Il rinnovo della patente salva dalla revisione tardiva

Non regge al vaglio dei giudici la revisione della patente ordinata in ritardo. Specialmente se nel frattempo l’interessato ha regolarmente rinnovato ed utilizzato la propria licenza per un decennio.

Lo ha evidenziato il Tar Veneto, sez. I, con la sentenza n. 528 del 29 aprile 2019. La vicenda. Un autista ha richiesto il rinnovo della licenza di guida alla scadenza del precedente periodo di validità decennale 2007-2017, ma senza successo. A parere della motorizzazione, infatti, la pratica di rinnovo non poteva essere completata per non meglio specificate cause ostative. Ovvero perché l’interessato non ha mai ottemperato alla richiesta di sottoporsi alla revisione della patente disposta il 18 agosto 2004 a seguito del mancato rinnovo della patente di servizio posseduta dal titolare. Contro il recente conseguente provvedimento del ministro dei trasporti che ha rigettato l’istanza di annullamento dell’annoso provvedimento di revisione l’autista ha proposto censure al collegio. Avere riesumato il mancato rinnovo di una patente ministeriale avvenuto nel 2001 non può giustificare un provvedimento così tardivo di revisione della licenza di guida. In particolare se nel frattempo all’interessato è stata rinnovata la patente per un decennio. L’intero procedimento a parere del tar è infatti viziato di eccesso di potere per contraddittorietà con particolare riferimento all’intercorso rinnovo della patente per il periodo 2007 – 2017. Sul punto pare opportuno premettere che non è viziato il provvedimento di revisione della patente di guida che sia tempestivamente adottato dall’amministrazione dei trasporti, poiché espressione di un apprezzamento immediato del pericolo per la sicurezza della circolazione e l’incolumità pubblica della condotta di guida del destinatario e non vale ad inficiare la legittimità del provvedimento, poi, la circostanza che esso troverà applicazione con l’ordine ivi contenuto di sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità – a distanza di tempo dalla sua emanazione”. In buona sostanza non è viziato un provvedimento di revisione applicato a distanza di tempo dalla sua emanazione. Ma nel caso sottoposto all’esame del collegio l’amministrazione aveva nel frattempo rinnovato la licenza di guida dell’autista. E questo presuppone una effettiva avvenuta verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dal codice stradale per l’idoneità alla guida.

TAR Veneto, sez. I, sentenza 20 marzo – 29 aprile 2019, n. 528 Presidente Dato – Estensore Nicolosi Fatto 1. Espone la ricorrente di aver avanzato in data 28.2.2017 ovvero alla scadenza del precedente rinnovo decennale 2007-2017 domanda di rinnovo della patente di guida cat. B, rilasciata il 26.2.1987. Detta domanda, lamenta l’esponente, non ha avuto riscontro neppure dopo la scadenza del documento di guida provvisorio inoltre, rappresenta la ricorrente, le ripetute istanze di chiarimento al riguardo presentate non sono state soddisfatte dagli Uffici della Motorizzazione che, senza fornire alcun documento scritto, hanno fatto generico riferimento a questioni ostative. La ricorrente evidenzia che a seguito di formale sollecito in data 29.5.2017 all’Amministrazione acciocché provvedesse a definire il procedimento, l’Ufficio, con nota prot. 125884 in data 5.6.2018, riferiva che da un controllo prima facie negli archivi informatici di questa amministrazione, risulta inserito un ostativo che non permette il rinnovo della patente”, specificando che da una verifica più approfondita” era emerso che l’esponente non aveva ottemperato alla comunicazione di sottoporsi alla revisione della propria patente, notificata il 1° dicembre 2004, in quanto parte soccombente nel ricorso gerarchico proposto avverso la revisione della patente disposta con provvedimento del 18/8/2004” quindi, lamenta l’esponente, concludeva condizionando il perfezionamento della procedura di rinnovo della patente civile” a non meglio specificate valutazioni circa il mancato adempimento al provvedimento di revisione del titolo