Il sinistro in autostrada stimola la revisione

L’incidente autostradale con danni a cose e persone ed evidenti documentate complessità tecniche correlate ad una velocità del veicolo non commisurata alle caratteristiche della strada ingenera dubbi palesi sull’idoneità del conducente. Ed è quindi legittimo un successivo provvedimento di revisione della patente di guida.

Lo ha chiarito il Tar Liguria, sez. II, con la sentenza n. 71 del 28 gennaio 2020. La vicenda processuale. Un autista è incorso in un rocambolesco sinistro stradale perdendo il controllo della propria autovettura mentre percorreva un tratto autostradale. All’esito dell’incidente, oltre ad una serie di danni alle cose, la moglie dell’autista ha riportato gravi ferite e per questo motivo la prefettura ha disposto la sospensione cautelare della patente. Contro il conseguente provvedimento di revisione della licenza di guida adottato dalla motorizzazione ai sensi dell’art. 128 c.d.s., l’interessato ha proposto senza successo censure al collegio. Il provvedimento di revisione della patente di guida è caratterizzato da ampia discrezionalità circa la corretta valutazione dei dubbi inerenti la capacità tecnica dell’autista. A differenza dei provvedimenti assunti per finalità sanzionatorie la revisione ex art. 128 c.d.s. non presuppone l’accertamento di violazioni stradali ma può essere adottato in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psichica o tecnica”. Nel caso sottoposto all’esame del collegio la condotta di guida del trasgressore è stata adeguatamente rappresentata come una guida pericolosa e dunque la valutazione sintomatica operata dall’amministrazione appare immune dai vizi dedotti.

