Non c’è alcun automatismo tra licenza scaduta e revisione

Il mancato rinnovo triennale della patente guida non dimostra necessariamente la perdita dell’idoneità tecnica alla condotta dei veicoli. Non deve quindi ripetere l’esame lo straniero rimasto per lungo tempo assente dal territorio italiano guidando però a casa propria con la patente del luogo.

Lo ha chiarito il Consiglio di stato, sez. V, con la sentenza n. 6166 del 13 ottobre 2020. Un cittadino straniero, titolare di patente, si è assentato per un lungo periodo di tempo dall’Italia tornando in Marocco dove ha continuato a circolare con la propria patente di guida. Al rientro in Italia l’utente stradale ha richiesto il rinnovo della licenza tricolore ma la motorizzazione ha disposto la preventiva revisione della licenza con nuovo esame. Contro questa determinazione l’interessato ha proposto ricorso al TAR ma senza successo. I Giudici di palazzo Spada hanno invece accolto le censure dell’automobilista annullando il provvedimento di revisione della patente in quanto il provvedimento impugnato non risulta fondato su risultanze istruttorie tali da giustificare dubbi sull’ idoneità tecnica alla guida. In buona sostanza non risulta una necessaria correlazione logica tra mancato rinnovo della patente per tre anni e la perdita delle abilità tecniche necessarie alla guida. Nel caso sottoposto all’esame del collegio l’autista ha infatti evidenziato di avere soggiornato in Marocco facendo uso della patente rilasciata dallo stato di appartenenza. Come confermato anche dal Ministero dei Traporti, in ultimo con la circolare n. 7053 del 26 gennaio 2009, conclude la sentenza, la revisione della patente per il superamento di un triennio dalla scadenza deve essere valutata caso per caso.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24 settembre - 13 ottobre 2020, n. 6166 Presidente Franconiero – Estensore Prosperi Fatto e diritto Con il provvedimento prot. n. 23517/2019 del 6 febbraio 2019 l’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile di Milano disponeva nei confronti del cittadino marocchino A. A. la revisione della patente di guida ex art. 128 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, evidenziando che il mancato rinnovo della patente stessa per un periodo di almeno tre anni fa sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida”. L’interessato impugnava tale provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo per la Lombardia e lamentava in termini di violazione di legge ed eccesso di potere, che il provvedimento impugnato non si sarebbe fondato su risultanze istruttorie tali da giustificare dubbi sulla persistenza della sua idoneità tecnica alla guida. L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso. Con la sentenza 16 maggio 2019 n. 1128 il Tribunale amministrativo riteneva il ricorso infondato, perché il dato oggettivo del mancato esercizio dell’attività di guida da parte dell’A. per circa tre anni non era contestato negli atti difensivi ed emergeva dalla documentazione prodotta in giudizio. Tale circostanza rendeva del tutto ragionevole che l’amministrazione, per evidenti ragioni poste a tutela della sicurezza stradale e dell’incolumità del diretto interessato, avesse preteso una nuova verifica dell’idoneità tecnica alla guida del ricorrente stesso, dato che il mancato esercizio per più anni dell’attività di guida integrava un dato capace di incidere oggettivamente, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, sulla permanenza dell’idoneità tecnica la guida degli autoveicoli si concretizza in un insieme di conoscenze teoriche e di correlate abilità tecniche, la cui permanenza non può che essere collegata all’effettivo esercizio dell’attività di guida, a parere del giudice di primo grado. Per cui il ricorso doveva essere respinto. Con appello in Consiglio di Stato notificato il 6 giugno 2019 A. A. impugnava sentenza in questione e ne denunciava dapprima l’erroneità ai sensi dell’art. 128 d. lgs. 285 del 1992, poiché l’amministrazione nell’esercizio di valutazioni essenzialmente tecniche, aveva omesso qualsiasi motivazione in concreto, ma aveva espresso dubbi sull’idoneità alla guida dell’interessato in via meccanica, presumendo tali dubbi esclusivamente dal periodo nel quale l’interessato non aveva richiesto il rinnovo della sua patente di guida, tanto che lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con propria circolare del 26 gennaio 2009 prot. 7053, aveva chiarito che la revisione della patente di guida non va disposta obbligatoriamente ogniqualvolta si sia superato il limite di tre anni dall’ultimo rinnovo, ma tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma. Tutto ciò nonostante che l’appellante avesse dimostrato che tale rinnovo era stato rinviato per lungo tempo causa una serie di eventi del tutto estranei alla guida e alla sua salute, ma per una concatenazione di fatti rilevanti di natura familiare e per un provvedimento di fermo amministrativo che aveva raggiunto il suo veicolo. L’interessato concludeva per l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese, insistendo anche per l’ingiustizia della condanna al pagamento delle spese di lite per €. 