Quali misure sono attuabili per tutelare le vittime dello stalking e del cyberstalking?

La sentenza qui annotata ha il pregio di approfondire e dare delucidazioni sui vari strumenti invocabili, in sede amministrativa e penale, dalle vittime di stalking e cyberstalking, delineandone le condizioni per la loro applicabilità. Questi reati, soprattutto il cyberstalking, come attestato da studi e dossier dell’ONU, del COE e da una recente sentenza della CEDU Buturuga c. Romania dell’11/2/20 , sono in costante aumento tanto da essere visti come una piaga sociale.

È questo il punto focale su cui s’incentra la sentenza del TAR Puglia sez. II numero 439 pubblicata il 23 marzo con cui ha respinto il gravame dell’ammonimento del Questore, presentato da un uomo accusato di perseguitare, anche online, una gestrice di un centro di abbronzatura. Ammonimento del Questore. La l. numero 38/09 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, numero 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori” ha apportato varie modifiche al codice penale, ma soprattutto ha previsto due diversi istituti per contrastare e punire questo fenomeno sociale l’articolo 7 introduce un nuovo reato al codice penale articolo 612 bis e l’articolo 8 disciplina un procedimento amministrativo l’ammonimento del Questore. Si tratta di una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione la giurisprudenza ha in più occasioni precisato che il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a impedire che gli atti persecutori siano più ripetuti e cagionino esiti irreparabili Cons.St.2599/15 . Infatti, può essere presentata prima che la vittima sporga querela e l’inosservanza di questa misura da un lato costituisce un’aggravante del reato ex articolo 612- bis c.p. e dall’altro uno dei casi per i quali è prevista la procedibilità d’ufficio contro lo stesso. Per la sua natura ed essendo un procedimento amministrativo non richiede la prova del reato, bensì è sufficiente che si sia fatto riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un 'perdurante' e 'grave' stato di ansia e di paura, senza che se ne renda necessaria la certificazione da parte di un medico . Per raggiungere i fini della prevenzione del reato e per essere efficace è necessaria la tempestività dell’azione del Questore per evitare che vi siano ulteriori condotte lesive, aventi anche rilevanza penale, potenziando con strumenti ad hoc quel potere di comporre bonariamente i dissidi privati riconosciuto all'autorità di pubblica sicurezza sin dal R.D. 18 giugno 1931, numero 773 T.U.L.P.S. , a tutela della tranquillità e della sicurezza dei cittadini . Ciò giustifica la diversa intensità dell’attività investigativa alla base dei due istituti, in quanto l’ammonimento si basa sulla logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l'intero diritto amministrativo della prevenzione Cons. St.1085/19 e 5259/18 . Poteri del Questore. In breve è riconosciuto al Questore il discrezionale apprezzamento in ordine alla fondatezza dell’istanza, al fine di conseguire una ragionevole certezza sulla plausibilità e sulla verosimiglianza delle vicende ivi esposte, verificando la sussistenza dei presupposti costitutivi dell’esercizio del potere di ammonimento, tanto in relazione alla esecuzione di condotte reiterate, di minaccia o di molestia, quanto in relazione alla derivazione da esse di un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero di un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero all’alterazione effettiva delle abitudini di vita della vittima e ciò in coerenza con il bene giuridico tutelato dalla norma penale di riferimento, individuabile nella libertà morale, compromessa dallo stato di ansia e timore che impedisce alla vittima di autodeterminarsi senza condizionamenti . Nella fattispecie essendo state rispettate le suddette condizioni l’ammonimento era lecito. Procedimento penale. L’articolo 612- bis c.p. punisce chi con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita . È palese che richieda una fase investigativa/probatoria più approfondita e severa di quella dell’ammonimento in quanto, dimostrando la commissione di un reato deve formulare un’accusa imputazione e contestualmente fornire anche all’imputato elementi per esercitare i diritti alla difesa ed al contraddittorio. Si noti che la menzionata sentenza CEDU, oltre a fare un ricco excursus, sulle norme internazionali in materia, descrive dettagliatamente tutte le fasi di questo reato nello specifico del cyberstalking . Per la CEDU lo Stato che non compie le dovute indagini e non punisce chi commette questi reati viola gli articolo 3 e 8 Cedu divieto di tortura e tutela della privacy .