TAR Liguria, sez. II, sentenza 19 dicembre 2019 – 28 gennaio 2020, n. 71 Presidente Pupilella – Estensore Morbelli Fatto e diritto E’ impugnato il provvedimento n. 398/18 emesso in data 6 settembre 2018 e notificato in data 1° ottobre 2018, con il quale la Motorizzazione Civile di Savona ha disposto la revisione della patente di guida della categoria B nei confronti dell’attuale ricorrente. Il provvedimento è fondato sul dubbio in ordine alla persistenza dei requisiti psicofisici e tecnici per il possesso della patente di guida ingenerato del contegno di guida dell’attuale ricorrente in occasione del sinistro avvenuto in data 15 febbraio 2018 sull’autostrada A 10 carreggiata sud alla progressiva chilometrica n. 62 + 890. In particolare, mentre percorreva l’autostrada il Sig. omissis perdeva il controllo della propria autovettura, di talchè l’automobile da lui condotta urtava contro la cuspide metallica posta a separazione della corsia di decelerazione dello svincolo di Finale dalla corsia di marcia, rimbalzava sulla carreggiata verso sinistra effettuava una rotazione in senso orario per 180° urtava il guard rail centrale per poi arrestare la propria corsa sulla corsia del sorpasso in direzione contraria al senso di marcia doc n. 4 prod. 13.12.2018 amministrazione resistente . In conseguenza del sinistro, la sig.ra omissis -omissis -, moglie del ricorrente, che viaggiava in qualità di trasportata sul veicolo, riportava gravi lesioni, refertate dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pietra Ligure con giorni 45 di prognosi per pneumotorace destro, frattura sternale, frattura primo arco costale, e frattura vertebrale somatica in L2 in politrauma da incidente della strada. Nei confronti del Sig. -OMISSIS veniva altresì disposta la sospensione cautelare della patente di guida con ordinanza della Prefettura di Savona del 28 maggio 2018, ai sensi dell’art. 222 d.lgs. n. 285/92 Con il ricorso attualmente in decisione il ricorrente ha censurato l’illegittimità del provvedimento che dispone la revisione della patente di guida, in ragione dei seguenti motivi 1. Violazione dell’art. 128 C.d.S. e degli artt. 3 e 10 della l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione illogicità ed irrazionalità manifeste” in quanto, pretesa la natura discrezionale del provvedimento gravato, l’amministrazione procedente non solo non avrebbe fornito una motivazione idonea ad esplicare il bilanciamento di interessi sotteso al provvedimento impugnato, ma avrebbe altresì erroneamente individuato nella presenza di una persona ferita un presupposto sufficiente per l’adozione del provvedimento di revisione. 2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 10 della legge 241 del 1990 e difetto di motivazione in riferimento alla memoria presentata dal ricorrente”, in quanto l’amministrazione non avebbe considerato delle deduzioni compiute dal ricorrente in sede procedimentale, atteso altresì che la coniuge del ricorrente avrebbe dichiarato la completa guarigione dalle lesioni riportate nel sinistro in un termine inferiore a 40 giorni e che pertanto le lesioni non sarebbero da configurarsi come gravi”. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata. Con ordinanza 20 dicembre 2018 n. 314 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato. Successivamente, a seguito dell’assoluzione riportata in sede penale, con sentenza del Tribunale di Savona 18 luglio 2019 n. 993, il ricorrente sollecitava la decisione del ricorso. All’udienza del 19 dicembre 2019 il ricorso è passato in decisione. Il ricorso è infondato. Alla presente fattispecie trova applicazione l’art. 128, del d.lgs. n. 285/1992 Codice della strada , rubricato Revisione della patente du guida”, che al comma 1 prescrive che Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonchè il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente ”. Il provvedimento con cui l’autorità procedente dispone la revisione della patente presenta carattere altamente discrezionale, e la relativa discrezionalità risulta parametrata all’insorgenza di dubbi” circa il possesso, in capo al titolare della patente di guida, dei requisiti psicofisici e tecnici di idoneità alla conduzione del veicolo. Segnatamente, al fine dell’adozione del provvedimento che dispone la revisione della patente di guida è sufficiente il riscontro, da parte dell’amministrazione procedente, di un quadro fattuale denotante condizioni di parziale o totale incertezza – al momento dell’adozione del provvedimento dispositivo della revisione – circa la persistenza, in capo al titolare di patente, dei requisiti tecnici e psicofisici di idoneità alla guida prescritti per legge. E’ stato cosi affermato che i provvedimenti di revisione della patente di guida di cui all'art. 128 del d.lg. n. 285 del 1992, a differenza di quelli assunti ai sensi dell'art. 126 bis decreto citato, non hanno finalità sanzionatorie o punitive e non presuppongono l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica TAR Veneto III 9 gennaio 2017 n. 9 . Peraltro, l’ampia discrezionalità connotante l’azione della p.a. nella fattispecie di cui al citato art. 128, comma 1, d.lgs. n. 285/92 risulta soggetta ai limiti di sindacabilità giurisdizionale che connotano la discrezionalità amministrativa, vale a dire la manifesta illogicità, la contraddittorietà e l’irragionevolezza o sproporzione. Il provvedimento fa riferimento al sinistro di cui si è dato conto il quale per le sue modalità, tali da ingenerare dubbi sulla persistenza dei requisiti psico fisici e tecnici necessari per l’idoneità alla guida, evidenzia l’infondatezza del vizio di difetto di motivazione dedotto. In particolare il ricorrente urtava la cuspide metallica del guard rail spartitraffico posto alla posta a separazione della corsia di decelerazione dello svincolo di Finale dalla corsia di marcia, per poi arrestare la propria corsa contro il guard rail sinistro della carreggiata. Di tale dinamica non è stata fornita una etiologia convincente da parte del ricorrente, essendo rimasto indimostrato e privo di riscontri l’assunto secondo il quale un guasto tecnico avrebbe determinato il sinistro. Ed al contrario il ricorrente agli agenti intervenuti nell’immediatezza riferiva di avere perso il controllo dell’auto senza ricondurre tale evento a qualsivoglia guasto del mezzo dichiarazioni del ricorrente riportate nel doc. n. 9 prod. 13.11.2018 dell’amministrazione . Quanto poi alla velocità del veicolo occorre rilevare come il ricorrente sia stato sanzionato in via amministrativa ai sensi dell’art. 141, comma 11 e 15, comma 2 codice della strada. Il ricorrente sostiene che la vettura dallo stesso guidata non avrebbe, in realtà, viaggiato a velocità eccessiva rispetto ai limiti posti a presidio della sicurezza del traffico autostradale. Anche tale affermazione risulta indimostrata dal momento che l’unico elemento in tal senso costituito dalle dichiarazioni della coniuge rese in sede penale appaiono inattendibili sia per il vincolo di coniugio sussistente tra il testimone e il ricorrente sia per la difficoltà che spesso ha il passeggero a rendersi conto della effettiva velocità del mezzo. Né a tal riguardo alcun vincolo derivante dal giudicato deriva dalla sentenza penale del Tribunale di Savona 18 luglio 2019 n. 993 posto che la sentenza di non doversi procedere per difetto di una condizione di procedibilità, quale quella resa in sede penale sulla vicenda de qua, non reca alcun accertamento sul merito vincolante per altri giudici. L’art. 654 c.p.p. stabilisce infatti l’efficacia extrapenale del giudicato soltanto nei casi di assoluzione o condanna. In conclusione poiché risulta indimostrato l’assunto in ordine alla etiologia alternativa nella causazione del sinistro come del pari non risulta dimostrato il rispetto del limite di velocità da parte del ricorrente la valutazione sintomatica operata dall’amministrazione appare immune dai vizi dedotti. Irrilevante nell’economia della valutazione della p.a. appare poi la circostanza che le lesioni riportate dalla Sig.ra omissis siano qualificabili come lesioni semplici e non come lesioni gravi. Alla luce di quanto sopra esposto, il giudizio circa la sussistenza di dubbi sull’effettiva persistenza delle condizioni di idoneità alla guida in capo al ricorrente, si giustifica e motiva in relazione al quadro fattuale che perimetra la fattispecie per cui è causa, senza che la valutazione compiuta dall’amministrazione presenti profili di illegittimità in ordine alla discrezionalità che la connota. In ragione delle suesposte considerazioni, questo T.A.R. ritiene il ricorso infondato e, come tale, da respingersi. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 2000, 00 duemila/00 . Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.