abilitativo alla guida”. La richiamata revisione evidenzia parte ricorrente era stata prospettata dall’Ufficio Motorizzazione Civile nel 2004, in virtù del fatto che nel 2001 non era stata rinnovata alla stessa esponente la patente c.d. ministeriale” che la abilitava quale agente di -OMISSIS- a condurre i mezzi di servizio. In data 7 giugno 2018 rappresenta parte ricorrente veniva inviata all’Amministrazione un’ulteriore intimazione-diffida a provvedere al rinnovo e una contestuale istanza di accesso, rappresentando che l’ostativo indicato riguardava una vicenda mancato rinnovo, nell’anno 2001, della patente ministeriale non rilevante di per sé e rispetto al rinnovo della patente c.d. civile” oltre che palesemente inattuale. Seguiva dunque la nota della Motorizzazione Civile di -OMISSIS prot. 130346 in data 11.6.2018 che, nel confermare il contenuto della precedente 125884 datata 5.6.2018 , trasmetteva copia dei documenti relativi al caso ed, in particolare la nota Uff. Prov. D.T.T. di -OMISSIS prot. 7655/RC datata 18.8.2004 che aveva disposto la revisione della patente civile” il ricorso gerarchico avverso la stessa promosso dall’allora legale dell’esponente il decreto del Dir. Gen. D.T.T. n. 4195/128/2004 che aveva respinto il ricorso gerarchico. Dunque, l’esponente rappresenta che formali contestazioni e solleciti venivano espressi in data 12.6.2018, coinvolgendo anche l’U.R.P. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in via di reclamo per la situazione di impasse creatasi. In riscontro a tali rilievi rappresenta parte ricorrente perveniva a mezzo e-mail in data 20.7.2018 una nota della Direzione Provinciale di -OMISSIS che, ravvisando un sostanziale equivoco o malinteso , preannunciava il prossimo rilascio del documento, come poi ribadito espone la ricorrente il 24.7.2018 nel corso dell'incontro tenutosi presso la sede di -OMISSIS-, invitando l’interessata a tornare presso la sede della Motorizzazione Civile la settimana successiva per il ritiro del documento. Tuttavia, lamenta l’esponente, la consegna del documento veniva via via differita ad altra data fino a che è stata alla medesima rimessa, verso la metà del mese di agosto, la modulistica per presentare domanda di revisione della stessa, adducendo l’esistenza di un non meglio precisato diniego della Direzione interregionale, comunicato poi con mail del 30.8.2018, successiva all’ulteriore contestazione formalizzata in data 23.8.2018. Nello specifico, venivano così trasmessi – espone la ricorrente il decreto della -OMISSIS prot. 168809 in data 1.8.2018 che aveva respinto, sulla scorta di rinnovata motivazione, l’istanza di annullamento del provvedimento di revisione tecnica della patente di guida, prot. n. 7655/RC del 18/08/2004” e la nota dell’U.M.C-Uff Contenzioso Patenti prot. 174006/CP in d. 8.8.2018 che aveva invitato ad ottemperare al sopra citato provvedimento inoltrando richiesta di revisione. Dunque, con ricorso notificato in data 10 settembre 2018 e depositato in data 19 settembre 2018 l’esponente ha proposto le domande in epigrafe. 1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, contestando, perché infondato in fatto ed in diritto, quanto dedotto a fondamento della asserita illegittimità del provvedimento gravato e chiedendo il rigetto del ricorso previo rigetto dell’istanza cautelare in quanto inammissibile, improponibile, irricevibile, improcedibile, infondato nel merito. 1.2. Con ordinanza 4 ottobre 2018, n. 392 è stata accolta la domanda cautelare e per l’effetto sono stati sospesi i provvedimenti impugnati ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione. 1.3. All’udienza pubblica del 20 marzo 2019, presenti i difensori delle parti, come da verbale, i quali si sono riportati alle conclusioni già prese chiedendone l’accoglimento, il Collegio si è riservato di provvedere e ha trattenuto il ricorso in decisione. Diritto 1. In limine litis, il Collegio dichiara l’inutilizzabilità della memoria di replica depositata dalla parte ricorrente in data 27 febbraio 2019 alle ore 15 27, come risulta dal sistema . Si richiama sul punto quanto all’orario di deposito effettuato nell’ultimo giorno utile nonchè alla perentorietà del termine di deposito la sentenza 12 novembre 2018, n. 1039 di questa Sezione e la giurisprudenza ivi richiamata. 