Comunitari sotto osservazione e a rischio patente

L’autista europeo che commette gravi infrazioni in un altro Stato membro può essere appiedato senza agire sulla sua patente di guida. Ma semplicemente inibendo al trasgressore la possibilità di circolare sul territorio straniero per un determinato periodo.

Lo ha confermato la Corte di Giustizia UE con la sentenza C-260/13 del 23 aprile 2015. Il caso. Un automobilista austriaco è stato fermato dalla polizia tedesca e sanzionato per guida sotto l’effetto di cannabis. Contro la conseguente inibizione alla guida in Germania l’interessato ha proposto ricorso al locale organo amministrativo ma senza successo. A parere della Corte di Giustizia, infatti, l’attività sanzionatoria posta in essere dalla Germania sul proprio territorio è conforme alla direttiva 2006/126 sulle patenti di guida. Misure sulla patente. Solo lo Stato membro di residenza normale del titolare della licenza di guida è infatti competente ad adottare misure di restrizione, sospensione, revoca o annullamento della patente di guida con effetti estesi in tutti gli stati membri, specifica il collegio. Inibizione. Ma ogni Stato membro può sempre inibire la guida sul suo territorio ai conducente europei più trasgressivi. Sulla durata di questo provvedimento punitivo la Corte si è espressa avvallando ulteriormente l’iniziativa tedesca. La possibilità di rimettersi alla guida sul territorio teutonico è infatti condizionata alla presentazione di una perizia medico–psicologica attestante la prova dell’astinenza prolungata dal consumo di sostanze stupefacenti dell’interessato. Oppure dal semplice decorso di un quinquennio dalla data dell’accertamento.

Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, sentenza 23 aprile 2015, causa C-260/13 * Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/126/CE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Rifiuto di uno Stato membro di riconoscere, ad una persona che abbia guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida GU L 403, pag. 18, e, per rettifica, GU 2009, L 291, pag. 43 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta tra la sig.ra Aykul, cittadina austriaca titolare di una patente di guida rilasciata dalla Repubblica d’Austria, e il Land Baden‑Württemberg, relativamente ad una decisione che ha negato a detta interessata il diritto di utilizzare la sua patente di guida nel territorio tedesco. Contesto normativo Il diritto dell’Unione La direttiva 2006/126 3 Il considerando 2 della direttiva 2006/126 enuncia quanto segue Le norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Tenuto conto dell’importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitante è in grado di favorire la libera circolazione e la libertà di stabilimento delle persone. . 4 In forza del considerando 8 di tale direttiva, per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione stradale, è necessario fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida. 5 Il considerando 15 della medesima direttiva così recita Per motivi di sicurezza, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di [revoca], sospensione, rinnovo e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio . 6 A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, [l]e patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi . 7 L’articolo 7 della direttiva di cui trattasi dispone quanto segue 1. Il rilascio della patente di guida è subordinat[o] a al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III e alla residenza normale o alla prova della qualità di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida. 5. Fermo restando l’articolo 2, uno Stato membro che rilascia una patente applica la dovuta diligenza per garantire che una persona soddisfi ai requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo e applica le [proprie] disposizioni nazionali riguardanti [l’annullamento] o [la revoca] dell’abilitazione alla guida qualora si accerti che una patente è stata rilasciata senza che i requisiti fossero soddisfatti . 8 L’articolo 11 della direttiva 2006/126 recita come segue 2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, [la revoca] o [l’annullamento] del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente. 4. Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o [revocata] in un altro Stato membro. Uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona la cui patente sia limitata, sospesa o [revocata] nel [suo] territorio la validità della patente di guida rilasciata da [un altro] Stato membro. Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di rilasciare la patente di guida ad un richiedente la cui patente sia [stata annullata] in un altro Stato membro. . 9 L’articolo 12, primo comma, della direttiva in esame così dispone Ai fini della presente direttiva, per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persone e il luogo in cui essa abita . 10 L’articolo 16, paragrafi 1 e 2, della stessa direttiva prevede quanto segue 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 gennaio 2011[,] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b a k , all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, lettere a , c , d e e , all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b , c e d , paragrafi 2, 3 e 5, agli articoli 8, 10, 13, 14, 15 nonché agli allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativo alle categorie A1, A2 e A, agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. 2. Essi applicano tali misure a decorrere dal 19 gennaio 2013 . 11 L’articolo 17, primo comma, della direttiva 2006/126 così dispone La direttiva 91/439/CEE [del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida GU L 237, pag. 1 ,] è abrogata con effetto dal 19 gennaio 2013, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne i termini di cui all’allegato VII, Parte B per l’attuazione di detta direttiva nel diritto nazionale . 12 L’articolo 18 della suddetta direttiva 2006/126 è formulato nel seguente modo La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 5, l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b , l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a , l’articolo 9, l’articolo 11, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, l’articolo 12 e gli allegati I, II e III sono applicabili a decorrere dal 19 gennaio 2009 . La direttiva 91/439 13 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/439, [l]e patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi . 14 L’articolo 8 della direttiva in parola così recita 2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente. 4. Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati al paragrafo 2, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. Uno Stato membro può rifiutarsi anche di rilasciare la patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro. . Il diritto tedesco 15 L’articolo 2 della legge per la disciplina della circolazione stradale Straßenverkehrsgesetz in prosieguo lo StVG , nella versione menzionata dal giudice del rinvio, dispone quanto segue 1 Chiunque guidi un veicolo a motore sulla pubblica via deve essere a ciò autorizzato permesso di guida dall’autorità competente autorità competente per il permesso di guida . 4 È idonea alla guida di veicoli a motore qualsiasi persona che soddisfi i requisiti fisici e psichici necessari a tal fine e che non abbia violato in modo grave o reiterato disposizioni relative alla circolazione stradale o disposizioni penali. 11 Sulla base di più precise disposizioni da adottarsi mediante regolamento , anche i permessi di guida esteri danno diritto a guidare veicoli a motore nel territorio tedesco. . 16 L’articolo 3 dello StVG, nella versione menzionata dal giudice del rinvio, ed intitolato Revoca del permesso di guida , così recita 1 Qualora consti che una persona è inidonea o priva della capacità di guidare veicoli a motore, l’autorità competente per il permesso di guida deve revocarle il permesso di guida. Nel caso di un permesso di guida estero, la revoca – anche qualora si verifichi in base ad altre disposizioni – ha l’effetto di un diniego del riconoscimento del diritto di utilizzare tale permesso di guida nel territorio tedesco. 2 La revoca fa venir meno l’autorizzazione a guidare. Nel caso di un permesso di guida estero, essa fa venir meno il diritto di guidare veicoli a motore nel territorio tedesco. . 17 L’articolo 29 dello StVG, nella versione menzionata dal governo tedesco nella sua risposta scritta a un quesito posto dalla Corte, ed intitolato Termini di cancellazione , prevede quanto segue 1 Le iscrizioni contenute nel registro sono cancellate dopo la scadenza dei termini stabiliti nella seconda frase del presente paragrafo. I termini di cancellazione sono i seguenti 2. cinque anni a in caso di decisione relativa a un reato Straftat” , fatto salvo il punto 3, lettera a , b in caso di decisione relativa a un’infrazione amministrativa sanzionata con due punti in quanto infrazione amministrativa pregiudizievole per la sicurezza della circolazione stradale ovvero infrazione a questa equiparata, c in caso di divieti o limitazioni alla guida di veicoli per i quali non è necessario un permesso di guida, imposti dalle autorità competenti sulla base della normativa del Land, d in caso di comunicazioni relative alla partecipazione a un seminario di idoneità alla guida, a un seminario di perfezionamento, a un seminario speciale di perfezionamento o a una consulenza psicologica sulla guida, . 18 L’articolo 11 del regolamento disciplinante l’abilitazione dei singoli alla guida di veicoli su strada Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr , nella versione menzionata dal giudice del rinvio in prosieguo la FeV , intitolato Idoneità , prevede quanto segue 1 Le persone che richiedono un permesso di guida devono soddisfare i requisiti fisici e psichici necessari a tal fine. I requisiti non sono soddisfatti, in particolare, qualora vi sia una malattia o una carenza ai sensi dell’allegato 4 o dell’allegato 5 la quale escluda l’idoneità o la parziale idoneità alla guida di veicoli a motore. . 19 L’allegato 4 dell’articolo 11 della FeV così recita Premessa 1. Il seguente elenco contiene talune malattie e carenze frequenti che possono pregiudicare o escludere per un lungo periodo l’idoneità alla guida di veicoli a motore. 3. Le seguenti valutazioni si applicano nei casi normali. È possibile tener conto in via compensativa di una specifica predisposizione umana, dell’abitudine, di un atteggiamento specifico ovvero di specifici modi di controllo e di adattamento del comportamento. dell’abitudine, di un atteggiamento specifico ovvero di specifici modi di controllo e di adattamento del comportamento. N. Malattie, carenze Idoneità o parziale idoneità categorie B 9.2 Assunzione di cannabis 9.2.1. Assunzione regolare di cannabis no 9.2.2 Assunzione occasionale di cannabis sì se il consumo viene mantenuto separato dalla guida di veicoli e non vi è uso supplementare di alcool o di altre sostanze psicoattive, non sussistono disturbi della personalità né perdita di controllo . 20 L’articolo 29 della FeV, intitolato Permessi di guida esteri , così dispone 1 I titolari di un permesso di guida estero possono guidare veicoli a motore nel territorio tedesco, nei limiti della legittimazione conferitagli dal titolo in loro possesso, qualora non abbiano una residenza normale in tale territorio ai sensi dell’articolo 7. 3 La legittimazione ai sensi del paragrafo 1 non sussiste per i titolari di un permesso di guida estero 3. il cui permesso di guida sia stato oggetto, in Germania, di un provvedimento di revoca provvisorio o definitivo adottato da un giudice oppure di un provvedimento di revoca immediatamente esecutivo o definitivo adottato da un’autorità amministrativa . 4 Successivamente all’adozione di una delle decisioni contemplate al paragrafo 3, punti 3 e 4, il diritto di utilizzare un permesso di guida estero nel territorio tedesco è concesso, dietro presentazione di una domanda, qualora non sussistano più i motivi della revoca . 21 L’articolo 46 della FeV, intitolato Revoca, limitazioni, prescrizioni , prevede quanto segue 1 Se il titolare di un permesso di guida risulta inidoneo alla guida di veicoli a motore, l’autorità competente per il permesso di guida deve revocargli il permesso. Tale previsione si applica in particolare qualora sussistano malattie o carenze ai sensi degli allegati 4, 5 e 6 o qualora siano state violate in modo grave o reiterato disposizioni del diritto della circolazione stradale o leggi penali e ciò escluda l’idoneità a guidare veicoli a motore. 5 Nel caso di un permesso di guida estero, la revoca ha l’effetto di un diniego del riconoscimento del diritto di utilizzare tale permesso di guida nel territorio tedesco. 6 La revoca fa venir meno l’autorizzazione a guidare. Nel caso di un permesso di guida estero, essa fa venir meno il diritto di guidare veicoli a motore nel territorio tedesco . Procedimento principale e questioni pregiudiziali 22 La sig.ra Aykul, cittadina austriaca nata il 17 novembre 1980, dalla sua nascita ha la propria residenza normale, ai sensi dell’articolo 12, primo comma, della direttiva 2006/126, in Austria. La Bezirkshauptmannschaft Bregenz autorità amministrativa del distretto di Bregenz, Austria le ha rilasciato una patente di guida il 19 ottobre 2007. 