Chi è competente per le liti sui contratti tra parti comunitarie se stipulati in loco, anziché online?

L’art. 15, § 1, lett. c , regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio deve essere interpretato nel senso che non esige, quale condizione implicita e supplementare rispetto a quelle espressamente ivi stabilite, l’esistenza di un nesso di causalità tra l’attività commerciale o professionale diretta verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore e la decisione di quest’ultimo di concludere il contratto. Ciononostante, detto nesso causale costituisce un indizio rilevante al momento di comprovare se un’attività imprenditoriale sia diretta verso un determinato Stato membro.

La sentenza della CGCE, sez. III, causa C-218/12, emessa il 17 ottobre 2013, risolvendo una pregiudiziale sull’applicabilità o meno di detta norma anche nel caso in cui il contratto sia stato concluso presso i locali del venditore e non online v. Slot C-98/12 pendente la lite è identica salvo che il consumatore aveva raggiunto la sede del commerciante seguendo le indicazioni fornite sul sito , confermando in toto le conclusioni dell’Avvocato Generale Cruz Villanon del 18/7/13, cui si rinvia, ha sancito l’irrilevanza del nesso tra il mezzo per dirigere la propria attività verso il paese di residenza del cliente e l’effettiva stipula del contratto, perché, semmai, sarà un indizio di riconducibilità del contratto ad un’attività di tal genere . Secondo le ultime interpretazioni giurisprudenziali ciò è valido anche se essa è rivolta verso uno stato extracomunitario art. 2 Reg., CGCE C-170/12 del 3/10/13 sul risarcimento danni da plagio online . Il caso. Una ditta francese di import-export e di vendita di auto usate, sita al confine con la Germania, si dotava di un sito web per pubblicizzare l’attività e concludere contratti a distanza, indicandovi i recapiti, compresi numeri di telefono francesi e un numero di telefono cellulare tedesco, accompagnati dai rispettivi prefissi internazionali . Il ricorrente, informato della sua esistenza da amici, senza consultare il sito, si recava presso la sede ed acquistava un’auto, risultata, poi, difettosa sì che agiva presso il giudice tedesco per un’azione di garanzia. In prime cure la richiesta era dichiarata irricevibile per inopponibilità della norma in esame. In appello il G.I. acclarava che l’attività del venditore era diretta verso la Germania, ma persisteva il dubbio sull’applicazione dell’art. 15, perché era ritenuta un’illecita estensione della norma tanto più che l’accordo era stato raggiunto casualmente. Sollevava, perciò, una questione pregiudiziale in tal senso, cui la CGCE ha dato la suddetta risposta. Quadro normativo. L’art. 11 Reg. sancisce la giurisdizione del foro di residenza del consumatore, salvo rare eccezioni e che, per le persone giuridiche, il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza . L’art. 15, poi, la ribadisce il consumatore è il soggetto debole del sinallagma e, perciò, è degno di maggiore tutela. La ratio del regolamento è, infatti, evitare fenomeni di forum shopping . A conferma di ciò, l’art. 16 stabilisce che l’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore. L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore . Ergo è indubbia la competenza del giudice tedesco. Irrilevanza delle modalità di stipula del patto sull’opponibilità. È invocabile anche se non è concluso a distanza in forza a quanto stabilito dalla CGCE Mühlleitner C-190/11 del 6/9/12 cui si rinvia in toto Tassone, Il regolamento Bruxelles I e l’interpretazione del suo ambito di applicazione un altro passo della Corte di giustizia sul cammino della tutela dei diritti del consumatore . Il nesso di casualità tra mezzo e stipula del contratto è obbligatorio? Anche a questo dubbio è stata data una risposta negativa. Infatti occorre, da un lato, che il commerciante eserciti le proprie attività commerciali o professionali nello Stato membro in cui il consumatore è domiciliato ovvero che, con qualsiasi mezzo, egli diriga dette attività verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati comprendente il medesimo Stato membro e, dall’altro, che il contratto controverso rientri nell’ambito di dette attività Shearson Lehman Hutton, C-89/91, del 19/1/93 Pammer e Hotel Alpenhof ,C-585/08 e C-144/09, del 7/112/10, eDate Advertising e Martinez, C-509/09 e C-161/10 del 25/10/11 e Wintersteiger, C-523/10 del 19/4/12 . Questa esclusione, così come formulata in pregiudiziale, snaturerebbe la tutela del consumatore cui è finalizzata questa normativa. Infine il fatto che il commerciante si sia stabilito in un agglomerato urbano che si estende sui due lati del confine tra due paesi UE e che fornisca ai clienti anche un numero telefonico locale, così da evitare loro i costi di una chiamata internazionale, può a sua volta costituire un indizio idoneo a dimostrare che la sua attività è diretta verso tale altro Stato membro . Al G.I. tedesco l’ardua sentenza. Gli spetterà effettuare una valutazione complessiva delle circostanze in cui il contratto con il consumatore è stato concluso e valutare, sulla scorta delle indicazioni, anche giurisprudenziali, fornite in sentenza se l’art. 15 è applicabile o meno.

Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, sentenza 17 ottobre 2013, causa C 218/12 * Regolamento CE n. 44/2001 — Articolo 15, paragrafo 1, lettera c — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori — Eventuale limitazione di tale competenza ai contratti conclusi a distanza — Nesso di causalità tra l’attività commerciale o professionale diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore via Internet e la conclusione del contratto Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c , del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale GU 2001, L 12, pag. 1 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Emrek e il sig. Sabranovic avente ad oggetto un’azione in materia di garanzia a seguito della conclusione di un contratto di compravendita di un autoveicolo usato. Contesto normativo 3 A termini del considerando 11 del regolamento n. 44/2001, [l]e norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza . 4 Ai sensi del successivo considerando 13, nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali. 5 L’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento stabilisce il principio secondo cui le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro. 6 In materia contrattuale, l’articolo 5 del regolamento n. 44/2001 dispone, al punto 1, lettera a , che il giudice competente è quello del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. 7 Il successivo articolo 15, paragrafo 1, così recita Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione c in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività . 8 Il successivo articolo 16, paragrafi 1 e 2, così dispone 1. L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore. 2. L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore . Procedimento principale e questioni pregiudiziali 9 Dalla decisione di rinvio emerge che il sig. Emrek, domiciliato a Saarbrücken Germania , era, alla data dei fatti oggetto del procedimento principale, alla ricerca di un veicolo usato. 10 Il sig. Sabranovic gestisce a Spicheren Francia , località situata in prossimità del confine tedesco, un’impresa di commercializzazione di veicoli usati, denominata Vlado Automobiles Import-Export. Alla data suindicata, egli disponeva di un sito Internet contenente i recapiti della sua impresa, compresi numeri di telefono francesi e un numero di telefono cellulare tedesco, accompagnati dai rispettivi prefissi internazionali. 11 Avendo appreso tramite conoscenti, e non attraverso il suddetto sito Internet, dell’esistenza dell’impresa del sig. Sabranovic e della possibilità di procurarsi un veicolo presso la medesima, il sig. Emrek si recava presso la sede di tale impresa a Spicheren. 12 Il 13 settembre 2010 il sig. Emrek, in qualità di consumatore, concludeva quindi con il sig. Sabranovic, presso i locali di quest’ultimo, un contratto scritto di compravendita di un veicolo usato. 13 Successivamente, con azione proposta dinanzi all’Amtsgericht Saarbrücken Germania , il sig. Emrek agiva giudizialmente nei confronti del sig. Sabranovic con domanda in materia di garanzia. Egli affermava che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c , del regolamento n. 44/2001, detto giudice era internazionalmente competente a conoscere di tale azione. Risulterebbe, infatti, dal contenuto del sito Internet del sig. Sabranovic che l’attività commerciale di quest’ultimo era parimenti diretta verso la Germania. 14 Il suddetto giudice respingeva per irricevibilità la domanda del sig. Emrek in base al rilievo che, nella specie, l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c , del regolamento n. 44/2001 non è applicabile, non avendo il sig. Sabranovic diretto la propria attività commerciale, ai sensi di tale disposizione, verso la Germania. 15 Avverso tale decisione il sig. Emrek proponeva appello dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c , del regolamento n. 44/2001 non richiede la dimostrazione di un nesso di causalità tra l’attività commerciale diretta verso lo Stato membro del consumatore e la conclusione del contratto. Tale disposizione non richiederebbe neppure che il contratto sia stato concluso a distanza. 16 Il Landgericht Saarbrücken ritiene che, nel procedimento principale, risulti acclarato che l’attività commerciale del sig. Sabranovic era diretta verso la Germania. In particolare, l’indicazione del prefisso internazionale della Francia nonché di un numero di telefonia cellulare tedesco farebbero ritenere che detto commerciante intenda rivolgersi anche a clienti residenti al di fuori della Francia, in particolare a quelli nella zona limitrofa in Germania. 