Gli extracomunitari possono entrare nell’Unione anche con un passaporto valido senza visto e un visto valido in un passaporto invalido

Infatti, il codice frontiere Schengen non subordina l’ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido.

Lo ha affermato la Corte di Giustizia nella causa C-575/12 del 4 settembre 2014 rispondendo ad una importante questione relativa alla circolazione delle persone e, in particolare, all’interpretazione di norme del codice frontiere Schengen e del codice visti. La vicenda. La fattispecie al centro della controversia in esame riguarda un cittadino indiano che in data 8 ottobre 2010 ha viaggiato dalla Russia alla Lettonia tramite una compagnia aerea baltica. Al momento del controllo di frontiera all’aeroporto di Riga, tale cittadino ha esibito un passaporto indiano valido e tuttavia privo di visto e un passaporto indiano annullato sul quale era apposto un visto uniforme valido rilasciato dall’Italia. Il cittadino indiano è stato respinto dal territorio lettone con la motivazione che egli era privo di visto valido. L’amministrazione lettone ha quindi inflitto alla compagnia aerea una sanzione amministrativa per aver trasportato verso la Lettonia una persona priva dei documenti di viaggio necessari per l’attraversamento della frontiera. La compagnia aerea ha contestato tale ammenda dinanzi ai giudici lettoni, e la Corte amministrativa regionale lettone ha dunque chiesto alla Corte di giustizia se l’annullamento di un passaporto determini automaticamente l’invalidità di un visto uniforme rilasciato da un’autorità di uno Stato membro e apposto su tale passaporto. La pronuncia in commento è assai rilevante in quanto la Corte di Giustizia è stata altresì chiamata a stabilire se, alla luce del diritto dell’Unione ossia codice frontiere Schengen e codice dei visti , i cittadini di paesi terzi, per poter entrare nel territorio dell’Unione, debbano presentare un visto valido in un documento di viaggio valido, e se la Lettonia potesse prevedere una simile condizione d’ingresso nella propria normativa. Il quadro normativo. Occorre brevemente ricordare che l’art. 5 del codice frontiere Schengen, rubricato Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi , al par. 1 prevede quanto segue Per un soggiorno non superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi, le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti a essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera b essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento CE n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo c giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi d non essere segnalato nel SIS [sistema d’informazione Schengen] ai fini della non ammissione e non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi . Inoltre, l’art. 13 dello stesso codice dispone che sono respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d’ingresso previste dall’articolo 5, paragrafo 1, e non rientrino nelle categorie di persone di cui al su citato art. 5, paragrafo 4. Ciò non pregiudica l’applicazione di disposizioni particolari relative al diritto d’asilo e alla protezione internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di lunga durata. Il respingimento può essere disposto solo con un provvedimento motivato che ne indichi le ragioni precise. Il provvedimento è adottato da un’autorità competente secondo la legislazione nazionale ed è d’applicazione immediata. Solo le autorità dell’UE possono annullare un visto. Nella sua odierna sentenza, la Corte dichiara, in risposta alla prima questione, che, ai sensi del codice dei visti, solo le autorità competenti di uno Stato membro possono annullare un visto. Ne consegue dunque che, nel caso di specie, l’annullamento del passaporto da parte delle autorità indiane non può automaticamente comportare l’annullamento o la revoca del visto rilasciato dall’Italia. Del resto, dall’art. 34 del codice dei visti emerge che un visto uniforme può essere annullato dall’autorità competente sulla sola base di un motivo coincidente con i motivi di rifiuto previsti agli artt. 32, paragrafo 1, e 35, paragrafo 6, di detto codice cfr., sentenza Koushkaki, -84/12, punti 42 e 43 . Pertanto, il solo motivo di annullamento di un visto che attiene direttamente al documento di viaggio è costituito, in applicazione dell’art. 32, paragrafo 1, lettera a , i , di tale codice, dall’ipotesi in cui il documento di viaggio presentato, al momento del rilascio del visto, risultava falso, contraffatto o alterato. Ne consegue che l’annullamento del documento di viaggio sul quale il visto è apposto, intervenuto dopo il rilascio di quest’ultimo, non rientra tra i motivi atti a giustificare l’annullamento del visto da parte dell’autorità competente. Non c’è l’obbligo per i cittadini extra-UE di presentare un visto valido in un documento di viaggio valido. La Corte quindi si sofferma sulla questione se il codice frontiere Schengen debba essere interpretato nel senso che esso subordina l’ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido. In proposito, la Corte ricorda che, secondo il codice frontiere Schengen, l’ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio dell’Unione