23 L’11 maggio 2012 la sig.ra Aykul è stata sottoposta a un controllo di polizia a Leutkirch Germania . Poiché alcuni elementi facevano sospettare l’uso, da parte dell’interessata, di sostanze stupefacenti, essa è stata sottoposta ad un esame delle urine, il cui risultato ha rivelato un consumo di cannabis. Lo stesso giorno 11 maggio 2012 è stato quindi effettuato un prelievo di un campione ematico, la cui analisi ha confermato la presenza di derivati della cannabis nel sangue della sig.ra Aykul. 24 Il 4 luglio 2012 la Procura di Stato di Ravensburg Germania ha disposto l’archiviazione del procedimento istruttorio penale che era stato avviato nei confronti della sig.ra Aykul. 25 Con un’ordinanza‑ingiunzione del comune di Leutkirch del 18 luglio 2012, la sig.ra Aykul è stata condannata a un’ammenda di EUR 590,80 per guida di un veicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e a un divieto di guida della durata di un mese. 26 Con decisione del 17 settembre 2012, il Landratsamt Ravensburg servizi amministrativi della circoscrizione di Ravensburg, Germania ha revocato alla sig.ra Aykul il suo permesso di guida austriaco relativamente al territorio tedesco. Infatti, secondo il Landratsamt Ravensburg, la sig.ra Aykul si era rivelata inidonea alla guida di veicoli a motore, dal momento che l’analisi del campione ematico effettuata l’11 maggio 2012 aveva evidenziato che l’interessata consumava, almeno occasionalmente, cannabis e che aveva guidato un veicolo a motore sotto l’effetto di tale sostanza stupefacente. Pertanto, la sig.ra Aykul non era in grado di tenere la guida di veicoli separata dall’uso di sostanze stupefacenti. 27 Nell’allegato della sua decisione del 17 settembre 2012, il Landratsamt Ravensburg ha tuttavia informato la sig.ra Aykul della possibilità di chiedere in futuro di essere nuovamente autorizzata a guidare in Germania, presentando una perizia medico‑psicologica redatta da un centro di controllo dell’idoneità alla guida ufficialmente riconosciuto in Germania che stabilisse la sua idoneità alla guida di veicoli a motore. Il Landratsamt Ravensburg ha anche precisato che la redazione di una siffatta perizia era di norma subordinata alla prova dell’astinenza, da parte della persona interessata, da qualsiasi consumo di sostanze stupefacenti per un periodo di un anno. 28 Il 19 ottobre 2012 la sig.ra Aykul ha presentato un reclamo contro la decisione del Landratsamt Ravensburg del 17 settembre 2012. Essa ha sostanzialmente sostenuto che le autorità tedesche avevano esaurito la propria competenza adottando l’ordinanza‑ingiunzione del 18 luglio 2012 e che, in forza del diritto dell’Unione, non spettava a tali autorità verificare la sua idoneità alla guida di veicoli a motore, rientrando tale compito, conformemente alla giurisprudenza della Corte, unicamente nella competenza dello Stato membro che le aveva rilasciato la patente di guida, vale a dire la Repubblica d’Austria. 29 La Bezirkshauptmannschaft Bregenz, informata dal Landratsamt Ravensburg del procedimento, ha dichiarato che non erano soddisfatti i requisiti stabiliti dalla legge austriaca affinché le autorità potessero intervenire contro la sig.ra Aykul, dato che il medico che aveva effettuato il prelievo del campione ematico l’11 maggio 2012 aveva indicato nel suo verbale che costei non dava segni evidenti di essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 30 Con decisione del 20 dicembre 2012, il Regierungspräsidium Tübingen giunta di governo distrettuale di Tübingen, Germania ha respinto il reclamo presentato dalla sig.ra Aykul contro la decisione del Landratsamt Ravensburg del 17 settembre 2012. Esso ha in particolare precisato che un mancato intervento delle autorità tedesche in caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti non era compatibile con l’obiettivo perseguito dalla direttiva 91/439, consistente nell’assicurare la sicurezza della circolazione stradale. Il Regierungspräsidium Tübingen ha aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sig.ra Aykul, l’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva non ostava alla revoca del permesso di guida dell’interessata, precisando che una siffatta misura faceva parte di quelle che uno Stato membro può adottare in base all’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, della direttiva summenzionata. 31 Il 25 gennaio 2013 la sig.ra Aykul ha impugnato nel merito la decisione del Landratsamt Ravensburg del 17 settembre 2012 dinanzi al Verwaltungsgericht Sigmaringen tribunale amministrativo di Sigmaringen, Germania , ribadendo gli argomenti dedotti fino ad allora. In tale ricorso la sig.ra Aykul sosteneva inoltre che l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 non autorizzava la Repubblica federale di Germania a rifiutare di riconoscere la validità della sua patente di guida, dal momento che tale titolo abilitativo era stato rilasciato dalla Repubblica d’Austria e che essa continuava ad avere la propria residenza normale nel territorio di quest’ultimo Stato. Pertanto, secondo la sig.ra Aykul, solo le autorità austriache erano competenti a stabilire se essa fosse ancora idonea a guidare veicoli a motore. 32 Il Land Baden‑Württemberg conclude chiedendo di respingere il ricorso presentato dalla sig.ra Aykul. Si dovrebbe in particolare tener conto del fatto che il motivo del rifiuto di riconoscere la patente di guida della sig.ra Aykul è sopravvenuto solo successivamente al rilascio di tale patente. Orbene, fatti intervenuti successivamente al rilascio di una patente di guida autorizzerebbero gli Stati membri dell’Unione europea riguardati a rifiutare di riconoscere il diritto di guidare nel loro territorio nazionale. 33 Una possibilità siffatta sarebbe prevista dall’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439. A differenza del testo dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, il testo dell’articolo 8, paragrafo 4, della medesima direttiva autorizzerebbe non solo lo Stato membro di residenza normale, ma anche ogni altro Stato membro a rifiutare di riconoscere il diritto di guidare nel proprio territorio nazionale. Il divieto di guida disposto ai sensi della normativa penale o della normativa sulle infrazioni amministrative sarebbe una misura di restrizione della patente di guida rientrante nell’esenzione prevista per le misure a carattere penale o amministrativo nell’ambito della riserva del principio di territorialità ex articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439. Il rifiuto di riconoscere il diritto di utilizzare la patente di guida nel territorio tedesco in forza dell’articolo 46, paragrafo 5, della FeV altro non sarebbe che il mancato riconoscimento, nello Stato membro di cui trattasi, della validità di una patente di guida emessa da un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, di questa stessa direttiva 91/439. 