17 A parere di detto giudice, anche qualora dovesse escludersi che l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c , del regolamento n. 44/2001 sia subordinata alla conclusione di un contratto a distanza, occorrerebbe tuttavia, onde evitare un’estensione dell’ambito di applicazione di tale disposizione, che il sito Internet del commerciante sia quanto meno all’origine della conclusione effettiva del contratto con il consumatore. Pertanto, egli ritiene che la disposizione in questione non debba essere applicabile qualora un consumatore concluda casualmente un contratto con un imprenditore . 18 Ciò premesso, il Landgericht Saarbrücken ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se, nei casi in cui il sito Internet di un imprenditore sia diretto verso lo Stato membro del consumatore, l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c , del regolamento [n. 44/2001] presupponga, quale ulteriore requisito non scritto, che il sito Internet dell’imprenditore abbia indotto il consumatore a concludere un contratto, ponendosi, pertanto, in relazione causale con la conclusione del contratto. 2 Nell’ipotesi in cui risulti indispensabile un nesso di causalità tra l’attività che è diretta verso lo Stato membro del consumatore e la conclusione del contratto, se l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c , del regolamento n. 44/2001 presupponga altresì che il contratto sia concluso a distanza . Sulle questioni pregiudiziali 19 In via preliminare, occorre precisare che, nella sua sentenza del 6 settembre 2012, Mühlleitner -190/11, non ancora pubblicata nella Raccolta , la Corte ha già risposto alla seconda questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio nella specie, dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c , del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che non richiede che il contratto tra il consumatore ed il professionista sia stato concluso a distanza. 20 Di conseguenza, occorre esaminare unicamente la prima questione, con la quale il giudice medesimo chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c , del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che postula l’esistenza di un nesso di causalità tra il mezzo, vale a dire il sito Internet, utilizzato per dirigere l’attività commerciale o professionale verso lo Stato membro del domicilio del consumatore e la conclusione del contratto con il consumatore medesimo. 21 A tale riguardo, si deve rilevare, in primo luogo, che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c , del regolamento n. 44/2001, l’applicazione di detta disposizione non è espressamente subordinata all’esistenza di un simile nesso di causalità. 22 Risulta, infatti, dal tenore letterale di tale disposizione che essa si applica in presenza di due specifici requisiti. Occorre, da un lato, che il commerciante eserciti le proprie attività commerciali o professionali nello Stato membro in cui il consumatore è domiciliato ovvero che, con qualsiasi mezzo, egli diriga dette attività verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati comprendente il medesimo Stato membro e, dall’altro, che il contratto controverso rientri nell’ambito di dette attività. 23 Orbene, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che il requisito essenziale cui è subordinata l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c , del regolamento n. 44/2001 è quello legato all’attività commerciale o professionale diretta verso lo Stato del domicilio del consumatore sentenza Mühlleitner, cit., punto 44 e, nel caso di specie, il giudice del rinvio ritiene soddisfatto tale requisito. 24 In secondo luogo, per quanto attiene all’interpretazione teleologica dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c , del regolamento n. 44/2001, si deve osservare che l’aggiunta del suindicato requisito non scritto riguardante l’esistenza di un nesso di causalità analogo a quello menzionato supra al punto 20 risulterebbe in conflitto con l’obiettivo perseguito da tale disposizione, ossia quello della tutela dei consumatori, considerati parti deboli dei contratti da questi conclusi con un professionista. 25 Infatti, come sostenuto dalla Commissione europea e rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 25 delle proprie conclusioni, va osservato che la necessità di una previa consultazione di un sito Internet da parte del consumatore potrebbe far sorgere problemi di natura probatoria, in particolare nel caso in cui il contratto, al pari di quello oggetto del procedimento principale, non sia stato concluso a distanza attraverso il sito medesimo. In una simile ipotesi, le difficoltà legate alla prova dell’esistenza di un nesso di causalità tra il mezzo utilizzato per dirigere l’attività, vale a dire un sito Internet, e la conclusione di un contratto tenderebbero a dissuadere il consumatore dall’adire i giudici nazionali ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento n. 44/2001 indebolendo la tutela dei consumatori perseguita da tali disposizioni. 