“La conoscenza rende liberi”…di girare nei Paesi UE

Uno Stato membro non può rifiutare la richiesta di un cittadino extracomunitario al rilascio di un visto per motivi di studio se non costituisce una minaccia all’ordine pubblico.

Si è espressa così la Corte di Giustizia UE nella pronuncia del 10 settembre 2014 relativa alla causa C-491/13. Il caso. Il tribunale amministrativo di Berlino si rivolgeva ai giudici europei, chiedendo loro di stabilire se uno Stato ha la possibilità di negare discrezionalmente il rilascio di un visto per motivi di studio ad uno straniero che non costituisce minaccia per l’ordine pubblico. Al centro del caso finito davanti alla Corte tedesca, c’era un cittadino tunisino, nato in Germania e trasferitosi poi in Tunisia quando aveva 6 anni. All’età di 21 anni, dopo l’iscrizione ad un’università tunisina, il ragazzo chiedeva di frequentare alcuni corsi universitari in Germania. Nonostante le ripetute ammissioni ricevute da parte di un’università di Dortmund, le domande volte alle autorità tedesche per ottenere un visto per motivi di studio venivano ogni volta respinte. Alla base di tali decisioni, c’erano dei dubbi sulla motivazione del ragazzo a svolgere veramente gli studi, tenendo conto dei voti scarsi, della sua insufficiente conoscenza della lingua e dell’assenza di nesso tra la formazione prospettata si trattava di corsi di matematica ed il suo progetto professionale in Tunisia frequentava la facoltà di informatica . Pubblicità allo studio. La Corte di Giustizia risolve la questione alla luce della direttiva n. 2004/114, emanata con lo scopo di promuovere l’immagine dell’Europa come centro mondiale di eccellenza per gli studi e la formazione professionale. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale favorire in ogni modo possibile la mobilità dei cittadini di paesi terzi verso la Comunità. Ecco quindi spiegato il motivo per cui la normativa europea prevede che l’ammissione da parte di uno Stato membro possa essere rifiutata solo per cause debitamente giustificate, di cui il caso più importante riguarda la valutazione di possibile minaccia per l’ordine pubblico. I requisiti fondamentali. Gli artt. 6 e 7 della direttiva n. 2004/114 stabiliscono i requisiti fondamentali per l’ammissione della domanda, tra cui la presentazione di un titolo di viaggio valido, la copertura assicurativa, il mancato rischio per l’ordine pubblico, l’accettazione da parte di un istituto di insegnamento superiore, la prova di disporre di risorse sufficienti per il sostentamento. Alla luce dello scopo perseguito, agli Stati membri è riconosciuto un margine di discrezionalità al momento dell’esame delle domande di ammissione. Tuttavia, questa è limitata alla valutazione dei fatti rilevanti attenenti all’esistenza di una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica. Per questo motivo, la Corte di Giustizia conclude affermando che, se vengono rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 6 e 7 della direttiva n. 2004/114, lo Stato membro è tenuto ad ammettere nel suo territorio un cittadino di paesi terzi, che manifesti l’intenzione di soggiornare per più di tre mesi nel territorio per motivi di studio. Solo una minaccia all’ordine pubblico può bloccare l’ingresso.

Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, sentenza 10 settembre 2014, causa C-491/13 * Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2004/114/CE – Articoli 6, 7 e 12 – Requisiti di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio – Diniego di ammissione di una persona che soddisfa i requisiti previsti da tale direttiva – Margine di discrezionalità delle autorità competenti Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12 della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato GU L 375, pag. 12 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig.Ben Alaya e la Repubblica federale di Germania in merito al rifiuto di quest’ultima di accordargli un visto per motivi di studio. Contesto normativo Il diritto dell’Unione 3 I considerando 6, 7, 14, 15 e 24 della direttiva 2004/114 enunciano quanto segue 6 Uno degli obiettivi dell’azione della Comunità nel settore dell’istruzione è promuovere l’immagine dell’Europa intera in quanto centro mondiale di eccellenza per gli studi e per la formazione professionale. Favorire la mobilità dei cittadini di paesi terzi verso la Comunità per motivi di studio è un elemento chiave di questa strategia. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno ne è parte integrante. 7 Le migrazioni per i motivi previsti nella presente direttiva, che sono temporanee per definizione e non dipendono dalle condizioni del mercato del lavoro nello Stato ospitante, costituiscono una forma di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato d’origine e per lo Stato ospitante, e contribuiscono a promuovere una maggiore comprensione fra culture. 14 L’ammissione ai fini previsti dalla presente direttiva può essere rifiutata per motivi debitamente giustificati. In particolare l’ammissione potrebbe essere rifiutata qualora lo Stato membro ritenga, basandosi su una valutazione fattuale, che il cittadino di paesi terzi interessato costituisca una potenziale minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. La nozione di ordine pubblico può abbracciare una condanna per aver commesso un reato grave. In tale contesto va rilevato che nel concetto di ordine pubblico e di sicurezza pubblica rientrano pure i casi in cui un cittadino di un paese terzo fa o ha fatto parte di un’organizzazione che sostiene il terrorismo, sostiene o ha sostenuto una siffatta organizzazione o nutre o ha nutrito aspirazioni estremistiche. 15 In caso di dubbio sui motivi della domanda di ammissione, gli Stati membri possono esigere tutte le prove necessarie per valutarne la coerenza, in particolare in base agli studi prescelti dal richiedente, al fine di lottare contro gli abusi e l’uso improprio della procedura stabilita dalla presente direttiva. 24 Poiché lo scopo della presente direttiva, cioè determinare le condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi, per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle sue dimensioni o effetti essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo . 4 Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2004/114, intitolato Oggetto Oggetto della presente direttiva è definire a le condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato b le norme sulle procedure per l’ammissione dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai suddetti fini . 5 L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato Campo d’applicazione , prevede, al suo paragrafo 1, che essa si applichi ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio e che [g]li Stati membri possono altresì decidere di applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi per motivi di scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato . 6 L’articolo 4 della direttiva in parola, intitolato Disposizioni più favorevoli , al suo paragrafo 2 dispone quanto segue La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica . 7 Il capo II della direttiva 2004/114, intitolato Condizioni di ammissione , comprende gli articoli da 5 a 11. 8 L’articolo 5 di detta direttiva, intitolato Principio è così formulato L’ammissione di un cittadino di un paese terzo a norma della presente direttiva è subordinata all’esame della documentazione comprovante che egli ottempera ai requisiti di cui all’articolo 6 e, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 7 a 11 . 9 Ai sensi dell’articolo 6 della suddetta direttiva, intitolato Requisiti generali 1. Il cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso per i motivi specificati agli articoli da 7 a 11 deve rispondere ai seguenti requisiti a presentare un titolo di viaggio valido a norma della legislazione nazionale. Gli Stati membri possono prescrivere che il periodo di validità del titolo di viaggio sia almeno pari alla durata del soggiorno previsto b ove non abbia raggiunto la maggiore età, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante, presentare l’autorizzazione dei genitori per il soggiorno in questione c essere coperto da un’assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini del suo paese nello Stato membro in questione d non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica e se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento delle tasse dovute per l’esame della domanda in base all’articolo 20 della presente direttiva. 2. Gli Stati membri agevolano la procedura di ammissione per i cittadini di paesi terzi di cui agli articoli da 7 a 11 che partecipano a programmi comunitari diretti a promuovere la mobilità verso o dentro la Comunità . 