1.000,00 in primo grado ed inoltre il 23 luglio successivo proponeva reclamo ex art. 126 c. d.P.R. 115 del 2002 avverso il rigetto della domanda di gratuito patrocinio stabilito dall’apposita Commissione presso il Consiglio di Stato, rigetto fondato sulla ritenuta infondatezza delle pretese dell’appellante. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma. All’udienza del 24 settembre 2020 la causa è passata in decisione. L’appello è fondato. In buona sostanza l’Arrab è stato destinatario di un provvedimento di revisione della patente di guida emesso ai sensi dell’art. 128 del codice della strada, motivato sulla base del fatto che la patente non era stata rinnovata per più di tre anni e ciò non poteva che far dubitare sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida. Tale assunto è stato ritenuto legittimo nella sentenza di primo grado, in considerazione del dato oggettivo del mancato rinnovo per un periodo lungo, almeno in relazione alle usuali fasi di rinnovo. In realtà il Collegio, come sostanzialmente delibato anche la fase cautelare, non può che ribadire il concetto secondo cui non vi è necessaria correlazione logica tra mancato rinnovo della patente di tre anni e la perdita delle abilità tecniche necessarie per la guida, soprattutto ove nel caso in cui, come dimostrato, l'appellante sia stato in possesso e facendone uso della patente rilasciata dallo Stato di appartenenza. Appare corretta conforme ai precedenti in giurisprudenza tanto della Corte di cassazione, quanto del Consiglio di Stato la ricostruzione giuridica svolta dell’appello, secondo cui il provvedimento amministrativo oggetto della controversia rientra nella discrezionalità della pubblica amministrazione, la quale nell’espletamento delle sue funzioni tecniche e la tutela dell’interesse, è tenuta a valutare la persistenza delle abilità tecniche e di disporre un nuovo accertamento qualora ne sussista la necessità in vista della salvaguardia del traffico stradale in tali casi la disposta revisione della patente da deve richiamare le premesse le circostanze che fanno dubitare dell’idoneità psico-fisica o delle capacità tecniche del soggetto interessato. In ogni caso l’Ufficio per la motorizzazione civile non può desumere astrattamente dal mancato rinnovo della patente italiana per un determinato periodo possa derivare la conseguenza automatica di un’ipotetica perdita dei requisiti necessari per l’uso della patente ciò ancor più nei casi in cui si tratti di un cittadino straniero rimasto a lungo assente dal territorio italiano e che in tale periodo sia stato in possesso di patente valida rilasciata da altro Stato. Va anche rilevato quanto assunto nell’appello che la stessa Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti con propria circolare prot. 7053 del 26 gennaio 2009, ha disposto che la revisione della patente di guida secondo quanto previsto dall’art. 128 del codice della strada, non deve essere disposta obbligatoriamente in tutti i casi di superamento del limite dei tre anni dall’ultimo rinnovo, ma tale ipotesi deve essere valutata nel caso concreto anche in relazione alle ragioni del ritardo della stessa domanda di rinnovo. L’obbligo di revisione impugnato deve quindi essere annullato, perché disposto del tutto apoditticamente. La censura inerente la condanna al pagamento delle spese di giudizio di primo grado segue inevitabilmente le sorti della stessa sentenza e va perciò riformata insieme alla medesima. Nella novità delle questioni controverse si ravvisano nondimeno giusti motivi ex art. 92 cod. proc. civ. per compensare le spese del doppio grado di giudizio. Va poi accolto il reclamo ex art. 126 c. d.P.R. 115 del 2002 avverso il rigetto della domanda di gratuito patrocinio, dato che esso è sorretto esclusivamente dal richiamo ad una asserita manifesta infondatezza delle tesi contenute nell’appello, considerazione del tutto superata dalla presente pronuncia. Meritevole di accoglimento è, infine, il reclamo presentato dall’appellante nei confronti del decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio di Stato n. 36/2017 del 13 gennaio 2017, che ha respinto la sua richiesta di essere ammesso, nel giudizio di appello, al beneficio del cd. gratuito patrocinio per dichiarata manifesta infondatezza delle tesi sostenute con l’appello. L’accoglimento dell’appello comporta, in riforma del decreto di diniego, l’accoglimento dell’istanza dello straniero di ammissione al beneficio del cd. gratuito patrocinio per il giudizio di appello, con rinvio a separato decreto per la liquidazione delle relative spese, riservato il giudizio della Commissione in ordine al requisito reddituale Cons. Stato, III, 15 giugno 2020 n. 3811 . P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.