Vaccinazioni COVID: niente richiamo per coloro che abbiano abusivamente ricevuto la prima dose

Così ha deciso il TAR Catania rifiutando l’adozione di misure cautelari urgenti per la somministrazione della seconda dose del vaccino come richiesto dai ricorrenti che avevano avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto.

Sul tema il TAR Catania con il decreto n. 102/21 del 13 febbraio. L’Assessorato della Salute della Regione Sicilia aveva adottato un provvedimento con cui veniva disposta la sospensione della somministrazione della seconda dose del vaccino anti-COVID per tutti i soggetti che, pur non avendone avuto il diritto , hanno comunque avuto accesso alla prima dose. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al TAR per ottenerne l’annullamento invocando la declaratoria dell’obbligo dell’Azienda sanitaria intimata di somministrare la seconda dose di vaccino entro la data del 17/2/2021, assumendo ma non fornendo alcun principio di prova che, in mancanza, potrebbero verificarsi effetti gravemente dannosi per la loro salute, da un lato, per il mancato completamento del ciclo vaccinale e, dall’altro lato, per il rischio di essere nuovamente sottoposti ad un nuovo ciclo vaccinale composto da altre due dosi . Il TAR, rigettando il ricorso, ha sottolineato come non sussistano evidenze scientifiche di eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose, se non quello della possibile inefficacia del vaccino, effetto che riporterebbe i ricorrenti alla situazione quo ante a quella determinata dall’aver avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto . Inoltre, in riferimento al secondo profilo sottolineato dai ricorrenti, il danno paventato è allo stato meramente ipotetico, non essendo dato sapere se e quando i ricorrenti saranno convocati per la somministrazione del vaccino nel rispetto delle previsioni del Piano strategico e non essendosi alcuna evidenza scientifica che l’effetto della prima dose vaccinale possa perdurare nel tempo, tenuto conto anche che nelle informazioni relative all’utilizzo del farmaco pubblicate sul sito dell’EMA , addirittura in caso di sovradosaggio, non sono state indicate reazioni avverse . In conclusione, ritenendo che nel bilanciamento degli interessi rilevanti non prevale quello del risparmio di spesa come sostenuto dai ricorrenti, ma quello di garantire il regolare proseguimento della campagna vaccinale per gli aventi diritto dall’altro, il TAR ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche.

TAR Sicilia - Catania, sez. IV, decreto 12 – 13 febbraio 2021, n. 102 Presidente Cabrini Fatto e diritto Rilevato che i ricorrenti impugnano il provvedimento con il quale l’Assessore della Salute della Regione Siciliana ha sospeso la somministrazione della seconda dose di vaccino richiamo per tutti i soggetti che, non avendone diritto, hanno avuto comunque accesso alla prima dose di vaccino Rilevato che i ricorrenti, pur non rientrando nelle categorie prioritarie indicate dal Piano Strategico Nazionale di vaccinazione anti Sars-Cov2/Covid-19, hanno ricevuto la prima dose del vaccino Comirnaty prodotto da Pfizer-Biontech, in data 6/1/2021 Rilevato che i ricorrenti, per effetto della invocata tutela monocratica, aspirano alla declaratoria dell’obbligo dell’Azienda sanitaria intimata di somministrare la seconda dose di vaccino entro la data del 17/2/2021, assumendo ma non fornendo alcun principio di prova che, in mancanza, potrebbero verificarsi effetti gravemente dannosi per la loro salute, da un lato, per il mancato completamento del ciclo vaccinale e, dall’altro lato, per il rischio di essere nuovamente sottoposti ad un nuovo ciclo vaccinale composto da altre due dosi Ritenuto, quanto al primo profilo, che non risultano evidenze scientifiche di eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose, se non quello della possibile inefficacia del vaccino, effetto che riporterebbe i ricorrenti alla situazione quo ante a quella determinata dall’aver avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto Ritenuto, quanto al secondo profilo, che il danno paventato è allo stato meramente ipotetico, non essendo dato sapere se e quando i ricorrenti saranno convocati per la somministrazione del vaccino nel rispetto delle previsioni del Piano strategico e non essendosi alcuna evidenza scientifica che l’effetto della prima dose vaccinale possa perdurare nel tempo, tenuto conto anche che nelle informazioni relative all’utilizzo del farmaco pubblicate sul sito dell’EMA , addirittura in caso di sovradosaggio, non sono state indicate reazioni avverse Ritenuto pertanto che, nel bilanciamento del contrapposto interesse, che non è quello del risparmio di spesa, come indicato in ricorso, ma quello di garantire il regolare proseguimento della campagna vaccinale nei confronti degli aventi diritto, tenuto conto del contingentamento del numero delle dosi di vaccino, l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, vada respinta. P.Q.M. Respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021, ore di rito. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.