Effetto unitario del brevetto europeo: è garanzia di uniformità e di integrazione

Secondo l’avvocato generale i regolamenti che formano il pacchetto brevetto unitario non deve essere annullato in quanto la protezione unitaria è volta a garantire una tutela unitaria del brevetto sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, evitando, grazie al regime linguistico, costi troppo elevati.

Lo ha affermato l’Avvocato generale Bot nelle sue conclusioni nella causa C-146/13 del 18 novembre 2014. La vicenda. Il sistema attuale di protezione dei brevetti europei è disciplinato dalla convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 la quale prevede che i brevetti europei producono in ciascuno degli Stati contraenti per i quali sono concessi gli stessi effetti e sono soggetti allo stesso regime dei brevetti nazionali concessi in tale Stato. Attraverso il recente c.d. pacchetto brevetto unitario regolamento UE n. 1257/2012 del Parlamento e del Consiglio regolamento UE n. 1260/2012 del Consiglio , il legislatore comunitario ha quindi voluto conferire al brevetto europeo una tutela unitaria e istituire un tribunale unificato in tale settore. La Spagna chiede l’annullamento dei due regolamenti che fanno parte di tale pacchetto, vale a dire quello riguardante l’istituzione di una tutela brevettuale unitaria e quello che disciplina il regime di traduzione. Nelle sue conclusioni odierne, l’avvocato generale propone di respingere i ricorsi della Spagna. Tutela del brevetto europeo. In particolare, per quanto concerne la creazione di una tutela brevettuale unitaria regolamento n. 1257/2012 , l’avvocato generale rileva che l’unico scopo del regolamento è di delimitare il riconoscimento dell’effetto unitario di un brevetto europeo già concesso in conformità alla convenzione. Il regolamento si limita quindi ad attribuire ai brevetti europei una caratteristica aggiuntiva, ossia l’effetto unitario, senza incidere sul procedimento disciplinato dalla convenzione. Questa fornisce un effettivo beneficio dal punto di vista dell’uniformità e dunque dell’integrazione, rispetto alla situazione derivante dall’attuazione delle norme previste dalla convenzione che garantiscono, in ciascuno di tali Stati che l’hanno sottoscritta, una tutela la cui portata è definita dal diritto nazionale . Infatti, gli effetti del brevetto europeo sono determinati dalla normativa nazionale di ciascuno degli Stati per cui il brevetto è stato concesso. Gli effetti del regolamento. Fino al momento in cui non divenga applicabile il regolamento, il titolare del brevetto europeo si trova dunque obbligato a chiederne la registrazione in ciascuno Stato parte della convenzione in cui intende godere di una protezione. Ciò significa anche che, per una stessa violazione commessa in vari Stati membri, esistono altrettante procedure e leggi differenti applicabili per dirimere le controversie, il che genera una notevole incertezza giuridica. Ora, il sistema istituito è volto a garantire una tutela unitaria del brevetto sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata evitando - grazie al regime linguistico di traduzione applicabile - costi troppo elevati che costituiscono un ostacolo alla tutela brevettuale nell’Unione. Ciò eviterà agli operatori economici di non dover depositare una pluralità di domande nazionali di convalida con i costi di traduzione che ciò comporta. La competenza concorrente. L’avvocato generale chiarisce le disposizioni previste dal legislatore comunitario sono sufficienti e che il legislatore UE esercita una competenza concorrente con quella degli Stati membri. Ogni brevetto europeo a effetto unitario sarà soggetto alla legge nazionale di un solo Stato membro e tale normativa si applicherà in tutti i territori degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata. Infatti, il regolamento attribuisce agli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata la competenza a fissare il livello delle tasse di rinnovo per i brevetti europei a effetto unitario nonché della loro quota di distribuzione. L’esercizio di tale potere si inserisce in un quadro normativo stabilito e chiaramente delimitato dal legislatore UE che non richiede in nessun modo un’attuazione a condizioni uniformi in tutti gli Stati membri. La giurisdizione sui brevetti europei a effetto unitario. L’avvocato generale puntualizza che il legislatore UE ha previsto l’istituzione di una giurisdizione sui brevetti europei a effetto unitario. Tale giurisdizione deve essere disciplinata da uno strumento che istituisce, per i brevetti europei e i brevetti europei a effetto unitario, un sistema unificato di risoluzione delle controversie. Il legislatore UE considera che tale istituzione è essenziale al fine di garantire il corretto funzionamento del brevetto europeo a effetto unitario, la coerenza della giurisprudenza e, di conseguenza, la certezza del diritto. Secondo l’avvocato generale, l’obiettivo del regolamento impugnato è garantire tale corretto funzionamento. Sarebbe contrario a tali principi far applicare il regolamento mentre il tribunale unificato non è ancora istituito. Il principio di leale cooperazione e il tribunale unificato. Il principio di leale cooperazione esige che gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata adottino tutte le misure che consentono l’attuazione della cooperazione rafforzata stessa. Ciò include la ratifica dell’accordo sul tribunale unificato, poiché essa costituisce una condizione necessaria di tale attuazione. Astenendosi dal ratificare l’accordo, gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata porrebbero in pericolo la realizzazione degli obiettivi di armonizzazione ed uniformazione dell’Unione. Inoltre, il collegamento tra il regolamento e l’accordo sul tribunale unificato dei brevetti è tale che sarebbe stato incoerente non far dipendere l’applicazione del regolamento dall’entrata in vigore di detto accordo.

Avvocato Generale, conclusioni 18 novembre 2014, causa C-146/13 * Ricorso di annullamento – Attuazione di una cooperazione rafforzata – Istituzione di una tutela brevettuale unitaria – Regolamento UE n. 1257/2012 – Controllo giurisdizionale effettivo – Mancanza di fondamento legale – Sviamento di potere – Principi di autonomia e di uniformità – Controllo di legittimità – Applicazione del diritto dell’Unione 1. Con il proprio ricorso, il Regno di Spagna chiede l’annullamento del regolamento UE n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria 2 . 2. Tale regolamento è stato adottato a seguito della decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria 3 . 3. Esso fa parte del pacchetto brevetto unitario insieme al regolamento UE n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile 4 , e all’accordo su un tribunale unificato dei brevetti, firmato il 19 febbraio 2013 5 . I – Contesto normativo A – Il diritto internazionale 1. La Convenzione sul brevetto europeo 4. L’articolo 2 della Convenzione sulla concessione di brevetti europei Convenzione sul brevetto europeo , firmata a Monaco di Baviera Germania il 5 ottobre 1973 ed entrata in vigore il 7 ottobre 1977 6 , rubricato Brevetto europeo , così recita 1 I brevetti concessi a norma della presente Convenzione sono denominati brevetti europei. 2 I brevetti europei producono in ciascuno degli Stati contraenti per i quali sono concessi gli stessi effetti e sono soggetti allo stesso regime dei brevetti nazionali concessi in tale Stato, salvo che non sia diversamente previsto dalla stessa Convenzione . 5. L’articolo 142 della CBE, rubricato Brevetto unitario , dispone quanto segue 1 Qualunque gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, abbia disposto che i brevetti europei concessi per questi Stati avranno carattere unitario su tutto il loro territorio può prevedere che i brevetti europei potranno essere concessi solo congiuntamente per tutti i suddetti Stati. 2 Qualora un gruppo di Stati contraenti si sia avvalso della facoltà contemplata al paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni della presente parte . 2. L’accordo TUB 6. L’accordo TUB, all’articolo 23, così recita Le azioni del [tribunale unificato dei brevetti 7 ] sono direttamente imputabili a ciascuno degli Stati membri contraenti singolarmente, anche ai fini degli articoli [da 258 TFUE a 260 TFUE], e all’insieme degli Stati membri contraenti collettivamente . 7. L’articolo 89, paragrafo 1, dell’accordo TUB dispone quanto segue Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione conformemente all’articolo 84, inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell’anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell’accordo, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento UE n. 1215/2012 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 , concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale] 8 relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data è posteriore . B – Il diritto dell’Unione 8. I considerando 24 e 25 del regolamento impugnato sono così formulati 24 La giurisdizione sui brevetti europei con effetto unitario 9 dovrebbe essere stabilita e disciplinata da uno strumento che istituisce, per i brevetti europei e i [BEEU], un sistema unificato di risoluzione delle controversie in materia di brevetti. 25 È essenziale istituire un [TUB] incaricato di giudicare le cause concernenti i [BEEU] al fine di garantire il corretto funzionamento di tali brevetti, la coerenza della giurisprudenza e quindi la certezza del diritto, nonché l’efficienza dei costi per i titolari dei brevetti. È pertanto di fondamentale importanza che gli Stati membri partecipanti ratifichino l’accordo su un [TUB] conformemente alle rispettive procedure costituzionali e parlamentari nazionali e adottino le misure necessarie affinché tale tribunale divenga operativo quanto prima. 9. Secondo l’articolo 1 del regolamento impugnato, esso attua una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria e costituisce un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della CBE. 10. L’articolo 2, lettere da a a c , del regolamento impugnato dispone quanto segue Ai fini del presente regolamento si intende per a Stato membro partecipante”, uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria in virtù della [decisione sulla cooperazione rafforzata], o in virtù di una decisione adottata conformemente all’articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, al momento in cui è effettuata la richiesta di effetto unitario di cui all’articolo 9 b brevetto europeo”, un brevetto concesso dall’Ufficio europeo dei brevetti [ 10 ] secondo le norme e le procedure stabilite nella CBE c [BEEU]”, un brevetto europeo che beneficia dell’effetto unitario negli Stati membri partecipanti in virtù del presente regolamento . 