2. In primo luogo deve essere disattesa la richiesta formulata dalla difesa erariale con memoria depositata in data 6 dicembre 2018 volta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, a spese compensate, in ragione del riesame operato dall’Amministrazione del provvedimento di revisione della patente di guida intervenuta a seguito della segnalazione prot. n. 600/C Motor C.A. 079318 del 19.02.2004, emessa dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione Centrale dei servizi tecnico-logistici e della Gestione patrimoniale, inviata per il seguito di competenza all’U.M.C. di -OMISSIS-. La difesa erariale argomenta nel senso che la Commissione Medica Locale di -OMISSIS-, in data 12 novembre 2018, ha trasmesso il certificato attestante l’idoneità alla guida per anni due con obbligo di ricontrollo presso la predetta Commissione per il successivo rinnovo e, in seguito all’accertata idoneità il Dirigente dell’Ufficio U.M.C. di -OMISSIS ha tempestivamente archiviato la procedura di revisione della patente in questione. La richiesta avanzata dalla difesa erariale è priva di base in quanto la nota prot. n. 0254244 datata 26 novembre 2018 dell’Ufficio Motorizzazione Civile di -OMISSIS – che dispone l’ archiviazione della pratica” richiama la segnalazione prot. n. M-D-E24378REG2018/0028298 del 02/08/2018 del Dipartimento Militare Medicina Legale Commissione ospedaliera II^ Sez. di Padova per l’accertamento dei requisiti psicofisici necessari per l’abilitazione alla guida, non risultando correlata, dunque, al mancato rinnovo e alla disposta revisione della patente civile” perché la ricorrente è risultata non idonea al mantenimento di quella ministeriale” e, dunque, essenzialmente in relazione a dubbi di persistente possesso dei requisiti di idoneità tecnica . 3. Può quindi passarsi all’esame dei motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce la Violazione di legge – violazione e/o falsa applicazione artt. 97 Cost., 126 e 128 D.Lgs. 285/1992, 1 e 2 L. n. 241/1990 Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifeste, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, perplessità, assenza di idonei parametri operativi. Lamenta l’esponente che l’Amministrazione avrebbe giustificato il proprio operato riesumando” il mancato rinnovo”, nel lontano anno 2001 della patente c.d. ministeriale” in allora posseduta dalla stessa ricorrente quale agente della -OMISSIS-. Tale evento, inoltre, risulta superato dal rinnovo della patente civile” avvenuto nell’anno 2007 a valere per i 10 anni successivi. Non risulta comprensibile – argomenta l’esponente quale effettiva esigenza cautelare possa oggi essere spesa dall’Amministrazione, per di più ammettendo/concedendo, in tempi, recenti dopo la scadenza del rinnovo 2017 , ripetute autorizzazioni provvisorie alla guida. A confermare il vizio denunciato concorre la totale inerzia e finanche il mancato invio di qualsiasi comunicazione verificatasi dopo l’avvio, nell’anno 2017, del procedimento di rinnovo. In ciò è ravvisabile anche la violazione degli artt. 1 e 2 L. 241/1990 in combinato disposto con l’art. 126 del codice della strada, in ordine alla mancata, tempestiva conclusione del procedimento con provvedimento espresso, sintomatica a sua volta di un comportamento perplesso e indeterminato. Argomenta parte ricorrente che le censure dispiegate trovano supporto nell’indirizzo giurisprudenziale concernente la funzione cautelare del provvedimento di revisione della patente di cui all’art. 128 del codice della strada e, ad colorandum, che l’approccio dell’Amministrazione appare in contrasto anche con i principi desumibili dalla circolare del Ministero dei Trasporti n. 50003 del 18 maggio 2009. 3.