Equo indennizzo: l’avvocato non può surrogarsi al cliente inerte nei confronti del Ministero della Giustizia

Il diritto ad ottenere un equo indennizzo ex l. Pinto è personalissimo e non può essere, perciò, fatto valere in via surrogatoria dall’avvocato antistatario, che avrà diritto a recuperare solo le spese di lite ed oneri accessori spettantegli. L’azione surrogatoria è infatti incompatibile con il giudizio amministrativo che non conosce ipotesi di legittimazione anomala quali quelle proprie dei rapporti civilistici e di cui caso tipico è appunto quello previsto dall’art. 2900 c.c. .

È quanto stabilito dal TRGA di Trento con la sentenza n. 113/19 depositata il 30 settembre in cui è stata dichiarata parzialmente inammissibile la richiesta avanzata da un avvocato in un giudizio di ottemperanza ad un decreto con cui erano state liquidate somme a favore della propria cliente a conclusione di un giudizio promosso per irragionevole durata di un altro processo. Il caso. A fronte dell’inerzia del Ministero della Giustizia, condannato a corrispondere in favore della donna l’importo di euro 3.250, oltre interessi legali, ed a rifondere le spese di lite da distrarsi a favore del difensore antistatario avvocato, quest’ultimo aveva promosso un giudizio di ottemperanza anche in surroga della cliente. L’avvocato riteneva infatti di vantare un diritto di credito certo, liquido ed esigibile nei confronti della cliente e sottolineava la situazione di incertezza in ordine al soddisfacimento non avendo la debitrice beni fruttuosamente esecutabili. La donna rimaneva inoltre inerte, nonostante diversi solleciti, con riferimento all’azione per ottenere l’ottemperanza del decreto della Corte d’appello. Il Ministero di Giustizia eccepiva l’inammissibilità del giudizio di ottemperanza relativamente all’azione surrogatoria, nulla questio invece sulle somme richieste dal legale in proprio e delle quali effettivamente risultava creditore. L’equo indennizzo è un diritto personalissimo. Il diritto all’equa riparazione riguarda il ed ha natura di danno non patrimoniale, ed è un diritto personalissimo, di tale natura che, come affermato dalla Corte di Cassazione sez. II civile, 02/10/2017, n. 22975 , non può essere fatto valere in via surrogatoria . Tale azione civile, come sopra ricordato, è incompatibile col processo amministrativo CAGRS 912/13 , in cui si chiede la tutela di un interesse personale, attuale e diretto, nel senso che incide immediatamente sull'interesse legittimo proprio della parte ricorrente. Inammissibilità dell’azione surrogatoria. Più precisamente la prassi costante sul punto rileva che è quindi da ritenere inammissibile, per difetto di legittimazione all'azione, il ricorso giurisdizionale proposto da un soggetto giuridico in luogo di un altro direttamente leso da un provvedimento amministrativo, in quanto, poiché la legittimazione presuppone l'esistenza di un interesse giuridicamente protetto in capo al soggetto che propone l'azione giurisdizionale, esso non può surrogarsi al destinatario dell'atto impugnato, ossia di colui che risente direttamente degli effetti lesivi di quest'ultimo, perché ciò non è consentito dal vigente ordinamento processuale Cons. St. 2439/14 . Infatti, l'azione surrogatoria, disciplinata dall’art. 2900 c.c., conferendo al creditore la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui e, quindi, avendo carattere necessariamente eccezionale, per quanto sopra rilevato, non è estensibile al giudizio amministrativo, in cui la legittimazione all’azione presuppone l'esistenza di un interesse giuridicamente protetto direttamente in capo al soggetto che propone l'azione giurisdizionale. Crediti liquidabili all’avvocato antistatario tramite il giudizio di ottemperanza. Il giudizio di ottemperanza è quindi inammissibile, per difetto di legittimazione, relativamente alla richiesta di surroga nel credito della cliente nei confronti del Ministero di Giustizia, ma è ammissibile relativamente alle spese di lite ed oneri accessori vantati dal ricorrente in qualità di avvocato antistatario.