10 Al capo II della direttiva 2004/114, gli articoli da 7 a 11 riguardano i requisiti specifici previsti per gli studenti, i tirocinanti non retribuiti e i volontari. A termini dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, rubricato Requisiti specifici per gli studenti Oltre ai requisiti generali previsti all’articolo 6, il cittadino di paesi terzi che chieda di essere ammesso per motivi di studio, deve soddisfare anche ai seguenti requisiti a essere accettato da un istituto di insegnamento superiore per seguire un programma di studi b esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, agli studi e al suo ritorno. Gli Stati membri rendono pubblico l’importo delle risorse minime mensili necessarie ai fini della presente disposizione, indipendentemente dall’esame individuale della situazione di ciascun richiedente c dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere conoscenza sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di studi prescelto d se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento della tassa di iscrizione all’istituto . 11 Il capo III della direttiva 2004/114, intitolato Permessi di soggiorno , reca disposizioni relative al permesso di soggiorno rilasciato a ciascuna delle categorie di persone considerate da tale direttiva. L’articolo 12 della suddetta direttiva, rubricato Permessi di soggiorno rilasciati a studenti , così dispone 1. Il permesso di soggiorno è rilasciato allo studente per un periodo pari almeno ad un anno e rinnovabile se permangono le condizioni di cui agli articoli 6 e 7. Ove il programma di studi abbia una durata inferiore a un anno, il permesso di soggiorno dura quanto il programma. 2. Senza pregiudizio dell’articolo 16, il rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutato o il documento può essere revocato nei seguenti casi a il titolare non osserva i limiti all’accesso alle attività economiche contemplati dall’articolo 17 della presente direttiva b il titolare non procede negli studi con un profitto accettabile in conformità della legislazione o della prassi amministrativa nazionale . Il diritto tedesco 12 L’articolo 6, rubricato Visto , della legge tedesca in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet , nella sua versione del 25 febbraio 2008 BGBl. I, pag. 162 in prosieguo l’ AufenthG , al suo paragrafo 3 prevede quanto segue Per i soggiorni di lunga durata è richiesto un visto per il territorio federale visto nazionale , che deve essere stato rilasciato prima dell’arrivo nel territorio stesso. Tale visto è rilasciato in conformità alle vigenti norme in materia di permesso di soggiorno, di carta blu UE, di permesso di stabilimento e di permesso di soggiorno permanente-UE. . 13 L’articolo 16 della medesima legge, rubricato Studi, corsi di lingua, scolarizzazione , al suo paragrafo 1 così dispone Ad uno straniero può essere concesso un permesso di soggiorno per compiere i suoi studi presso un istituto di insegnamento superiore statale o riconosciuto dallo Stato ovvero in un ente di formazione equivalente. La finalità del soggiorno per il compimento di studi include i corsi di lingua prodromici agli studi stessi nonché la frequenza presso una scuola di preparazione agli studi universitari per studenti stranieri misure preparatorie agli studi universitari . Il permesso di soggiorno finalizzato al compimento degli studi può essere concesso solo qualora il cittadino straniero abbia ottenuto l’ammissione all’istituto di insegnamento è sufficiente una ammissione condizionata. Non è richiesta alcuna prova di conoscenza della lingua nella quale viene svolta la formazione se le conoscenze linguistiche sono già state considerate ai fini della decisione d’ammissione o se si prevede che debbano essere acquisite nell’ambito di misure preparatorie agli studi. In occasione della prima attribuzione e al momento della proroga, la durata di validità del permesso di soggiorno per motivi di studio è pari ad almeno un anno e non può eccedere i due anni per gli studi e le misure preparatorie agli studi essa può essere prorogata qualora l’obiettivo formativo perseguito non sia stato ancora raggiunto e possa ancora esserlo in un arco temporale adeguato . Procedimento principale e questione pregiudiziale 14 Il sig. Ben Alaya, nato il 19 febbraio 1989 in Germania, è un cittadino tunisino. Nel 1995 egli ha lasciato la Germania per andare a vivere in Tunisia. 15 Dopo aver ivi conseguito, nel 2010, il suo diploma di maturità ed essersi successivamente iscritto all’università in Tunisia per seguire studi in informatica, il sig.Ben Alaya si è attivato per poter iniziare corsi universitari di laurea in Germania. È stato così più volte ammesso a studiare matematica presso la Technische Universität Dortmund. Il sig. Ben Alaya ha presentato presso le autorità tedesche competenti varie domande volte ad ottenere un visto per motivi di studio al fine di seguire la suddetta formazione o quella linguistica organizzata dall’università per gli stranieri che intendessero accedere a corsi universitari. Le sue domande sono state sempre respinte. 16 L’ultima decisione con cui è stato negato al sig. Ben Alaya il rilascio di un visto, in data 23 settembre 2011, si fondava su dubbi quanto alla sua motivazione a svolgere studi, tenuto conto in particolare dell’insufficienza dei voti in precedenza ottenuti, della sua debole conoscenza della lingua tedesca e dell’assenza di nesso fra la formazione prospettata e il suo progetto professionale. 