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente ha dedotto la Violazione di legge – violazione e/o falsa applicazione artt. 97 Cost., artt. 126 e 128 D.Lgs. 285/1992 sotto ulteriore profilo Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifeste, assenza di idonei parametri operativi sotto ulteriore profilo e per contraddittorietà. L’esponente, in sintesi, ha posto in luce il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli atti ed ai comportamenti precedenti, con riferimento sia all’intercorso rinnovo della patente per il periodo 2007-2017, sia agli interventi ricognitivi del disguido occorso e preannuncianti il rilascio del duplicato della patente, sia ai permessi provvisori rilasciati. L’esponente ha richiamato inoltre l’orientamento giurisprudenziale circa l’illegittimità del provvedimento di revisione preceduto da un rinnovo di validità, tanto più quando il contrasto tra i due provvedimenti non sia stato appianato attraverso l’annullamento in autotutela del primo. 3.3. Infine, con il terzo motivo parte ricorrente ha lamentato la Violazione di legge – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97 Cost., artt. 138 D.Lgs. 285/1992 e 126 128 stesso D.Lgs., nonché 3 sotto ulteriore profilo e 10 L. 241/1990 Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifeste sotto ulteriore profilo , nonché per difetto di presupposto ed erronea valutazione dei fatti. L’ ostativo” a cui l’Amministrazione ha fatto riferimento argomenta parte ricorrente si rapporta a vicende relative alla patente ministeriale in allora posseduta dalla ricorrente quale agente della -OMISSIS-. Tuttavia la giurisprudenza ha evidenziato la netta separazione tra i procedimenti che riguardano la patente c.d. di servizio” rilasciata inter alia agli appartenenti alle -OMISSIS- ex art. 138 co. 11 D.Lgs. 285/1992 e quella civile”, escludendo qualsiasi forma di automatismo verso quest’ultima dei provvedimenti di tipo sospensivo, revocatorio o altro relativi alla prima, specificando altresì il pacifico principio di piena autonomia tra i due titoli abilitativi. Il gravato provvedimento – lamenta l’esponente appare assistito da una motivazione non solo difettosa, ma del tutto incongrua, astratta e travisata, non entrando nel merito” della questione, ovvero del dubbio di idoneità sulla base del quale impone la revisione della patente e sugli specifici indici oggettivi che lo sorreggerebbero. I provvedimenti impugnati, inoltre, non recherebbero traccia delle ragioni su cui poggiano gli asseriti dubbi”. Parte ricorrente argomenta poi che i vizi articolati con il presente motivo così come quelli racchiusi nel primo motivo di ricorso sono altresì rinvenibili nell’originario provvedimento di revisione, nonché di rigetto del relativo ricorso gerarchico e degli atti presupposti e/o connessi di cui in epigrafe, inclusi tra i provvedimenti impugnati in ottica puramente cautelativa, posto il valore di conferma propria rivestito dal provvedimento impugnato in via principale scaturente da un’attività di riesame e rivalutazione , che ha determinato il superamento” degli atti antecedenti. Lo scrupolo di sottoporre a censura anche tali atti viene evidenziato dalla difesa della parte ricorrente deriva dal fatto che il decreto decisorio del ricorso gerarchico non era mai stato comunicato all’esponente in quanto la relativa trasmissione è stata effettata presso lo studio del legale peraltro di lì a poco cancellato dall’albo professionale firmatario del ricorso sebbene colà non fosse stato eletto domicilio, tanto che l’esponente, non ricevendo più alcuna comunicazione e vedendo regolarmente rinnovata nell’anno 2007 la patente, aveva confidato nell’archiviazione del procedimento. 