Dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici? La motorizzazione può disporre la revisione della patente

L’Amministrazione, qualora abbia dei dubbi circa la configurabilità o meno dei requisiti fisici e psichici prescritti dalla legge per tutti i titolari della patente di guida, può discrezionalmente disporre la revisione della patente stessa.

Lo ha ribadito il TAR Lazio con sentenza n. 257/19, pubblicata l’8 aprile. Un conducente, con ricorso notificato a mezzo servizio postale, impugnava il provvedimento con cui veniva disposta la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 d.lgs. n. 285/1992 a seguito di una comunicazione della Polstrada in cui si riferisce che questi alla guida di un’autovettura provocava un incidente con lesione di terzi. A sostegno del gravame il ricorrente deduce che il prelievo di sangue, a seguito del quale veniva riscontrata la positività per un valor e superiore alla soglia minima stabilita dalla legge, è stato effettuato solo successivamente alla somministrazione in ospedale di oppiacei necessari per indurlo in stato di coma farmacologico e dunque non può essere attribuita nessuna attendibilità a tale test. La revisione della patente di guida. L’art. 128, comma 1, c.d.s., nella versione in vigore all’epoca dell’adozione dell’atto impugnato stabiliva che gli uffici competenti, nonché il Prefetto nei casi previsti dall’art. 187, possano disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza in essi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. Tuttavia, nel caso in esame, la revisione è stata disposta dalla Motorizzazione che può prevederla a sua discrezione in qualunque caso sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. E dato che, in tal caso, si fa riferimento ad un incidente grave, non appare né illogica né irragionevole la scelta discrezionale dell’amministrazione di sottoporre il ricorrente all’esame di idoneità. Sul punto, inoltre, la giurisprudenza ha affermato che, se una sola infrazione alle norme del c.d.s. non può costituire di per sé il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, essendo necessario un apparato motivazionale, non può escludersi che la natura e le circostanze dell'infrazione siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 128 del codice stesso . Da ciò deriva il rigetto del ricorso.

TAR Lazio, sez. I, sentenza 4 – 8 aprile 2019, n. 257 Presidente Marra – Estensore Bucchi Fatto e diritto Visti il ricorso e i relativi allegati Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Visti tutti gli atti della causa Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 aprile 2019 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale Visto, il ricorso notificato a mezzo servizio postale il 23 settembre 2010 e depositato il successivo 15 ottobre con cui il sig. omissis ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il direttore della M.C.T.C. di Latina ha disposto la revisione della patente di guida ai sensi dell’articolo 128 del D.lgs n. 285/19992 Codice della Strada , a seguito di comunicazione della Polstrada di Frosinone del omissis in cui si riferisce che il ricorrente in data 22.1.2010 alla guida di un’autovettura, omissis provocava incidente con lesione a terzi” Considerato, che a sostegno del gravame il ricorrente deduce in un unico motivo di impugnazione la violazione dell’articolo 128 del D.lgs 285/92 e il vizio di eccesso di potere, sostenendo che il prelievo di sangue, a seguito del quale veniva riscontrata la positività -OMISSIS per un valore di omissis -superiore alla soglia minima stabilita di omissis -, è stato effettuato solo successivamente alla somministrazione in ospedale degli oppiacei necessari per indurre lo stesso in coma farmacologico e che pertanto nessuna attendibilità può essere attribuita al test in argomento Visto, l’atto di costituzione depositato in data 12 novembre 2010 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Considerato, che il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto in quanto L’articolo 128 comma 1 del Codice della Strada nella versione in vigore all’epoca dell’adozione dell’atto impugnato disponeva che Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dall’art 187 Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti , possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente” La revisione in argomento è stata disposta dalla Motorizzazione la quale può prevederla discrezionalmente in qualunque caso sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica, a prescindere quindi -OMISSIS-, ipotesi in cui la misura può essere comminata anche dal Prefetto Nella specie si fa riferimento a un incidente grave in cui – come risulta dalla nota del -OMISSIS inviata dalla Polstrada di Frosinone alla Procura della Repubblica di Latina – l’auto condotta dal ricorrente invadeva la semicarreggiata opposta ove si scontrava frontalmente con un autocarro che procedeva nella direzione contraria. L’urto si verificava sulla corsia di pertinenza dell’autocarro Pertanto, non appare ne illogica, né irragionevole, la scelta discrezionale dell’Amministrazione di sottoporre ad esame di idoneità il ricorrente, essendo condivisibile l’insorgenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica di soggetto che ha causato un incidente con feriti invadendo completamente la carreggiata opposta Sul punto, la giurisprudenza si è espressa affermando che Se, in linea di principio, una sola infrazione alle norme del codice della strada non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione circa l'idoneità e la capacità di guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, essendo necessario, pertanto, un apparato motivazionale, non può in concreto escludersi che la natura e le circostanze dell'infrazione siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall'articolo 128 del codice stesso Consiglio di Stato sez. IV 3/10/2018 n. 5682 Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto siccome destituito di fondamento giuridico con compensazione delle spese del giudizio in ragione dell’assenza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione costituita P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 879/10 lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.