34 In risposta a una domanda del giudice del rinvio del 13 marzo 2013, la Bezirkshauptmannschaft Bregenz ha indicato che le autorità austriache intervenivano ai sensi della normativa austriaca sui permessi di guida solo qualora un’incapacità di guidare veicoli a motore dovuta al consumo di sostanze stupefacenti fosse stata constatata da un medico o qualora sussistessero indizi che facessero sospettare una dipendenza da tali sostanze. La Bezirkshauptmannschaft Bregenz ha confermato che, nel contesto della vicenda di cui al procedimento principale, la sig.ra Aykul continuava ad essere considerata dalle autorità austriache idonea alla guida di veicoli a motore e restava dunque in possesso della propria patente di guida. 35 Il giudice del rinvio osserva che il ricorso presentato dalla sig.ra Aykul dovrebbe essere respinto qualora dovesse applicarsi il diritto tedesco. Infatti, conformemente al combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, dello StVG e dell’articolo 46, paragrafo 1, della FeV, l’autorità competente in materia di permessi di guida è tenuta a revocare un permesso di guida qualora il suo titolare si riveli inidoneo a guidare veicoli a motore. In forza dell’articolo 46, paragrafo 5, della FeV, tale revoca ha l’effetto, per quanto riguarda un permesso di guida rilasciato all’estero, di un rifiuto di riconoscere il diritto di utilizzare tale permesso nel territorio tedesco. Nel caso di specie, l’inidoneità alla guida di veicoli a motore della sig.ra Aykul risulterebbe dall’applicazione del combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 1, seconda frase, della FeV e del punto 9.2.2 dell’allegato 4 dell’articolo 11 della stessa FeV. Infatti, in forza di tali disposizioni, sarebbe in generale inidoneo alla guida di veicoli a motore chiunque, consumando occasionalmente cannabis, si trovi nell’incapacità di tenere la guida di veicoli separata da tale consumo. Orbene, nella fattispecie di cui al procedimento principale, vi sarebbero sufficienti indizi di tale incapacità in capo alla sig.ra Aykul. 36 Il giudice del rinvio precisa inoltre che le reazioni alle infrazioni stradali e agli indizi di inidoneità alla guida previste dal diritto nazionale intervengono su tre diversi livelli, vale a dire sul piano penale, sul piano della normativa in materia di infrazioni amministrative e sul piano della normativa in materia di permessi di guida. Il caso di specie corrisponderebbe alla prassi in materia di normativa sui permessi di guida. Le autorità competenti in materia di permessi di guida e i servizi di polizia muoverebbero dal principio che le autorità tedesche sono abilitate a revocare un permesso di guida rilasciato all’estero qualora un’infrazione stradale commessa in Germania evidenzi segni di inidoneità alla guida. 37 Nutrendo dubbi quanto alla conformità della normativa e della prassi amministrativa tedesche all’obbligo di riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri, il Verwaltungsgericht Sigmaringen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se l’obbligo di riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri risultante dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 osti ad una normativa nazionale della Repubblica federale di Germania, in base alla quale il diritto di utilizzare un permesso di guida estero in Germania deve essere successivamente oggetto di un provvedimento amministrativo di disconoscimento qualora il titolare di tale permesso guidi con quest’ultimo un veicolo a motore in Germania sotto l’effetto di sostanze stupefacenti illegali e, conseguentemente, non sia più idoneo alla guida in base alle disposizioni tedesche. 2 In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se ciò valga anche qualora lo Stato del rilascio, pur a conoscenza dell’episodio di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, non adotti alcuna misura e permanga dunque il pericolo rappresentato dal titolare del permesso di guida estero. 3 In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, se la Repubblica federale di Germania possa subordinare il nuovo conferimento del diritto di utilizzare il permesso di guida estero in Germania all’adempimento dei requisiti nazionali previsti per tale nuovo conferimento. 4 a Se la riserva del rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e di polizia di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126 possa giustificare che uno Stato membro agisca in luogo dello Stato del rilascio in base alla propria normativa in materia di permessi di guida. Se detta riserva consenta, ad esempio, il diniego a posteriori del riconoscimento del diritto di utilizzare il permesso di guida estero in Germania mediante una misura di sicurezza di natura penale. b In caso di risposta affermativa alla quarta questione pregiudiziale, lettera a , se, in considerazione dell’obbligo di riconoscimento, la competenza a conferire nuovamente il diritto di utilizzare il permesso di guida estero in Germania spetti allo Stato membro che infligge la misura di sicurezza o allo Stato del rilascio . Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari 38 Dato che le questioni sollevate dal giudice del rinvio vertono sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126, che ha abrogato e sostituito la direttiva 91/439, occorre previamente stabilire quali disposizioni del diritto dell’Unione siano applicabili ratione temporis ai fatti di cui al procedimento principale. 39 Dalla decisione di rinvio risulta che la patente di guida della sig.ra Aykul le è stata rilasciata il 19 ottobre 2007 dalle autorità austriache e che il Landratsamt Ravensburg ha rifiutato, con la sua decisione del 17 settembre 2012, di riconoscere la validità di tale patente di guida nel territorio tedesco per fatti che hanno avuto luogo l’11 maggio 2012. 40 A tale riguardo occorre ricordare che, sebbene, in applicazione dell’articolo 17, primo comma, della direttiva 2006/126, la direttiva 91/439 sia stata abrogata a decorrere dal 19 gennaio 2013, diverse disposizioni della direttiva 2006/126, come i suoi articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, sono state rese applicabili già dal 19 gennaio 2009 in forza dell’articolo 18, secondo comma, di quest’ultima direttiva v., in tal senso, sentenza Akyüz, -467/10, EU C 2012 112, punto 31 . Ciò tuttavia non si è verificato nel caso dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126, che non rientra tra le disposizioni menzionate all’articolo 18, secondo comma, di tale direttiva. 