito, in particolare, alle sentenze Commissione/Belgio C 222/08, EU C 2010 583 nonché Base e a. C 389/08, EU C 2010 584 , ha adottato la legge del 10 luglio 2012 al fine di modificare il meccanismo di finanziamento della fornitura del servizio universale, segnatamente per quanto concerne le tariffe telefoniche sociali che figurano nella legge del 25 aprile 2007, recante diverse disposizioni IV Belgisch Staatsblad, dell’8 maggio 2007, pag. 25103 , la quale ha modificato e interpretato la legge del 13 giugno 2005. 17 Il 28 gennaio 2013 la Base Company e la Mobistar, due operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica in Belgio, hanno proposto dinanzi al giudice del rinvio un ricorso diretto all’annullamento degli articoli 50, 51 e 146 della legge del 10 luglio 2012, che prevedono un meccanismo di finanziamento settoriale, con l’imposizione di un contributo agli operatori il cui fatturato raggiunga o superi le soglie previste da tale legge, del costo netto dell’offerta di servizi di comunicazione mobile e/o di abbonamento Internet in quanto elementi della componente sociale del servizio universale , che, ai sensi di detta legge, consiste nella fornitura di condizioni tariffarie particolari a talune categorie di beneficiari. 18 A sostegno del loro ricorso, la Base Company e la Mobistar fanno valere, in particolare, che dette disposizioni non sono conformi agli articoli 10 e 11 della Costituzione, in combinato disposto con i suoi articoli 170 e 172, né agli articoli 9 e 32 della direttiva servizio universale . 19 La Base Company e la Mobistar ritengono che l’obbligo di contribuire al finanziamento del costo netto che deriva dalla fornitura dei servizi di comunicazione mobile e/o di abbonamento Internet ad esse incombente a partire dalle modifiche apportate dalla legge del 10 luglio 2012 sia contrario al diritto dell’Unione. Dette imprese rilevano che esse subiscono un trattamento discriminatorio rispetto a quello riservato ai contribuenti che non sono assoggettati al versamento di contributi in base a disposizioni di diritto nazionale contrarie al diritto dell’Unione. 20 Il giudice del rinvio indica che l’articolo 74/1 della legge del 13 giugno 2005, introdotto dall’articolo 51 della legge del 10 luglio 2012, ha istituito un Fondo per il servizio universale in materia di tariffe sociali con il compito di indennizzare ciascun offerente di tariffe sociali per il quale la fornitura della componente sociale del servizio universale rappresenta un onere eccessivo. Detto fondo è alimentato dagli operatori che forniscono tale componente sociale nonché da quelli che offrono servizi di comunicazione mobile e/o di abbonamento Internet. Detto giudice precisa che il legislatore belga, introducendo tale meccanismo di finanziamento, si è avvalso della possibilità prevista all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b , della direttiva servizio universale . 21 Il giudice del rinvio nutre dubbi circa la conformità delle disposizioni della legge del 10 luglio 2012 con la direttiva servizio universale , dato che, a suo avviso, dall’articolo 9 della medesima direttiva sembra discendere, in particolare, che le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a Internet , previste all’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva, siano escluse dalla componente sociale del servizio universale. Tale giudice rileva che l’articolo 32 della medesima direttiva prevede che gli Stati membri possano decidere di rendere accessibili al pubblico servizi obbligatori supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale in tal caso, tuttavia, non può essere prescritto un sistema di indennizzo che preveda la partecipazione degli operatori. 22 Inoltre, il giudice del rinvio afferma che, nell’ambito del procedimento dinanzi ad esso, il Ministerraad ha precisato che l’insieme dei servizi universali introdotti dalla legge del 10 luglio 2012 è stato concepito considerando che l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva servizio universale consente di fornire un aiuto ai consumatori per servizi diversi da quelli elencati negli articoli da 4 a 7 di detta direttiva, compresi servizi di comunicazione mobile e/o di abbonamento Internet. 23 Ciò considerato, il Grondwettelijk Hof Corte costituzionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se la direttiva servizio universale”, e segnatamente i suoi articoli 9 e 32, debba essere interpretata nel senso che la tariffa sociale per i servizi universali e il meccanismo di compensazione previsto all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b , della direttiva servizio universale” si applicano non soltanto alla comunicazione elettronica mediante una connessione telefonica a postazione fissa su una rete di comunicazioni accessibile al pubblico, ma anche al servizio di comunicazione elettronica mediante servizi di comunicazione mobile e/o di abbonamento Internet. 2 Se l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva servizio universale” debba essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri di aggiungere al servizio universale opzioni tariffarie particolari per servizi diversi da quelli descritti all’articolo 9, paragrafo 2, della medesima direttiva. 3 In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, se le relative disposizioni della direttiva servizio universale” siano compatibili con il principio di uguaglianza, come enunciato tra l’altro all’articolo 20 della Carta . Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima e sulla seconda questione 24 Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva servizio universale debba essere interpretata nel senso che le tariffe speciali e il meccanismo di finanziamento previsti, rispettivamente, agli articoli 9 e 13, paragrafo 1, lettera b , della stessa direttiva si applicano ai servizi di comunicazione mobile e/o di abbonamento Internet. 