11. L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento impugnato così recita Un brevetto europeo concesso con la stessa serie di rivendicazioni con riguardo a tutti gli Stati membri partecipanti beneficia di un effetto unitario in detti Stati membri, a condizione che il suo effetto unitario sia stato registrato nel registro per la tutela brevettuale unitaria. Un brevetto europeo concesso con una diversa serie di rivendicazioni per diversi Stati membri partecipanti non beneficia dell’effetto unitario . 12. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento impugnato 1. Il [BEEU] conferisce al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali tale brevetto fornisce tutela in tutti i territori degli Stati membri partecipanti in cui ha effetto unitario, fatte salve le limitazioni applicabili. 2. La portata di tale diritto e le sue limitazioni sono uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti in cui il brevetto ha effetto unitario . 13. L’articolo 9 del regolamento impugnato dispone quanto segue 1. Ai sensi dell’articolo 143 della CBE, gli Stati membri partecipanti conferiscono all’UEB i seguenti compiti da svolgere in conformità del suo regolamento interno a gestire le richieste di effetto unitario presentate dai titolari di brevetti europei b includere il registro per la tutela brevettuale unitaria nell’ambito del registro europeo dei brevetti e gestire il registro per la tutela brevettuale unitaria c ricevere e registrare le dichiarazioni relative alle licenze di cui all’articolo 8, il loro ritiro e gli impegni assunti dal titolare del [BEEU] in seno agli organismi internazionali di standardizzazione in materia di concessione di licenze d pubblicare le traduzioni di cui all’articolo 6 del regolamento n. 1260/2012 durante il periodo transitorio di cui al medesimo articolo e riscuotere e gestire le tasse di rinnovo dei [BEEU] per gli anni successivi all’anno in cui la menzione della concessione è pubblicata nel [B]ollettino europeo dei brevetti riscuotere e gestire le sovrattasse per pagamento tardivo delle tasse di rinnovo quando tale pagamento tardivo sia effettuato entro sei mesi dalla data prevista, nonché distribuire una parte delle tasse di rinnovo riscosse agli Stati membri partecipanti f gestire il regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione di cui all’articolo 5 del regolamento n. 1260/2012 g garantire che una richiesta di effetto unitario da parte del titolare di un brevetto europeo sia presentata nella lingua del procedimento ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, della CBE, non oltre un mese dalla pubblicazione nel [B]ollettino europeo dei brevetti della menzione della concessione e h garantire che l’effetto unitario sia indicato nel registro per la tutela brevettuale unitaria, se una richiesta di effetto unitario è stata depositata e, durante il periodo transitorio di cui all’articolo 6 del regolamento n. 1260/2012, presentata unitamente alle traduzioni di cui al medesimo articolo, e che l’UEB sia informato di qualsiasi limitazione, licenza, trasferimento o revoca dei [BEEU]. 2. Gli Stati membri partecipanti garantiscono il rispetto del presente regolamento nell’adempimento degli obblighi internazionali assunti in forza della CBE e collaborano a tal fine. Nella loro qualità di Stati contraenti della CBE, gli Stati membri partecipanti garantiscono la governance e la sorveglianza delle attività relative ai compiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e garantiscono la fissazione del livello delle tasse di rinnovo in conformità all’articolo 12 del presente regolamento e la fissazione della quota di distribuzione delle tasse di rinnovo in conformità all’articolo 13 del presente regolamento. A tal fine, essi istituiscono un comitato ristretto del consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti [il] comitato ristretto” ai sensi dell’articolo 145 della CBE. Il comitato ristretto è costituito dai rappresentanti degli Stati membri partecipanti e da un rappresentante della Commissione in qualità di osservatore, nonché da supplenti che li rappresenteranno in loro assenza. I membri del comitato ristretto possono farsi assistere da consiglieri o esperti. Il comitato ristretto adotta le sue decisioni tenendo debitamente conto della posizione della Commissione e conformemente alle norme di cui all’articolo 35, paragrafo 2, della CBE. 3. Gli Stati membri partecipanti garantiscono una protezione giuridica efficace dinanzi a una giurisdizione competente di uno o più Stati membri partecipanti nei confronti delle decisioni prese dall’UEB nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 . 14. L’articolo 18 del regolamento impugnato è così formulato 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell’accordo [TUB], se successiva. In deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 4, paragrafo 1, un brevetto europeo per cui è registrato un effetto unitario presso il registro per la tutela brevettuale unitaria ha effetto unitario solo negli Stati membri partecipanti nei quali il [TUB] abbia giurisdizione esclusiva in materia di [BEEU] alla data della registrazione. 3. Ogni Stato membro partecipante comunica alla Commissione la sua ratifica dell’accordo al momento del deposito del suo strumento di ratifica. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la data di entrata in vigore dell’accordo e un elenco degli Stati membri che hanno ratificato l’accordo alla data di entrata in vigore. Successivamente la Commissione aggiorna regolarmente l’elenco degli Stati membri partecipanti che hanno ratificato l’accordo [TUB] e pubblica tale elenco aggiornato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 4. Gli Stati membri partecipanti garantiscono che le misure di cui all’articolo 9 siano in vigore alla data di applicazione del presente regolamento. 5. Ogni Stato membro partecipante garantisce che le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 2, siano in vigore alla data di applicazione del presente regolamento o, nel caso di uno Stato membro partecipante nel quale il [TUB] non abbia giurisdizione esclusiva per quanto riguarda i [BEEU] alla data di applicazione del presente regolamento, entro la data a decorrere dalla quale il [TUB] abbia tale giurisdizione esclusiva nello Stato membro partecipante in questione. 6. La tutela brevettuale unitaria può essere richiesta per qualsiasi brevetto europeo concesso alla data di applicazione del presente regolamento o dopo tale data . II – Il procedimento dinanzi alla Corte e le conclusioni delle parti 15. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 22 marzo 2013, il Regno di Spagna ha proposto il presente ricorso. 16. Con decisioni del presidente della Corte del 12 settembre 2013, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sono stati autorizzati ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, in conformità all’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte. 17. Sono state depositate osservazioni scritte da tutti gli intervenienti, ad eccezione del Granducato di Lussemburgo. 18. Il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia – dichiarare giuridicamente inesistente il regolamento impugnato o, in subordine, annullarlo integralmente – in ulteriore subordine, annullare – l’articolo 9, paragrafi 1, totalmente, e 2, del regolamento impugnato, nei termini di cui al quinto motivo del presente ricorso, e – l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento impugnato totalmente, nonché tutti i riferimenti contenuti in tale regolamento relativamente a un tribunale unificato dei brevetti quale regime giurisdizionale del BEEU e quale fonte del diritto di quest’ultimo, e – condannare il Parlamento e il Consiglio alle spese. 19. Il Parlamento e il Consiglio chiedono che la Corte voglia – respingere il ricorso, e – condannare il Regno di Spagna alle spese. III – Sul ricorso 20. A sostegno del proprio ricorso, il Regno di Spagna deduce sette motivi in via principale. 21. Il primo motivo verte sulla violazione dei valori dello Stato di diritto come enunciati all’articolo 2 TUE. Il Regno di Spagna afferma che il regolamento impugnato appresta una tutela basata sul brevetto europeo, sebbene il procedimento amministrativo relativo alla concessione di tale brevetto sia sottratto a qualsiasi controllo giurisdizionale che consenta di garantire la corretta ed uniforme applicazione del diritto dell’Unione nonché la tutela dei diritti fondamentali. 22. Il secondo motivo verte su una mancanza di fondamento giuridico. Il Regno di Spagna sostiene che l’articolo 118 TFUE non costituiva il fondamento giuridico appropriato per l’adozione del regolamento impugnato, poiché quest’ultimo non istituisce misure che garantiscano la protezione uniforme prevista in tale disposizione. 23. Il terzo motivo verte su uno sviamento di potere. Secondo il Regno di Spagna, il Parlamento e il Consiglio sono incorsi in tale sviamento in quanto il regolamento impugnato non rispetterebbe l’obiettivo della cooperazione rafforzata di cui all’articolo 20, paragrafo 1, TUE. 24. Il quarto motivo verte sulla violazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. In via principale, il Regno di Spagna contesta la competenza attribuita agli Stati membri partecipanti che agiscono nell’ambito del comitato ristretto riguardo alla fissazione del livello delle tasse di rinnovo e alla determinazione della loro quota di distribuzione. Secondo tale Stato membro, l’articolo 291 TFUE non consente al legislatore dell’Unione di delegare agli Stati membri partecipanti siffatta competenza. In subordine, il Regno di Spagna deduce la violazione dei principi enunciati nella sentenza Meroni/Alta Autorità 11 nella misura in cui la delega di poteri non rispetterebbe le condizioni stabilite da tale sentenza. Quanto al quinto motivo, esso verte sulla violazione degli stessi principi enunciati nella sentenza in parola, in relazione alla delega all’UEB, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento impugnato, di taluni compiti amministrativi connessi al BEEU. Il Regno di Spagna sostiene che i poteri delegati implicano un’ampia libertà di valutazione e, peraltro, gli atti dell’UEB non sarebbero soggetti a controllo giurisdizionale. 