è subordinato, in particolare, a due condizioni distinte, riguardanti rispettivamente la presentazione di un documento di viaggio valido, da un lato, e la presentazione di un visto valido, dall’altro. I visti validi non devono necessariamente essere contenuti in un documento di viaggio valido. In una situazione come quella del caso di specie ossia di un cittadino di un paese terzo che esibisce separatamente un visto valido e un documento di viaggio valido , la Corte afferma che il legislatore dell’Unione non ha voluto escludere ogni possibilità di entrare nel territorio dell’Unione. In tal senso, la Corte afferma che, qualora lo Stato membro di rilascio non riconosca il documento di viaggio presentatogli, il visto, a norma del codice dei visti, può essere apposto su un foglio separato e non sul documento di viaggio . Inoltre, il modello che le autorità preposte al controllo di frontiera devono compilare per accertare il rispetto delle condizioni di ingresso non contiene alcuna casella che consenta di motivare il respingimento con il fatto che un visto valido non sia apposto su un documento di viaggio valido. Infine, la Corte precisa che la presentazione di due documenti di viaggio distinti non pone le autorità preposte al controllo in una situazione che renda loro impossibile effettuare, in condizioni ragionevoli, le verifiche necessarie tenendo conto delle informazioni ricavate dai due documenti di viaggio ad esse esibiti. Di conseguenza i visti validi non devono necessariamente essere contenuti in un documento di viaggio valido. Gli Stati UE non possono respingere gli extracomunitari se non in base ad una condizione prevista nel codice frontiere Schengen. Infine, la Corte si concentra sull’ultima questione relativa a se sia contraria al codice frontiere Schengen una normativa nazionale, come quella lettone, che subordina l’ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio dello Stato membro interessato alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido. In risposta a tale questione, la Corte dichiara che la Lettonia non era legittimata a subordinare l’ingresso di cittadini di paesi terzi alla condizione secondo cui un visto valido deve necessariamente essere apposto su un documento di viaggio valido. Gli Stati membri, infatti, non dispongono di un margine discrezionale che consenta loro di respingere cittadini stranieri sulla base di una condizione non prevista dal codice frontiere Schengen nessuna disposizione di tale codice permette quindi agli Stati membri di imporre condizioni d’ingresso aggiuntive, dato che l’elenco di tali condizioni è esaustivo. In conclusione. Pertanto, secondo la Corte l’annullamento, da parte di un’autorità di un paese terzo, di un documento di viaggio non comporta, ipso iure , l’invalidità di un visto uniforme apposto su tale documento. Inoltre, l’ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri non è subordinato al possesso di un visto valido apposto su un documento di viaggio valido.

Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, sentenza 4 settembre 2014, causa C-575/12 * Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento CE n. 810/2009 – Articoli 24, paragrafo 1, e 34 – Visto uniforme – Annullamento o revoca di un visto uniforme – Validità di un visto uniforme apposto su un documento di viaggio annullato – Regolamento CE n. 562/2006 – Articoli 5, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1 – Verifiche di frontiera – Condizioni d’ingresso – Normativa nazionale che richiede un visto valido apposto su un documento di viaggio valido Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento CE n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone codice frontiere Schengen GU L 105, pag. 1 , come modificato dal regolamento UE n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010 GU L 85, pag. 1 in prosieguo il codice frontiere Schengen , e del regolamento CE n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti codice dei visti GU L 243, pag. 1 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la compagnia aerea Air Baltic Corporation AS in prosieguo l’ Air Baltic ed il Valsts robežsardze servizio delle guardie di frontiera in merito alla decisione di quest’ultimo di infliggere all’Air Baltic una sanzione amministrativa per aver trasportato verso la Lettonia una persona priva dei documenti di viaggio necessari all’attraversamento della frontiera. Contesto normativo Il diritto dell’Unione Il codice frontiere Schengen 3 I considerando 4, 6, 7, 8 e 19 del codice frontiere Schengen sono così formulati 4 Per ciò che riguarda il controllo di frontiera alle frontiere esterne, la realizzazione di un corpus legislativo comune, in particolare attraverso il consolidamento e lo sviluppo dell’acquis esistente in materia, è una delle componenti essenziali della politica comune di gestione delle frontiere esterne 6 Il controllo di frontiera è nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l’ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. 7 Le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate nel pieno rispetto della dignità umana. Il controllo di frontiera dovrebbe essere eseguito in modo professionale e rispettoso ed essere proporzionato agli obiettivi perseguiti. 