26 Tuttavia, come parimenti rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle proprie conclusioni, tale nesso di causalità, sebbene non costituisca un requisito non scritto cui sia subordinata l’applicazione del medesimo articolo 15, paragrafo 1, lettera c , può nondimeno rappresentare un indizio rilevante che il giudice nazionale può prendere in considerazione nel determinare se l’attività sia effettivamente diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore. 27 A tale riguardo, occorre ricordare che, al punto 93 e nel dispositivo della sentenza del 7 dicembre 2010, Pammer e Hotel Alpenhof -585/08 e -144/09, Racc. pag. I‑12527 , la Corte ha individuato un elenco non esaustivo di indizi che possono risultare d’ausilio per il giudice nazionale nella valutazione della sussistenza del requisito essenziale relativo all’attività commerciale diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore. 28 Inoltre, nella citata sentenza Mühlleitner, nel dichiarare che l’applicazione del menzionato articolo 15, paragrafo 1, lettera c , non è subordinata alla conclusione a distanza di un contratto stipulato con un consumatore, la Corte, al punto 44 della sentenza medesima, ha aggiunto a tale elenco non esaustivo ulteriori elementi, riguardanti, in particolare, l’avvio di contatti a distanza e la conclusione a distanza di un contratto stipulato con un consumatore , idonei a dimostrare la riconducibilità del contratto ad un’attività diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore. 29 Orbene, al fine di evitare un’estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c , del regolamento n. 44/2001 occorre rilevare che il nesso di causalità oggetto della prima questione pregiudiziale dev’essere considerato un indizio di attività diretta , allo stesso modo dell’avvio di contatti a distanza a seguito dei quali il consumatore assumerà obblighi contrattuali a distanza. 30 Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 33 a 38 delle proprie conclusioni, la circostanza che un commerciante ‒ come quello convenuto nel procedimento principale ‒ sia stabilito in uno Stato membro in una zona limitrofa ad un altro Stato membro, in un agglomerato urbano che si estende sui due lati del confine, ed utilizzi un numero di telefono assegnato dall’altro Stato membro mettendolo a disposizione dei suoi potenziali clienti domiciliati in quest’ultimo Stato, così da evitare loro i costi di una chiamata internazionale, può a sua volta costituire un indizio idoneo a dimostrare che la sua attività è diretta verso tale altro Stato membro. 31 Spetta, in ogni caso, al giudice del rinvio effettuare una valutazione complessiva delle circostanze in cui il contratto con il consumatore oggetto del procedimento principale è stato concluso, al fine di determinare se, sulla base dell’esistenza o dell’assenza di elementi ricompresi, o meno, nell’elenco non esaustivo compilato dalla Corte nella giurisprudenza pertinente menzionata ai punti 27 e 28 della presente sentenza, l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c , del regolamento n. 44/2001 sia applicabile. 32 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c , del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che non postula la sussistenza di un nesso di causalità tra il mezzo, vale a dire un sito Internet, utilizzato per dirigere l’attività commerciale o professionale verso lo Stato membro di domicilio del consumatore e la conclusione del contratto con il consumatore medesimo. Tuttavia, la sussistenza di un simile nesso di causalità costituisce un indizio di riconducibilità del contratto ad un’attività di tal genere. Sulle spese 33 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Terza Sezione dichiara L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c , del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che non postula la sussistenza di un nesso di causalità tra il mezzo, vale a dire un sito Internet, utilizzato per dirigere l’attività commerciale o professionale verso lo Stato membro di domicilio del consumatore e la conclusione del contratto con il consumatore medesimo. Tuttavia, la sussistenza di un simile nesso di causalità costituisce un indizio di riconducibilità del contratto ad un’attività di tal genere. * Fonte http //curia.europa.eu/