25. I motivi sesto e settimo vertono sulla violazione dei principi di autonomia e di uniformità del diritto dell’Unione. Il Regno di Spagna afferma che le competenze dell’Unione e delle sue istituzioni sono state snaturate, poiché l’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, del regolamento impugnato fa dipendere l’applicazione di quest’ultimo dalla data di entrata in vigore dell’accordo TUB ove essa sia successiva al 1° gennaio 2014, evidenziando che il regime giurisdizionale specifico per il BEEU è previsto in tale accordo e non nel regolamento impugnato. 26. In subordine, il Regno di Spagna chiede il parziale annullamento del regolamento impugnato, come espresso al paragrafo 18 delle presenti conclusioni. A – Sul primo motivo, relativo alla violazione dei valori dello Stato di diritto 1. Argomenti delle parti 27. Il Regno di Spagna sostiene che il regolamento impugnato, in quanto istituisce una regolamentazione basata su un titolo rilasciato dall’UEB, i cui atti non sono soggetti a controllo giurisdizionale, deve essere annullato poiché viola i valori di rispetto dello Stato di diritto menzionati all’articolo 2 TUE. 28. Secondo tale Stato membro, l’intero procedimento amministrativo relativo alla concessione di un brevetto europeo è sottratto a qualsiasi controllo giurisdizionale che garantisca la corretta ed uniforme applicazione del diritto dell’Unione nonché la tutela dei diritti fondamentali. 29. Detto Stato membro sostiene che è inammissibile che il regolamento impugnato includa nell’ordinamento giuridico dell’Unione atti emanati da un organo internazionale il quale non è soggetto ai citati principi. Da un lato, la commissione di ricorso e la commissione di ricorso allargata sarebbero organi istituiti all’interno dell’UEB che non godrebbero di alcuna indipendenza rispetto a quest’ultimo e, dall’altro, avverso le loro decisioni non sarebbe possibile nessun ricorso in sede giurisdizionale. 30. Il Parlamento e il Consiglio affermano che il livello di tutela dei diritti dei singoli offerto dal sistema instaurato è compatibile con i principi dello Stato di diritto. 31. Il Parlamento dichiara che la validità, la nullità o la violazione del brevetto unitario, in applicazione dell’articolo 32 dell’accordo TUB, sarebbero soggette al controllo giurisdizionale del TUB che le decisioni amministrative dell’UEB relative alla concessione di un BEEU potrebbero essere oggetto di ricorso amministrativo dinanzi a diversi organi all’interno dell’UEB, che il livello di tutela di cui beneficiano i singoli nel quadro della CBE sarebbe stato ritenuto accettabile dagli Stati membri, i quali sono tutti parti di tale Convenzione, e che il controllo giurisdizionale sulle decisioni dell’UEB nell’ambito dei compiti amministrativi di cui all’articolo 9 del regolamento impugnato sarebbe previsto al paragrafo 3 di detta disposizione. 32. Il Consiglio, dal canto suo, sostiene che il sistema istituito dalla CBE sarebbe compatibile con il diritto fondamentale di adire un tribunale. Benché, certamente, l’Organizzazione europea dei brevetti 12 goda di un’immunità giurisdizionale e dall’esecuzione, siffatta immunità potrebbe essere revocata in un caso concreto e tale organizzazione potrebbe concludere con una o più parti contraenti accordi integrativi per l’attuazione delle disposizioni in materia di immunità. Inoltre, nulla osterebbe a che la stessa organizzazione precisi, mediante un accordo internazionale, che le proprie decisioni sono soggette al controllo di un organo giudiziario. 33. Il Consiglio sostiene poi che la questione della compatibilità dell’immunità giurisdizionale delle organizzazioni internazionali con il diritto di adire un tribunale sarebbe stata esaminata a livello nazionale e internazionale. Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe riconosciuto la compatibilità dell’immunità giurisdizionale delle organizzazioni internazionali con il diritto fondamentale di adire un tribunale, a condizione che i ricorrenti dispongano di altri strumenti ragionevoli per tutelare efficacemente i propri diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 13 . Tale ipotesi ricorrerebbe nella fattispecie. L’indipendenza e la natura giurisdizionale delle commissioni di ricorso e della commissione di ricorso allargata sarebbero state confermate dalla Commissione europea dei diritti dell’uomo 14 , mentre la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe ritenuto che la tutela dei diritti fondamentali nell’ambito dell’UEB sia complessivamente equivalente alle norme di tutela garantite dalla costituzione tedesca. 34. Le parti intervenienti condividono gli argomenti del Parlamento e del Consiglio. Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno di Svezia, tuttavia, sostengono innanzitutto che il primo motivo è inconferente in quanto il regolamento impugnato non avrebbe ad oggetto la disciplina delle condizioni di concessione o di validità di un brevetto europeo. Esso non avrebbe neppure ad oggetto o come effetto l’inclusione degli atti dell’UEB o del sistema della CBE nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Nell’ambito della valutazione sulla validità del regolamento impugnato, i soli atti dell’UEB da prendere in considerazione sarebbero quelli connessi al riconoscimento dell’effetto unitario del brevetto europeo, i quali sarebbero conformi al diritto dell’Unione, considerato il controllo giurisdizionale del TUB. In ogni caso, tali Stati membri aderiscono alla motivazione esposta dal Parlamento e dal Consiglio a giustificazione dell’affermazione che i diritti fondamentali sarebbero garantiti in modo soddisfacente nel sistema della CBE. 2. Analisi 35. In via preliminare, rilevo che il Consiglio, la Repubblica francese e la Commissione hanno evidenziato la mancanza di chiarezza del primo motivo, che non si fonderebbe sulla violazione di un diritto fondamentale in particolare, bensì su un’asserita lesione dei valori dell’Unione. 36. Ricordo che la Corte, nell’ambito del suo controllo di legittimità sugli atti legislativi, è competente, ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE, a pronunciarsi sui ricorsi, in particolare, per violazione di qualsiasi regola di diritto relativa all’applicazione dei Trattati. 37. Sebbene le parti non possano fondarsi direttamente sullo Stato di diritto, come previsto all’articolo 2 TUE, per annullare un atto dell’Unione, sarebbe nondimeno difficile non riconoscere alla Corte la possibilità di considerare lo Stato di diritto come una regola giuridica ricevibile dinanzi ad essa 15 , dal momento che, nel suo ricorso, il Regno di Spagna menziona il divieto di arbitrarietà, il diritto a un ricorso effettivo nonché il rispetto e l’uniformità dell’applicazione delle norme dell’Unione 16 . 38. La Corte potrebbe inoltre esaminare un motivo di questo tipo, dedotto sotto il profilo dell’inosservanza dei valori di rispetto dello Stato di diritto. 39. Tuttavia, ritengo, come il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno di Svezia, che tale primo motivo, relativo alla non conformità del regime della concessione dei brevetti con l’articolo 2 TUE, sia inconferente, in quanto privo di incidenza sulla legittimità del regolamento impugnato. 40. Da un lato, la scelta operata dal legislatore dell’Unione di accettare le norme sulla concessione del brevetto europeo è stata effettuata previamente del regolamento impugnato, in un contesto ben preciso e, dall’altro, l’oggetto del regolamento impugnato è ben circoscritto. a La scelta del legislatore dell’Unione 41. L’accettazione delle norme della CBE relative alla concessione del brevetto europeo è intesa in questa sede nel contesto della cooperazione rafforzata e alla luce della scelta razionale operata dal legislatore dell’Unione. 42. La Corte ha costantemente riconosciuto a detto legislatore un ampio potere discrezionale riguardo ai settori che implicano, da parte del medesimo, scelte di natura politica, economica e sociale, in cui deve effettuare valutazioni complesse 17 . 43. Il settore della proprietà intellettuale, e più specificamente quello dei brevetti, ne fa parte. 44. Ricordo che, dall’inizio del processo di armonizzazione del diritto dei brevetti in Europa, il legislatore dell’Unione ha sempre avuto intenzione di istituire un brevetto dell’Unione sulla base del sistema della CBE e del brevetto esistente 18 . 45. Il legislatore dell’Unione non ha neppure voluto escludere la possibilità di basarsi su detto sistema nell’ambito della cooperazione rafforzata. Un sistema siffatto offre, infatti, il vantaggio di essere già istituito e di aver dimostrato tutta l’efficacia del suo funzionamento con la qualità e l’elevato grado di tecnicità e di perizia che lo caratterizzano. Inoltre, le sue norme sono cogenti per tutti gli Stati membri dell’Unione quali Stati contraenti della CBE e, come evidenziato dal Consiglio, gli Stati membri non hanno mai individuato una violazione dei propri principi costituzionali negli effetti che hanno potuto produrre le decisioni dell’UEB relative alla concessione dei brevetti. 46. Quindi, nella decisione sulla cooperazione rafforzata – che, lo ricordo, era stata oggetto di due ricorsi di annullamento da parte del Regno di Spagna e della Repubblica italiana i quali sono stati respinti – l’obiettivo enunciato al considerando 7 della stessa fa riferimento all’istituzione di un brevetto unitario, spiegando che esso fornisce una tutela uniforme in tutto il territorio degli Stati membri partecipanti e che dovrebbe essere rilasciato per tutti i suddetti Stati membri [UEB] . 47. Lo stesso Regno di Spagna riconosce le varie opzioni di cui il legislatore dell’Unione disponeva nell’esercizio della propria competenza 19 e non rimette in discussione la scelta di tale legislatore in quanto tale. Tuttavia, esso considera che, integrando nella propria normativa un sistema internazionale in cui i principi costituzionali dei Trattati non sono rispettati, il regolamento impugnato viola i valori di rispetto dello Stato di diritto. 