17 Il 1° novembre 2011, il sig. Ben Alaya ha presentato dinanzi al giudice del rinvio un ricorso avverso la suddetta decisione, teso ad ottenere il rilascio di un visto per motivi di studio ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, dell’AufenthG.Egli ha fatto valere che le sue conoscenze erano sufficienti a permettergli di proseguire studi di matematica e che, durante gli studi, suo padre, residente in Germania, avrebbe provveduto al suo sostentamento. 18 Il giudice del rinvio si interroga sulla questione se, laddove i requisiti di ammissione elencati agli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/114 siano soddisfatti, tale direttiva sancisca un diritto al rilascio del visto per motivi di studio ai sensi del suo articolo 12, senza riconoscere alcun margine di discrezionalità all’amministrazione nazionale. A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che i giudici tedeschi riconoscono all’amministrazione nazionale un margine di discrezionalità nel negare il rilascio di un visto per motivi di studio e che i requisiti per l’attribuzione di tale visto sono disciplinati dall’articolo 16, paragrafo 1, dell’AufenthG. 19 Secondo detto giudice, la direttiva 2004/114 riconosce un diritto all’ammissione dei cittadini di paesi terzi sul territorio di uno Stato membro per motivi di studio laddove i suddetti requisiti siano soddisfatti, senza che le autorità statali dispongano di un potere discrezionale riguardo alla decisione di ammissione. 20 In tale contesto, il Verwaltungsgericht Berlin Tribunale amministrativo di Berlino ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale Se la direttiva [2004/114] sancisca un diritto, rispetto al quale l’amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità, al rilascio di un visto per motivi di studio e di un corrispondente permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 12 di tale direttiva, se vengono soddisfatti i requisiti di ammissione, vale a dire le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 [della suddetta direttiva], e non sussiste alcun motivo per rifiutare l’ammissione in base all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d , della stessa direttiva . Sulla questione pregiudiziale 21 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12 della direttiva 2004/114 debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro interessato è tenuto ad ammettere nel suo territorio un cittadino di paesi terzi che manifesti l’intenzione di soggiornare per più di tre mesi su detto territorio per motivi di studio, qualora tale cittadino soddisfi i requisiti di ammissione previsti dagli articoli 6 e 7 di detta direttiva. 22 Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte v., in particolare, sentenza Koushkaki, -84/12, EU C 2013 862, punto 34 e giurisprudenza ivi citata . 23 In primo luogo, per quanto riguarda il contesto della direttiva 2004/114, occorre innanzitutto rilevare che l’articolo 5 di tale direttiva prevede che l’ammissione nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo a norma della suddetta direttiva sia subordinata all’esame della documentazione comprovante che il richiedente ottemperi, al contempo, ai requisiti di cui al successivo articolo 6 della direttiva 2004/114 e, qualora si tratti di un cittadino di paesi terzi che chieda di essere ammesso per motivi di studio, ai requisiti specifici di cui al successivo articolo 7. 24 In particolare, gli Stati membri possono verificare se sussistano, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d , della direttiva 2004/114, alla luce del considerando 14 di tale direttiva, ragioni attenenti all’esistenza di una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica che possano giustificare il rifiuto di ammissione di un tale cittadino. 25 Inoltre, laddove i requisiti generali e specifici elencati agli articoli 6 e 7 della suddetta direttiva siano soddisfatti, lo Stato membro rilascia allo studente un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva. 26 Infine, occorre notare che l’articolo 3 della direttiva 2004/114 compie una distinzione tra, da un lato, le norme relative ai cittadini di paesi terzi che chiedano di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio, e, dall’altro, le norme relative ai cittadini di paesi terzi che chiedano di essere ammessi per motivi di scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato. Mentre le norme del primo tipo sono obbligatorie per gli Stati membri, il recepimento delle seconde è rimesso al potere discrezionale di questi ultimi. Tale distinzione è indicativa della ricerca di un determinato livello di ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di condizioni di ingresso e di soggiorno. 27 Pertanto, dal combinato disposto delle suddette disposizioni della direttiva 2004/114 risulta che, in applicazione del suo articolo 12, deve essere rilasciato un permesso di soggiorno agli studenti di paesi terzi che soddisfino i requisiti generali e specifici tassativamente elencati dagli articoli 6 e 7 di tale direttiva. 