8 Il controllo di frontiera comprende non soltanto le verifiche sulle persone ai valichi di frontiera e la sorveglianza tra tali valichi, ma anche l’analisi dei rischi per la sicurezza interna e l’analisi delle minacce che possono pregiudicare la sicurezza delle frontiere esterne. È pertanto necessario stabilire le condizioni, i criteri e le regole dettagliate volti a disciplinare sia le verifiche ai valichi di frontiera sia la sorveglianza. 19 Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di norme applicabili all’attraversamento delle frontiere da parte delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 [TUE]. . 4 L’articolo 1 di detto codice, intitolato Oggetto e principi , dispone quanto segue Il presente regolamento prevede l’assenza del controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri dell’Unione europea. Esso stabilisce le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea . 5 Ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del suddetto codice, per verifiche di frontiera si intendono le verifiche effettuate ai valichi di frontiera al fine di accertare che le persone, compresi i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possano essere autorizzati ad entrare nel territorio degli Stati membri o autorizzati a lasciarlo . 6 L’articolo 5 del medesimo codice, rubricato Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi , al paragrafo 1 prevede quanto segue Per un soggiorno non superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi, le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti a essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera b essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento CE n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [GU L 81, pag. 1] c giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi d non essere segnalato nel SIS [sistema d’informazione Schengen] ai fini della non ammissione e non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi . 7 L’articolo 5 del codice frontiere Schengen enuncia, al paragrafo 4, che, in deroga al paragrafo 1 dello stesso articolo, i cittadini di paesi terzi che si trovino in situazioni determinate e specifiche siano ammessi ad entrare nel territorio degli Stati membri o possano essere autorizzati ad entrarvi anche se non soddisfano tutte le condizioni previste in quest’ultimo paragrafo. 8 L’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del codice frontiere Schengen precisa che tutte le misure adottate dalle guardie di frontiera nell’esercizio delle loro funzioni sono proporzionate agli obiettivi perseguiti con tali misure. 9 L’articolo 7 del medesimo codice, rubricato Verifiche di frontiera sulle persone , così dispone ai paragrafi 1 e 3 1. L’attraversamento delle frontiere esterne è oggetto di verifiche da parte delle guardie di frontiera. Le verifiche sono effettuate a norma del presente capo. 3. All’ingresso e all’uscita, i cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite. a La verifica approfondita all’ingresso comporta la verifica delle condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, nonché, se del caso, dei documenti che autorizzano il soggiorno e l’esercizio di un’attività professionale. Tale verifica comprende un esame dettagliato articolato nei seguenti elementi i l’accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento non scaduto valido per l’attraversamento della frontiera e, all’occorrenza, che il documento sia provvisto del visto o del permesso di soggiorno richiesto iii la disamina dei timbri d’ingresso e di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo interessato al fine di accertare, raffrontando le date d’ingresso e di uscita, se tale persona non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri . 10 L’articolo 8 di detto codice precisa, al paragrafo 1, che in circostanze eccezionali ed impreviste le verifiche di frontiera possono essere snellite. 11 L’articolo 10 del codice frontiere Schengen, ai paragrafi 1 e 3, prevede quanto segue 1. Sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell’ingresso e dell’uscita. In particolare, è apposto un timbro d’ingresso o di uscita a sui documenti dei cittadini di paesi terzi che consentono di attraversare la frontiera, muniti di un visto in corso di validità 3. Su richiesta di un cittadino di paese terzo è possibile rinunciare, in via eccezionale, all’apposizione del timbro di ingresso o di uscita qualora ciò possa causargli gravi difficoltà. In tal caso l’ingresso o l’uscita sono registrati su un foglio separato con la menzione del nome e del numero di passaporto. Questo foglio è consegnato al cittadino di paese terzo . 12 L’articolo 13 del codice frontiere Schengen così dispone 1. Sono respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d’ingresso previste dall’articolo 5, paragrafo 1, e non rientrino nelle categorie di persone di cui all’articolo 5, paragrafo 4. Ciò non pregiudica l’applicazione di disposizioni particolari relative al diritto d’asilo e alla protezione internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di lunga durata. 