I congedi parentali non sono cumulabili con i permessi per assistere un disabile e le ferie

Il congedo parentale pone il lavoratore in uno stato di quiescenza in cui la sua attività lavorativa è sospesa tale interruzione comporta l’impossibilità che insorga il diritto alla maturazione di permessi retribuiti per assistere un parente disabile , del TFR e delle ferie.

E’ quanto deciso dal TAR Molise, sez. I, numero 233 depositata l’8 luglio 2019. Non è chiaro il caso sotteso alla fattispecie per i troppi omissis nel testo la lite sembra fondarsi su contestazioni sulla mancata detrazione dal conteggio del periodo di congedo retribuito delle festività nonché del mancato cumulo con altri permessi retribuiti e con le ferie. Cumulo di congedi parentali e di altri permessi retribuiti. La donna ha diritto a fruire dei permessi per assistere un familiare disabile ex art. 33 L. numero 104/92. Orbene l’art. 4, comma 5- quinquies, d.lgs. numero 119/11 sui congedi parentali prevede che il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto , mentre l’art. 42, comma 4, d.lgs. numero 151/01 prevede che i permessi ed i riposi per assistere i familiari disabili possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio . Il TAR, però, chiarisce che ciò premesso, non può ritenersi che durante il periodo di fruizione del congedo parentale maturino anche i permessi retribuiti previsti dal citato art. 33 e ciò in quanto il cumulo” dei permessi consentito dal sopra citato art 42, comma 4, deve essere correttamente inteso come possibilità di fruizione degli stessi in un medesimo arco temporale, ma non anche come maturazione ed insorgenza del diritto ai permessi medesimi in capo al lavoratore e ciò in quanto il diritto alla fruizione dei permessi retribuiti presuppone, necessariamente, lo svolgimento in essere e la costanza dell’attività lavorativa durante la quale tali permessi vengono a maturare . Come esplicato in epigrafe e sancito dal parere del Consiglio di Stato numero 3389/05 i periodi di congedo straordinario incidono negativamente sulla maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto, coerentemente con la natura del suddetto congedo che appare idoneo a determinare una vera e propria sospensione”, seppur temporanea, dell’attività lavorativa . Lo stesso vale per le ferie, per il TFR e la tredicesima mensilità. Ciò trova fondamento in varie circolari dell’INPS numero 32/12 e dell’INPDAP nnumero 30/03, 22/11 e 31/14 . Quando è possibile conteggiare le festività ed i riposi nel periodo di congedo? Affinché le festività e i riposi non vengano conteggiati nel periodo di congedo parentale occorre che la domanda di congedo sia stata presentata in maniera c.d. frazionata invece, se il congedo è richiesto in maniera continuativa, festivi e riposi non possono essere scomputati ma vanno in esso interamente conteggiati in tal senso si vedano anche Circolare INPS numero 64 del 15 marzo 2001 Circolare Dipartimento Funzione Pubblica numero 1 del 3 febbraio 2012 . Nella fattispecie non potevano essere conteggiati come richiesto invece dalla ricorrente.