4. I motivi di ricorso – che possono essere trattati unitariamente sono in parte irricevibili per tardività e per il resto sono fondati. In primo luogo, non è fondata l’argomentazione di parte ricorrente circa il valore di conferma propria del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – -OMISSIS prot. 168809 in data 1 agosto 2018 che ha rigettato l'istanza di annullamento del provvedimento di revisione tecnica della patente di guida, prot. n. 7655/RC del 18/08/2004” emesso nei confronti della ricorrente, così determinando il superamento” degli atti antecedenti, non potendosi trascurare il fatto che l’intervenuta decisione sul ricorso gerarchico proposto avverso il richiamato provvedimento di revisione del 2004 ha comportato l’”assorbimento” dello stesso provvedimento nella decisione resa sul gravame amministrativo, che lo ha sostituito, assorbendolo appunto arg. ex T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 22 agosto 2017, n. 9385 . In secondo luogo, le censure proposte avverso la nota Uff. Prov. D.T.T. di -OMISSIS prot. 7655/RC d. 18.8.2004, il decreto del Direttore Generale D.T.T. n. 4195/128/2004 e la nota del D.T.T. Ufficio Periferico di -OMISSIS prot. 19399/RC, devono ritenersi irricevibili in quanto tardive. La difesa di parte ricorrente ha sostenuto che il decreto decisorio del ricorso gerarchico non era mai stato comunicato all’esponente e ciò in quanto la relativa trasmissione è stata effettata presso lo studio del legale peraltro di lì a poco cancellato dall’albo professionale firmatario del ricorso sebbene colà non fosse stato eletto domicilio. Orbene, nell’epigrafe del ricorso gerarchico in questione docomma 6 depositato da parte ricorrente in data 19 settembre 2018 risulta l’elezione di domicilio della odierna esponente presso lo studio dell’allora difensore nell’ambito di quel procedimento giustiziale giusta mandato in calce” è ben vero che nel mandato difetta una espressa elezione di domicilio, e tuttavia, da un lato vi è la declinazione del conferimento a quel difensore della facoltà di [] provvedere al deposito del ricorso, con ogni altra facoltà di legge” dall’altro circostanza temporalmente rilevante la sottoscrizione del mandato da parte dell’esponente in data 25 settembre 2004, successiva alla data di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore in data 21 settembre 2004, depone per la conoscenza da parte dell’odierna esponente del già confezionato ricorso, ivi compresa la parte relativa alla elezione di domicilio. Ne consegue che le censure fatte valere avverso gli atti anzidetti devono ritenersi irricevibili per tardività, avendo l’Amministrazione ritualmente notificato presso il domicilio così come indicato nel gravame gerarchico i conseguenti provvedimenti, irrilevanti risultando le successive vicende riguardanti quel difensore. Ferma l’irricevibilità delle censure avanzate avverso gli atti anzidetti, merita di essere accolta la doglianza con la quale parte ricorrente ha posto in luce il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, con particolare riferimento all’intercorso rinnovo della patente per il periodo 2007-2017. Sul punto pare opportuno premettere che non è viziato il provvedimento di revisione della patente di guida che sia tempestivamente adottato dall'Amministrazione dei trasporti, poiché espressione di un apprezzamento immediato del pericolo per la sicurezza della circolazione e l'incolumità pubblica della condotta di guida del destinatario e non vale ad inficiare la legittimità del provvedimento, poi, la circostanza che esso troverà applicazione con l'ordine ivi contenuto di sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità a distanza di tempo dalla sua emanazione ed infatti, l'interesse pubblico a verificare l'idoneità alla guida, apprezzato dall'Amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento di revisione, non è superato dal decorso del tempo e dal fatto che, in detto periodo, l’interessato ha continuato a condurre autoveicoli arg. ex Cons. Stato sez. V, 24 settembre 2018, n. 5497 . In astratto, dunque, alcuno stato patologico è ravvisabile nell’originario provvedimento di revisione risalente al 2004 per la sola circostanza dell’applicazione a distanza di tempo dalla sua emanazione. Il caso in esame, tuttavia, è reso peculiare da un aspetto che inevitabilmente inficia la censurata più recente azione amministrativa è infatti accaduto che l’Amministrazione resistente non è pervenuta al richiesto rinnovo della patente e ha fatto obbligo alla ricorrente di ottemperare al provvedimento di revisione e ciò in evidente antinomia con