TAR Puglia, sez. II, sentenza 8 ottobre 2019 23 marzo 2020, n. 439 Presidente Adamo – Estensore Testini Fatto e diritto 1. In esecuzione dell’ordinanza del Questore di Bari del -omissis-, in data 18 febbraio 2016, il ricorrente è stato ammonito, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, a tenere un comportamento conforme alla Legge, desistendo da ogni atteggiamento persecutorio e vessatorio di qualsiasi genere, espresso anche sotto forma di mera molestia e capace di cagionare a omissis -un consequenziale e grave disagio psico-fisico, avendo ragionevolmente indotto già la medesima in un protratto stato di ansia e di paura nel tempo, con annesso mutamento delle relative abitudine di vita”. 1.1 Il 17 gennaio 2016, la signora-O missis omissis -aveva presentato istanza di ammonimento esponendo quanto segue. I contatti con il ricorrente erano iniziati nel maggio 2015, allorquando, verso l’orario di chiusura serale, egli si era presentato, come cliente, presso il centro di abbronzatura sito a Bari, in via omissis , ove lavora la signora omissis -. Il ricorrente aveva poi cominciato a presentarsi presso il luogo di lavoro della signora omissis -con una media di due o tre volte alla settimana, riferendole della composizione di poesie a lei dedicate. La contattava frequentemente su Facebook, ove pubblicava foto della donna senza il suo consenso, insistendo anche allorquando la stessa gli chiedeva di cessare con tale condotta e, anzi, pubblicando sul noto social anche espressioni offensive. Il ricorrente aveva iniziato anche a inviare richieste di amicizia su Facebook agli amici della signora omissis -e a frequentare, dal mese di ottobre, gli stessi locali abitualmente frequentati dalla stessa che, pertanto, aveva smesso di andarci. Contestualmente pubblicava foto del cane della donna, indicava il quartiere nel quale la stessa passeggiava la invitava a sporgere querela nei suoi confronti. Il 24 dicembre 2014 si era presentato, come anticipato con un messaggio publicato su Facebook, presso la sede di lavoro della donna, portando con sé dei regali. In quell’occasione la signora omissis -si era nascosta e una sua collega aveva risposto al ricorrente di non sapere dove la stessa si trovasse. Il successivo 4 gennaio 2015, era riuscito a incontrare la donna, recandosi sul suo posto di lavoro verso le 20 30, occasione in cui la medesima lo aveva invitato ad andar via, avvisandolo che avrebbe chiamato le forze dell’ordine. Dopo tale episodio, la signora omissis -si avvedeva della creazione di due profili Facebook a suo nome, con immagini non autorizzate e conversazioni di fantasia col signor-OMISSIS-. Il 17 gennaio 2015, le comunità di aver creato un altro profilo della donna su Facebook. La signora omissis allegava all’istanza 28 allegati. 1.2 Con nota del 3 febbraio 2016, la Questura ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento, il quale ha presentato le proprie osservazioni il 9 febbraio 2016. La Questura ha istruito la pratica escutendo 3 testi, riscontrando la creazione dei 3 profili falsi su Facebook della signora-OMISSIS-e confrontando tutte le risultanze con le osservazioni presentate dall'interessato. 1.3 Con ordinanza del omissis , il Questore, dando atto di tutta l’attività istruttoria svolta, ha motivatamente ritenuto che i fatti emersi conducano ad un’affermazione di congruità e verosimiglianza delle tesi avanzate dall’esponente-OMISSIS--OMISSIS-, nei confronti dell’attività persecutoria posta in essere, a più riprese, da-OMISSIS -OMISSIS-ed inquadrabile nella fattispecie di Atti persecutori”, di cui all’art. 612 bis c.p.” disponendo di procedere all’ammonimento del medesimo. 2. Avverso il predetto atto insorge parte ricorrente, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi. Eccesso di potere per travisamento dei fatto e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di adeguata motivazione. Violazione e falsa applicazione degli art. 7 8 del D.L. n. 11/2019. Il ricorrente, in buona sostanza, assume che sia intercorso con la signora-OMISSIS-un mero fraintendimento e che, anzi, sia stato lui vittima di denigrazione nonché di minacce e di pedinamenti da parte degli amici di lei. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, eccependo l’infondatezza del gravame e invocandone la reiezione. Previo deposito di un’ulteriore memoria da parte del ricorrente, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del giorno 8 ottobre 2019. 2. Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento. 2.1 Giova preliminarmente rammentare il pertinente quadro normativo di riferimento. Il decreto legge n. 11 del 2009, convertito dalla legge n. 38/2009, ha inserito nel codice penale l’art. 612-bis, rubricato Atti persecutori”, che punisce con pena detentiva la condotta di chi con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, salvo i casi previsti dalla legge. In relazione a tale fattispecie di reato lo stesso decreto legge n. 11/2009 ha poi previsto il potere di ammonimento del Questore. In particolare l’art. 8 del decreto legge n. 11/2009 dispone come segue 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni. 3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo. 4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo”. Dal confronto tra i due articoli emerge che l’istituto dell’ammonimento è una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione la giurisprudenza ha in più occasioni precisato che il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a impedire che gli atti persecutori siano più ripetuti e cagionino esiti irreparabili ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599 . Inoltre – proprio in ragione del fatto che il procedimento amministrativo di cui all’art. 8 del decreto legge n. 11/2009 si muove su un diverso piano cautelare e preventivo da quello del procedimento penale per il reato di cui all’art. 612-bis c.p. – il provvedimento conclusivo decreto di ammonimento presuppone non l’acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un’imputazione per il reato di stalking, bensì la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che, nel contesto di relazioni intersoggettive, possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato. Pertanto, ai fini dell’ammonimento, non occorre che si sia raggiunta la prova della commissione del reato, bensì è sufficiente il riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura. 2.2 L’articolato normativo evidenzia l’intento del legislatore di approntare un sistema integrato di misure per prevenire o interrompere sul nascere, prima ancora che punire, condotte che per la loro semplice attitudine o idoneità astratta possono creare il pericolo di verificazione di eventi molesti o lesivi della libertà di autodeterminazione di soggetti in posizione, se non altro psicologica, di minorata difesa. Laddove pertanto questi ultimi, anche allo scopo di evitare lo strepitus fori, richiedano interventi cautelari che prescindono dalla scelta di querelare il presunto aggressore, la tempestività degli stessi diviene corollario imprescindibile della loro auspicata efficacia. Ciò non allo scopo di anticipare in qualche modo la soglia di punibilità delle condotte astrattamente ascrivibili alla nuova fattispecie di stalking, ma al contrario per evitare che vi siano ulteriori condotte lesive, aventi anche rilevanza penale, potenziando con strumenti ad hoc quel potere di comporre bonariamente i dissidi privati riconosciuto all'autorità di pubblica sicurezza sin dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 T.U.L.P.S. , a tutela della tranquillità e della sicurezza dei cittadini” cfr. Consiglio di Stato , sez. III, 6 settembre 2018, n. 5259 . La giurisprudenza amministrativa ha altresì chiarito che la diversità delle conseguenze dell’ammonimento amministrativo e del procedimento penale giustifica anche la differente intensità dell’attività investigativa richiesta nelle due ipotesi, non essendo affatto necessario per addivenire al primo che si sia raggiunta la prova del reato, bensì sufficiente che si sia fatto riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un 'perdurante' e 'grave' stato di ansia e di paura, senza che se ne renda necessaria la certificazione da parte di un medico [ ] È cioè essenziale che l’ammonimento raggiunga nella sua configurazione ex ante quella funzione tipicamente cautelare e preventiva tesa ad evitare che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili, a prescindere dalla loro successiva sottoposizione al vaglio del giudice penale e perfino dalla ritenuta successiva irrilevanza degli stessi sotto il profilo di tale tipo di responsabilità” Consiglio di Stato, sentenza n. 5259 del 2018, cit. . All’ammonimento deve quindi applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l'intero diritto amministrativo della prevenzione” Consiglio di Stato, sez. III, 15 febbraio 2019, n. 1085 . 2.3 Se è vero che i provvedimenti di ammonimento sono espressione di un potere valutativo ampiamente discrezionale del quadro indiziario – e che, conseguentemente, non è necessario che sia raggiunta la prova di un reato dimostrandosi sufficiente l’emersione di un comportamento persecutorio obiettivamente in grado di ingenerare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura – nondimeno rileva, nel quadro delle coordinate di legittimità che assistono l’esercizio de potere de quo, la correttezza dell’apprezzamento condotto dalla procedente autorità in ordine alle circostanze di fatto alla medesima rappresentate aventi efficienza causale ai fini dell’adozione della determinazione monitoria di che trattasi. In tal senso, è rimesso al questore il discrezionale apprezzamento in ordine alla fondatezza dell’istanza, al fine di conseguire una ragionevole certezza sulla plausibilità e sulla verosimiglianza delle vicende ivi esposte, verificando la sussistenza dei presupposti costitutivi dell’esercizio del potere di ammonimento, tanto in relazione alla esecuzione di condotte reiterate, di minaccia o di molestia, quanto in relazione alla derivazione da esse di un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero di un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero all’alterazione effettiva delle abitudini di vita della vittima e ciò in coerenza con il bene giuridico tutelato dalla norma penale di riferimento, individuabile nella libertà morale, compromessa dallo stato di ansia e timore che impedisce alla vittima di autodeterminarsi senza condizionamenti cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. I, 30 luglio 2019, n. 1781 e Sez. III, 28 giugno 2010, n. 2639 . 2.4 Quanto alla fattispecie all’esame, l’esercizio del potere – sostanziatosi nell’adozione dell’impugnato ammonimento, reso nei confronti dell’odierno ricorrente – non rivela la presenza di profili inficianti, suscettibili di condurre all’accoglimento del mezzo di tutela all’esame. L’istruttoria condotta dall’Amministrazione, infatti, disvela una sufficiente correlazione logica fra l’oggettiva gravità dei comportamenti posti in essere dal ricorrente – quantunque apprezzata non in una logica probatorio-dimostrativa, propria del giudizio penale, ma in un quadro di apprezzabilmente dimostrata concludenza al fine della potenzialità lesiva in essi insita – e l’idoneità degli stessi ad ingenerare nel soggetto passivo quello stato di ansia e/o timore per la propria incolumità” che costituisce essenziale, quanto indefettibile, presupposto per l’adozione della misura monitoria. In particolare, la Questura ha verificato la plausibilità e verosimiglianza delle vicende esposte dalla signora-OMISSIS-escutendo ben tre testi e riscontrando l’effettiva creazione di tre profili Facebook fasulli. Ma, soprattutto, ha rinvenuto la conferma di quanto esposto dalla vittima proprio nelle allegazioni procedimentali del ricorrente. A ciò aggiungasi che la Questura ha sentito la stessa signora-OMISSIS-per ottenere chiarimento circa le ulteriori circostanze di fatto rappresentate in sede istruttoria dal ricorrente. Accertata la veridicità delle circostanze di fatto indicate al punto 1. e dettagliatamente elencate dall’ordinanza gravata, non appare affatto irragionevole quanto ritenuto plausibile dalla Questura ovvero che le reiterate presentazioni presso il luogo di lavoro della signora -OMISSIS-, l’incalzante corteggiamento con poesie, messaggi e regali, nonostante l’espressa non corrispondenza da parte di quest’ultima e, anzi, l’invito a cessare ogni tipo di rapporto la violazione della privacy della stessa mediante la pubblicazione di foto e la creazione di falsi profili Facebook la minaccia pubblicata sul social network di controdenunciarla in caso di richiesta di aiuto alle autorità competenti e di rendere pubblica la vicenda siano state la causa del mutamento radicale delle abitudini di vita della donna accertato dall’Ufficio Stalking. 3. Il ricorso, in definitiva, è infondato e va respinto. 4. Il Collegio respinge definitivamente l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza del ricorso. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle amministrazioni resistenti, che liquida nella misura di complessivi euro 2.000,00 duemila/00 , oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti nominati.