TAR Molise, sez. I, sentenza 22 maggio 8 luglio 2019, n. 233 Presidente Silvestri Estensore Luce Fatto e diritto La ricorrente -omissis-. -omissis -omissis -omissis -omissis -omissis-. Ha chiesto, quindi, annullarsi in parte qua il provvedimento impugnato e dichiararsi il proprio diritto alla detrazione -omissis Il Ministero della Giustizia si costituiva con memoria formale. All’udienza pubblica del 22 maggio 20-omissis la causa è stata trattenuta in decisione. Il ricorso è infondato. Con il provvedimento qui gravato il Ministero della Giustizia, vista l’istanza presentata in data 8.10.2012, concedeva alla ricorrente-omissis La ricorrente, nell’impugnare il provvedimento, ne deduce l’illegittimità in quanto, a suo dire, l’Amministrazione aveva indebitamente conteggiato, nei suddetti -omissis-, -omissis-. Più nel dettaglio, l’Amministrazione avrebbe dovuto detrarre, dal computo complessivo,-omissis -omissis-+ -omissis- , -omissis- -omissis- ed -omissis--omissis- -omissis- -omissis Assume la ricorrente che, sia-omissis-, prevederebbero, sul punto, -omissis L’assunto non può essere condiviso. Ed infatti, l’articolo 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , prevede al comma 5 che il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio -omissis-92, n. -omissis-, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”. Precisa il comma 5 quinquies, introdotto dall’articolo 4 del D.Lgs n. 1-omissis-/2011, che il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto”. Precisa anche l’articolo 42 comma 4 del D.Lgs n. 151/2001 che i riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio -omissis-92, n. -omissis-, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio”. Ciò premesso, non può ritenersi che durante il periodo di fruizione del congedo parentale maturino anche i permessi retribuiti previsti dal citato articolo 33 e ciò in quanto il cumulo” dei permessi consentito dal sopra citato art 42 comma 4 deve essere correttamente inteso come possibilità di fruizione degli stessi in un medesimo arco temporale, ma non anche come maturazione ed insorgenza del diritto ai permessi medesimi in capo al lavoratore e ciò in quanto il diritto alla fruizione dei permessi retribuiti presuppone, necessariamente, lo svolgimento in essere e la costanza dell’attività lavorativa durante la quale tali permessi vengono a maturare. Durante il periodo di congedo parentale, all’opposto, l’attività lavorativa viene messa in uno stato, per così dire, di quiescenza atteso che tale congedo ne va determinare una vera e propria sospensione, non idonea a far maturare, in capo al lavoratore, gli ulteriori permessi ex articolo 33 della legge n -omissis-/92 parere Consiglio di Stato n. 3389/2005 . Analogamente è a dirsi per le festività ed i riposi che la ricorrente pretende esserle riconosciute e non conteggiate nel periodo complessivo di congedo parentale. Affinché le festività e i riposi non vengano conteggiati nel periodo di congedo parentale occorre che la domanda di congedo sia stata presentata in maniera c.d. frazionata invece, se il congedo è richiesto in maniera continuativa, festivi e riposi non possono essere scomputati ma vanno in esso interamente conteggiati in tal senso si vedano anche Circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001 Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012 . -omissis Quanto all’ulteriore profilo di censura concernente il trattamento economico spettante al lavoratore, si rileva come il provvedimento impugnato risulti legittimo e conforme al dettato normativo atteso che l’articolo 4 del D.Lgs n. 1-omissis-/2001, introducendo all’articolo 42 il comma 5 –quinquies, ha previsto espressamente che durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano le ferie, la tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto. Il tutto, peraltro, a conferma di quanto già riportato precedentemente dall’INPDAP nella informativa n. 30/2003 ed in numerosi circolari, quali la circolare INPDAP n. 31 del 12 maggio 2014 n. 22 del 28 dicembre 2011, la circolare INPS n. 32 del 6 marzo 2012 e la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012 ove si chiarisce, appunto, che i periodi di congedo straordinario incidono negativamente sulla maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto, coerentemente con la natura del suddetto congedo che appare idoneo a determinare una vera e propria sospensione”, seppur temporanea, dell’attività lavorativa parere Consiglio di Stato n. 3389/2005 . Con riferimento alle ulteriori censure, deve, infine, ritenersi che l’omessa indicazione del termine e della autorità cui impugnare l’atto non valgono, di per sé, ad inficiarne la validità potendo, semmai, integrare una mera irregolarità del provvedimento idonea, in caso di eventuale ritardo nella sua impugnazione, a giustificare l’errore scusabile del ricorrente nè il provvedimento impugnato può ritenersi carente di motivazione in quanto, nel caso in esame, in esso risulta chiaramente comprensibile il contenuto dispositivo, pienamente legittimo e conforme, per quanto sopra detto, al dettato normativo. Per quanto sin qui rilevato, quindi, il ricorso si rileva infondato e, pertanto, va respinto. Quanto alle spese di lite, la natura della controversia ne giustifica l’integrale compensazione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 22, comma 8 D.lg.s. -omissis-6/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.