41 Ne consegue che ai fatti di cui al procedimento principale sono applicabili ratione temporis, da un lato, gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126 e, dall’altro, l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439, il cui contenuto è stato ripreso in forma immutata all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126. Sulle questioni prima e seconda, nonché sulla quarta questione, lettera a 42 Occorre ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte v. sentenza Le Rayon d’Or, -151/13, EU C 2014 185, punto 25 e la giurisprudenza ivi citata . 43 A tal fine, la Corte può estrarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, le norme e i principi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia nel procedimento principale v. sentenza Le Rayon d’Or, -151/13, EU C 2014 185, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata . 44 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, con le sue questioni prima e seconda nonché quarta, lettera a , che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, nonché l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro temporaneamente soggiorna, rifiuti di riconoscere la validità di tale patente a motivo di un’infrazione che il titolare di quest’ultima ha commesso in detto territorio successivamente al rilascio della patente stessa e che, conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, è di natura tale da determinare l’inidoneità alla guida di veicoli a motore. 45 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 prevede il reciproco riconoscimento, senza alcuna formalità, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri. Tale disposizione impone a questi ultimi un obbligo chiaro e preciso, che non lascia alcun margine discrezionale quanto ai provvedimenti da adottare per conformarvisi v., in tal senso, sentenze Akyüz, -467/10, EU C 2012 112, punto 40, nonché Hofmann, -419/10, EU C 2012 240, punti 43 e 44 . 46 Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che spetta allo Stato membro del rilascio verificare se siano soddisfatti i requisiti minimi imposti dal diritto dell’Unione, in particolare quelli relativi alla residenza e all’idoneità a guidare, previsti all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, e, pertanto, se sia giustificato il rilascio di una patente di guida v., in tal senso, sentenza Hofmann, -419/10, EU C 2012 240, punti 45 e 47 . 47 Allorché le autorità di uno Stato membro hanno rilasciato una patente di guida conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, gli altri Stati membri non hanno il diritto di verificare il rispetto dei requisiti per il rilascio previsti da tale direttiva. Infatti, il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato come prova del fatto che il titolare di tale patente soddisfaceva, alla data in cui questa gli è stata rilasciata, i suddetti requisiti v., in tal senso, sentenza Hofmann, -419/10, EU C 2012 240, punti 46 e 47 . 48 Nel caso di specie, si deve necessariamente constatare che le autorità tedesche hanno rimesso in discussione i requisiti di possesso della patente di guida della sig.ra Aykul non nella data in cui tale patente le è stata rilasciata, bensì a seguito di un’infrazione commessa da costei in territorio tedesco successivamente al rilascio di detta patente. 49 Infatti, la sig.ra Aykul, la cui residenza normale si trova in Austria, non ha ottenuto la propria patente di guida austriaca successivamente ad una restrizione, una sospensione od una revoca del permesso di guida in Germania. Avendo guidato un veicolo in Germania sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, essa è stata oggetto, da parte delle autorità tedesche, di una revoca del suo permesso di guida austriaco, nel territorio tedesco, e ciò nonostante che la sua residenza normale non fosse in Germania. Dalla decisione di rinvio risulta che una misura siffatta ha comportato, trattandosi di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania, il rifiuto di riconoscere alla sig.ra Aykul il diritto di utilizzare il proprio permesso di guida nel territorio tedesco. 50 Occorre stabilire se un siffatto rifiuto, da parte di uno Stato membro, di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro possa rientrare tra le limitazioni consentite al principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida enunciato all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126. 51 A tale riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, la limitazione a tale principio prevista dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439 non può trovare applicazione nel procedimento principale. 52 Risulta infatti dal tenore letterale stesso dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439, letto in combinato disposto con i considerando 1 e 10 di tale direttiva, che detta limitazione riguarda la situazione in cui il titolare di una patente di guida ha la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato tale patente. In una situazione di tal genere, fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di tale patente di guida le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione di detta patente. 53 Orbene, nel caso di specie, la residenza normale della sig.ra Aykul si trovava, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, nel territorio dello Stato membro che le aveva rilasciato la patente di guida, vale a dire la Repubblica d’Austria, e non nel territorio tedesco. La sig.ra Aykul soggiornava in Germania solo temporaneamente nel momento in cui, l’11 maggio 2012, ha commesso l’infrazione di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 54 Per contro, una situazione come quella di cui al procedimento principale rientra nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126. Tale disposizione, che, come risulta dai punti 40 e 41 della presente sentenza, si applica ratione temporis ai fatti della controversia principale, prevede che uno Stato membro rifiuti di riconoscere, ad una persona la cui patente sia limitata, sospesa o revocata nel suo territorio, la validità della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, e ciò indipendentemente dalla questione se la patente medesima sia stata rilasciata prima della data in cui la disposizione sopra citata è divenuta applicabile v., in tal senso, sentenza Akyüz, -467/10, EU C 2012 112, punto 32 . 