Resta l'obbligo di mascherine a scuola, in assenza di documentazione scientifica che ne provi l’impatto psico-fisico su tutti gli studenti

In occasione dell’impugnazione del d.p.c.m. 2 marzo 2021, nella parte in cui si prevede che è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni”, il Giudice di appello ribadisce la necessità che sia prodotta agli atti documentazione scientifica concernente l’impatto psico-fisico sugli studenti delle varie classi di età.

Sul tema il Consiglio di Stato con il decreto 1511/21, depositato il 22 marzo. Una coppia di genitori ricorre preso il Consiglio di Stato richiedendo la riforma del decreto cautelare del TAR Lazio, concernente l’ obbligo dell’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni . Essi ricorrono al fine di tutelare i loro figli, anch’essi studenti, dagli effetti negativi riscontrati dall’uso delle mascherine. Nel caso di specie si esamina la questione generale della coerenza scientifica , ragionevolezza e proporzionalità dell’obbligo imposto senza esclusioni a partire dall’età di 6 anni, ricomprendendo quindi studenti di varie classi di età. Al Consiglio di Stato appare evidente che il Giudice non possa trarre conclusioni in assenza di documenti scientifici posti a base delle contestate regole. Ne consegue che solo all’esito della valutazione di ragionevolezza, coerenza e proporzionalità, tenuto conto dei dati scientifici, sarà possibile una decisione in sede giurisdizionale. Il decreto ha quindi ribadito che l’esibizione tempestiva di tutti gli atti richiesti dal decreto presidenziale appellato, non solo costituisce ineludibile esecuzione dell’ordine del giudice, presidiata, in caso di inottemperanza, da diverse efficaci norme di garanzia, ma rappresenta la base istruttoria minima indispensabile affinché la funzione giurisdizionale possa essere svolta con compiutezza a tutela degli interessi meritevoli, sicché, ad esempio nel caso di specie, la circostanza che lo svolgimento della camera di consiglio innanzi al T.A.R. avverrà in data successiva alla cessazione di efficacia del decreto impugnato - ed allorché, presumibilmente, analogo obbligo di indossare le mascherine in classe sarà in vigore in forza di nuovo decreto governativo - non potrà in nessun caso essere addotta quale giustificazione per non esibire tutti gli atti richiesti dal primo giudice, dovendo semmai l’Amministrazione - giacché la lealtà e la trasparenza tra Istituzioni e cittadini è pilastro fondante del nostro ordinamento - esibire anche ulteriori documenti scientifici sopravvenuti rispetto all’ordine del decreto presidenziale appellato . Per questi motivi il Consiglio di Stato respinge l’istanza, confermando quanto statuito dal Presidente del TAR Lazio con il decreto appellato.

Consiglio di Stato, sez. III, decreto 22 marzo 2021, n. 1511 Presidente Frattini Considerato che l’appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, a fronte del testuale disposto normativo di cui all’articolo 56 c.p.a, può essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanzialmente decisorio Ritenuto che tali casi di provvedimenti monocratici impugnabili aventi solo veste formale di decreto o decreti meramente apparenti” si configurano esclusivamente nel caso in cui la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere Considerato che il decreto presidenziale appellato ordina l’acquisizione, entro termini molto brevi, di molti documenti in cui sarebbe possibile individuare la esistenza o meno di motivazione scientifica dell’obbligo di cui al provvedimento contestato pro parte” cioè limitatamente all’obbligo di mascherina in classe a partire dai 6 anni di età Ritenuto che, come questo giudice ha affermato in occasioni non molto dissimili, i provvedimenti volti a contrastare la pandemia Covid sono sindacabili in sede giurisdizionale per manifesta irragionevolezza, o per riscontrata mancanza di supporto scientifico ovvero, a maggior ragione, per la contraddittorietà con la documentazione scientifica in particolare del C.T.S. Rilevato che nella fattispecie non viene all’esame il caso - affrontato e risolto con la sospensione cautelare - di singoli scolari per i quali era stata fornita prova di affaticamento respiratorio per l’uso prolungato della mascherina, bensì la più generale questione della coerenza scientifica, ragionevolezza e proporzionalità dell’obbligo imposto senza esclusioni a partire dall’età di 6 anni Considerato che, tra i documenti di cui è stata disposta l’acquisizione, non dovrà mancare documentazione scientifica concernente l’impatto psico-fisico sugli studenti delle varie classi di età, giacché, ad esempio, la stessa O.M.S. raccomanda trattamenti e cautele specifiche per la fascia 6-12 anni e diversi principi per gli studenti meno giovani Ritenuto che, già dalla considerazione sopra formulata, appare evidente come in questa sede di delibazione sommaria non possa il giudice trarre conclusioni in assenza - e, men che meno, in sostituzione - dei documenti scientifici posti a base delle contestate regole, giacché di esse, anche per gli effetti sugli studenti, purtroppo plausibilmente descritti dagli appellanti, le commissioni scientifiche portano per intero la responsabilità, e le autorità di governo su di esse fondano le decisioni nell’ambito delle misure anti contagio, sicché solo all’esito della valutazione di ragionevolezza, coerenza e proporzionalità, tenuto conto dei dati scientifici, sarà possibile una decisione in sede giurisdizionale Considerato, quanto al pericolo di denegata tutela adombrato dagli appellanti, visto il susseguirsi a breve distanza di atti di contenuto sostanziale simile ma formalmente distinti, si può osservare che malgrado questo modus operandi, reso spesso inevitabile dal cambiamento quasi quotidiano di dati e tendenze del contagio, ai cittadini è dato censurare con motivi aggiunti eventuali atti sostanzialmente ripetitivi e incidenti sui medesimi interessi aventi per di più tutela costituzionale , chiedendo così al giudice una pronuncia idonea anche ad orientare il futuro comportamento dell’Amministrazione Rilevato, per quanto sinora detto, che si può sin d’ora ribadire che la esibizione tempestiva di tutti gli atti richiesti dal decreto presidenziale appellato, non solo costituisce ineludibile esecuzione dell’ordine del giudice, presidiata, in caso di inottemperanza, da diverse efficaci norme di garanzia, ma rappresenta la base istruttoria minima indispensabile affinché la funzione giurisdizionale possa essere svolta con compiutezza a tutela degli interessi meritevoli, sicché, ad esempio nel caso di specie, la circostanza che lo svolgimento della camera di consiglio innanzi al T.A.R. avverrà in data successiva alla cessazione di efficacia del decreto impugnato - ed allorché, presumibilmente, analogo obbligo di indossare le mascherine in classe sarà in vigore in forza di nuovo decreto governativo - non potrà in nessun caso essere addotta quale giustificazione per non esibire tutti gli atti richiesti dal primo giudice, dovendo semmai l’Amministrazione - giacché la lealtà e la trasparenza tra Istituzioni e cittadini è pilastro fondante del nostro ordinamento - esibire anche ulteriori documenti scientifici sopravvenuti rispetto all’ordine del decreto presidenziale appellato Per tutte le suesposte ragioni, va confermato quanto statuito dal Presidente del T.A.R. Lazio con il decreto appellato P.Q.M. Respinge l’istanza Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellanti.