Costa caro all’autista il suggerimento all’esame di teoria

L’aspirante automobilista che si fa aiutare dall’esaminatore durante lo svolgimento della prova scritta per il conseguimento della patente di guida rischia di dover ripetere l’esame. Infatti è legittimo il provvedimento di revisione della patente adottato dalla motorizzazione a seguito del ricevimento di una dettagliata relazione sulla complessa circostanza.

Lo ha evidenziato il TAR Veneto, sez. I, con la sentenza n. 479 del 28 maggio 2020. A seguito di una segnalazione è stato avviato un procedimento penale a carico dell’esaminatore che nel corso di una prova d’esame per il regolare conseguimento della patente di guida ha favorito un candidato suggerendogli la risoluzione di alcuni quesiti. Contro il successivo provvedimento di revisione della licenza adottato dalla motorizzazione con invito esplicito alla ripetizione dell’esame appena superato l’interessato ha proposto censure al collegio ma senza successo. I dubbi che emergono dall’istruttoria penale finalizzata a verificare la responsabilità dei soggetti coinvolti a parere del TAR sono adeguati a supportare un provvedimento di revisione della licenza di guida ai sensi dell’art. 128 c.d.s Come affermato dalla giurisprudenza costante, specifica la sentenza, il provvedimento di revisione della patente di guida ex art. 28 del Codice della Strada a ha natura cautelare-preventiva, non sanzionatoria , ed è funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale b può essere basato su qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica del conducente c richiede che i dubbi circa l’idoneità del soggetto alla guida siano collegati a fatti accertati e determinati d tuttavia è un provvedimento ampiamente discrezionale , che presuppone l’insorgere di dubbi – non di certezze - circa l’idoneità alla guida del soggetto, senza che sia necessario l'accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo . In buona sostanza la segnalazione dell’avvenuto abuso adeguatamente circoscritta risulta utile a mettere in dubbio l’effettiva capacità tecnica alla guida della ricorrente che dovrà sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità tecnica per dimostrare al meglio le sue capacità.

TAR Veneto, sez. I, sentenza 6 28 maggio 2020, numero 479 Presidente Filippi Estensore Mielli Fatto e diritto 1. Con segnalazione omissis -ona, ai fini dei provvedimenti di competenza, che la ricorrente nel corso degli esami di teoria per il conseguimento della patente di guida svoltisi in data omissis -, primo turno, è stata aiutata dai suggerimenti dell’esaminatore, nei cui confronti è stato avviato un procedimento penale. 2. In data omissis -, l’Amministrazione ha quindi comunicato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 7 della legge numero 241 del 1990, l’avvio del procedimento di revisione della patente di guida ex art. 128 del Codice della Strada, in ragione dei dubbi in merito al legittimo conseguimento della stessa. 3. Sulla base della citata segnalazione della omissis -a disposto la revisione della patente di guida di cui è titolare la ricorrente mediante nuovo esame di idoneità tecnica. 4. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna il suddetto provvedimento di revisione della patente per le censure si violazione e falsa applicazione dell’art. 128 del Codice della Strada, di difetto di motivazione e di istruttoria, di erroneità nei presupposti e di manifesta illogicità ed irragionevolezza. In particolare la ricorrente assume che i rappresentati dubbi in merito al legittimo conseguimento della patente siano inconferenti ai fini dell’adozione del provvedimento di revisione della patente presupposto per l’emanazione di tale atto – sostiene la ricorrente è, invece, l’accertamento di fatti specifici e concreti”, da evidenziare nella motivazione del provvedimento, concernenti i requisiti fisici e psichici o l’idoneità tecnica alla guida e a tale fine non possono essere valorizzati gli elementi emersi nel corso delle indagini penali che non hanno ancora dato luogo a quel grado di accertamento conseguibile solo a seguito della pronuncia di una sentenza penale che a tutt’oggi non è ancora intervenuta. 5. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso. In data omissis -, con decreto emanato ai sensi dell’art. 84, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, numero 18, è stata disposta l’acquisizione in via istruttoria di una circostanziata relazione sui fatti di causa con particolare riferimento allo svolgimento della prova di esame e alla più volte citata segnalazione circostanziata della omissis -. L’Amministrazione ha adempiuto all’incombente istruttorio depositando in giudizio la documentazione richiesta. 6. Alla camera di consiglio del 6 maggio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione per essere definita con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e dell’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, numero 18 convertito in legge 24 aprile 2020, numero 27. Circa la possibilità di definire il ricorso con sentenza pronunciata in camera di consiglio è opportuno svolgere alcune precisazioni. L’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, numero 18, convertito in legge 24 aprile 2020, numero 27, prevede che successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione”. Il Presidente di questo Tribunale con l’art. 4, comma 3, del decreto numero 26 del 21 marzo 2020, adottato ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. e , del richiamato decreto legge numero 18 del 2020 ha precisato che nelle note di udienza le parti potranno indicare eventuali ragioni processuali che non consentono la decisione del ricorso in forma semplificata e domandare che il collegio, ove intenda procedere in tal senso, disponga il rinvio della trattazione della misura cautelare alla successiva camera di consiglio”. Le parti non hanno depositato note in prossimità della Camera di consiglio del 6 maggio 2020. Per tali ragioni il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, prendendo atto che le parti non hanno evidenziato ragioni processuali che non consentono la decisione in forma semplificata, né hanno chiesto il rinvio della trattazione, ha trattenuto il ricorso in decisione per definirlo ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm 7. Nel merito, come già statuito da questa stessa Sezione con la sentenza 25 maggio 2020, numero 469 per un caso analogo, le censure proposte con il ricorso sono infondate. Come affermato da giurisprudenza costante il provvedimento di revisione della patente di guida ex art. 28 del Codice della Strada a ha natura cautelare-preventiva, non sanzionatoria, ed è funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale Tar Marche, 8 agosto 2019, numero 535 b può essere basato su qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica del conducente Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 11 marzo 2019, numero 512 c richiede che i dubbi circa l’idoneità del soggetto alla guida siano collegati a fatti accertati e determinati Tar Marche, 26 marzo 2018, numero 198 d tuttavia è un provvedimento ampiamente discrezionale, che presuppone l’insorgere di dubbi – non di certezze circa l’idoneità alla guida del soggetto, senza che sia necessario l'accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo Tar Piemonte, Sez. II, 9 novembre 2017, numero 1184 . 8. Nel caso di specie il provvedimento impugnato è fondato su una segnalazione della -OMISSIS adeguatamente circostanziata, in cui viene fatto riferimento a fatti specifici e concreti e segnatamente al fatto che nel corso dell’esame di teoria del -OMISSIS-, primo turno, la ricorrente sarebbe stata illegittimamente aiutata da un esaminatore infedele, nei cui confronti è stato avviato il -OMISSIS-. Il provvedimento è stato pertanto assunto in ragione di fatti specifici e determinati. Non illogica ed irragionevole è altresì la valutazione, posta in essere dall’Amministrazione, in merito alla idoneità di tali fatti specifici e determinati a mettere in dubbio l’effettiva capacità tecnica alla guida della ricorrente. Deve infatti ritenersi che il non irragionevole dubbio circa la regolarità dell’esame sostenuto dalla ricorrente costituisca motivazione sufficiente a giustificare la necessità di una nuova valutazione in ordine alle effettive capacità dello stesso alla guida. In definitiva il ricorso deve essere rigettato. 9. Per il principio della soccombenza le spese di giudizio sono poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente liquidandole nella somma di € 1.000,00 a titolo di competenze e spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.