55 Mentre, conformemente al testo dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439, solo lo Stato membro di residenza normale del titolare di una patente di guida è competente ad applicare a costui le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare, la formulazione letterale dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 autorizza qualsiasi Stato membro, e non solo lo Stato membro di residenza normale, a rifiutare di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. 56 Invero, in udienza, la Commissione ha sostenuto un’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 secondo cui la possibilità di rifiutare di riconoscere la validità di una patente di guida dovrebbe essere riservata solo allo Stato membro in cui si trova la residenza normale del titolare di questa patente. Infatti, secondo la Commissione, l’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 91/439, il cui tenore letterale è stato ripreso all’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, fa riferimento all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439, che menziona lo Stato membro di residenza normale . Lo Stato membro di cui all’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 potrebbe quindi essere solo lo Stato membro in cui si trova la residenza normale del titolare della patente di guida in questione. 57 Tuttavia, un’interpretazione siffatta non può essere accolta. Infatti, sia il primo che il secondo comma dell’articolo 11, paragrafo 4, di tale direttiva fanno riferimento alla restrizione, alla sospensione e alla revoca di una patente di guida, senza con ciò limitarsi alle decisioni adottate in proposito dallo Stato membro della residenza normale. Nemmeno il terzo comma della disposizione suddetta, che concerne l’annullamento di una patente di guida, si ricollega ad una siffatta decisione adottata da questo stesso Stato membro. Ciò considerato, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 79 a 82 delle sue conclusioni, le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 sono applicabili in modo autonomo, e ciò tanto rispetto all’articolo 11, paragrafo 2, di tale direttiva quanto rispetto all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439. 58 Inoltre, è pur vero che la Corte ha principalmente interpretato l’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 91/439, nonché l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, che ne ha ripreso il tenore letterale, nell’ambito di cause in cui si discuteva della possibilità, per una persona la cui patente di guida era stata oggetto, nel territorio di uno Stato membro, di una misura di restrizione, di sospensione o di revoca, di vedersi riconoscere da tale Stato la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro successivamente all’adozione di detta misura v., in particolare, sentenze Wiedemann e Funk, -329/06 e -343/06, EU C 2008 366 Zerche e a., da -334/06 a -336/06, EU C 2008 367, nonché Hofmann, -419/10, EU C 2012 240 , ma il testo delle succitate disposizioni disciplina anche una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il primo Stato membro rifiuta di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro precedentemente alla decisione di restrizione, di sospensione o di revoca di detta patente. 59 Si deve infine osservare che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439 autorizza lo Stato membro di residenza normale del titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro a procedere, se necessario, alla sostituzione di tale patente, affinché questo primo Stato membro possa applicare al suddetto titolare le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare. Da tale disposizione risulta che lo Stato membro di residenza normale è autorizzato ad adottare misure di restrizione, sospensione, revoca o annullamento di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, le quali producono i loro effetti in tutti gli Stati membri. 60 Occorre, per contro, considerare che l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, il quale non prevede una siffatta possibilità di sostituire la patente di guida, consente ad uno Stato membro, che non sia lo Stato membro di residenza normale, unicamente di adottare, in forza della propria normativa nazionale e a motivo dell’infrazione commessa nel proprio territorio dal titolare di una patente di guida ottenuta precedentemente in un altro Stato membro, misure la cui portata è circoscritta a tale territorio e il cui effetto si limita al rifiuto di riconoscere, in quest’ultimo, la validità di detta patente. 61 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni, l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 rappresenta quindi un’illustrazione del principio di territorialità delle leggi penali e di polizia, il quale viene esplicitamente menzionato all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439 e all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126. Infatti, l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 riguarda misure adottate in applicazione delle leggi penali e di polizia di uno Stato membro e che incidono sulla validità, nel territorio di tale Stato membro, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. 62 A tale proposito occorre rilevare che la Corte ha già statuito che uno Stato membro nel cui territorio è stata commessa un’infrazione è il solo competente a punire tale infrazione adottando, se del caso, un provvedimento di revoca della patente o dell’autorizzazione alla guida, accompagnato o meno da un periodo di divieto di richiedere una nuova patente v. sentenza Weber, -1/07, EU C 2008 640, punto 38 . 63 Riguardo al procedimento principale, occorre constatare che il fatto che la sig.ra Aykul abbia guidato, l’11 maggio 2012, un veicolo a motore sotto l’effetto di una sostanza stupefacente ha comportato anzitutto l’avvio, da parte della Procura di Stato di Ravensburg, di un procedimento istruttorio penale nei confronti dell’interessata, procedimento che è infine stato archiviato. 64 Dalla decisione di rinvio risulta inoltre che il comune di Leutkirch ha inflitto alla sig.ra Aykul un’ammenda per aver guidato un veicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e ha imposto alla medesima un divieto di guida della durata di un mese. Infine, il Landratsamt Ravensburg, autorità amministrativa competente in materia di permessi di guida, è giunto a revocarle il permesso di guida in base alla normativa tedesca in materia. Conformemente a tale normativa, qualora emergano dubbi relativi all’idoneità alla guida del titolare di un permesso di guida, è prevista una verifica di tale idoneità e, se ne è dimostrata l’insussistenza, l’autorità competente ha l’obbligo di revocare il permesso in questione. Secondo la prassi relativa a detta normativa, le autorità tedesche si ritengono competenti a revocare un permesso di guida rilasciato all’estero qualora un’infrazione stradale commessa in Germania evidenzi segni di inidoneità alla guida. 