Deposito delle note effettuato dopo le ore 12 dell’ultimo giorno utile e art. 84 del d.l. n. 18/2020

Il deposito con il PAT è possibile fino alle ore 24 00, ma, se effettuato oltre le ore 12 00 dell’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dalla legge ossia dall’art. 73, comma 1, c.p.a. o dall’art. 84 comma 5, d.l. n. 18/2020 , si considera, ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche, effettuato il giorno successivo.

Così si è pronunciato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3149/20, depositata il 18 maggio. In un contezioso tra una privata cittadina e un Comune per la demolizione di un muro ritenuto abusivo, il Consiglio di Stato, in via pregiudiziale, ha dichiarato tardive le note d’udienza depositate da tutte le parti. Infatti, ha osservato il Collegio, l’art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020 stabilisce che successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del c.p.a., tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale che pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati . Inoltre, è previsto che le parti possono presentare brevi note fino a 2 giorni liberi prima della data fissata per la trattazione . Tale norma, avente carattere speciale, si riferisce sia alle udienze camerali che a quelle pubbliche, per cui deve ritenersi che il termine per il deposito di brevi note ivi stabilito non subisca il dimezzamento disposto dall’art. 87, comma 3, del c.p.a. per i giudizi da trattare in camera di consiglio. Il Consiglio di Stato ricorda che il comma 4 dell’art. 4 dell’allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010 c.p.a. , come modificato dall’art. 7, Dd.l. n. 168/ 2016, prevede che è possibile depositare telematicamente gli atti in scadenza fino alle ore 24 00 dell’ultimo giorno consentito . Il deposito è tempestivo se entro le ore 24 00 del giorno di scadenza è generata la RAC , ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo . Rileva il Collegio che tale norma va interpretata nel senso che nel PAT il deposito è possibile fino alle ore 24 00 , ma, se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dalla legge art. 73, comma 1, c.p.a. o art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020 , ove avvenga oltre le ore 12 00 , ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche, si considera come effettuato il giorno successivo , ed è dunque tardivo Cons. Stato, Sez. VI, 2 ottobre 2019, n. 6621 . Poiché nel caso in esame tutte le parti hanno depositato le proprie note d’udienza per la camera di consiglio oltre le ore 12 00 dell’ultimo giorno utile il Collegio non ne ha tenuto conto ai fini della decisione poiché le note sono state prodotte in violazione dei termini a difesa stabiliti dal sopradetto art. 84. Fonte ilprocessotelematico.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 7 maggio - 18 maggio 2020, n. 3149 Presidente Maggio – Estensore Montedoro Fatto e diritto La sig.ra A. G., proprietaria di un’area ubicata nel Comune di Castelluccio Valmaggiore, ha diffidato quest’ultimo istanza in data 31 gennaio 2019 a disporre la demolizione di un muro di sostegno e l’eliminazione di un cavedio realizzati dal sig. Rocco Panella, proprietario di un terreno finitimo, lungo il confine fra i due fondi. Ciò in considerazione della ritenuta abusività delle suddette opere. In assenza di riscontri la sig.ra G. ha proposto ricorso al T.A.R. Puglia – Bari per far accertare l’illegittimità dell’inerzia e l’obbligo del comune di provvedere. L’adito Tribunale, con sentenza 11 settembre 2019, n. 1198, constatato che, successivamente alla diffida, era stato rilasciato il permesso di costruire 24 maggio 2019, n. 1 per la realizzazione di idoneo muro di contenimento lungo il confine delle proprietà G./P., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Avverso la sentenza ha proposto appello la sig.ra G Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Comune di Castelluccio Valmaggiore e il sig. Rocco Panella. Con successivi scritti le parti hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive. Alla camera di consiglio telematica del 7 maggio 2020 la causa è passata in decisione. In via pregiudiziale vanno dichiarate tardive le brevi note d’udienza depositate da tutte le parti in data 4 maggio 2020. L’art. 84, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 stabilisce per quanto qui rileva che Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione”. La trascritta norma, di carattere speciale, si riferisce espressamente sia alle udienze camerali, sia alle udienze pubbliche, per cui deve ritenersi che il termine per il deposito di brevi note ivi stabilito non subisca il dimezzamento disposto dall’art. 87, comma 3, del c.p.a. per i giudizi da trattare in camera di consiglio. Orbene, il comma 4 dell’art. 4 dell’allegato 2 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 c.p.a. , come modificato dall’art. 7, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, prevede che È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24 00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24 00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”. Tale norma è stata interpretata nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico PAT è possibile fino alle ore 24 00, ma, se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dalla legge art. 73, comma 1, c.p.a. o art. 84 comma 5, del citato D.L. n. 18 del 2020 , ove avvenga oltre le ore 12 00 id est, l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del PAT , si considera – ai soli fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo Cons. Stato, Sez. VI, 2/10/2019, n. 6621 Sez. V, 2/8/2018, n. 4789 Sez. III, 24/5/2018, n. 3136 . Nel caso di specie tutte le parti hanno depositato le proprie note d’udienza per la camera di consiglio, il 4 maggio 2020 ultimo giorno utile rispetto alla data del 7 maggio 2020 fissata per la trattazione del ricorso tra le ore 12 44 e le ore 19 46 e quindi oltre l’orario di rito. Conseguentemente il Collegio non terrà conto, al fine del decidere, della brevi note prodotte dalle parti in quanto depositate in violazione dei termini a difesa stabiliti dall’art. 84, comma 5, del citato D.L. n. 18 del 2020. Sempre in via preliminare va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal comune appellato. Sostiene quest’ultimo che l’azione proposta, tesa a denunciare l’abusività del muro di contenimento e del cavedio posti sul confine tra le proprietà G./P., sarebbe, in sostanza, diretta a rimettere in discussione quanto al riguardo statuito dal giudice ordinario con due distinte pronunce. L’eccezione è infondata atteso che attraverso il ricorso di primo grado la sig.ra G. si è limitata a reagire contro il silenzio asseritamente formatosi sull’istanza con cui la medesima aveva stimolato l’amministrazione comunale ad esercitare nei confronti del sig. Panella i poteri repressivi ad essa attribuiti in materia urbanistico-edilizia. Si tratta, quindi, indiscutibilmente dell’azione di cui all’art. 117 c.p.a. su cui spetta al giudice amministrativo decidere. Può prescindersi, invece, dall’affrontare l’ulteriore eccezione di rito prospettata dal comune essendo comunque il ricorso da respingere nel merito. Con un unico motivo l’appellante deduce che il Tribunale avrebbe errato a dichiarare l’improcedibilità del ricorso anche con riguardo alla domanda con cui era stato chiesto di accertare l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza volta a sollecitare i poteri sanzionatori nei confronti del cavedio realizzato dal sig. Panella. Il permesso di costruire n. 1 del 2019 avrebbe, infatti, autorizzato la sola costruzione del muro, senza nulla disporre in ordine al detto cavedio, rispetto al quale, quindi, permarrebbe l’interesse a far accertare l’obbligo del comune di provvedere. La doglianza è infondata. Come si ricava dalla relazione tecnica allegata all’istanza di permesso di costruire, poi accolta con la determinazione n. 1 del 2019, Le opere a farsi prevedono, oltre alla formazione e smantellamento del cantiere, la pulizia dei luoghi lo smontaggio dell’esistente recinzione la demolizione delle esistenti opere di contenimento con lo scavo per la profilatura del terreno in condizioni di stabilità ai fini delle opere stesse la realizzazione delle opere fondali ed in elevazione del nuovo manufatto di contenimento con l’accorgimento di predisporre delle forature passanti per l’allontanamento delle acque di drenaggio o falda a ridosso del terrapieno il reinterro a tergo del manufatto con la realizzazione di idoneo vespaio in pietrame a ridosso del paramento interno e sistemazione del terrapieno e, quindi, la ricollocazione della sovrastante rete a giorno in confine”. Con l’approvazione del progetto e il conseguente rilascio del permesso di costruire n. 1 del 2019 l’amministrazione ha, dunque, autorizzato, non solo la realizzazione del muro di contenimento, ma, più in generale, la sistemazione di tutta l’area immediatamente contigua al muro stesso, nella quale è situato il cavedio di cui l’appellante lamenta l’illiceità. Deve, quindi, ritenersi che anche quest’ultimo sia coperto dal suddetto titolo abilitativo. Ne consegue che correttamente il Tribunale, tenuto conto del venir meno dei presupposti per l’esercizio degli invocati poteri repressivi stante l’emissione del menzionato permesso di costruire , ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. L’appello va, pertanto, respinto. Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2020