25 Va rilevato che, in base all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva servizio universale , l’oggetto di tale direttiva consiste nel definire, come prevede l’articolo 2, lettera j , della direttiva quadro, l’insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza. Tale insieme minimo di servizi universali è definito nel capo II della direttiva servizio universale . 26 In forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva servizio universale , gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio i servizi elencati nel capo II di quest’ultima siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali al livello qualitativo stabilito, a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile. 27 In base al considerando 4 di detta direttiva, il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. 28 Di conseguenza, conformemente all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva, gli Stati membri possono richiedere alle imprese designate per garantire la fornitura del servizio universale di proporre opzioni e formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano escluse dall’accesso all’insieme minimo di servizi universali definito agli articoli da 4 a 7 della stessa direttiva. 29 Dall’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva servizio universale risulta che, oltre a prescrivere alle imprese designate per garantire la fornitura del servizio universale di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri possono provvedere affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali. 30 L’articolo 13, paragrafo 1, lettera b , della direttiva servizio universale prevede che, qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all’articolo 12 della medesima direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione riscontrino che le imprese designate per assumere gli obblighi di servizio universale, elencate negli articoli da 3 a 10 della medesima direttiva, sono soggette ad un onere eccessivo, gli Stati membri decidono, previa richiesta di una di queste imprese, di ripartire il costo netto di tali obblighi tra i fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica. 31 Dall’insieme di dette disposizioni risulta che le tariffe speciali e il meccanismo di finanziamento previsti agli articoli 9 e 13, paragrafo 1, lettera b , della direttiva servizio universale si applicano soltanto ai servizi universali elencati nel capo II della stessa direttiva. 32 Ciò considerato, occorre verificare se i servizi di comunicazione mobile e/o di abbonamento Internet rientrino negli obblighi di servizio universale previsti in detto capo. 33 Al riguardo, va ricordato che l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva servizio universale , intitolato Fornitura dell’accesso da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici , prevede che una connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica debba supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a Internet. Il paragrafo 3 del medesimo articolo precisa che gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso una connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali sia soddisfatta quanto meno da un’impresa. 34 Pertanto, sia il titolo sia il testo dell’articolo 4 della direttiva servizio universale stabiliscono espressamente un obbligo, a carico degli Stati membri, di garantire la connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica. 35 Tale obbligo risulta altresì dal considerando 8 della medesima direttiva, il quale afferma che una delle esigenze fondamentali del servizio universale consiste nel garantire agli utenti finali che ne fanno richiesta un allacciamento alla rete telefonica pubblica in postazione fissa ad un prezzo abbordabile. 36 Orbene, si deve constatare che l’espressione in postazione fissa è opposta rispetto al termine mobile . 37 Di conseguenza, occorre considerare che i servizi di comunicazione mobile sono, per definizione, esclusi dall’insieme minimo dei servizi universali definito nel capo II della direttiva servizio universale , come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, poiché la loro fornitura non presuppone un accesso e una connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica. Del pari, occorre rilevare che i servizi di abbonamento Internet forniti mediante servizi di comunicazione mobile non rientrano in detto insieme minimo. Per contro, i servizi di abbonamento Internet sono inclusi in tale insieme qualora la loro fornitura presupponga una connessione a Internet in postazione fissa. 38 Inoltre, va ricordato che, conformemente all’articolo 32 della direttiva servizio universale , gli Stati membri possono decidere di rendere accessibili al pubblico, nel loro territorio nazionale, servizi obbligatori supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale definiti al capo II di detta direttiva. 39 Al riguardo, i considerando 25 e 46 della direttiva servizio universale affermano che gli Stati membri rimangono liberi di imporre misure speciali che dovrebbero soddisfare il criterio dell’efficacia rispetto ai costi e non rientrare tra gli obblighi di servizio universale. 40 Di conseguenza, gli Stati membri sono liberi di considerare i servizi di comunicazione mobile, compresi i servizi di abbonamento Internet forniti attraverso servizi di comunicazione mobile, come servizi obbligatori supplementari, ai sensi dell’articolo 32 della direttiva servizio universale . 41 Tuttavia, in forza di tale articolo, qualora gli Stati membri decidano di rendere accessibili al pubblico, nel loro territorio nazionale, servizi obbligatori supplementari, non può essere prescritto un sistema di finanziamento di tali servizi che preveda la partecipazione di specifiche imprese. Di conseguenza, il meccanismo di finanziamento di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b , della direttiva servizio universale non può essere esteso a siffatti servizi. 