48. Ritengo che tale analisi sia erronea anche alla luce dell’oggetto del regolamento impugnato. b L’oggetto del regolamento impugnato 49. Ricordo che, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento impugnato, quest’ultimo costituisce un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della CBE 20 , in base al quale [q]ualunque gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, abbia disposto che i brevetti europei concessi per questi Stati avranno carattere unitario su tutto il loro territorio può prevedere che i brevetti europei potranno essere concessi solo congiuntamente per tutti i suddetti Stati . 50. Il legislatore dell’Unione ha avuto intenzione di basare il regolamento impugnato sul sistema di concessione del brevetto europeo da parte dell’UEB, ma senza per questo includere tale sistema nel regolamento impugnato. L’oggetto stesso del regolamento in parola consente, infatti, di stabilire che, in questa sede, non si tratta di disciplinare le condizioni relative alla concessione e alla validità del brevetto europeo né di prevedere a tal fine un sistema come quello che ha potuto essere instaurato per il controllo delle decisioni dell’UEB riguardo ai compiti cui è tenuto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato. 51. Si deve peraltro necessariamente rilevare che, se il regolamento impugnato fosse annullato, le condizioni relative alla concessione o alla validità del brevetto europeo non sarebbero interessate da tale eventuale annullamento. 52. A mio avviso, il regolamento impugnato ha l’unico scopo di delimitare il riconoscimento dell’effetto unitario di un brevetto europeo già concesso in conformità alla CBE. 53. Come ricordano il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno di Svezia, il legislatore dell’Unione si è limitato unicamente a indicare le caratteristiche, le condizioni di realizzazione e gli effetti della tutela unitaria. Del resto, lo stesso Regno di Spagna lo ha ammesso al punto 20 del proprio ricorso. 54. Al riguardo, mi baso sul testo del regolamento impugnato, il quale è inequivoco. 55. La formulazione del titolo del regolamento de quo non lascia, infatti, adito a nessun dubbio, poiché quest’ultimo è relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria 21 . 56. Inoltre, l’articolo 1 del regolamento impugnato, rubricato Oggetto , al paragrafo 1 precisa che tale regolamento attua una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, autorizzata dalla decisione [sulla cooperazione rafforzata] 22 . 57. Peraltro, il considerando 7 di detto regolamento indica il dies a quo dell’efficacia dell’effetto unitario specificando che [è] opportuno che la tutela brevettuale unitaria sia conseguita conferendo un effetto unitario ai brevetti europei nella fase successiva alla concessione in virtù del presente regolamento 23 . Il che significa proprio che, nel regolamento impugnato, il legislatore dell’Unione ha voluto regolare soltanto la fase successiva alla concessione del brevetto europeo. Il suo intervento nell’attuazione della cooperazione rafforzata si verifica nel preciso momento della realizzazione della tutela unitaria. 58. La tutela unitaria predisposta dal regolamento impugnato diviene, dunque, efficace soltanto dopo che il brevetto europeo è concesso e fintantoché quest’ultimo è mantenuto in vigore. Il regolamento in parola si limita quindi ad attribuire ai brevetti europei una caratteristica aggiuntiva, ossia l’effetto unitario, senza incidere sul procedimento disciplinato dalla CBE 24 , che gli Stati membri dell’Unione in quanto Stati parti di tale Convenzione sono tenuti a rispettare. 59. La tutela conferita non è più disciplinata dal diritto nazionale dei diversi Stati membri a norma dell’articolo 64 della CBE, bensì dalle disposizioni sull’uniforme applicazione del regolamento impugnato. 60. Il regolamento impugnato fornisce una definizione del BEEU, ne precisa la data di decorrenza dell’efficacia, i diritti che quest’ultimo conferisce e la loro portata. Esso prevede altresì disposizioni finanziarie relative alle tasse generate dal BEEU nonché disposizioni istituzionali relative alla gestione di quest’ultimo che includono compiti amministrativi gravanti sull’UEB le cui decisioni sarebbero, in questa sede, le sole a poter essere rimesse in discussione nell’ambito dell’esame di legittimità del regolamento impugnato. 61. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di respingere il primo motivo del Regno di Spagna in quanto inconferente, dal momento che non incide sulla legittimità del regolamento impugnato poiché quest’ultima non può dipendere dalla compatibilità con il diritto dell’Unione delle decisioni dell’UEB relative alla concessione dei brevetti europei. B – Sul secondo motivo, relativo all’inesistenza del regolamento impugnato per mancanza di fondamento giuridico 1. Argomenti delle parti 62. Con il secondo motivo, il Regno di Spagna sostiene che l’articolo 118 TFUE non costituiva il fondamento giuridico appropriato per l’adozione del regolamento impugnato e che quest’ultimo deve essere considerato inesistente. 63. Esso afferma che il regolamento impugnato sarebbe privo di qualsiasi contenuto sostanziale, in particolare poiché non individua gli atti avverso i quali il BEEU garantisce una protezione. L’oggetto e la finalità del regolamento impugnato, dunque, non corrisponderebbero al fondamento giuridico su cui esso si basa. 64. Secondo il Regno di Spagna, il riferimento alla normativa nazionale degli Stati membri partecipanti in base all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento impugnato non garantirebbe una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale e industriale dell’Unione e il regolamento de quo non attuerebbe un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri a tal fine. 65. Il Parlamento e il Consiglio sostengono che l’articolo 118 TFUE costituisce il fondamento giuridico appropriato. Tale disposizione, che consentirebbe di stabilire misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione e per l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione, non richiederebbe una completa armonizzazione delle legislazioni nazionali, a condizione che sia creato un titolo di proprietà intellettuale o industriale che offra una protezione uniforme negli Stati membri partecipanti. 66. Considerati il suo oggetto e il suo contenuto, il regolamento impugnato soddisfarebbe il citato requisito, poiché istituirebbe il BEEU, che offre una protezione uniforme sul territorio degli Stati membri partecipanti, e ne definirebbe le caratteristiche nonché la portata e gli effetti. 67. Tutte le parti intervenienti aderiscono alle osservazioni del Parlamento e del Consiglio il Regno dei Paesi Bassi evidenzia, inoltre, che nella sentenza Spagna e Italia/Consiglio 25 la Corte ha già dichiarato che l’articolo 118 TFUE costituisce un fondamento appropriato per la realizzazione dell’effetto unitario del brevetto europeo. 2. Analisi 68. Il Regno di Spagna ritiene che il fondamento giuridico conferito dall’articolo 118 TFUE non sia appropriato ai fini dell’adozione del regolamento impugnato, in quanto considera che tale regolamento è una norma giuridica senza alcun contenuto, il cui fine ultimo è che le competenze concesse dal Trattato all’Unione siano esercitate da un organismo internazionale, e che il riferimento alla normativa nazionale non sia di natura tale da garantire una protezione uniforme nell’Unione. 69. Non condivido tale analisi, per le ragioni che vado qui di seguito ad esporre. 70. Occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, la scelta della base giuridica di un atto dell’Unione deve fondarsi su elementi oggettivi suscettibili di controllo giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto in questione 26 . 71. Per quanto concerne l’obiettivo del regolamento impugnato, esso consiste, lo ricordo, nel conferire una protezione uniforme sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti 27 . 72. Ciò è quanto esprime l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento impugnato il quale stabilisce che [u]n [BEEU] possiede un carattere unitario[, che e]sso fornisce una protezione uniforme e [che] ha pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti . 73. Detta protezione fornisce un autentico beneficio dal punto di vista dell’uniformità, e dunque dell’integrazione, rispetto alla situazione derivante dall’attuazione delle norme previste dalla CBE che garantiscono, in ciascuno di tali Stati, una tutela la cui portata è definita dal diritto nazionale 28 . 74. Infatti, conformemente all’articolo 64, paragrafo 1, della CBE, gli effetti del brevetto europeo sono determinati dalla normativa nazionale di ciascuno degli Stati per cui è stato concesso . Il titolare del brevetto europeo si trovava dunque obbligato a chiedere la registrazione del proprio brevetto europeo in ciascuno Stato parte della CBE in cui intendesse godere di una protezione. 75. Ciò significava che, per una stessa violazione commessa in vari Stati membri, esistevano altrettante procedure e leggi differenti applicabili per dirimere le controversie, il che generava una notevole incertezza giuridica. 76. Per quanto attiene al contenuto del regolamento impugnato, non posso condividere l’analisi del Regno di Spagna il quale sostiene che tale regolamento è un guscio vuoto , giacché le disposizioni da esso previste sono sufficienti e alla luce del fatto che il legislatore dell’Unione esercita una competenza concorrente con quella degli Stati membri. 77. Da un lato, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento impugnato prevede le condizioni per la concessione dell’effetto unitario, precisando che quest’ultimo sarà conferito soltanto se il brevetto europeo è stato concesso con la stessa serie di rivendicazioni con riguardo a tutti gli Stati membri partecipanti e se esso è stato registrato nel registro per la tutela brevettuale unitaria. 78. L’articolo 4 del regolamento impugnato è relativo alla data di decorrenza dell’efficacia del BEEU, ossia la data di pubblicazione nel [B]ollettino europeo dei brevetti, da parte dell’UEB, della menzione della concessione del brevetto europeo, cosicché si considera che quest’ultimo non abbia acquisito efficacia come brevetto nazionale nel territorio degli Stati membri partecipanti in tale data. 79. Per quanto attiene all’articolo 5 del regolamento impugnato, relativo alla tutela uniforme, esso definisce gli effetti della natura unitaria e le modalità con cui garantire la tutela uniforme in tutti gli Stati membri partecipanti. 