Responsabilità genitoriale: quando si mette la parola fine alla proroga di competenza del giudice?

La competenza in materia di responsabilità genitoriale, prorogata in forza dell’articolo 12, § . 3, del Regolamento CE n. 2201/2003 R.2201/03 , relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento CE n. 1347/2000, a favore di un giudice di uno Stato membro investito del procedimento di concerto dai titolari della responsabilità genitoriale, viene meno con la pronuncia di una decisione definitiva nel contesto di tale procedimento.

È quanto sancito dalla sentenza EU C 2014 2246 causa C-436/13 del 1° ottobre 2014. Il caso. Il padre spagnolo e la madre inglese sino alla separazione vivevano col figlio minore in Spagna. La madre, poi, si trasferì in UK col figlio ed entrambi, dopo vari procedimenti giurisdizionali in entrambi i paesi, nel luglio del 2010 raggiunsero un accordo sull’affidamento ed il diritto di visita del padre, il quale fu omologato il 20/10/10 dal giudice spagnolo. Il 17/12/10 la madre adì il G.I inglese per modificarlo, chiedendo una decisione sulla residenza del minore ed una riduzione del diritto di visita del padre. Il contenzioso è proseguito con vari ricorsi e controricorsi della coppia innanzi a questo giudice che aveva dichiarato la propria competenza in materia nel marzo 2013, dopo che la madre aveva richiesto al tribunale spagnolo, che lo aveva omologato, un trasferimento della competenza ai sensi dell’articolo 15 Regolamento 2201/03. Nel frattempo, il 06/01/13, aveva fissato nuove regole per le visite del padre che ha impugnato la decisione sulla competenza. Rinviando alla sentenza per le opposte tesi dei due genitori sul punto, la Corte inglese ha sospeso il giudizio e sollevato questa pregiudiziale, cui la CGUE, sez. II, ha dato la risposta in epigrafe 1 In caso di proroga della competenza delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro in materia di responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, se tale proroga della competenza si protragga solo sino alla pronuncia di una decisione definitiva nel procedimento in corso, o se si protragga anche dopo la pronuncia di una decisione definitiva. 2 Se l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 consenta alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro di trasferire la competenza qualora nessun procedimento relativo al minore sia pendente . Quadro normativo. Lo scopo principale di questo regolamento è tutelare l’interesse superiore del minore in base al criterio della vicinanza la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale . L’articolo 9 sancisce che in caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro ad un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane in deroga all’articolo 8 per un periodo di 3 mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, quando il titolare del diritto di visita in virtù della decisione sul diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore . Ciò non vale se il titolare del diritto di visita ha accettato la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla . L’articolo 12 sancisce detta proroga se uno dei genitori risiede abitualmente nello Stato del giudice ritenuto competente sulla responsabilità genitoriale, se il minore è cittadino di tale paese o se la competenza è stata accettata espressamente od in modo univoco da tutte le parti al momento di adirlo e se il procedimento è nell’interesse del minore. L’articolo 15, infine, sancisce un’eccezione se il minore ha un legame particolare con lo Stato verso cui si chiede il trasferimento del giudizio e se ciò corrisponde al suo superiore interesse. Ciò si ravvisa per vari motivi esplicati al § 3, tra cui la nuova residenza del minore e/o di uno dei genitori. La competenza del giudice adito prorogata ex articolo 12 viene meno con la pronuncia della sentenza definitiva o permane? In primis occorre precisare che il giudice spagnolo ha dichiarato la propria incompetenza e che non è stata ancora decisa alcuna modifica agli accordi del 2010, da esso omologati, sì che rimangano tuttora validi. La competenza deve essere decisa ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, 12 e 16 e dovrà essere verificata e determinata in ogni caso particolare quando un’autorità giurisdizionale è adita, il che implica che essa non viene mantenuta aldilà del termine di un procedimento pendente . In caso di trasferimento vigono le eccezioni alla regola generale previste dall’articolo 9, purchè ciò sia nell’interesse superiore del minore, perciò tale eventuale proroga deve essere limitata nel tempo si esaurisce con la definizione del procedimento per cui era stata richiesta, anche se esso implica altri temi suscettibili di presentarsi successivamente . Ciò vale anche in caso di archiviazione definitiva dello stesso. Questa statuizione assorbe anche la pregiudiziale sull’articolo 15. Si applicherà, perciò, il criterio di competenza generale previsto dall’articolo 8, ossia la residenza del minore.

Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 1° ottobre 2014, causa C-436/13 * Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento CE n. 2201/2003 – Articoli 8, 12 e 15 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Procedura relativa all’affidamento del minore residente abitualmente nello Stato membro di residenza della madre – Proroga della competenza a favore di un giudice dello Stato membro di residenza del padre – Portata Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 8, 12 e 15 del regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento CE n. 1347/2000 GU L 338, pag. 1 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra E. in prosieguo il padre e B. in prosieguo la madre , con riguardo alla competenza dei giudici del Regno Unito per quanto riguarda, segnatamente, la determinazione del luogo di residenza abituale del loro figlio S. e il diritto di visita del padre. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il considerando 12 del regolamento 2201/2003 così recita È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale . 4 Nella sezione 2, rubricata Responsabilità genitoriale , del capo II del regolamento n. 2201/2003, rubricato Competenza , l’articolo 8 di quest’ultimo, rubricato Competenza generale , prevede quanto segue 1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi. 2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12 . 5 L’articolo 9 dello regolamento n. 2201/2003, rubricato Ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore , così dispone 1. In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro ad un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane in deroga all’articolo 8 per un periodo di 3 mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, quando il titolare del diritto di visita in virtù della decisione sul diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore. 2. Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al paragrafo 1, ha accettato la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla . 6 L’articolo 12 del regolamento n. 2201/2003, rubricato Proroga della competenza , al paragrafo 3 dispone quanto segue Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori se a il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato e b la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all’interesse superiore del minore . 7 L’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, rubricato Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso , stabilisce quanto segue 1. In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatt[a] a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore, possono a interrompere l’esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro conformemente al paragrafo 4 oppure b chiedere all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 5. 2. Il paragrafo 1 è applicabile a su richiesta di una parte o b su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o c su iniziativa di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore abbia un legame particolare, conformemente al paragrafo 3. Il trasferimento della causa può tuttavia essere effettuato su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o su richiesta di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro soltanto se esso è accettato da almeno una delle parti. 3. Si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 1, se tale Stato membro a è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l’autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è stata adita o b è la precedente residenza abituale del minore o c è il paese di cui il minore è cittadino o d è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale o e la causa riguarda le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore situati sul territorio di questo Stato membro. 4. L’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito fissa un termine entro il quale le autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro devono essere adite conformemente al paragrafo 1. Decorso inutilmente tale termine, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14. 5. Le autorità giurisdizionali di quest’altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all’interesse superiore del minore, entro 6 settimane dal momento in cui sono adite in base al paragrafo 1, lettere a o b . In questo caso, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza. In caso contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adit[a] ai sensi degli articoli da 8 a 14. 6. Le autorità giurisdizionali collaborano, ai fini del presente articolo, direttamente ovvero attraverso le autorità centrali nominate a norma dell’articolo 53 . 8 Nella sezione 3, rubricata Disposizioni comuni , del capo II del regolamento n. 2201/2003, rubricato Competenza , l’articolo 16 di quest’ultimo, rubricato Adizione di un’autorità giurisdizionale , recita quanto segue 1. L’autorità giurisdizionale si considera adita a alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto o b qualora l’atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell’autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale . 