Inammissibile l’impugnazione del parere del COA sulla liquidazione del compenso in favore dell’avvocato

Con sentenza n. 1626/20, il TAR Lombardia ha dichiarato inammissibile per mancanza di interesse attuale e concreto all’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo l'impugnazione del parere del COA di liquidazione del compenso per prestazioni professionali rese, richiesto dall’avvocato ai fini della proposizione di una procedura monitoria, atteso che tale parere ha la sola funzione di precostituire la prova scritta necessaria per la proposizione di tale procedura e non è vincolante per il giudice civile.

Riferito di aver incaricato l’avvocato di svolgere nel suo interesse attività difensiva giudiziale e stragiudiziale, oltre alla funzione di consigliere di amministrazione della società, la ricorrente impugna il parere di congruità in materia civile deliberato dal COA di Milano con il quale sono stati liquidati i compensi a favore del legale per la somma di euro 575.944, oltre alle spese. Hanno resistito al ricorso l’Ordine degli Avvocati di Milano e l’avvocato sollevando eccezione di inammissibilità della domanda. Ebbene, il TAR ha osservato che, in base all’orientamento maggioritario della giurisprudenza, non vi è interesse attuale e concreto all’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di liquidazione del compenso per prestazioni professionali rese, richiesto dall’avvocato ai fini della proposizione di una procedura monitoria, atteso che tale parere ha la sola funzione di precostituire la prova scritta necessaria per la proposizione di tale procedura e non è vincolante per il giudice civile . Pertanto, il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile.

TAR Lombardia, sez. III, sentenza 4 giugno – 1° settembre 2020, n. 1626 Presidente Di Benedetto – Estensore Cozzi fatto e diritto La sig.ra - omissis -, odierna ricorrente in proprio e quale procuratrice generale della sig. - omissis -, riferisce di aver incaricato l’avv. - omissis - di svolgere nel suo interesse attività difensiva giudiziale e stragiudiziale. Riferisce inoltre che lo stesso avv. - omissis - ha svolto la funzione di consigliere di amministrazione della - omissis -società facente capo ad essa ed alla summenzionata sig.ra - omissis -. Con il ricorso in esame, viene impugnato il parere di congruità in materia civile deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 19 ottobre 2017 con il quale sono stati liquidati, a carico della ricorrente e della sig.ra - omissis -, i compensi a favore dell’avv. - omissis - per la somma di euro 575.944, oltre alle spese, al rimborso delle spese generali se e in quanto dovute” dedotti eventuali acconti. Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, l’Ordine degli Avvocati di Milano e, in qualità di controinteressato, l’avv. - omissis -. Con motivi aggiunti depositati in data 12 febbraio 2018, l’interessata ha proposto nuove censure avverso l’atto impugnato. La Sezione, con ordinanza n. 125 del 24 gennaio 2018, ha respinto l’istanza cautelare. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito le parti hanno depositato memorie e note di udienza, insistendo nelle loro conclusioni. La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza telematica del 4 giugno 2020, tenutasi ai sensi dell’art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, convertito con legge n. 27 del 2020. Ritiene il Collegio che sia fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti resistenti. Va invero osservato che, in base all’orientamento maggioritario della giurisprudenza, non vi è interesse attuale e concreto all’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di liquidazione del compenso per prestazioni professionali rese, richiesto dall’avvocato ai fini della proposizione di una procedura monitoria, atteso che tale parere ha la sola funzione di precostituire la prova scritta necessaria per la proposizione di tale procedura e non è vincolante per il giudice civile cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 10 aprile 2019, n. 782 T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 7 marzo 2018, n. 580 T.A.R. Toscana, sez. II, 5 luglio, 2012, n. 1268 . Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Terza , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 4.000,00 quattromila , oltre accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.