80. Al paragrafo 1, esso dispone che il BEEU conferisce al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali tale brevetto fornisce tutela in tutti i territori degli Stati membri partecipanti in cui ha effetto unitario, fatte salve le limitazioni applicabili. 81. Al paragrafo 2, esso prevede che la portata di tale diritto e le sue limitazioni sono uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti in cui il brevetto ha effetto unitario. 82. D’altro canto, ricordo che, a partire dal Trattato di Lisbona, l’articolo 118 TFUE fornisce un fondamento giuridico appropriato per la creazione di titoli di proprietà intellettuale e si riferisce esplicitamente all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno, settore che rientra tra le competenze concorrenti dell’Unione e degli Stati membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TFUE 29 . 83. Quando i Trattati attribuiscono all’Unione una siffatta competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l’Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. È quanto prevede l’articolo 2, paragrafo 2, TFUE il quale aggiunge che [g]li Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria . 84. Peraltro, l’articolo 118 TFUE prevede che il legislatore dell’Unione [stabilisce] le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione e per l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione 30 . 85. Non bisogna dimenticare che le competenze attribuite dall’articolo 118 TFUE nel caso di specie sono esercitate a titolo di attuazione della cooperazione rafforzata e che ai fini di tale attuazione il legislatore dell’Unione, nell’ambito del suo ampio margine di discrezionalità, ha scelto di ricorrere a vari strumenti giuridici provenienti nel contempo dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale, il che non è contestato dal Regno di Spagna. 86. Da ciò risulta che il legislatore dell’Unione ha potuto, a mio avviso, rinviare al diritto nazionale prevedendo, all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento impugnato, in combinato disposto con il suo articolo 7, che gli atti avverso cui il brevetto fornisce tutela e le limitazioni applicabili sono definiti dalla normativa applicata ai BEEU nello Stato membro partecipante il cui diritto nazionale si applica al BEEU in quanto oggetto di proprietà. 87. A tal proposito, il considerando 9 del regolamento impugnato consente di interpretare tale disposizione dichiarando che [p]er le questioni non trattate dal presente regolamento , si dovrebbero applicare le disposizioni della CBE, l’accordo [TUB], incluse le disposizioni che definiscono la portata [e le limitazioni del diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali il brevetto fornisce tutela], e il diritto nazionale, comprese le norme di diritto privato internazionale . 88. L’accordo TUB, agli articoli da 25 a 27, definisce gli atti avverso i quali è garantita una tutela da parte di un BEEU e i limiti degli effetti di tale brevetto. Gli Stati membri partecipanti dovranno trasporre nel proprio diritto nazionale le disposizioni degli articoli in parola. 89. Inoltre, l’articolo 118 TFUE, che fa parte del capo 3 del titolo VII del TFUE sul ravvicinamento delle legislazioni , non esige necessariamente una completa armonizzazione, da parte del legislatore dell’Unione, di tutti gli aspetti del diritto di proprietà intellettuale mediante l’istituzione di un insieme esaustivo di norme relative al suo funzionamento o al suo contenuto. Ciò è stato riconosciuto dallo stesso Regno di Spagna nella propria replica 31 . 90. A mio avviso, quindi, nel testo dell’articolo 118 TFUE non vi è nulla che escluda che l’atto dell’Unione con cui è istituito il titolo faccia riferimento al diritto nazionale, dal momento che tale atto garantisce che il titolo assicuri una protezione uniforme sul territorio degli Stati membri partecipanti. 91. In questa sede, il Regno di Spagna rimette in discussione anche la garanzia di una siffatta protezione. 92. Orbene, pur se il legislatore dell’Unione fa riferimento al diritto nazionale, ciò non significa che la protezione uniforme contemplata all’articolo 118 TFUE non sarà garantita. 93. Dalla lettura in combinato disposto degli articoli 5, paragrafo 3, e 7 del regolamento impugnato nonché dal considerando 9 dello stesso regolamento risulta che una sola normativa nazionale definirà gli atti avverso i quali il BEEU fornisce tutela. In altri termini, ogni BEEU sarà soggetto alla legge nazionale di un solo Stato membro e tale normativa si applicherà in tutti i territori degli Stati membri partecipanti. 94. Rinviando alla normativa nazionale applicabile in ciascun caso, il regolamento impugnato garantisce quindi una tutela uniforme in quanto tale rinvio riguarderà anche qualsiasi accordo internazionale di cui gli Stati membri sono parti, ivi incluso l’accordo TUB che gli Stati membri sono tenuti a ratificare in forza del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE 32 . 95. Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di respingere il secondo motivo del Regno di Spagna in quanto infondato. C – Sul terzo motivo, relativo ad uno sviamento di potere 1. Argomenti delle parti 96. Il Regno di Spagna afferma che il Parlamento e il Consiglio hanno commesso uno sviamento di potere, poiché il regolamento impugnato non rispetterebbe l’obiettivo della cooperazione rafforzata contemplato all’articolo 20, paragrafo 1, TUE. Dal momento che gli effetti del BEEU sarebbero precisati nell’accordo TUB, il regolamento avrebbe ad oggetto soltanto la creazione della parvenza di una nozione e di una normativa dell’Unione, mentre, in realtà, si verificherebbe una fuga dal diritto dell’Unione e dai controlli che lo caratterizzano. Contrariamente a quanto affermato dal Parlamento, tale questione non sarebbe stata definita dalla Corte nella sentenza Spagna e Italia/Consiglio 33 . 97. Il Parlamento e il Consiglio concludono per il rigetto del presente motivo. 98. Il Parlamento evidenzia che, nella sentenza in questione, la Corte ha respinto le affermazioni relative allo sviamento di potere nell’instaurazione della tutela brevettuale unitaria. Il Consiglio aggiunge che il regolamento impugnato e la creazione del BEEU favoriscono la realizzazione degli obiettivi dell’Unione poiché, in assenza dell’effetto unitario di siffatto brevetto, il titolare di brevetto europeo che intenda conseguire una tutela nei 25 Stati membri partecipanti sarebbe tenuto a convalidare separatamente tale brevetto in ciascuno dei 25 Stati membri, ed al tempo stesso esso dovrebbe essere confermato e, in caso di controversia, difeso separatamente in ciascuno dei 25 Stati membri. 99. Le parti intervenienti condividono gli argomenti del Parlamento e del Consiglio. 2. Analisi 100. Con il terzo motivo, il Regno di Spagna sostiene che il regolamento impugnato sarebbe viziato da un sviamento di potere in quanto utilizza la cooperazione rafforzata per fini differenti da quelli che le assegnano i Trattati. 101. A suo dire, il regolamento impugnato è un guscio vuoto e dunque non garantisce la tutela uniforme che costituisce la finalità della decisione sulla cooperazione rafforzata. 102. Secondo una giurisprudenza consolidata, un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato esclusivamente, o quanto meno in maniera determinante, per fini diversi da quelli per i quali il potere di cui trattasi è stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dai Trattati per far fronte alle circostanze del caso di specie 34 . 103. Benché il Regno di Spagna affermi che il motivo in questione afferisce alla cooperazione rafforzata e non al regolamento impugnato, oggetto del secondo motivo, in quanto tale, nondimeno esso deduce il medesimo argomento secondo cui il regolamento impugnato è privo di contenuto in quanto non contiene nessuna disciplina normativa che garantisca una tutela uniforme. 104. Orbene, poiché tale argomento è stato respinto nell’ambito dell’esame del secondo motivo, gli elementi su cui si basa il Regno di Spagna non sono dunque elementi pertinenti. Ritengo, pertanto, che il terzo motivo debba essere respinto in quanto infondato. D – Sui motivi quarto e quinto, relativi alla violazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE e dei principi enunciati nella sentenza Meroni/Alta Autorità 1. Argomenti delle parti 105. Con il quarto motivo, il Regno di Spagna contesta l’attribuzione, nell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato, agli Stati membri partecipanti che agiscono nel quadro del comitato ristretto, della competenza a fissare il livello delle tasse di rinnovo e della loro quota di distribuzione. L’attribuzione di tali competenze di esecuzione agli Stati membri partecipanti costituirebbe, in via principale, una violazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE e, in subordine, qualora la Corte dichiarasse che detta disposizione non era stata violata, una violazione dei principi enunciati nella sentenza Meroni/Alta Autorità 35 , relativi alla delega di competenza. 106. Il Parlamento sostiene che l’attribuzione di talune competenze alle agenzie è sempre stata un’eccezione alle norme del Trattato in materia di applicazione del diritto dell’Unione, la quale sarebbe giuridicamente accettabile ad alcune condizioni. Esso si interroga, inoltre, sulla pertinenza della sentenza in parola nell’ipotesi di attribuzione di competenze ad un organo internazionale quale il comitato ristretto. 107. Il Consiglio, ritiene che, conformemente all’articolo 291, paragrafo 1, TFUE, allorché le istituzioni dell’Unione adottano atti giuridicamente vincolanti, gli Stati membri sono responsabili dell’adozione di adeguate misure di esecuzione. In conformità al paragrafo 2 dell’articolo de quo, le misure di esecuzione sarebbero adottate dalla Commissione o, ove necessario, dal Consiglio solo qualora l’applicazione di detti atti richieda condizioni uniformi. A tal proposito, il Regno di Spagna non dimostrerebbe la ragione per cui la fissazione delle tasse di rinnovo e della loro quota di distribuzione dovrebbe essere eseguita in modo uniforme a livello di Unione. Ne deriverebbe che la sentenza Meroni/Alta Autorità 36 non sarebbe pertinente nel caso di specie. 108. In ogni caso, il Parlamento e il Consiglio ritengono che le condizioni imposte da tale sentenza siano soddisfatte e il Parlamento precisa che la giurisprudenza in questione deve essere esaminata alla luce dell’articolo 118 TFUE, il quale esige che siano istituiti regimi centralizzati per il BEEU. 109. Le parti intervenienti aderiscono alle osservazioni del Parlamento e del Consiglio. Per diverse di loro, i principi enunciati in detta sentenza non sarebbero applicabili. In ogni caso, essi sarebbero rispettati. 110. Con il quinto motivo, il Regno di Spagna afferma che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento impugnato, che delega taluni compiti amministrativi all’UEB, viola i principi enunciati nella sentenza Meroni/Alta Autorità 37 . Non si tratterebbe di competenze degli Stati membri, bensì di competenze dell’Unione. 111. Il Parlamento e il Consiglio dichiarano che tale giurisprudenza non è applicabile. 112. Le parti intervenienti aderiscono alle osservazioni del Parlamento e del Consiglio. 2. Analisi 113. Le varie parti non contestano che, a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato, gli Stati membri partecipanti, nell’ambito del comitato ristretto da essi istituito, siano tenuti a garantire la fissazione del livello delle tasse di rinnovo e della loro quota di distribuzione. 114. Il Regno di Spagna sostiene, tuttavia, che nel caso di specie erano necessarie condizioni di esecuzione uniformi che pertanto, in conformità all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, le competenze di esecuzione avrebbero dovuto essere conferite alla Commissione o, in casi specifici, al Consiglio, e che di conseguenza la disposizione in parola è stata violata. 115. Non posso concordare con tale ragionamento. 116. Il Regno di Spagna si basa, infatti, su una disposizione che, a mio avviso, non trova applicazione in questa sede. 117. Ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, [a]llorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 [TUE], al Consiglio . 118. Secondo la giurisprudenza della Corte, l’articolo 291 TFUE non fornisce alcuna definizione della nozione di atto di esecuzione, ma si limita a riferirsi, al suo paragrafo 2, alla necessità dell’adozione di un tale atto da parte della Commissione o, in taluni casi specifici, del Consiglio per garantire che un atto giuridicamente vincolante dell’Unione sia attuato a condizioni uniformi nella medesima 38 . 119. La Corte ha precisato che emerge inoltre dall’articolo 291, paragrafo 2, TFUE che solo [a]llorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 [TUE] e 26 [TUE], al Consiglio 39 . 120. La Corte ha aggiunto che l’atto di esecuzione sarebbe chiamato a precisare il contenuto di un atto legislativo, per garantire la sua attuazione a condizioni uniformi in tutti gli Stati membri 40 . 121. Orbene, nel caso di specie, ritengo che l’esercizio da parte degli Stati membri partecipanti del potere conferito loro dall’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato si inserisca in un quadro normativo stabilito e chiaramente delimitato dal legislatore dell’Unione che non richiede in nessun modo un’attuazione a condizioni uniformi in tutti gli Stati membri. 122. Innanzitutto, infatti, all’articolo 11 del regolamento impugnato il legislatore dell’Unione definisce le tasse di rinnovo dei BEEU come le tasse che sono dovute per gli anni successivi all’anno in cui la menzione della concessione del brevetto europeo che beneficia di un effetto unitario è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti e fa dipendere l’esistenza del BEEU dal pagamento di tali tasse. 123. All’articolo 12 del regolamento impugnato, il legislatore dell’Unione indica, poi, il livello di dette tasse, che devono essere progressive lungo la durata della tutela brevettuale unitaria, sufficienti a coprire tutti i costi inerenti alla concessione del brevetto europeo e alla gestione di detta tutela e sufficienti a garantire il pareggio del bilancio dell’Organizzazione europea dei brevetti. Inoltre, tale livello deve tener conto, tra l’altro, di vari parametri connessi alle piccole e medie imprese. Il legislatore dell’Unione elenca quindi gli scopi perseguiti con detta presa in considerazione, ossia favorire l’innovazione e promuovere la competitività delle imprese europee, rispecchiare la dimensione del mercato coperto dal brevetto ed essere pari al livello delle tasse di rinnovo nazionali per un brevetto europeo medio che abbia efficacia negli Stati membri partecipanti nel momento in cui il livello delle tasse di rinnovo è fissato per la prima volta. 124. Infine, l’articolo 13 del regolamento impugnato elenca i criteri equi, giusti e pertinenti su cui deve basarsi la quota di distribuzione delle tasse di rinnovo tra gli Stati membri partecipanti. 125. La formulazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato è del resto inequivoca allorché attribuisce agli Stati membri il potere di garantire la fissazione del livello delle tasse di rinnovo in conformità all’articolo 12 [di tale] regolamento 41 e della quota di distribuzione delle tasse di rinnovo in conformità all’articolo 13 dello stesso regolamento 42 . 126. Il legislatore dell’Unione, quindi, non lascia a tal proposito alcun margine di discrezionalità agli Stati membri partecipanti. 127. Inoltre, il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Tale disposizione, prevista all’articolo 288, secondo comma, TFUE, compare altresì nella parte finale del regolamento impugnato con esplicito riferimento agli Stati membri partecipanti. 128. Ritengo che l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato, per contro, ricada nell’ambito di applicazione dell’articolo 291, paragrafo 1, TFUE, ai sensi dei quali gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione. 129. A mio avviso, tutto ciò non viene rimesso in discussione dal fatto che, nella loro qualità di Stati contraenti della CBE, gli Stati membri partecipanti garantiscono la fissazione del livello delle tasse di rinnovo, in conformità all’articolo 12 del regolamento de quo, e la quota di distribuzione delle stesse, in conformità all’articolo 13 di quest’ultimo. 130. Tale qualità, tuttavia, non fa venir meno il dovere degli Stati membri di adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione 43 . 131. Come indicato dalla prima frase dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento impugnato, [g]li Stati membri partecipanti garantiscono il rispetto [di tale regolamento] nell’adempimento degli obblighi internazionali assunti in forza della CBE e collaborano a tal fine 44 . 132. Dalle precedenti considerazioni risulta che non è necessario esaminare gli argomenti relativi alla giurisprudenza derivata dalla sentenza Meroni/Alta Autorità 45 che non trova applicazione nel caso di specie, al pari di quella derivata dalla sentenza Regno Unito/Parlamento e Consiglio 46 , la quale ha recentemente precisato i principi enunciati nella prima sentenza. 133. La giurisprudenza de qua delimita soltanto la possibilità per un’istituzione dell’Unione di delegare parte delle sue competenze ad un organo o organismo dell’Unione oppure ad un organo esterno all’Unione nonché la possibilità per il legislatore dell’Unione di affidare misure di esecuzione ad un organo o un organismo dell’Unione oppure ad un organo esterno all’Unione, anziché affidare tale potere alla Commissione o al Consiglio. 134. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Meroni/Alta Autorità 47 , l’Alta Autorità aveva, infatti, affidato ad organismi di diritto privato poteri che le conferivano i Trattati e, nella causa conclusasi con la sentenza Regno Unito/Parlamento e Consiglio 48 , il legislatore dell’Unione aveva previsto che l’organismo dell’Unione creato avrebbe operato nel quadro dei poteri conferitigli dal regolamento in questione e nell’ambito di applicazione di ogni atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisse compiti a tale organismo. 135. Alla luce delle precedenti considerazioni, il quarto motivo deve essere respinto come infondato, nei limiti in cui attiene alla violazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. 136. Riguardo al quinto motivo, che solleva la questione se, affidando taluni compiti amministrativi all’UEB, siano soddisfatte le condizioni imposte dalla giurisprudenza Meroni/Alta Autorità 49 in materia di delega di poteri ad organi esterni all’Unione, si deve osservare che, nella presente causa, sono affidati compiti amministrativi all’ente di diritto internazionale UEB non già dal legislatore dell’Unione, bensì dagli Stati membri partecipanti. 137. Ricordo che il regolamento impugnato costituisce un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della CBE e che gli Stati membri partecipanti hanno affidato all’UEB i compiti amministrativi elencati all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento impugnato in base all’articolo 143, paragrafo 1, della CBE, a norma del quale un gruppo di Stati contraenti può conferire compiti aggiuntivi all’UEB. 138. Neppure in tal caso può essere ammessa l’applicabilità della giurisprudenza Meroni/Alta Autorità 50 . 139. Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il quinto motivo deve essere respinto in quanto infondato. E – Sui motivi sesto e settimo, relativi alla violazione del principio di autonomia e di uniformità del diritto dell’Unione 1. Argomenti delle parti 140. Con il sesto motivo, il Regno di Spagna sostiene che la salvaguardia dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione presuppone che le competenze dell’Unione e delle sue istituzioni non siano snaturate da nessun trattato internazionale. Orbene, tale ipotesi ricorrerebbe nella fattispecie, poiché il regolamento impugnato, all’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, prevede che esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell’accordo TUB, se successiva. Inoltre, il regolamento impugnato definirebbe un regime giurisdizionale specifico per il BEEU, che non comparirebbe nel regolamento in parola bensì nell’accordo TUB. Il Regno di Spagna asserisce che il contenuto di tale accordo lede le competenze dell’Unione e che detto accordo conferisce a un terzo il potere di determinare unilateralmente l’applicazione del regolamento impugnato. 