2. Il respingimento può essere disposto solo con un provvedimento motivato che ne indichi le ragioni precise. Il provvedimento è adottato da un’autorità competente secondo la legislazione nazionale ed è d’applicazione immediata. Il provvedimento motivato indicante le ragioni precise del respingimento è notificato a mezzo del modello uniforme di cui all’allegato V, parte B, compilato dall’autorità che, secondo la legislazione nazionale, è competente a disporre il respingimento. Il modello uniforme compilato è consegnato al cittadino di paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta del provvedimento a mezzo del medesimo modello uniforme. 3. Le persone respinte hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. 6. Le modalità del respingimento figurano nell’allegato V, parte A . 13 Ai sensi dell’allegato V, parte A, punto 1, lettera b , del medesimo codice, in caso di respingimento, la competente guardia di frontiera indica, con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento. 14 Il modello contenuto nell’allegato V, parte B, del suddetto codice comprende, in particolare, una serie di nove caselle che le autorità competenti possono utilizzare per indicare i motivi precisi del respingimento alla frontiera. Il codice dei visti 15 Il considerando 3 del codice dei visti è del seguente tenore Per quanto riguarda la politica in materia di visti, la costituzione di un corpus normativo comune”, soprattutto tramite il consolidamento e lo sviluppo dell’acquis [le disposizioni pertinenti della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 [tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Belgio, dei Paesi Bassi e del Lussemburgo Benelux , della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni GU 2000, L 239, pag. 19 , firmata a Schengen il 19 giugno 1990] e l’istruzione consolare comune ], è uno degli elementi fondamentali per sviluppare ulteriormente la politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l’immigrazione clandestina tramite un’ulteriore armonizzazione delle legislazioni nazionali e delle prassi per il trattamento delle domande di visto presso le rappresentanze consolari locali” . 16 L’articolo 24, paragrafo 1, primo e secondo comma, del codice summenzionato stabilisce quanto segue Il periodo di validità del visto e la durata del soggiorno autorizzato sono basati sull’esame effettuato a norma dell’articolo 21. Un visto può essere rilasciato per uno, due o molteplici ingressi. Il periodo di validità non è superiore a cinque anni . 17 L’articolo 29 di detto codice prevede, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue 1. Il visto adesivo stampato è apposto sul documento di viaggio 2. Se lo Stato membro di rilascio non riconosce il documento di viaggio del richiedente, è utilizzato il foglio separato per l’apposizione del visto . 18 L’articolo 30 del medesimo codice precisa che [i]l possesso di un visto uniforme non conferisce un diritto automatico di ingresso . 19 L’articolo 33 del codice dei visti consente, in particolari circostanze, la proroga del periodo di validità e/o della durata del soggiorno in relazione a un visto rilasciato. 20 L’articolo 34 di tale codice così dispone ai paragrafi 1 e 2 1. Un visto è annullato qualora risulti che le condizioni di rilascio dello stesso non erano soddisfatte al momento del rilascio, in particolare se vi sono fondati motivi per ritenere che il visto sia stato ottenuto in modo fraudolento. Un visto è annullato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio. Un visto può essere annullato dalle autorità competenti di un altro Stato membro 2. Un visto è revocato qualora risulti che le condizioni di rilascio dello stesso non sono più soddisfatte. Un visto è revocato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio. Un visto può essere revocato dalle autorità competenti di un altro Stato membro . Il diritto lettone 21 La legge sull’immigrazione Imigrācijas likums del 20 novembre 2002 Latvijas Vēstnesis, 2000, n. 169 , all’articolo 4, paragrafo 1, stabilisce quanto segue Uno straniero ha il diritto di entrare e di soggiornare nel territorio della Repubblica di Lettonia se dispone simultaneamente 1 di un documento di viaggio in corso di validità. 2 di un visto in corso di validità apposto su un documento di viaggio in corso di validità . Procedimento principale e questioni pregiudiziali 22 L’8 ottobre 2010 l’Air Baltic ha trasportato verso la Lettonia, con un volo Mosca‑Riga, un cittadino indiano che, al momento del controllo di frontiera all’aeroporto di Riga, ha esibito un passaporto indiano valido privo di visto uniforme e un passaporto indiano annullato recante un visto uniforme per ingressi multipli rilasciato dalla Repubblica italiana, il cui periodo di validità andava dal 25 maggio 2009 al 25 maggio 2014. Il passaporto annullato riportava la seguente annotazione passaporto annullato. I visti validi nel passaporto non sono stati annullati . 23 Il suddetto cittadino indiano è stato respinto dal territorio lettone in quanto privo di visto valido. 24 Con decisione del 14 ottobre 2010, il Valsts robežsardze ha inflitto all’Air Baltic una sanzione amministrativa di importo pari a 2000 lats lettoni LVL , con la motivazione che, trasportando tale cittadino indiano, l’Air Baltic aveva commesso l’infrazione amministrativa consistente nel trasportare verso la Lettonia una persona priva dei documenti di viaggio necessari per l’attraversamento della frontiera. 