65 Facendo riferimento alla riserva relativa al rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e di polizia di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439 e all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126, la Commissione ritiene che la revoca del permesso di guida per inidoneità del titolare del medesimo alla guida di veicoli a motore non possa essere considerata quale provvedimento cautelare di natura penale e dunque rientrante nell’ambito del diritto penale cui si applica detta riserva. 66 A tale riguardo è sufficiente constatare che le disposizioni cui la Commissione si riferisce non riguardano solamente le leggi penali, ma anche le leggi di polizia. Inoltre, anche la possibilità, rilevata ai punti 60 e 61 della presente sentenza, che l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 conferisce a uno Stato membro di rifiutare di riconoscere la validità di una patente di guida ottenuta precedentemente in un altro Stato membro, a motivo dell’infrazione commessa, nel proprio territorio, dal titolare di tale patente, non è limitata alle misure adottate in applicazione del diritto penale del primo Stato membro. Infatti, la sanzione per un’infrazione commessa nel territorio di uno Stato membro può assumere forme differenti, a seconda della natura e della gravità di quest’ultima nonché a seconda dell’organizzazione giurisdizionale di tale Stato, il quale può conoscere o meno una distinzione tra atti amministrativi e atti giudiziari. 67 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 104 delle sue conclusioni, mentre l’infrazione commessa dalla sig.ra Aykul poteva essere sanzionata al contempo in sede penale e in sede amministrativa, l’autorità giudiziaria procedente ha deciso di archiviare il procedimento istruttorio penale inizialmente avviato nei confronti dell’interessata. Per contro, questa stessa infrazione ha portato l’autorità amministrativa competente in materia di permessi di guida, vale a dire il Landratsamt Ravensburg, a revocarle la patente di guida. 68 Ne consegue che una decisione come quella del Landratsamt Ravensburg del 17 settembre 2012, di revocare il permesso di guida alla sig.ra Aykul, rientra tra le misure che uno Stato membro può adottare in base all’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126. 69 Inoltre, si deve constatare che obbligare uno Stato membro a riconoscere in maniera incondizionata la validità di una patente di guida in una situazione come quella di cui al procedimento principale sarebbe contrario all’obiettivo d’interesse generale dell’Unione consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale, che la direttiva 2006/126 per l’appunto persegue v., in tal senso, sentenza Glatzel, -356/12, EU C 2014 350, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata . 70 Infatti, la possibilità concessa ad uno Stato membro di revocare al titolare di una patente di guida l’autorizzazione a guidare nel proprio territorio a motivo di un’infrazione commessa in quest’ultimo costituisce invero una limitazione al principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida. Tuttavia, tale limitazione, che consente di ridurre il rischio di incidenti della circolazione, è idonea a rafforzare la sicurezza della circolazione stradale, ciò che rientra nell’interesse di tutti i cittadini. 71 Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni prima e seconda nonché alla quarta questione, lettera a , dichiarando che gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro temporaneamente soggiorna, rifiuti di riconoscere la validità di tale patente a motivo di un’infrazione che il titolare di quest’ultima ha commesso in detto territorio successivamente al rilascio della patente stessa e che, conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, è di natura tale da determinare l’inidoneità alla guida di veicoli a motore. Sulle questioni terza e quarta, lettera b 72 Con la sua terza questione, nonché con la sua quarta questione, lettera b , che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se lo Stato membro che rifiuta di riconoscere la validità di una patente di guida, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, sia competente a stabilire i requisiti che il titolare di tale patente di guida deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio. 73 A tale riguardo, sebbene la Corte abbia dichiarato in diverse occasioni, come risulta dal punto 46 della presente sentenza, che spetta solo allo Stato membro del rilascio verificare se siano soddisfatti i requisiti minimi imposti dal diritto dell’Unione, in particolare quelli relativi all’idoneità a guidare v., in tal senso, sentenza Hofmann, -419/10, EU C 2012 240, punto 45 , occorre ricordare che, nel procedimento principale, l’idoneità alla guida è stata rimessa in discussione non al momento del rilascio della patente di guida, bensì a seguito di un’infrazione commessa dal titolare di tale patente successivamente al rilascio della medesima e la cui sanzione ha prodotto i suoi effetti solo nel territorio dello Stato membro ove detta infrazione è stata commessa. 74 Occorre pertanto affermare che spetta alle autorità dello Stato membro nel cui territorio l’infrazione è stata commessa stabilire se il titolare della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro sia nuovamente idoneo a guidare nel suo territorio. 75 Infatti, come in sostanza sostenuto dal governo polacco, dal momento che il rifiuto, da parte di uno Stato membro, di riconoscere la validità della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro si basa su norme nazionali che non esistono necessariamente nella normativa dello Stato membro del rilascio, risulta difficile ipotizzare che la normativa di quest’ultimo Stato stabilisca essa stessa requisiti che il titolare di una patente di guida dovrebbe soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel territorio di un altro Stato membro. 76 Si deve tuttavia sottolineare che dalla giurisprudenza della Corte si evince che l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 non può essere fatto valere da uno Stato membro per rifiutare di riconoscere indefinitamente la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora il titolare di detta patente sia stato oggetto, nel territorio del primo Stato membro, di un provvedimento restrittivo v., in tal senso, sentenza Hofmann, -419/10, EU C 2012 240, punto 50 e la giurisprudenza ivi citata . 