141. Il Parlamento rileva che il collegamento tra il regolamento impugnato e l’accordo TUB rappresenta la condizione essenziale per il funzionamento del sistema di tutela uniforme dei brevetti per mezzo del brevetto unitario e non arreca pregiudizio al diritto dell’Unione. L’accordo TUB osserverebbe le due condizioni essenziali richieste ai fini del rispetto dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione poiché, da un lato, la natura delle competenze dell’Unione e delle sue istituzioni non sarebbe alterata e, dall’altro, detto accordo non imporrebbe all’Unione e alle sue istituzioni, nell’esercizio delle loro competenze interne, nessuna particolare interpretazione delle disposizioni giuridiche dell’Unione che compaiono nell’accordo. 142. Peraltro, la creazione del TUB non lederebbe nessuna competenza dell’Unione. Innanzitutto, la competenza a creare un’autorità giurisdizionale comune in materia di brevetti e a definire la portata delle sue competenze continuerebbe a spettare agli Stati membri e non sarebbe stata affidata in via esclusiva all’Unione. Inoltre, il regolamento impugnato richiederebbe esplicitamente agli Stati membri di concedere al TUB una giurisdizione esclusiva. Il regolamento impugnato, fondato sull’articolo 118 TFUE, consentirebbe esplicitamente agli Stati membri di adottare, in materia di brevetti, disposizioni che prevedano deroghe al regolamento Bruxelles I. Il legislatore dell’Unione richiederebbe che l’entrata in vigore dell’accordo TUB sia subordinata alle necessarie modifiche apportate dal legislatore dell’Unione al regolamento Bruxelles I, per quanto concerne il collegamento tra quest’ultimo e detto accordo. Infine, varie disposizioni del Trattato FUE subordinerebbero l’entrata in vigore di un atto giuridico derivato del diritto dell’Unione alla sua approvazione da parte degli Stati membri. 143. Il Consiglio afferma che gli argomenti dedotti a sostegno del motivo de quo sono irricevibili, in quanto diretti contro l’accordo TUB. In ogni caso, esso rileva che la scelta politica del legislatore dell’Unione è stata quella di collegare il BEEU al funzionamento di un organo giurisdizionale distinto, il TUB, garante della coerenza della giurisprudenza e della certezza del diritto. Non esisterebbe alcun ostacolo giuridico alla creazione di un nesso tra il BEEU e il TUB, il quale sarebbe illustrato ai considerando 24 e 25 del regolamento impugnato. Del resto, nella prassi legislativa vi sarebbero vari esempi di casi in cui l’applicabilità di un atto dell’Unione sarebbe stata subordinata a un evento esterno a tale atto. 144. Le parti intervenienti condividono la posizione del Parlamento e del Consiglio. 145. Con il settimo motivo, il Regno di Spagna afferma che l’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento impugnato attribuisce agli Stati membri la capacità di decidere unilateralmente se quest’ultimo debba essere applicato nei loro confronti. Quindi, se uno Stato membro dovesse decidere di non ratificare l’accordo TUB, il regolamento non sarebbe applicabile nei suoi confronti e il TUB non acquisirebbe una giurisdizione esclusiva per pronunciarsi sul BEEU nel suo territorio, cosicché i BEEU non avrebbero effetto unitario per quanto concerne detto Stato membro. Ne deriverebbe una violazione dei principi di autonomia e di uniformità del diritto dell’Unione. 146. Il Parlamento considera che il rifiuto da parte di uno Stato membro di ratificare l’accordo TUB, che comporterebbe effettivamente l’inapplicabilità del regolamento impugnato sul suo territorio, costituirebbe una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Anche ipotizzando che esista un rischio relativo all’applicazione uniforme del regolamento impugnato, un rischio del genere sarebbe giustificato, considerata la necessità di garantire una tutela giurisdizionale effettiva e di rispettare il principio di certezza del diritto. 147. Il Consiglio ricorda che l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento impugnato prevede soltanto una deroga agli articoli 3, paragrafi 1 e 2, e 4, paragrafo 1, del regolamento in questione, cosicché l’effetto unitario di un brevetto europeo è limitato agli Stati membri che hanno ratificato l’accordo TUB, applicandosi le altre disposizioni del regolamento a tutti gli Stati membri partecipanti. Tenuto conto dell’importanza del collegamento tra il regolamento impugnato e l’accordo TUB, si sarebbe ritenuto che si trattasse di una garanzia aggiuntiva per l’ottimale funzionamento di tale collegamento. Dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che la concessione di un’eccezione all’applicabilità di un atto dell’Unione è giuridicamente possibile soltanto se la misura derogatoria è obiettivamente giustificata e limitata nel tempo. Tale ipotesi ricorrerebbe nella fattispecie. 148. Le parti intervenienti aderiscono alla posizione del Parlamento e del Consiglio. 2. Analisi 149. Esaminerò congiuntamente i motivi sesto e settimo dedotti dal Regno di Spagna nella misura in cui vertono sul collegamento tra il regolamento impugnato e l’accordo TUB. 150. Innanzitutto, esaminerò la prima e la seconda parte del sesto motivo, successivamente esaminerò l’ultima parte del sesto motivo e il settimo motivo. 151. Rilevo subito che il Regno di Spagna non rimette in discussione il fatto che possa esservi un sistema giurisdizionale distinto. A tal proposito, nel parere 1/09 51 la Corte ha ricordato che l’articolo 262 TFUE prevede la facoltà di estendere le competenze giurisdizionali dell’Unione alle controversie collegate all’applicazione di atti dell’Unione che istituiscano titoli europei di proprietà intellettuale e che, di conseguenza, esso non instaura un monopolio della Corte nella materia in questione e non condiziona la scelta della cornice giurisdizionale che possa essere istituita per le controversie tra privati in materia di titoli di proprietà intellettuale 52 . a La prima e la seconda parte del sesto motivo 152. La prima parte del suo sesto motivo porta il Regno di Spagna a sostenere che non esisterebbero sostanziali differenze tra l’accordo TUB e il progetto di accordo relativo alla creazione di un organo giurisdizionale competente per le controversie in materia di brevetto europeo e di brevetto comunitario, che la Corte ha dichiarato incompatibile con le disposizioni del Trattato 53 . 153. Secondo tale Stato membro, da un lato, il TUB non farebbe parte del sistema istituzionale e giurisdizionale dell’Unione e, dall’altro, l’accordo TUB non prevederebbe garanzie per la salvaguardia del diritto dell’Unione. L’imputazione diretta, individuale e collettiva agli Stati membri contraenti, anche ai fini degli articoli da 258 TFUE a 260 TFUE, prevista all’articolo 23 dell’accordo TUB, quand’anche fosse compatibile con i Trattati, sarebbe insufficiente a tal proposito. 154. Per quanto riguarda la seconda parte del sesto motivo, il Regno di Spagna mira a dimostrare che gli Stati membri non possono ratificare l’accordo TUB senza violare i loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. 155. Esso asserisce che l’accordo TUB avrebbe dovuto essere concluso dall’Unione a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE, nella misura in cui incide su norme comuni, ossia, in particolare, quelle del regolamento Bruxelles I. Adottando il regolamento Bruxelles I l’Unione avrebbe acquisito una competenza esclusiva nell’ambito di applicazione di detto accordo 54 . 156. A tal fine, il Regno di Spagna ha analizzato il contenuto dell’accordo TUB nonché, riguardo alla competenza giurisdizionale, le norme relative alle azioni attribuite al TUB, pervenendo alla conclusione che gli Stati membri parti dell’accordo TUB esercitavano una competenza che non apparteneva più loro e che, pertanto, ciò integrava una violazione del principio di autonomia del diritto dell’Unione. 157. Queste due parti del sesto motivo hanno un carattere sibillino che si manifesta con la difficoltà di stabilire quale testo sia realmente messo in discussione dal Regno di Spagna allorché quest’ultimo sottopone alla Corte la questione se, facendo dipendere l’applicazione del regolamento impugnato dall’entrata in vigore dell’accordo TUB, l’articolo 18, paragrafo 2, dello stesso regolamento snaturi le competenze dell’Unione e delle sue istituzioni. 158. Ritengo, come rilevano le diverse parti della controversia, che è evidente come, in realtà, mediante queste parti di motivo, il Regno di Spagna tenti di contestare la legittimità dell’accordo TUB rispetto al diritto dell’Unione e di dimostrare che detto accordo non rispetta il parere 1/09 55 . 159. In questa sede, la questione che si pone è se la Corte sia competente a sindacare il contenuto dell’accordo TUB invocato dal Regno di Spagna nell’ambito del suo ricorso di annullamento avverso il regolamento impugnato in considerazione del collegamento esistente tra questi due strumenti giuridici nel contesto dell’attuazione di una cooperazione rafforzata. 160. A mio avviso, occorre rispondere in senso negativo a tale questione. 161. È ben vero che il Regno di Spagna non ha potuto far ricorso al procedimento di parere di cui all’articolo 218, paragrafo 11, TFUE in merito al previsto accordo TUB. Detto procedimento non ha potuto trovare, infatti, applicazione per un accordo siffatto tra gli Stati membri poiché il parere della Corte può essere richiesto soltanto riguardo alla compatibilità con i Trattati di un accordo previsto di cui l’Unione sia parte. 162. Inoltre, il Regno di Spagna non può chiedere direttamente al giudice dell’Unione l’annullamento dell’accordo TUB in base all’articolo 263, primo comma, TFUE in forza del quale la Corte esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi . 163. L’accordo TUB non rientra, infatti, in nessuna delle categorie di atti contemplati dal Trattato FUE. Si tratta di un accordo intergovernativo negoziato e firmato unicamente da taluni Stati membri in base al diritto internazionale. 164. Peraltro, a mio avviso, il nesso esistente tra il regolamento impugnato e l’accordo TUB non può costituire il fondamento dell’argomento del Regno di Spagna secondo cui l’analisi del regolamento impugnato esige che si esamini il contenuto dell’accordo TUB. 165. Gli argomenti dedotti dal Regno di Spagna nella sua replica per dimostrare che la Corte è competente a sindacare il contenuto dell’accordo TUB non possono rimettere in discussione la mia risposta. 