25 Il reclamo presentato dall’Air Baltic dinanzi al capo del Valsts robežsardze contro tale provvedimento è stato respinto con decisione del 9 dicembre 2010. 26 L’Air Baltic ha allora proposto ricorso avverso quest’ultima decisione dinanzi all’administratīvā rajona tiesa Tribunale amministrativo distrettuale . Con sentenza del 12 agosto 2011, detto giudice ha respinto il ricorso dell’Air Baltic. 27 L’Air Baltic ha proposto appello contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio. 28 In tali circostanze, l’Administratīvā apgabaltiesa Corte amministrativa regionale , ritenendo necessaria, ai fini della soluzione della controversia dinanzi ad essa pendente, l’interpretazione del codice frontiere Schengen e del codice dei visti, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se l’articolo 5 del [codice frontiere Schengen] debba essere interpretato nel senso che l’esistenza di un visto valido contenuto in un documento di viaggio valido costituisce un requisito preliminare obbligatorio per l’ingresso dei cittadini di paesi terzi. 2 Se, conformemente alle disposizioni del [codice dei visti], l’annullamento del documento di viaggio sul quale è apposto un visto adesivo comporti anche l’invalidità del visto rilasciato. 3 Se siano compatibili con le disposizioni del [codice frontiere Schengen] e del [codice dei visti] norme nazionali che impongono, come requisito preliminare obbligatorio per l’ingresso dei cittadini di paesi terzi, l’esistenza di un visto valido apposto su un documento di viaggio valido . Sulle questioni pregiudiziali Sulla seconda questione 29 Con la sua seconda questione, che deve essere esaminata per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 24, paragrafo 1, e 34 del codice dei visti debbano essere interpretati nel senso che l’annullamento, da parte di un’autorità di un paese terzo, di un documento di viaggio determini, ipso iure, l’invalidità del visto uniforme apposto su tale documento. 30 A tale riguardo si deve rilevare che, in applicazione dell’articolo 24, paragrafo 1, del codice dei visti, l’autorità competente, all’atto del rilascio di un visto uniforme, ne stabilisce il periodo di validità. Tale periodo può essere successivamente prorogato, sulla base dell’articolo 33 di detto codice, in presenza di particolari circostanze. 31 Tuttavia, secondo l’articolo 34, paragrafi 1 e 2, di detto codice, un visto è annullato qualora risulti che le condizioni di rilascio non erano soddisfatte al momento del suo rilascio, ed è abrogato ove emerga che dette condizioni non sono più soddisfatte. 32 Un visto uniforme resta quindi valido, quanto meno, fino allo scadere del periodo di validità stabilito dall’autorità competente dello Stato membro di rilascio all’atto del rilascio di tale visto, salvo il caso di annullamento o revoca prima della scadenza del suddetto periodo in applicazione dell’articolo 34 del codice dei visti. 33 Orbene, dai paragrafi 1 e 2 di tale articolo emerge che l’annullamento o l’abrogazione di un visto uniforme richiede l’adozione di una specifica decisione a tal fine da parte delle autorità competenti dello Stato membro di rilascio o di un altro Stato membro. Un’autorità di un paese terzo non è quindi competente ad annullare un visto uniforme. 34 Non può dunque ritenersi che la decisione, adottata da una tale autorità, di annullare un documento di viaggio sul quale è apposto un visto uniforme comporti, ipso iure, l’annullamento o la revoca di tale visto. 35 Del resto, dall’articolo 34 del codice dei visti emerge che un visto uniforme può essere annullato dall’autorità competente sulla sola base di un motivo coincidente con i motivi di rifiuto previsti agli articoli 32, paragrafo 1, e 35, paragrafo 6, di detto codice v., in tal senso, sentenza Koushkaki, -84/12, EU C 2013 862, punti 42 e 43 . Pertanto, il solo motivo di annullamento di un visto che attiene direttamente al documento di viaggio è costituito, in applicazione dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a , i , di tale codice, dall’ipotesi in cui il documento di viaggio presentato, al momento del rilascio del visto, risultava falso, contraffatto o alterato. Ne consegue che l’annullamento del documento di viaggio sul quale il visto è apposto, intervenuto dopo il rilascio di quest’ultimo, non rientra tra i motivi atti a giustificare l’annullamento del visto da parte dell’autorità competente. 36 Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione che gli articoli 24, paragrafo 1, e 34 del codice dei visti devono essere interpretati nel senso che l’annullamento, da parte di un’autorità di un paese terzo, di un documento di viaggio non comporta, ipso iure, l’invalidità di un visto uniforme apposto su tale documento. Sulla prima questione 37 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il combinato disposto dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen debba essere interpretato nel senso che esso subordina l’ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido. 38 A tale riguardo si deve rilevare che l’articolo 13, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen dispone che siano respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d’ingresso previste dall’articolo 5, paragrafo 1, di detto codice e che non rientrino nelle categorie di persone di cui al paragrafo 4, di quest’ultimo articolo. 