28 In secondo luogo, riguardo agli obiettivi della direttiva 2004/114, dal suo articolo 1, lettera a , in combinato disposto con il suo considerando 24, risulta che la stessa è volta a definire le condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri per motivi di studio per un periodo superiore a tre mesi. 29 A tal riguardo, la Corte ha già rilevato che, conformemente ai considerando 6 e 7 della direttiva 2004/114, quest’ultima ha come obiettivo di favorire la mobilità verso l’Unione degli studenti che sono cittadini di paesi terzi per motivi di istruzione e che detta mobilità ha come scopo di promuovere l’immagine dell’Europa in quanto centro mondiale di eccellenza per gli studi e per la formazione professionale sentenza Sommer, -15/11, EU C 2012 371, punto 39 . In particolare, il considerando 6 della suddetta direttiva enuncia che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno è parte integrante del perseguimento di tale obiettivo. 30 Orbene, il fatto di consentire a uno Stato membro di introdurre, riguardo all’ammissione di cittadini di paesi terzi per motivi di studio, requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dagli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/114 contrasterebbe con l’obiettivo perseguito dalla stessa direttiva consistente nel favorire la mobilità di tali cittadini. 31 Inoltre, dal contesto e dagli obiettivi della direttiva 2004/114 risulta che, in forza de suo articolo 12, gli Stati membri sono tenuti a rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di studio al richiedente che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 della suddetta direttiva, dato che tali disposizioni prevedono in modo esaustivo tanto i requisiti generali e specifici ai quali il richiedente un permesso di soggiorno per motivi di studio deve rispondere, quanto i motivi che possono giustificare il diniego di ammissione nei confronti di quest’ultimo. 32 Del resto, una simile interpretazione dell’articolo 12 della direttiva 2004/114 è confermata dalla possibilità, prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva, secondo cui gli Stati membri hanno la facoltà di adottare disposizioni nazionali più favorevoli per le categorie di persone cui essa si applica. Ora, il fatto di ritenere che gli Stati membri possano essere indotti ad aggiungere requisiti di ammissione diversi da quelli previsti dalla direttiva 2004/114 finirebbe per rendere più restrittive le condizioni di ammissione per tali persone, in tal modo contrastando l’obiettivo perseguito dal suddetto articolo 4, paragrafo 2. 33 È vero che la direttiva 2004/114 riconosce agli Stati membri un margine di discrezionalità al momento dell’esame delle domande di ammissione. Occorre tuttavia sottolineare che, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, il margine di manovra di cui dispongono le autorità nazionali si riferisce unicamente alle condizioni previste agli articoli 6 e 7 della citata direttiva, nonché, in tale contesto, alla valutazione dei fatti rilevanti al fine di stabilire se le condizioni enunciate ai suddetti articoli risultino soddisfatte, ed in particolare se ragioni attenenti all’esistenza di una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica ostino all’ammissione del cittadino di paesi terzi. 34 Quindi, nell’ambito dell’esame dei requisiti di ammissione sulla base della direttiva 2004/114, nulla osta a che gli Stati membri esigano tutte le prove necessarie per valutare la coerenza della domanda di ammissione, al fine di lottare contro gli abusi e l’uso improprio della procedura stabilita dalla medesima direttiva, conformemente al suo considerando 15. 35 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui la Corte dispone sembra risultare che, nel procedimento principale, il sig. Ben Alaya soddisfi i requisiti generali e specifici previsti dagli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/114. In particolare, non pare che le autorità tedesche abbiano fatto valere nei suoi confronti alcuno dei motivi indicati dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera d , di tale direttiva. Pertanto, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, risulta che gli debba essere rilasciato un permesso di soggiorno da parte delle autorità nazionali, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 36 In considerazione di quanto precede, alla questione posta si deve rispondere che l’articolo 12 della direttiva 2004/114 deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro interessato è tenuto ad ammettere nel suo territorio un cittadino di paesi terzi che manifesti l’intenzione di soggiornare per più di tre mesi in tale territorio per motivi di studio, laddove tale cittadino soddisfi i requisiti di ammissione previsti in modo esaustivo dagli articoli 6 e 7 di detta direttiva e tale Stato membro non faccia valere nei suoi confronti uno dei motivi espressamente indicati dalla suddetta direttiva idonei a giustificare il diniego di un permesso di soggiorno. Sulle spese 37 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Terza Sezione dichiara L’articolo 12 della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro interessato è tenuto ad ammettere nel suo territorio un cittadino di paesi terzi che manifesti l’intenzione di soggiornare per più di tre mesi in tale territorio per motivi di studio, laddove tale cittadino soddisfi i requisiti di ammissione previsti in modo esaustivo dagli articoli 6 e 7 di detta direttiva e tale Stato membro non faccia valere nei suoi confronti uno dei motivi espressamente indicati dalla suddetta direttiva idonei a giustificare il diniego di un permesso di soggiorno. fonte www.infocuria.eu