il precedente provvedimento di rinnovo della validità della patente risalente all’anno 2007, dunque successivamente alla disposta revisione della patente di guida dell’anno 2004. Appare in tutta la sua evidenza, dunque, la contraddittorietà, presupponendo il rinnovo della patente dell’anno 2007 il positivo accertamento dei necessari requisiti d’idoneità alla guida in capo alla richiedente e l’insussistenza di rischi per la sicurezza della circolazione arg. ex T.A.R. Veneto, sez. I, 3 maggio 2018, n. 480 . Ed invero, il rinnovo della patente è un provvedimento che presuppone il possesso in capo all’interessato di tutti i requisiti previsti dagli artt. 119 e 121 del codice della strada, essendo entrambi indispensabili per la guida degli autoveicoli cfr. T.A.R. Marche, sez. I, 18 marzo 2016, n. 156 . Ne consegue l’illegittimità per l’anzidetta ragione della nota dell'Ufficio Motorizzazione Civile di -OMISSIS Uff Contenzioso Patenti prot. 174006/CP in data 8 agosto 2018 che, nel trasmettere la decisione sull’istanza di annullamento del provvedimento di revisione della patente, ha fatto obbligo alla ricorrente di inoltrare richiesta di revisione della patente del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – -OMISSIS prot. 168809 in data 1 agosto 2018 che ha rigettato l'istanza di annullamento del provvedimento di revisione tecnica della patente di guida, prot. n. 7655/RC del 18/08/2004”, nella misura in cui lo stesso è stato posto a fondamento ulteriore del sopra detto obbligo della nota della Motorizzazione Civile di -OMISSIS prot. 0125884 in data 5 giugno 2018 che ha riferito dell'esistenza di un ostativo che non permette il rinnovo della patente di guida ed infine della nota prot. n. 0130346 in data 11 giugno 2018 della medesima Motorizzazione Civile di -OMISSIS che ha confermato in toto il contenuto della precedente. 5. L’Amministrazione, nel procedere sollecitamente all’esame della domanda di rinnovo della patente guida avanzata dall’esponente, terrà conto dell’effetto conformativo impresso all’esercizio del potere pubblico dalla presente decisione. Per maggiore chiarezza si precisa, all’uopo, che l’Amministrazione non potrà basare le proprie determinazioni né sul risalente ostativo” dell’anno 2004 né, naturalmente, sui provvedimenti annullati con la presente sentenza. 6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile per tardività e per il resto deve essere accolto, nei termini anzidetti, con conseguente annullamento degli atti sopra indicati. 7. L’esito del giudizio induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese della sola fase di merito. Rimane ferma la statuizione delle spese relative alla fase cautelare, contenuta nell’ordinanza 4 ottobre 2018, n. 392, afferendo la statuizione sulle spese in fase di decisione della domanda cautelare e in fase di decisione del merito a momenti processuali diversi e, comunque, non ritenendo il Collegio venute meno le ragioni che ne avevano determinato la liquidazione a carico della parte resistente. In relazione a tali spese, ove non ancora materialmente versate nelle mani della ricorrente, deve disporsi la distrazione in favore del difensore della stessa parte, come da richiesta datata 18 marzo 2019, al pari della refusione del contributo unificato nella misura effettivamente versata per la proposizione del gravame. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede dichiara il ricorso in parte irricevibile per tardività per il resto accoglie il ricorso ai sensi e nei termini sopra indicati e per l’effetto annulla gli atti riportati in motivazione. Compensa tra le parti le spese della fase di merito. Dispone la distrazione delle spese liquidate in relazione alla fase cautelare, ove non ancora materialmente versate nelle mani della ricorrente, in favore del difensore della stessa parte, avvocato Oliver Cristante, e così parimenti in ordine alla refusione del contributo unificato nella misura effettivamente versata per la proposizione del gravame cui è tenuta l’Amministrazione resistente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.