39 Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del suddetto codice, le prime due condizioni d’ingresso nel territorio degli Stati membri per i cittadini di paesi terzi sono il possesso, da un lato, di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e, dall’altro, di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento n. 539/2001. 40 Occorre quindi constatare che la formulazione di tale norma tiene distinta la condizione d’ingresso riguardante il possesso di un documento di viaggio, prevista all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a , del codice frontiere Schengen, da quella riferita al possesso di un visto, enunciata al medesimo paragrafo 1, lettera b , e non indica affatto che la circostanza che il visto sia apposto su un documento di viaggio risultante valido alla data dell’attraversamento della frontiera costituisce una condizione d’ingresso. 41 In senso contrario, come sottolineato dai governi lettone e finlandese, talune versioni linguistiche dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera a , i , del codice frontiere Schengen, come quelle in lingua spagnola, estone, italiana e lettone, esprimono l’idea secondo cui le autorità competenti devono accertare, al momento della verifica di frontiera, che il cittadino di paese terzo sia munito di un documento di viaggio valido sul quale è apposto un visto. 42 Tuttavia, la maggior parte delle altre versioni linguistiche della suddetta disposizione del codice frontiere Schengen, ossia le versioni in lingua danese, tedesca, greca, inglese, francese, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovena e svedese, sono formulate in termini che non indicano che il visto debba necessariamente essere apposto su un documento di viaggio che risulti valido alla data dell’attraversamento della frontiera, mentre altre versioni linguistiche, come le versioni in lingua ceca e finlandese, presentano una certa ambiguità in proposito. 43 Orbene, la necessità di un’interpretazione uniforme di una disposizione di diritto dell’Unione impone che, in caso di divergenza tra le sue varie versioni linguistiche, la disposizione di cui trattasi sia interpretata in funzione del contesto e dello scopo della normativa di cui essa costituisce un elemento v., in tal senso, sentenze DR e TV2 Danmark, -510/10, EU C 2012 244, punto 45, nonché Bark, -89/12, EU C 2013 276, punto 40 . 44 Quanto, in primo luogo, al contesto in cui si inseriscono gli articoli 5, paragrafo 1, e 7, paragrafo 3, lettera a , i , del codice frontiere Schengen, occorre rilevare che l’articolo 7 di detto codice figura all’interno del capo II del titolo II di detto codice, capo intitolato Controllo delle frontiere esterne e respingimento , mentre l’articolo 5 del medesimo codice fa parte del capo I del medesimo titolo II, rubricato Attraversamento delle frontiere esterne e condizioni d’ingresso . 45 Del resto, tanto dalla rubrica dell’articolo 7 del codice frontiere Schengen quanto dalla formulazione del paragrafo 3, lettera a , del medesimo articolo emerge che lo scopo di tale disposizione non è di stabilire le condizioni d’ingresso di cittadini di paesi terzi, ma di precisare i vari aspetti della verifica approfondita che le autorità competenti devono compiere per accertare, in particolare, che tali cittadini soddisfino le condizioni d’ingresso fissate all’articolo 5, paragrafo 1, di detto codice. 46 Si deve altresì sottolineare che l’articolo 13, paragrafo 2, del medesimo codice dispone che le ragioni precise di un provvedimento di respingimento debbano essere notificate al cittadino di paese terzo a mezzo del modello uniforme di cui all’allegato V, parte B, del medesimo codice. 47 Orbene, tra le nove caselle che compaiono su tale modello, che le autorità competenti barrano per comunicare i motivi del provvedimento di respingimento, vi sono varie caselle distinte che fanno riferimento, rispettivamente, al documento di viaggio e al visto presentati. Tale modello, invece, non contiene alcuna casella che consenta di motivare il respingimento con il fatto che il visto valido esibito non sia apposto su un documento di viaggio che risulti valido alla data dell’attraversamento della frontiera. 48 Inoltre, dall’articolo 29, paragrafo 2, del codice dei visti emerge che il legislatore dell’Unione non ha voluto escludere ogni possibilità di entrare nel territorio degli Stati membri senza disporre di un visto apposto su un documento di viaggio valido, poiché ha espressamente contemplato la possibilità di apporre un visto su un foglio separato nel caso in cui lo Stato membro di rilascio non riconosca il documento di viaggio presentatogli. 