Paga dazio il bar che agevola gli assembramenti

Stop al rumore e al degrado urbano potenziato dalla movida e dai locali pubblici indisciplinati. E, in tempi di emergenza sanitaria prolungata, gli esercenti più negligenti rischiano sanzioni perché il Comune può anticipare ulteriormente l’orario di chiusura del locale.

Lo ha evidenziato il TAR Emilia – Romagna, sez. I, con la sentenza n. 645 del 22 ottobre 2020. Uno storico bar del centro di Bologna è stato ripetutamente sanzionato per mancato rispetto delle norme sul rumore e sul degrado urbano. E nel corso degli ultimi mesi di emergenza sanitaria anche per mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale. Al ricevimento del provvedimento municipale di limitazione dell’orario di apertura del bar l’interessato ha proposto censure, ma senza successo. Oltre ai numerosi accertamenti precedenti all’emergenza sanitaria la polizia locale e le forze di polizia dello Stato hanno riscontrato irregolarità anche nel corso dell’ultima stagione estiva. Evidenziando palesi violazioni in materia di distanziamento sociale . Ovvero comportamenti che hanno agevolato assembramenti, rumori e degrado. Quindi il provvedimento di limitazione adottato dal comune felsineo è legittimo in quanto la riferita condotta omissiva risulta pure oggettivamente in contrasto con la citata normativa emergenziale diretta al contenimento dell’epidemia da COVID-19 in atto, e, in particolare, con la disciplina che prescrive – insieme ad altri strumenti, il distanziamento sociale quale misura diretta a contenere l’epidemia virale in atto, con conseguente obbligo per i gestori di pubblici esercizi di vigilanza sui propri locali e di adozione di misure atte a mantenere il distanziamento sociale tra gli avventori dell’esercizio, anche di quelli che sostano in spazi aperti limitrofi al locale .

