Deposito irrituale e tardivo, quali conseguenze dopo l’entrata a regime del PAT?

Il TAR Lazio chiarisce che il mancato rispetto delle forme prescritte per il deposito telematico rende il ricorso inammissibile e neppure regolarizzabile, stante l’entrata a regime del PAT. Inoltre precisa che il giudice dichiara irricevibile il ricorso se accerta la tardività della notificazione o del deposito.

Ricorso irrituale e tardivo. Nell’ambito di un contenzioso di vicinato la ricorrente agisce in giudizio per accertare l’illegittimità dell’inerzia Comune. Quest’ultimo, intimato, si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso poiché formato in modo irrituale e depositato tardivamente. Sottolinea il Tribunale regionale che la ricorrente ha domandato la rimessione in termini per regolarizzare la procura alle liti e le notifiche, depositate secondo modalità diverse da quelle prescritte per il deposito PAT, erroneamente effettuate scansionando la procura alle liti firmata in cartaceo e le copie per immagini delle avvenute notifiche. Irricevibilità del ricorso. I Giudici rilevano in via preliminare l’irricevibilità per tardività del deposito poiché, per i riti camerali incluso quello avverso il silenzio, il termine di cui all’art. 45 CPA è ridotto alla metà. Osserva il Tribunale che nel caso in esame il ricorso è stato depositato oltre il termine dei 15 giorni dal perfezionamento della notifica nei confronti dei controinteressati. Oltretutto, la ricorrente ha depositato solo il fogliario del ricorso, ma non il ricorso stesso, come rappresentato dagli avvisi di cortesia della Direzione di Segreteria con cui si segnalava il mancato inserimento nel sistema del processo amministrativo telematico della copia del ricorso. Questo veniva depositato successivamente peraltro privo delle cartoline di ricevimento da parte dei controinteressati. Tale mancato rispetto delle forme prescritte per il deposito telematico rende il ricorso inammissibile e neppure regolarizzabile, state l’entrata a regime del PAT. Posto che ex art. 35 CPA il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso a irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito , il TAR si pronuncia nel senso della irricevibilità del ricorso. Fonte ilprocessotelematico.it

TAR Lazio, sez. II, sentenza 29 gennaio 21 marzo 2019, n. 3767 Presidente Pasanisi estensore Rizzetto Fatto e diritto La ricorrente premette, in fatto, che i vicini, approfittando della sua assenza, hanno edificato un muro di contenimento sul confine tra le due proprietà, senza chiederle il permesso ed effettuando le operazioni di rimozione della rete e dei paletti preesistenti e di costruzione del muretto, in assenza di titoli autorizzativi per tali ragioni ha prima denunciato i predetti, senza esito, poi intrapreso un'azione giudiziaria davanti al giudice civile, conclusasi con sentenza del Tribunale di Velletri, Sez. I Civile, n. 1562 del 17.5.2017, che condannava i convenuti alla demolizione dell'opera e riduzione in pristino, ravvisando il periculum prospettato dalla ricorrente di aver prodotto al Comune la predetta sentenza in data 10.7.2017, chiedendo l'adozione di un'ordinanza di demolizione. La ricorrente espone, altresì, che il Comune, dopo aver adottato in data 10.10.2017 l'ordinanza di demolizione notificata ai vicini in data 21.11.2017 per compiuta giacenza, rimasta ineseguita come accertato in data 20.3.2018 , è rimasto successivamente inerte, nonostante il sollecito a provvedere notificato dalla stessa con istanza del 12.6.2018. Con il ricorso in esame, pertanto, la predetta agisce in giudizio per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Comune di Labico e dell'obbligo di provvedere sull'istanza presentata in data 12-06-2018, con l'adozione degli atti giuridici conseguenti all'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, sia con l'espletamento dell'attività materiale necessaria per l'effettivo ripristino dello stato dei luoghi chiede, altresì il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inerzia della PA, nonché l'indennizzo per il danno da ritardo previsto dall'art. 2 bis, comma 1 bis, della legge n. 241/90. Il Comune intimato si è costituito in giudizio con memoria scritta eccependo l'inammissibilità del ricorso, per tardività del deposito ed irritualità della formazione del ricorso. Con istanza del 19.1.2019 la ricorrente ha chiesto di essere rimessa in termini per regolarizzare la procura alle liti e le notifiche, depositate secondo modalità diverse da quelle prescritte per il deposito PAT, erroneamente effettuate semplicemente scansionando la procura alle liti firmata in cartaceo e le copie per immagini delle avvenute notifiche, ma accompagnate con l'asseverazione ai sensi dell'art. 22 del CAD. Alla Camera di Consiglio del 29.1.2019 la causa è trattenuta in decisione. In via preliminare va rilevata l'irricevibilità per tardività del deposito del ricorso. L'art. 35 del CPA prevede che il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso a irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito . L'art. 45 del CPA, prevede al co. 1 che il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario , precisando al comma 2 che È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante , con l'ulteriore precisazione al comma 2 che La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate . Il termine sopraindicato risulta ridotto alla metà per i riti camerali, incluso quello avverso il silenzio, come sancito dal successivo art. 87 per i procedimenti in camera di consiglio - indicati al comma 2, a i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali b il giudizio in materia di silenzio c il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa d i giudizi di ottemperanza e i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio - che al comma 3 stabilisce che Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a , e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nel giudizio di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti . Nel caso in esame il ricorso è stato depositato in data 21. 11.2018 - peraltro privo delle cartoline di ricevimento da parte dei controinteressati - oltre il termine dimidiato di 15 giorni, dal perfezionamento della notifica nei confronti di questi ultimi, avvenuto, per compiuta giacenza, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982, in data 27.10.2018 -come attestato nella relativa documentazione, depositata dall'interessata in data 15.1.2019 - che veniva a scadere in data 11.11.2019. A quella data la ricorrente aveva depositato in data 2.11.2018 solo il fogliario del ricorso, ma non il ricorso stesso, come rappresentato dagli avvisi di cortesia della Direzione di Segreteria, con cui si segnalava in data 13.11.2018 ed in data 18.11.2018 il mancato inserimento nel sistema del processo amministrativo telematico della copia del ricorso. Questo veniva depositato successivamente, come si è detto, in data 21.11.2019, peraltro privo delle cartoline di ricevimento da parte dei controinteressati, che sono state depositate solo in data 15.1.2019. Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per tardività del deposito dello stesso. Si può pertanto prescindere dall'esaminare gli ulteriori profili di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto delle forme prescritte per il deposito in forma telematica, che peraltro, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, non sono neppure suscettibili di essere regolarizzate, stante l'ormai entrata a regime del PAT. Sussistono tuttavia giusti motivi, in considerazione delle particolari circostanze del caso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda Quater , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.