42 Infatti, come afferma il considerando 25 della direttiva servizio universale , gli Stati membri non sono autorizzati ad imporre agli attori presenti sul mercato contributi finanziari derivanti da misure che non rientrano negli obblighi di servizio universale. Pertanto, sebbene ogni Stato membro sia libero di finanziare le misure speciali conformemente al diritto dell’Unione, esso non può farlo tramite contributi prelevati dagli attori presenti sul mercato. 43 Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che la direttiva servizio universale deve essere interpretata nel senso che le tariffe speciali e il meccanismo di finanziamento previsti, rispettivamente, agli articoli 9 e 13, paragrafo 1, lettera b , di detta direttiva si applicano ai servizi di abbonamento Internet che richiedono una connessione a Internet in postazione fissa, ma non ai servizi di comunicazione mobile, compresi i servizi di abbonamento Internet forniti attraverso detti servizi di comunicazione mobile. Qualora questi ultimi servizi siano resi accessibili al pubblico, nel territorio nazionale, come servizi obbligatori supplementari , ai sensi dell’articolo 32 della direttiva servizio universale , il loro finanziamento non può essere garantito, nel diritto nazionale, da un meccanismo che preveda la partecipazione di specifiche imprese. Sulla terza questione 44 Con la terza questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente, in caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, se gli articoli 9 e 13, paragrafo 1, lettera b , della direttiva servizio universale siano validi alla luce del principio di uguaglianza enunciato all’articolo 20 della Carta. 45 Va ricordato che, quando una questione concernente la validità di un atto adottato dalle istituzioni dell’Unione europea è sollevata dinanzi ad un giudice nazionale, spetta a quest’ultimo decidere se una decisione su tale punto sia necessaria per pronunciare la sua sentenza e, pertanto, chiedere alla Corte di statuire su tale questione. Di conseguenza, qualora le questioni sollevate dal giudice nazionale riguardino la validità di una disposizione di diritto dell’Unione, in via di principio la Corte è tenuta a statuire ordinanza Adiamix, C 368/12, EU C 2013 257, punto 16 e giurisprudenza ivi citata . 46 Tuttavia, dallo spirito di cooperazione che deve presiedere al funzionamento del rinvio discende che il giudice nazionale deve necessariamente esporre, nella propria decisione di rinvio, i motivi precisi per i quali esso ritiene necessaria alla definizione della controversia una risposta alle sue questioni concernenti l’interpretazione o la validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione ordinanza Adiamix, C 368/12, EU C 2013 257, punto 21 e giurisprudenza ivi citata . 47 In tale contesto è importante che il giudice nazionale indichi, in particolare, le ragioni precise che l’hanno indotto a interrogarsi sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione ed esponga i motivi di invalidità che, di conseguenza, ritiene possano essere accolti ordinanza Adiamix, C 368/12, EU C 2013 257, punto 22 e giurisprudenza ivi citata . 48 Occorre altresì sottolineare, al riguardo, che, per giurisprudenza costante della Corte, le informazioni contenute nei provvedimenti di rinvio non solo consentono alla Corte di fornire risposte utili, ma consentono anche ai governi degli Stati membri e ad altre parti interessate di presentare osservazioni in base all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta a quest’ultima vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma di tale articolo, agli interessati vengono notificati solo i provvedimenti di rinvio corredati di una traduzione nella lingua ufficiale di ciascuno Stato membro, ad esclusione del fascicolo nazionale eventualmente trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio ordinanza Adiamix, C 368/12, EU C 2013 257, punto 24 e giurisprudenza ivi citata . 49 In proposito, va rilevato che il giudice del rinvio non ha fornito, nella propria decisione di rinvio, alcuna indicazione o chiarimento sugli elementi di fatto o di diritto che potrebbero indicare una violazione del principio di uguaglianza enunciato all’articolo 20 della Carta, né sui motivi che lo hanno indotto a interrogarsi sulla validità degli articoli 9 e 13, paragrafo 1, lettera b , della direttiva servizio universale . 50 Ciò considerato, la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alla questione sottopostale. 51 Di conseguenza, la terza questione è irricevibile. Sulle spese 52 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per Questi Motivi, la Corte Terza Sezione dichiara La direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica direttiva servizio universale , come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretata nel senso che le tariffe speciali e il meccanismo di finanziamento previsti, rispettivamente, agli articoli 9 e 13, paragrafo 1, lettera b , di detta direttiva si applicano ai servizi di abbonamento Internet che richiedono una connessione a Internet in postazione fissa, ma non ai servizi di comunicazione mobile, compresi i servizi di abbonamento Internet forniti attraverso detti servizi di comunicazione mobile. Qualora questi ultimi servizi siano resi accessibili al pubblico, nel territorio nazionale, come servizi obbligatori supplementari , ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, il loro finanziamento non può essere garantito, nel diritto nazionale, da un meccanismo che preveda la partecipazione di specifiche imprese. fonte www.curia.europa.eu