77 Infatti, ammettere che uno Stato membro possa richiamarsi alle proprie disposizioni nazionali per opporsi indefinitamente al riconoscimento di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro equivarrebbe alla negazione stessa del principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida, che costituisce la chiave di volta del sistema istituito dalla direttiva 2006/126 v., in tal senso, sentenza Kapper, -476/01, EU C 2004 261, punto 77 ordinanza Kremer, -340/05, EU C 2006 620, punto 30 sentenze Akyüz, -467/10, EU C 2012 112, punto 57, e Hofmann, -419/10, EU C 2012 240, punto 78 . 78 Spetta in ultima analisi al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti della controversia principale e ad interpretare la normativa nazionale, esaminare se, nel caso di specie, applicando le proprie norme, la Repubblica federale di Germania in realtà non si opponga indefinitamente al riconoscimento della patente di guida della sig.ra Aykul. In tale prospettiva spetta ad esso anche verificare se i requisiti previsti dalla normativa tedesca affinché una persona in una situazione come quella della sig.ra Aykul possa riacquistare il diritto di guidare nel territorio tedesco rispettino il principio di proporzionalità e, in particolare, non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/126, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale. 79 Tuttavia, la Corte, chiamata a fornire al giudice nazionale una risposta utile, è competente a fornirgli indicazioni ricavate dagli atti del procedimento principale nonché dalle osservazioni scritte ed orali ad essa sottoposte, in modo da consentire a detto giudice di decidere v., in tal senso, sentenza Wiering, -347/12, EU C 2014 300, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata . 80 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la sig.ra Aykul, che è stata oggetto di una misura di revoca del suo permesso di guida austriaco nel territorio tedesco, ha la possibilità di chiedere di essere nuovamente autorizzata a guidare veicoli a motore in Germania, munita della sua patente di guida austriaca. Infatti, nell’allegato della sua decisione del 17 settembre 2012, il Landratsamt Ravensburg ha informato l’interessata del fatto che la sua idoneità alla guida di veicoli a motore avrebbe potuto essere riconosciuta sulla base di una perizia medico‑psicologica redatta da un centro di controllo dell’idoneità alla guida ufficialmente riconosciuto in Germania, ed ha precisato che la redazione di una siffatta perizia era di norma subordinata alla prova dell’astinenza, da parte della persona interessata, da qualsiasi consumo di sostanze stupefacenti per un periodo di un anno. 81 Inoltre, dalla risposta scritta del governo tedesco ad un quesito posto dalla Corte risulta che, anche in mancanza di una siffatta perizia medico‑psicologica, il diritto di utilizzare in Germania una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro viene riacquistato di diritto qualora, alla scadenza di un determinato periodo, l’iscrizione relativa all’inidoneità sia cancellata dal registro dell’idoneità alla guida previsto all’articolo 29, paragrafo 1, dello StVG. Nel caso della sig.ra Aykul, dalle informazioni fornite dal governo tedesco risulta che, conformemente a tale disposizione, il termine per la cancellazione dovrebbe essere di cinque anni, tenuto conto della natura dell’infrazione commessa. Pertanto, alla scadenza di tale termine, l’interessata potrà nuovamente utilizzare in Germania la propria patente di guida senza dover presentare alcuna perizia medico‑psicologica. 82 Tenuto conto di tali indicazioni, che spetta al giudice del rinvio verificare, si deve constatare che le disposizioni tedesche non paiono ostare indefinitamente al riconoscimento della patente di guida della sig.ra Aykul. 83 Inoltre, il fatto di subordinare la riacquisizione, da parte della sig.ra Aykul, del suo diritto di guidare un veicolo a motore in Germania o alla presentazione di una perizia medico‑psicologica, la cui redazione presuppone la prova dell’astinenza per un anno da qualsiasi consumo di sostanze stupefacenti, o al decorso di un periodo di cinque anni, appare una misura preventiva efficace e proporzionata all’obiettivo consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale. 84 Alla luce di quanto precede occorre rispondere alla terza questione nonché alla quarta questione, lettera b , dichiarando che lo Stato membro che rifiuti di riconoscere la validità di una patente di guida, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, è competente a stabilire i requisiti che il titolare di una patente di guida deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio. Spetta al giudice del rinvio esaminare se, applicando le proprie norme, lo Stato membro in questione in realtà non si opponga indefinitamente al riconoscimento della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. In tale prospettiva, spetta ad esso verificare se i requisiti previsti dalla normativa del primo Stato membro, conformemente al principio di proporzionalità, non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/126, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale. Sulle spese 85 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Quinta Sezione dichiara 1 Gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro temporaneamente soggiorna, rifiuti di riconoscere la validità di tale patente a motivo di un’infrazione che il titolare di quest’ultima ha commesso in detto territorio successivamente al rilascio della patente stessa e che, conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, è di natura tale da determinare l’inidoneità alla guida di veicoli a motore. 2 Lo Stato membro che rifiuti di riconoscere la validità di una patente di guida, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, è competente a stabilire i requisiti che il titolare di una patente di guida deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio. Spetta al giudice del rinvio esaminare se, applicando le proprie norme, lo Stato membro in questione in realtà non si opponga indefinitamente al riconoscimento della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. In tale prospettiva, spetta ad esso verificare se i requisiti previsti dalla normativa del primo Stato membro, conformemente al principio di proporzionalità, non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/126, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale. fonte www.curia.europa.eu