49 Peraltro, un visto il cui periodo di validità non sia scaduto, apposto su un documento di viaggio annullato dopo il rilascio di tale visto, sarebbe privo di efficacia dopo un simile annullamento se non potesse più essere presentato allo scopo di entrare nel territorio degli Stati membri, anche se accompagnato da un documento di viaggio valido. Orbene, una simile interpretazione del codice frontiere Schengen priverebbe, di fatto, di efficacia la validità di tale visto derivante dagli articoli 24, paragrafo 1, e 34 del codice dei visti, come interpretati al punto 36 della presente sentenza. 50 Quanto, in secondo luogo, agli obiettivi perseguiti dal codice frontiere Schengen, dal suo considerando 6 emerge che il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l’ordine pubblico, la sanità pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. Inoltre, l’articolo 2, punto 10, di tale codice precisa che le verifiche di frontiera sono volte ad accertare che le persone possano essere autorizzate ad entrare nel territorio degli Stati membri o a lasciarlo. 51 Ai fini del conseguimento dei suddetti obiettivi, l’articolo 7, paragrafo 3, del medesimo codice dispone che i cittadini di paesi terzi siano sottoposti, all’ingresso e all’uscita, a verifiche approfondite che comprendono, tra l’altro, la disamina dei timbri d’ingresso e di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo interessato, al fine di accertare se quest’ultimo non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri. 52 È pur vero che, come sostenuto dai governi lettone e finlandese, tale esame è più difficoltoso in caso di simultanea presentazione di un documento di viaggio annullato sul quale è apposto un visto valido e di un documento di viaggio valido. 53 Ciononostante, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, la presentazione di due documenti di viaggio distinti non pone le autorità competenti in una situazione che renda loro impossibile effettuare, in condizioni ragionevoli, le verifiche previste all’articolo 7, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen, tenendo conto delle informazioni ricavate dai due documenti di viaggio ad esse esibiti. 54 Tali autorità, del resto, devono far fronte a difficoltà simili nell’ipotesi, espressamente considerata dal legislatore dell’Unione, in cui l’apposizione del timbro di ingresso o di uscita sul documento di viaggio sia sostituita dalla registrazione dell’ingresso o dell’uscita su un foglio separato, ipotesi prevista all’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del codice frontiere Schengen. 55 Inoltre, la considerazione secondo cui le difficoltà pratiche causate dall’esibizione di due documenti di viaggio distinti, come quelli di cui al procedimento principale, sarebbero sufficienti per respingere i cittadini di paesi terzi il cui visto uniforme sia apposto su un documento di viaggio annullato condurrebbe a violare il requisito, espresso dal combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, e del considerando 7 del codice frontiere Schengen, secondo cui i controlli di frontiera devono essere proporzionati agli obiettivi perseguiti. 56 Come emerge dalle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione che il combinato disposto dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen dev’essere interpretato nel senso che esso non subordina l’ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido. Sulla terza questione 57 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il combinato disposto dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina l’ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio dello Stato membro interessato alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido. 58 Alla luce della risposta fornita alla prima questione, risulta che la terza questione può ricevere risposta negativa solamente qualora uno Stato membro disponga di un margine discrezionale che gli consente di respingere dal suo territorio un cittadino di un paese terzo in applicazione di una condizione d’ingresso non prevista dal codice frontiere Schengen. 59 A tale riguardo, è necessario rilevare che dal dettato stesso dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale codice emerge che detto articolo fornisce un elenco delle condizioni d’ingresso dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri, e non un elenco minimo dei motivi sulla base dei quale tali cittadini devono essere respinti da detto territorio. 60 Peraltro, l’articolo 7, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen precisa che le verifiche di frontiera sono effettuate a norma del capo II del titolo II di detto codice. 61 Orbene, pur se gli articoli 7, paragrafo 3, e 8 di tale codice, che fanno parte del menzionato capo II, prevedono rispettivamente l’obbligo delle autorità competenti di verificare le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo codice e la possibilità di snellire le verifiche di frontiera, nessuna norma del suddetto capo menziona, tuttavia, la possibilità per tali autorità di estendere le verifiche esigendo il rispetto di condizioni d’ingresso diverse da quelle enunciate in quest’ultima disposizione. 