9 Nella sezione 1, rubricata Riconoscimento , del capo III del regolamento n. 2201/2003, rubricato Riconoscimento ed esecuzione , l’articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento, rubricato Riconoscimento delle decisioni , prevede quanto segue Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento . 10 Nella medesima sezione 1, l’articolo 26 di detto regolamento, rubricato Divieto di riesame del merito , recita quanto segue In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito . 11 Nella sezione 4 di detto capo III, rubricata Esecuzione di talune decisioni in materia di diritto di visita e di talune decisioni che prescrivono il ritorno del minore , l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 così recita Il diritto di visita di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettera a , conferito in forza di una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento se la decisione è stata certificata nello Stato membro d’origine in accordo con il paragrafo 2. Anche se il diritto interno non prevede l’esecutività di diritto, nonostante un eventuale ricorso, di una decisione che accorda un diritto di visita, l’autorità giurisdizionale può dichiarare la decisione esecutiva . 12 Nella sezione 6 di detto capo III, rubricata Altre disposizioni , l’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003, con riguardo al Procedimento di esecuzione , prevede quanto segue Ogni decisione pronunciata dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro e dichiarata esecutiva ai sensi della sezione 2 o certificata conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, o all’articolo 42, paragrafo 1, è eseguita nello Stato membro dell’esecuzione alle stesse condizioni che si applicherebbero se la decisione fosse stata pronunciata in tale Stato membro. In particolare una decisione certificata conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, o all’articolo 42, paragrafo 1, non può essere eseguita se è incompatibile con una decisione esecutiva emessa posteriormente . Normativa del Regno Unito 13 Secondo il giudice del rinvio, l’articolo 8 della legge sulla tutela dell’infanzia del 1989 Children Act 1989 consente ai giudici dell’Inghilterra e del Galles di statuire sulla residenza residence order e sul diritto di visita contact order , di vietare taluni atti prohibited steps order e di risolvere difficoltà specifiche specific issue order , che possono comprendere decisioni relative al ritorno del minore nel circondario, nel luogo in cui deve ricevere la propria istruzione o la questione se il minore debba ricevere o meno determinate cure mediche. 14 A termini dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a , della legge sul diritto di famiglia del 1986 Family Law Act 1986 Un’autorità giurisdizionale dell’Inghilterra e del Galles non può emanare ordinanze ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a , nei confronti di un minore tranne nei casi in cui a sia competente in forza del [regolamento n. 2201/2003] . 15 Secondo il giudice del rinvio, ai sensi di detta disposizione, una decisione emanata ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a , è una decisione emanata da un’autorità giurisdizionale dell’Inghilterra e del Galles ai sensi dell’articolo 8 della legge sulla tutela dell’infanzia del 1989. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 16 Dalla decisione di rinvio risulta che il padre, di nazionalità spagnola, e la madre, cittadina britannica in prosieguo, congiuntamente i genitori , alla nascita di S. il 27 maggio 2005, risiedevano in Spagna da diversi anni e che quest’ultimo è stato ivi cresciuto sino al 6 febbraio 2010. 17 In tale data, essendosi separati i genitori nel novembre 2009, la madre si è trasferita con S. nel Regno Unito. A seguito di tale trasferimento, i genitori hanno tentato invano un’intesa quanto alla ripartizione dei loro diritti nei confronti S., il che ha dato luogo a diversi procedimenti giurisdizionali in Spagna e nel Regno Unito. 18 Il 21 luglio 2010 i genitori hanno raggiunto un accordo in prosieguo l’ accordo del 21 luglio 2010 per quanto riguarda l’affidamento, attribuito alla madre, e il diritto di visita, riconosciuto al padre. Tale accordo è stato sottoscritto dai genitori, in presenza di un cancelliere del Juzgado de Primera Instancia de Torrox giudice di primo grado di Torrox, Spagna . L’accordo del 21 luglio 2010 è stato presentato a detta autorità giurisdizionale, che, il 20 ottobre 2010, ha ratificato le relative clausole in prosieguo la decisione del 20 ottobre 2010 . 19 Il 17 dicembre 2010, la madre ha presentato una domanda ai sensi dell’articolo 8 della legge del 1989 sulla protezione dell’infanzia al Principal Registry of the High Court of Justice England & amp Wales , Family Division, chiedendo l’adozione di una decisione in ordine alla residenza residence order , una modifica delle clausole relative al diritto di visita contenute nell’accordo del 21 luglio 2010 e nella successiva decisione del 20 ottobre 2010 contact order , nonché una decisione su una questione specifica specific issue order . In particolare, la madre ha chiesto una riduzione dei diritti di visita concessi al padre con tale accordo. 20 Il 31 gennaio 2011, il padre ha presentato un ricorso dinanzi al medesimo giudice ai fini dell’esecuzione della decisione del 20 ottobre 2010, in forza degli articoli 41 e 47 del regolamento n. 2201/2003. 