166. Il Regno di Spagna fa, infatti, riferimento a una giurisprudenza della Corte che, a mio avviso, non può trovare applicazione nel contesto della presente causa. 167. Nella causa conclusasi con la sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione 56 , il controllo di legittimità che doveva essere garantito dal giudice dell’Unione verteva, infatti, sull’atto di quest’ultima volto ad attuare l’accordo internazionale in questione – ossia una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni unite – e non su quest’ultimo in quanto tale. 168. La Corte si era basata sulla propria giurisprudenza che aveva già annullato una decisione del Consiglio che approvava un accordo internazionale dopo aver esaminato la legittimità interna della stessa con riferimento all’accordo in questione 57 . 169. Orbene, il contesto della presente causa è completamente differente, poiché il regolamento impugnato non approva un accordo internazionale e non attua un accordo del genere, ma è volto ad attuare una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria. 170. Peraltro, si deve rilevare che, se il regolamento impugnato fosse annullato, ciò non rimetterebbe in nessun modo in discussione la validità dell’accordo TUB. 171. Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che la prima e la seconda parte del sesto motivo debbano essere dichiarate irricevibili. b L’ultima parte del sesto motivo e il settimo motivo 172. Per quanto concerne l’ultima parte del sesto motivo, il Regno di Spagna asserisce che dall’articolo 18, paragrafo 2, primo comma, del regolamento impugnato risulterebbe che l’applicazione di quest’ultimo dipende in modo assoluto dall’entrata in vigore dell’accordo TUB. Ne conseguirebbe che l’effettività della competenza esercitata dall’Unione mediante il regolamento impugnato dipende dalla volontà degli Stati membri parti dell’accordo TUB. 173. Riguardo al settimo motivo, il Regno di Spagna contesta all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento impugnato che esso attribuisce agli Stati membri la capacità di decidere unilateralmente se quest’ultimo sarà applicato nei loro confronti. 174. Non posso condividere l’analisi svolta dal Regno di Spagna. 175. Il legislatore dell’Unione ha dichiarato che una giurisdizione sui BEEU dovrebbe essere stabilita e disciplinata da uno strumento che istituisce, per i brevetti europei e i BEEU, un sistema unificato di risoluzione delle controversie 58 . 176. Esso ha aggiunto che tale istituzione era essenziale al fine di garantire il corretto funzionamento del BEEU, la coerenza della giurisprudenza e, di conseguenza, la certezza del diritto 59 . 177. L’obiettivo del regolamento impugnato è garantire tale corretto funzionamento. Far applicare il regolamento impugnato mentre il TUB non è ancora istituito sarebbe, appunto, contrario a tali principi. 178. Non posso concordare con il Regno di Spagna allorché sostiene che sono gli Stati membri a decidere in merito all’entrata in vigore del regolamento impugnato. 179. A mio avviso, in applicazione del principio di leale cooperazione previsto all’articolo 4, paragrafo 3, TUE gli Stati membri partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutte le misure che consentono l’attuazione della cooperazione rafforzata, inclusa la ratifica dell’accordo TUB, poiché essa costituisce una condizione necessaria di tale attuazione. Infatti, ai sensi di detta disposizione, gli Stati membri devono adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione. 180. Gli Stati membri partecipanti, astenendosi dal ratificare l’accordo TUB, violerebbero il principio di leale cooperazione in quanto porrebbero in pericolo la realizzazione degli obiettivi di armonizzazione ed uniformazione dell’Unione 60 . 181. È per questo che il legislatore dell’Unione, al considerando 25 del regolamento impugnato, ha dichiarato che è pertanto di fondamentale importanza che gli Stati membri partecipanti ratifichino l’accordo [TUB] conformemente alle rispettive procedure costituzionali e parlamentari nazionali e adottino le misure necessarie affinché tale tribunale divenga operativo quanto prima 61 . 182. Il citato considerando 25 spiega la ragione per cui il legislatore dell’Unione, all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento impugnato, fa dipendere l’applicazione dello stesso dalla data di entrata in vigore dell’accordo TUB, se successiva al 1° gennaio 2014. 183. Se si ammettesse che taluni giudici nazionali possano rimanere competenti in taluni Stati membri partecipanti in cui è riconosciuto l’effetto unitario del brevetto europeo, sarebbero messi in discussione gli obiettivi di armonizzazione e di uniformazione che l’effetto unitario dei brevetti europei mira a produrre. 184. Il collegamento tra il regolamento impugnato e l’accordo TUB è tale che sarebbe stato incoerente da parte del legislatore dell’Unione, ai fini della certezza del diritto, non far dipendere l’applicazione del regolamento impugnato dall’entrata in vigore di detto accordo. 185. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di respingere l’ultima parte del sesto motivo e il settimo motivo in quanto infondati. F – Sulla domanda di parziale annullamento del regolamento impugnato, formulata in via subordinata 1. Argomenti delle parti 186. Il Parlamento, il Consiglio, la Repubblica federale di Germania e l’Ungheria ritengono che la domanda di parziale annullamento del regolamento impugnato, proposta in via subordinata, non possa trovare accoglimento, poiché le disposizioni di cui è chiesto l’annullamento sono parte essenziale del quadro normativo stabilito dal predetto regolamento e, pertanto, non possono essere scisse da quest’ultimo senza modificarne la sostanza. 187. Il Regno di Spagna afferma che l’articolo 9 del regolamento in parola può senz’altro essere separato dal resto delle sue disposizioni 62 . Riguardo all’articolo 18, paragrafo 2, di detto regolamento, esso ritiene che, alla luce dell’articolo 297, paragrafo 1, ultimo comma, TFUE 63 , non sarebbe necessario che il regolamento impugnato contenga una disposizione sulla sua applicabilità. 2. Analisi 188. Ricordo che, in virtù di una giurisprudenza costante della Corte, l’annullamento parziale di un atto dell’Unione è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento siano separabili dal resto dell’atto. La Corte ha ripetutamente dichiarato che tale requisito della separabilità non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto avrebbe l’effetto di modificare la sostanza dell’atto medesimo 64 . 189. Nel caso di specie, occorre ricordare che l’obiettivo del regolamento impugnato è la creazione di una tutela brevettuale unitaria. Per pervenire a questo obiettivo, il legislatore dell’Unione ha istituito un quadro normativo. 190. A tal proposito, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento impugnato prevede che [u]n brevetto europeo concesso con la stessa serie di rivendicazioni con riguardo a tutti gli Stati membri partecipanti beneficia di un effetto unitario in detti Stati membri, a condizione che il suo effetto unitario sia stato registrato nel registro per la tutela brevettuale unitaria 65 . 191. Tale condizione richiede la presa in considerazione, da parte del legislatore dell’Unione, di una serie di provvedimenti amministrativi che intervengono prima e dopo detta registrazione, provvedimenti necessari per rendere quest’ultima effettiva. 192. Provvedimenti di questo tipo sono stati previsti da detto legislatore al paragrafo 1 dell’articolo 9 del regolamento impugnato, rubricato Compiti amministrativi nel quadro dell’Organizzazione europea dei brevetti . 193. La disposizione in parola indica un elenco tassativo dei compiti che è tenuto ad eseguire l’UEB. 194. In assenza dell’esecuzione di tali compiti, i quali condizionano in modo evidente il corretto funzionamento del sistema che istituisce il BEEU, è impensabile che il legislatore dell’Unione raggiunga l’obiettivo stabilito dal regolamento impugnato. 195. Di conseguenza, non vedo come sia possibile eliminare l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento impugnato senza incidere sulla sostanza di quest’ultimo. 196. Per quanto attiene all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato, nella parte in cui tale disposizione concerne la fissazione delle tasse di rinnovo e la definizione della loro quota di distribuzione, che sono oggetto del quinto motivo del Regno di Spagna, mi sembra inconcepibile prevedere un insieme di disposizioni finanziarie, come precisato al capo V del regolamento impugnato, senza considerare le persone o gli enti che saranno incaricati di vigilare sull’inquadramento della fissazione e della definizione in questione. 197. Ne consegue dunque, a mio avviso, che l’articolo 9, paragrafi 1, nella sua integralità, e 2, del regolamento impugnato, nei termini indicati al quinto motivo del presente ricorso, non riguarda un aspetto scindibile del quadro normativo stabilito dal regolamento in questione e che, pertanto, il suo eventuale annullamento inciderebbe sulla sostanza di quest’ultimo. 198. Per quanto riguarda l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento impugnato, il quale disciplina l’applicazione di quest’ultimo facendola dipendere dall’entrata in vigore dell’accordo TUB, per le ragioni esposte nell’ambito dell’analisi che ho effettuato dell’ultima parte del sesto motivo e del settimo motivo, ritengo che detta disposizione non sia scindibile dal resto del regolamento impugnato. 199. Di conseguenza, sono del parere che la domanda di parziale annullamento del regolamento impugnato formulata in via subordinata dal Regno di Spagna sia irricevibile. 200. Alla luce delle suesposte considerazioni, poiché nessuno dei motivi dedotti dal Regno di Spagna a sostegno del suo ricorso può trovare accoglimento, questi ultimi devono essere respinti. IV – Conclusione 201. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte – di respingere il ricorso. – di condannare il Regno di Spagna alle proprie spese nonché il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e le parti intervenienti a sopportare le proprie spese. fonte http //curia.europa.eu/