62 Inoltre, il fatto che l’articolo 13 del codice frontiere Schengen disponga, al paragrafo 1, che siano respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d’ingresso previste dall’articolo 5, paragrafo 1, di detto codice e non rientrino nelle categorie di persone di cui al paragrafo 4 di quest’ultimo articolo, e che sia nel contempo previsto, al paragrafo 2, secondo comma, dello stesso articolo 13, che le ragioni precise del respingimento debbano essere notificate a mezzo del modello uniforme di cui all’allegato V, parte B, di tale codice, costituisce un elemento che depone a favore dell’interpretazione secondo cui l’elenco delle condizioni d’ingresso di cui al citato articolo 5, paragrafo 1, è esaustivo v., per analogia, sentenza Koushkaki, EU C 2013 862, punto 38 . 63 Il modello uniforme di cui al suddetto allegato V, parte B, contiene del resto nove caselle che le autorità competenti barrano per notificare al cittadino di un paese terzo i motivi del provvedimento di respingimento. La sesta casella si riferisce alla durata del soggiorno indicata all’articolo 5, paragrafo 1, prima parte di frase, del codice frontiere Schengen, mentre le altre caselle rinviano alle condizioni previste al medesimo paragrafo, lettere da a a e . 64 Parimenti, l’allegato V, parte A, del codice frontiere Schengen precisa che, in caso di respingimento, la competente guardia di frontiera deve, in particolare, indicare sul passaporto le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento. 65 Inoltre, dall’articolo 1 e dai considerando 4, 8 e 19 di tale codice emerge che esso mira a stabilire le condizioni, i criteri e le regole dettagliate applicabili ai controlli alle frontiere esterne dell’Unione, obiettivo che non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri. Il considerando 6 di detto codice precisa, del resto, che il controllo di frontiera è nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno, circostanza, questa, che implica una definizione comune delle condizioni d’ingresso. 66 Pertanto, l’interpretazione secondo cui il codice frontiere Schengen si limiterebbe a obbligare gli Stati membri a disporre il respingimento dal loro territorio in determinate e precise situazioni, senza tuttavia fissare condizioni armonizzate d’ingresso su tale territorio, è incompatibile con l’obiettivo stesso di tale codice v., per analogia, sentenza Koushkaki, EU C 2013 862, punto 50 . 67 La Corte ha, d’altronde, già avuto occasione di dichiarare che il meccanismo attuato dall’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 è volto a garantire un livello elevato e uniforme di controllo e di sorveglianza alle frontiere esterne in corollario con il libero attraversamento delle frontiere all’interno dello spazio Schengen sentenza Commissione/Spagna, -503/03, EU C 2006 74, punto 37 , grazie al rispetto delle norme armonizzate di controllo alle frontiere esterne, norme stabilite dagli articoli da 6 a 13 del codice frontiere Schengen v., in tal senso, sentenza ANAFE, -606/10, EU C 2012 348, punti 26 e 29 . 68 Peraltro, anche se, a norma dell’articolo 30 del codice dei visti, il possesso di un visto uniforme non conferisce un diritto automatico d’ingresso, l’obiettivo di facilitare i viaggi legittimi, enunciato al considerando 3 di detto codice, sarebbe compromesso se gli Stati membri potessero decidere discrezionalmente di respingere un cittadino di un paese terzo titolare di un visto uniforme aggiungendo una condizione d’ingresso a quelle elencate all’articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, e ciò sebbene il legislatore dell’Unione non abbia ritenuto che una simile condizione debba essere soddisfatta perché sia consentito l’ingresso nel territorio degli Stati membri v., per analogia, sentenza Koushkaki, EU C 2013 862, punto 52 . 69 Ne consegue che uno Stato membro non dispone di un margine discrezionale che gli consenta di respingere dal proprio territorio un cittadino di un paese terzo in applicazione di una condizione non prevista dal codice frontiere Schengen. 70 Dalle suesposte considerazioni risulta che occorre rispondere alla terza questione che il combinato disposto dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina l’ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio dello Stato membro interessato alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido. Sulle spese 71 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Quarta Sezione dichiara 1 Gli articoli 24, paragrafo 1, e 34 del regolamento CE n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti codice dei visti , devono essere interpretati nel senso che l’annullamento, da parte di un’autorità di un paese terzo, di un documento di viaggio non comporta, ipso iure, l’invalidità di un visto uniforme apposto su tale documento. 2 Il combinato disposto dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento CE n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone codice frontiere Schengen , come modificato dal regolamento UE n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, dev’essere interpretato nel senso che esso non subordina l’ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido. 3 Il combinato disposto dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 265/2010, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina l’ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio dello Stato membro interessato alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido. fonte www.infocuria.eu