TRGA Trento, sez. Unica, sentenza 26 – 30 settembre 2019, n. 113 Presidente Vigotti – Estensore Tassinari Fatto e diritto La Corte d’appello di Trento, a conclusione del giudizio promosso per l’irragionevole durata di un processo, con il provvedimento in epigrafe descritto, ha condannato il Ministero della giustizia a corrispondere in favore di M. N. l’importo di euro 3.250,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed a rifondere le spese di lite, liquidate in complessivi euro 756,00 oltre ad accessori di legge da distrarsi a favore del difensore antistatario avvocato G. F Tale decisione è passata in giudicato, ma la resistente Amministrazione della giustizia, ritualmente intimata presso il domicilio reale, non ha versato ai creditori le somme dovute, per cui il difensore antistatario, creditore delle spese di lite, decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, allo spirare del quale può essere ritualmente proposto il giudizio d’ottemperanza C.d.S., sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2654 , ha proposto il ricorso in esame mediante il quale chiede che venga ordinato al Ministero della giustizia di ottemperare al decreto della Corte d’appello sia con riguardo alla corresponsione della somma direttamente dovutagli di euro 756,00 oltre ad accessori di legge, sia, agendo in via surrogatoria, con riferimento all’importo di euro 3.250,00 spettante alla signora N Il ricorrente ha, altresì, richiesto che sia disposta la nomina di un commissario ad acta il quale provveda a dare esecuzione al provvedimento nel caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione, instando, infine, per la rifusione delle spese del presente giudizio. Quanto all’azione esperita in via surrogatoria l’interessato ha, in particolare, rappresentato di vantare, in forza di provvedimenti giudiziari decreto ingiuntivo n. 1477/2016 e sentenza n. 1264/2018 del Tribunale di Verona , un diritto di credito certo, liquido ed esigibile nei confronti della signora N. dell’importo complessivo pari asseritamente ad euro 32.745,85, la situazione di incertezza in ordine al soddisfacimento del proprio credito non avendo la debitrice beni fruttuosamente esecutabili, l’infruttuoso esperimento di procedure esecutive nonché l’inerzia della debitrice, pur più volte sollecitata, con riferimento all’azione per ottenere l’ottemperanza del decreto della Corte d’appello indicato in epigrafe. L’Amministrazione resistente, insistendo per la reiezione del ricorso, nega l’esperibilità dell’azione surrogatoria, in particolare per il carattere strettamente personale del diritto all’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla non ragionevole durata del processo, mentre nulla contesta a riguardo del diritto di credito proprio del ricorrente. All’odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto per la decisione. Il gravame, con riferimento alla richiesta di ottemperanza al decreto decisorio della Corte d’appello nella parte riguardante la corresponsione della somma dovuta al difensore antistatario, è fondato e va, dunque, parzialmente accolto. Il decreto di condanna pronunciato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001 ha, infatti, natura decisoria in materia di diritti soggettivi, ed è perciò idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato ai fini dell’ammissibilità del ricorso per ottemperanza. Nella fattispecie, inoltre, l’amministrazione non ha dedotto l’insussistenza dei presupposti per ottenere l’ottemperanza a detto decreto con riguardo a quanto dovuto al difensore antistatario il quale agisce anche per un credito proprio. Ne consegue che, in primis, va dichiarato l’obbligo del Ministero della giustizia di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento a favore del ricorrente dell’importo euro 756,00 liquidato nei suoi confronti dalla Corte d’appello nel termine di giorni 30 trenta decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte della presente decisione. Nell’eventualità di inutile decorso del predetto termine, si nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali – Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia che, entro l’ulteriore termine di 30 trenta giorni, provvederà a porre in essere tutti i necessari adempimenti, su semplice richiesta scritta e motivata della parte interessata. Quanto alla richiesta di ottemperanza al decreto decisorio della Corte d’appello con riferimento all’importo spettante alla signora N., va premesso che essa configura un’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. Ciò posto, merita rilevare che il ricorrente agisce in ottemperanza per esigere quanto riconosciuto alla creditrice dalla già intervenuta definizione del giudizio di equa riparazione. Peraltro, il diritto all’equa riparazione riguarda il ed ha natura di danno non patrimoniale, ed è un diritto personalissimo, di tale natura che, come affermato dalla Corte di cassazione sez. II civile, 02/10/2017, n. 22975 , non può essere fatto valere in via surrogatoria. A ciò aggiungasi che l’esperimento di tale azione surrogatoria non è compatibile con il giudizio amministrativo che non conosce ipotesi di legittimazione anomala quali quelle proprie dei rapporti civilistici e di cui caso tipico è appunto quello previsto dall’art. 2900 cod. civ.” C.G.A.R.S. n. 902/2013 . Per costante giurisprudenza, perché un interesse possa essere tutelabile con un'azione giurisdizionale amministrativa, deve essere, oltre che attuale, personale , e anche la lesione da cui discende l'interesse al ricorso, oltre che attuale, deve essere diretta”, nel senso che deve incidere in maniera immediata sull'interesse legittimo proprio della parte ricorrente. È quindi da ritenere inammissibile, per difetto di legittimazione all'azione, il ricorso giurisdizionale proposto da un soggetto giuridico in luogo di un altro direttamente leso da un provvedimento amministrativo, in quanto, poiché la legittimazione presuppone l'esistenza di un interesse giuridicamente protetto in capo al soggetto che propone l'azione giurisdizionale, esso non può surrogarsi al destinatario dell'atto impugnato, ossia di colui che risente direttamente degli effetti lesivi di quest'ultimo, perché ciò non è consentito dal vigente ordinamento processuale.” C.d.S., sez. V, n. 2439/2014 . In altre parole, l'azione surrogatoria regolata dall’art. 2900 del c.c. conferisce al creditore la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, non suscettibile di estensione al giudizio amministrativo, in cui la legittimazione all’azione presuppone l'esistenza di un interesse giuridicamente protetto direttamente in capo al soggetto che propone l'azione giurisdizionale. In conclusione il ricorso deve essere in parte accolto con riguardo alla somma dovuta al difensore antistatario e in parte dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente con riferimento all’importo spettante alla signora N. . La peculiarità della questione esaminata giustifica la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto - dichiara l’inottemperanza, con riguardo alla somma dovuta al difensore antistatario, al decreto pronunciato dalla Corte d’appello in epigrafe indicato - ordina al Ministero della giustizia di ottemperare al disposto della Corte d’appello di Trento nel rubricato decreto decisorio, con riguardo alla somma dovuta al difensore antistatario, provvedendo al pagamento di detta somma entro il termine perentorio di giorni 30 trenta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte della presente decisione - in caso di inutile decorso del termine assegnato, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali – Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, che provvederà, scaduto il termine predetto e su istanza di parte, entro il termine ulteriore di giorni 30 trenta , a quanto necessario per il pagamento del dovuto e in parte lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.