TAR Emilia Romagna, sez. I, sentenza 23 settembre – 22 ottobre 2020, n. 645 Presidente Migliozzi – Estensore Giovannini Fatto e diritto Con il presente ricorso, Bar M. di h. M. & amp C. sn.comma ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento in data 21/7/2020, con il quale l’Amministrazione comunale di Bologna ha disposto restrizioni dell’orario di apertura dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande –bar gestito dalla suddetta società. Nel dettaglio il Comune ha disposto che l’esercizio – fino al 31 gennaio 20121 – ogni giorno debba chiudere alle ore 21,00 e riaprire alle ore 06,00 del giorno successivo. La società instante, ritenendo illegittimo il gravato provvedimento comunale, ne chiede l’annullamento sulla base dei seguenti motivi in diritto. Riferisce innanzitutto la società ricorrente che il pubblico esercizio dalla stessa gestito Bar Salomè” è un bar storico della zona centrale di Bologna, vicino a Piazza VIII Agosto che è autorizzato a stare aperto dalle ore 16,00 alle ore 03,00 del giorno successivo per tutti i giorni della settimana, ma che, proprio ai fini di rispettare la quiete pubblica, ha anticipato la chiusura, anche nei fine settimana, alle ore 01,00. Ciò premesso, la ricorrente, dopo avere evidenziato di avere chiuso il locale per precauzione a causa dell’epidemia Covid – 19 nei mesi scorsi e quindi che sia impossibile che si siano verificati di numerosi fatti di disturbo della quiete pubblica nei successivi mesi, ritiene che il provvedimento comunale sia illegittimo per carenza di adeguata istruttoria e per erronea valutazione dei fatti, nonché per la ritenuta mancanza dei presupposti per l’adozione di ordinanza ex art. 54, comma 4 del 267 del 2000. L’ordinanza è generica ed indeterminata sia riguardo alle asserite numerose segnalazioni” di disturbo sia riguardo ai controlli effettuati dalla Polizia Locale”, non essendo indicati, né il numero delle segnalazioni e dei controlli, né l’arco temporale in cui questi ultimi sono stati effettuati. Parimenti indeterminate e generiche sono – secondo la prospettazione della ricorrente – le argomentazioni dirette a sostenere che la ripetuta inosservanza delle disposizioni comunali riveli lo scarso rispetto, da parte dei titolari dell’esercizio, delle disposizioni stesse riferite sia al contrasto al degrado della zona sia alle misure per contrastare l’epidemia da Covid – 19 in atto. Con il secondo mezzo d’impugnazione, parte ricorrente contesta al Comune che l’attività svolta nell’esercizio Bar Salomè” abbia superato il livello di inquinamento acustico previsto per l’area in questione limite di 65 decibel nelle ore diurne e di 55 decibel nelle ore notturne , non avendo mai la civica amministrazione espletato approfondita istruttoria tecnica al fine di verificare il superamento dei suddetti limiti da parte dell’esercizio della ricorrente. L’ulteriore mezzo di impugnazione segnala, invece, l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per disporre la restrizione degli orari di apertura degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, con conseguente violazione degli artt. 2, 4 e 5 della L.R. Emilia-Romagna n. 40 del 1994, poiché la rumorosità lamentata dal Comune, non risulta ricollegabile esclusivamente al Bar Salomè, quanto al movimento di persone che stazionano all’esterno agli spazi concessi al locale. Con il quarto mezzo, la ricorrente ritiene l’ordinanza impugnata viziata per eccesso di potere da sviamento, essendo compito del Comune e non dei gestori dei bar far rispettare ed eventualmente sanzionare le disposizioni in materia di polizia urbana, nonché la normativa emergenziale di contrasto all’epidemia da Covid – 19. La società ricorrente ritiene inoltre che il Comune abbia violato il principio di proporzionalità nonché quello dell’adeguatezza non avendo, con il provvedimento impugnato, effettuato il necessario contemperamento e bilanciamento tra gli interessi coinvolti e ritenendo preminente quello della cittadinanza alla quiete pubblica il cui mancato rispetto da parte di un numero imprecisato di avventori dell’esercizio della ricorrente è stato accertato in un numero imprecisato di occasioni dagli agenti del Comune. Nella specie, l’amministrazione non ha minimamente provato la sussistenza di nesso causale tra l’attività svolta nel locale e gli assembramenti di persone asseritamente verificatisi fuori dal bar Salomè . Si è costituita in giudizio la civica amministrazione di Bologna, chiedendo la reiezione del ricorso, siccome infondato. Alla camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020, la causa è stata chiamata alle parti è stata comunicata la possibilità di immediata decisione della controversia nel merito, ai sensi dell’art. 60 Cod. procomma amm La causa è stata quindi trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale. Il Collegio osserva che sono infondati il primo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, stante che, dal provvedimento impugnato e dagli atti depositati in causa dalla civica amministrazione emerge che gli Agenti della Polizia Municipale di Bologna, in più occasioni e per un rilevante periodo di tempo hanno accertato il mancato rispetto, da parte dei gestori del Bar Salomè” ubicato in via Venturini a Bologna, della normativa regolamentare comunale in materia di contrasto al degrado urbano e di tutela della quiete pubblica e, relativamente al più recente periodo, l’inosservanza della normativa emergenziale entrata in vigore a causa dell’epidemia di Covid – 19 attualmente ancora in atto. In particolare, i controlli e i sopralluoghi effettuati dagli Agenti della Polizia Municipale hanno accertato A presenza di moltissime persone nell’adiacenza del pubblico esercizio che, consumando bevande acquistate al suo interno, strillano e urlano emettendo schiamazzi all’esterno del pubblico esercizio e occupando tutto il portico” B violazione, in questo periodo di pandemia, delle norme di distanziamento sociale per il contenimento del COVID – 19”. Gli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale per violazione delle norme sul degrado e sul mancato rispetto della quiete pubblica e dei privati residenti sono stati analiticamente documentati dalla difesa del Comune essi hanno avuto inizio in epoca risalente, già in data 27/10/2017 e sono periodicamente proseguiti nell’anno 2018 prot. 208302 e prot. 84349 entrambi del 28/9/2018 nell’anno 2019 prot. 90079 del 16/11/2019, prot. 87422 del 17/11/2019 e nell’anno 2020 prot. 98371 del 10/6/2020, prot. 97318 del 12/6/2020, prot. 97319 del 13/6/2020 . A questi verbali di accertamento vanno aggiunti il verbale prot. 91910 del 18/6/2020 e le relazioni di servizio prot. 7298 del 19/6/2020 e 7322 del 19/6/2020, tutti rilevanti violazioni in materia di normativa emergenziale per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID 19, concernenti i divieti di assembramenti di persone in prossimità del locale e di vendita di bevande da asporto. Ciò comporta, a carico della società che gestisce il Bar Salomè” la violazione delle disposizioni di cui all’art. 15 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana, che impone ai gestori dei pubblici esercizi di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno del degrado e del disturbo alla quiete pubblica, anche attraverso la sensibilizzazione degli avventori del locale affinché evitino condotte dalle quali possano derivare pregiudizio al decoro e all’igiene degli spazi pubblici e alla quiete pubblica e privata. Inoltre, la riferita condotta omissiva risulta pure oggettivamente in contrasto con la citata normativa emergenziale diretta al contenimento dell’epidemia da COVID 19 in atto, e, in particolare, con la disciplina che prescrive – insieme ad altri strumenti, il distanziamento sociale quale misura diretta a contenere l’epidemia virale in atto, con conseguente obbligo per i gestori di pubblici esercizi di vigilanza sui propri locali e di adozione di misure atte a mantenere il distanziamento sociale tra gli avventori dell’esercizio, anche di quelli che sostano in spazi aperti limitrofi al locale. Va inoltre rilevato che la chiusura del locale alle ore 21,00 di ogni giorno appare misura oggettivamente proporzionata e coerentemente rispondente anche con il necessario bilanciamento degli interessi in gioco, mantenendo comunque l’apertura del locale nelle ore di prima serata. Si deve inoltre osservare che il Comune ha limitato gli orari di apertura dell’esercizio della società ricorrente legittimamente avvalendosi dei poteri attribuiti alle amministrazioni comunali dall’art. 50, comma 5 del D. Lgs n. 267 del 2000 T.U.E.L. e non di quelli ex art. 54, comma 4, stesso decreto, come sostenuto erroneamente in un passaggio del ricorso , di emanare ordinanze contingibili ed urgenti per contrastare situazioni di degrado e di turbative alla quiete e al riposo dei cittadini residenti v. per causa similare riguardante la situazione di degrado di via G. Petroni a Bologna T.A.R. Emilia-Romagna –BO Sez. II, 26/2/2018 n. 188 . Dai citati documenti depositati dall’Amministrazione comunale emerge inoltre con nettezza, che gli schiamazzi a tarda ora e, più in generale, il disturbo della quiete e del riposo delle persone residenti provenivano inequivocabilmente dagli avventori del locale e dal comportamento omissivo dei gestori che non adottavano alcuna condotta atta a fare cessare i rumori e degli schiamazzi recanti disturbo causati dalla clientela, con conseguente infondatezza anche del secondo e del terzo motivo di ricorso. Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore di Comune di Bologna, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano per l’importo onnicomprensivo di €. 2.000,00 Euro duemila/00 oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.