21 All’udienza del 16 dicembre 2011, che si è svolta dinanzi alla High Court, la madre ha riconosciuto che, in considerazione dell’accordo del 21 luglio 2010 e della decisione del 20 ottobre 2010, aveva prorogato la competenza del Juzgado de Primera Instancia de Torrox, e questo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento. Essa ha dunque dichiarato che non si sarebbe opposta all’esecuzione della decisione del 20 ottobre 2010, alla quale era stata debitamente data esecuzione nei termini delle clausole dell’accordo del 21 luglio 2010. In particolare, le modalità precise del diritto di visita del padre sono state fissate in dettaglio sino al 6 gennaio 2013. 22 Il 20 dicembre 2011, la madre ha presentato al Juzgado de Primera Instancia di Torrox una domanda, fondata sull’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, intesa al trasferimento ai giudici dell’Inghilterra e del Galles della competenza prorogata. Il 29 febbraio 2012, il Juzgado de Primera Instancia di Torrox ha emesso un’ordinanza sul ricorso della madre in prosieguo l’ ordinanza del 29 febbraio 2012 , la quale prevedeva che, [p]osto che la [decisione del 20 ottobre 2010] emessa in tale causa [era] passata in giudicato, che il procedimento [era stato] archiviato e che tra le parti non [erano] pendenti altri procedimenti in materia di diritto di famiglia dinanzi a questo giudice, non vi e[ra] motivo per dichiarare il difetto di competenza, come richiesto . 23 Il 30 giugno 2012, la madre ha riassunto il procedimento dinanzi alla High Court chiedendo a tale giudice di dichiarare a quel punto la competenza delle autorità giurisdizionali dell’Inghilterra e del Galles quanto alla responsabilità genitoriale nei confronti di S., in base al rilievo che questi aveva la propria residenza abituale nel Regno Unito, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003. Con decisione del 25 marzo 2013, la High Court ha dichiarato la propria competenza. 24 Il 21 maggio 2013, il giudice del rinvio ha autorizzato il padre ad appellare tale decisione della High Court del 25 marzo 2013. 25 Nell’attesa dell’esito dell’appello così interposto, la High Court ritiene di non essere in grado di disporre nuove modalità dettagliate del diritto di visita conteso tra i genitori. Nutrendo dubbi quanto alla questione relativa alla sussistenza di una sua competenza nel merito o solo di una competenza esecutiva dell’accordo del 21 luglio 2010 e della decisione del 20 ottobre 2010, la High Court non ha adottato alcuna decisione quanto al periodo successivo al 6 gennaio 2013. 26 Nel contesto di tale appello, il padre sostiene, in sostanza, che, con la sua decisione del 25 marzo 2013, la High Court sia incorsa in un errore di diritto nel dichiarare che le autorità giurisdizionali dell’Inghilterra e del Galles erano competenti nel merito. A suo avviso, una competenza prorogata in forza dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 continua a produrre i propri effetti successivamente all’archiviazione del procedimento de quo e fornisce in tal modo la base della competenza ai fini della successiva introduzione di qualsivoglia procedura eventualmente necessaria per decidere questioni di responsabilità genitoriale con riguardo a S. Il padre precisa parimenti che tale competenza, di cui un giudice continua a beneficiare, può essere trasferita, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, al di là della pendenza del procedimento. 27 Secondo la madre, una proroga della competenza delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro in forza dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 produce i propri effetti sino alla pronuncia di una sentenza definitiva nel contesto di tale procedimento e tali effetti non si mantengono oltre detta pronuncia. A suo avviso, inoltre, l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 si applica solo a procedimenti particolari, pendenti dinanzi a un giudice di uno Stato membro, e non alla competenza di detto giudice in genere, sicché, in assenza di un procedimento pendente, non può procedersi a un rinvio ai sensi di tale disposizione. 28 Il giudice del rinvio precisa che, con ordinanza del 4 luglio 2013, il Juzgado de Primera Instancia di Torrox ha imposto, per la mancata esecuzione, da parte della madre, dell’accordo del 21 luglio 2010, una penalità di EUR 16 000, evocando la possibilità di affidare S. al padre. 29 In tale contesto, la Court of Appeal England & amp Wales Civil division ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguenti questioni pregiudiziali 1 In caso di proroga della competenza delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro in materia di responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del [regolamento n. 2201/2003], se tale proroga della competenza si protragga solo sino alla pronuncia di una decisione definitiva nel procedimento in corso, o se si protragga anche dopo la pronuncia di una decisione definitiva. 2 Se l’articolo 15 del [regolamento n. 2201/2003] consenta alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro di trasferire la competenza qualora nessun procedimento relativo al minore sia pendente . Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 30 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la competenza in materia di responsabilità genitoriale, prorogata in forza dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, a favore di un giudice di uno Stato membro adito di concerto dai titolari della responsabilità genitoriale venga meno con la pronuncia di una decisione definitiva nel contesto del relativo procedimento o se tale competenza si mantenga oltre la pronuncia di detta decisione. Sulla rilevanza e sulla ricevibilità della prima questione 31 In limine, occorre respingere gli argomenti sollevati sia dalla Commissione europea sia dal governo spagnolo e intesi a rimettere in questione la rilevanza nonché la ricevibilità della prima questione. La Commissione fa valere, nelle sue osservazioni scritte, che dall’ordinanza del 29 febbraio 2012 risulta che il Juzgado de Primera Instancia di Torrox si è dichiarato incompetente ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, ove tale decisione deve essere riconosciuta dal giudice del rinvio ai sensi dell’articolo 21 del regolamento stesso. 32 Secondo il governo spagnolo, il procedimento principale verte su una questione relativa al riconoscimento e all’esecuzione della decisione del 20 ottobre 2010 nonché al divieto di riesame nel merito, ai sensi degli articoli 21, 26, 41 e 47 del regolamento n. 2201/2003, ove la domanda della madre intesa alla modifica dell’accordo del 21 luglio 2010 e di tale decisione era stata proposta meno di due mesi dopo l’adozione della decisione stessa. 33 Tuttavia, da una parte, come hanno fatto valere, all’udienza, il governo spagnolo e i genitori e come ha riconosciuto, in sostanza, la Commissione, nessun elemento consente di ritenere che l’ordinanza del 29 febbraio 2012 comporti una qualsivoglia decisione relativa alla competenza del giudice spagnolo nel merito, che dovrebbe essere riconosciuta dal giudice del rinvio in forza dell’articolo 21 del regolamento n. 2201/2003. 34 D’altra parte, come hanno sostenuto, all’udienza, la madre e la Commissione, occorre considerare che il procedimento principale a la prima questione non vertono, contrariamente a quanto asserisce il governo spagnolo, su una questione relativa al riconoscimento e all’esecuzione della decisione del 20 ottobre 2010 nonché al divieto di riesame nel merito, ai sensi degli articoli 21, 26, 41 et 47 del regolamento n. 2201/2003, bensì sulla questione se il giudice del rinvio disponga o meno della competenza in materia di responsabilità genitoriale risultante dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento stesso. 35 In particolare, occorre precisare che ogni questione relativa alla fondatezza della domanda della madre, o al suo eventuale carattere abusivo, presentata dinanzi alle autorità giurisdizionali dell’Inghilterra e del Galles meno di due mesi dopo la decisione del 20 ottobre 2010 e intesa a ottenere una modifica delle clausole dell’accordo del 21 luglio 2010 e, pertanto, una sostituzione di detta decisione, deve essere valutata, conformemente agli articoli da 8 a 15 del regolamento n. 2201/2003, dall’autorità giurisdizionale competente in materia di responsabilità genitoriale. 36 Peraltro, dato che è pacifico, nella specie, che alla data di pronuncia della presente sentenza non è stata adottata da alcun giudice alcuna decisione ulteriore relativa alla responsabilità genitoriale quanto a S. e che, pertanto, la decisione del 20 ottobre 2010 non è stata né modificata né sostituita, è giocoforza rilevare che quest’ultima continua ad essere, in questa stessa data, pienamente esecutiva. Nel merito 37 Per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, occorre ricordare che, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera e dello scopo della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte sentenza Van Buggenhout e Van de Mierop, C 251/12, EU C 2013 566, punto 26 e giurisprudenza ivi citata . 38 Al riguardo occorre rilevare che la competenza di un’autorità giurisdizionale deve essere determinata, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, alla data in cui [le autorità giurisdizionali] sono adit[e] e, a termini dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento stesso, alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite . Al riguardo, l’articolo 16 del regolamento medesimo precisa che un’autorità giurisdizionale è adita, in linea di principio, alla data in cui la domanda giudiziale è depositat[a] presso l’autorità giurisdizionale . 39 Peraltro, ai fini della proroga di una competenza, l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b , del regolamento n. 2201/2003 richiede, segnatamente, che, alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, la competenza delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro diverso da quello della residenza abituale sia stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento. 40 Deriva pertanto dal disposto degli articoli 8, paragrafo 1, e 12, paragrafo 3, di tale regolamento che la competenza di un’autorità giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale deve essere verificata e determinata in ogni caso particolare quando un’autorità giurisdizionale è adita, il che implica che essa non viene mantenuta aldilà del termine di un procedimento pendente. 41 Quanto al contesto in cui si iscrivono gli articoli 8, paragrafo 1, e 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, il considerando 12 di quest’ultimo precisa che sono anzitutto i giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente ad essere competenti. Conformemente a tale considerando, l’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede che la competenza generale in materia di responsabilità genitoriale si determini in funzione di tale residenza. 42 In forza di tale considerando 12 e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003, competenze diverse da detta competenza generale sono riconosciute solo in taluni casi di cambiamento di residenza del minore, previsti segnatamente dall’articolo 9 di detto regolamento, o in esito a un accordo concluso tra i titolari della responsabilità genitoriale indicati all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento medesimo. 43 Peraltro, risulta dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 che, in caso di trasferimento della residenza di un minore, le autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale mantengono la propria competenza solo per modificare una decisione emessa da dette autorità giurisdizionali precedentemente al trasferimento e, in ogni caso, non mantengono detta competenza per un periodo superiore a tre mesi. 44 Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 2201/2003, occorre rilevare che il suo considerando 12 prevede che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel regolamento stesso siano concepite in funzione dell’interesse superiore del minore e, in particolare, del criterio di vicinanza e che una delle condizioni previste dall’articolo 12, paragrafo 3, lettera b , di detto regolamento impone che ogni competenza prorogata conformemente a tale disposizione lo sia in nome di detto interesse. 45 Ne consegue che la competenza in materia di responsabilità genitoriale deve essere determinata, anzitutto, in funzione dell’interesse superiore del minore. 46 Orbene, come correttamente rilevato dalla madre, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, se può ritenersi che la proroga di una competenza accettata dai titolari della responsabilità genitoriale di un minore per un procedimento specifico sia nell’interesse superiore del minore stesso, non può riconoscersi che, in ogni caso, una siffatta competenza prorogata permanga, al di là del termine del procedimento per il quale è stata prorogata e durante tutta l’infanzia della persona interessata, nell’interesse superiore di quest’ultima. 47 Occorre, pertanto, affermare che, quando un’autorità giurisdizionale è adita conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, l’interesse superiore del minore può essere tutelato solo mediante un esame, caso per caso, della questione se la proroga di competenza considerata sia conforme a tale interesse superiore. 48 Inoltre, dato che detto articolo 12, paragrafo 3, è inteso a consentire ai titolari della responsabilità genitoriale di adire, di concerto e a determinate altre condizioni, un’autorità giurisdizionale su temi ricompresi nella responsabilità genitoriale per la valutazione dei quali essa non è, in linea di principio, competente, non può presumersi che tale accordo persista, in ogni caso, al di là del termine del procedimento avviato riguardo per quanto riguarda altri temi suscettibili di presentarsi successivamente. 49 Occorre, conseguentemente, affermare che una proroga di competenza, sul fondamento dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, è applicabile solo allo specifico procedimento per il quale è adita l’autorità giurisdizionale la cui competenza è prorogata e che tale competenza viene meno, a vantaggio dell’autorità giurisdizionale che gode di una competenza generale ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, con l’archiviazione definitiva del procedimento all’origine della proroga di competenza. 50 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione pregiudiziale affermando che la competenza in materia di responsabilità genitoriale, prorogata in forza dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, a favore di un giudice di uno Stato membro investito del procedimento di concerto dai titolari della responsabilità genitoriale, viene meno con la pronuncia di una decisione definitiva nel contesto di tale procedimento. Sulla seconda questione 51 Alla luce della risposta apportata dalla Corte alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione, che è stata posta con riguardo all’ipotesi in cui la competenza in materia di responsabilità genitoriale, prorogata ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, si mantenga al di là dell’archiviazione del procedimento all’origine di tale proroga di competenza. Sulle spese 52 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Seconda Sezione dichiara La competenza in materia di responsabilità genitoriale, prorogata in forza dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento CE n. 1347/2000, a favore di un giudice di uno Stato membro investito del procedimento di concerto dai titolari della responsabilità genitoriale, viene meno con la pronuncia di una decisione definitiva nel contesto di tale procedimento. fonte www.curia.europa.eu