Il conducente furioso torna sui banchi di scuola e dal medico

In caso di un controllo stradale se l’automobilista esagera con i modi e con le parole oltre alla denuncia penale potrà collezionare anche la revisione della patente di guida per la verifica dei requisiti psico-fisici e dell’idoneità tecnica. E in questo caso non dovrà neppure scattare una comunicazione di avvio del procedimento.

Lo ha evidenziato il Tar Lombardia, sez. I, con la sentenza n. 512 dell’11 marzo 2019. La vicenda processuale. Un autista è stato fermato dalla polizia locale ma ha perso il controllo aggredendo fisicamente gli operatori. Oltre alla denuncia penale gli organi di vigilanza hanno segnalato alla motorizzazione tutti i dettagli dell’episodio. Evidenziando in particolare la gravità del comportamento dell’utente stradale, il suo stato di alterazione da sostanze alcoliche e i problemi di tossicodipendenza. Contro il conseguente provvedimento di revisione della licenza di guida adottato ai sensi dell’art. 128 c.d.s. per verificare l’idoneità tecnica e psico-fisica dell’autista, l’interessato ha proposto censure al collegio ma senza successo. L’aggressione al personale della polizia municipale è ben evidenziata nel rapporto inoltrato alla motorizzazione che tra l’altro evidenzia l’alterazione del conducente e il suo stato di nervosismo alternato a momenti di tranquillità. Nella stessa relazione gli organi di vigilanza hanno anche evidenziato che il trasgressore risulta persona nota con personalità borderline e problemi di tossicodipendenza e alcolismo”. Tutti questi elementi a parere del collegio giustificano l’adozione del provvedimento impugnato senza contradditorio. Non si tratta infatti di un provvedimento sanzionatorio, prosegue la sentenza, ma di una misura preventiva non necessariamente riferita ad una specifica violazione stradale. L’invio del rapporto della polizia alla motorizzazione si è reso doveroso a causa della reazione abnorme e incontrollata dell’autista che giustifica ampiamente ai sensi dell’art. 128 c.d.s. la verifica sull’idoneità tecnica e psico-fisica della sua idoneità alla guida.

TAR Lombardia, sez. I, sentenza 23 gennaio – 11 marzo 2019, n. 512 Presidente/Estensore De Zotti Fatto e diritto Il ricorrente, titolare di patente di guida di categoria B, allo stato occupato in servizi di trasporto mezzi per azienda commerciale operante in Castellanza e paesi viciniori, ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale l'Ufficio Motorizzazione Civile di Varese, sulla base di una comunicazione della Polizia di Legnano relativa a ritenute condotte di guida non conformi alle disposizioni del Codice della strada, ha disposto la revisione della patente di guida e la sottoposizione a nuovo esame di idoneità psicofisica e tecnica, ai sensi dell'articolo 128 del vigente Codice della Strada. Avverso tale provvedimento vengono dedotti i seguenti motivi 1 violazione dell'articolo 7 L. 241/90 in relazione all'articolo 21 octies 2^ co. eccesso di potere per difetto di motivazione. Il motivo è infondato. Infatti l’amministrazione intimata ha ritenuto di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento previsto dalla Legge 241/90, in quanto, come dimostrano gli atti del procedimento depositati in giudizio la partecipazione del conducente al procedimento non avrebbe affatto arricchito l'istruttoria ma determinato un inutile aggravio del procedimento stesso. Giustificazione che il Collegio condivide appieno alla luce della gravità della segnalazione inoltrata alla stessa P.A., fondata su circostanze oggettivamente verificate dalle Forze dell'Ordine e costituiti dalla segnalazione trasmessa dal Corpo di Polizia Locale di Legnano in data 2 aprile 2014 doc. n 1 prodotto dall’Avvocatura dello Stato che oltre a contenere il rapporto dei fatti accertati in data 8 marzo 2014 e riportare il deferimento del ricorrente all’A.G. per una serie di gravi reati penali registra tra l’altro che all’atto dell’aggressione al personale di polizia intervenuto sul posto il -OMISSIS si trovava in evidente stato di ebbrezza alcolica e di particolare nervosismo alternato a momenti di tranquillità” e che lo stesso -OMISSIS è stato indicato come persona nota allo scrivente con personalità borderline e problemi di tossicodipendenza e alcolismo, in cura al CPS di Legnano”. Tali elementi, debitamente documentati in atti, non sono stati smentiti dal ricorrente e sono ampiamente sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento impugnato senza previo contraddittorio, prefigurando gli stessi la natura vincolata del provvedimento di revisione ex articolo 128 codice della strada. 2 violazione articolo 128 Codice della Strada D.lgs. n. 285/92 errore nei presupposti, difetto di motivazione e sviamento di potere Il motivo è infondato. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, che si duole del fatto che la revisione della patente sia stata disposta senza la contestazione di una precisa disposizione del codice della strada, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza la facoltà dell'Amministrazione di cui all'articolo 128 del codice della strada può essere esercitata in relazione a qualsiasi fatto che dia adito a dubbi sulla persistenza nei conducente dei requisiti necessari a condurre veicoli a motore e, pertanto, non presuppone necessariamente l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di una disposizione penale o civile ma qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica del conducente, attesa la natura cautelare del provvedimento e della norma che lo sostiene cfr. TAR Lombardia, Brescia sez. II 28/12/2009 n. 2640 . Nella specie, peraltro, quantunque non sia stata rilevata una specifica violazione delle norme del codice della strada è del tutto evidente che la condizione di alterazione psicofisica del ricorrente, la sua reazione abnorme, la furia incontrollata e la conoscenza del soggetto e dei suoi precedenti di tossicodipendenza e di alcolismo giustificavano ampiamente e anzi rendevano doveroso l’invio del rapporto all’Ufficio della Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti necessari, tra cui la verifica delle condizioni psicofisiche del titolare della patente di guida e la persistenza in capo al conducente dei requisiti necessari a condurre veicoli a motore. 3 violazione articolo 128 Codice della strada sotto ulteriore profilo. Il ricorrente si duole del fatto che sia stata disposta la revisione della patente e la sottoposizione tanto all’accertamento dei requisiti psico-fisici che della idoneità tecnica, accertamenti che sono previsti solo per disporre la sospensione o la revoca della patente. Il motivo è infondato. Nella specie, infatti, non si tratta di atto preordinato a disporre la sospensione o la revoca della patente ma unicamente volto alla revisione ex articolo 128 del codice della strada, che è un accertamento disposto, nel caso specifico, per entrambi i requisiti di idoneità psicofisica e tecnica, assolutamente necessari alla luce di tutto quanto già evidenziato nei motivi che precedono Il ricorso è, pertanto, infondato e va respinto. Le spese seguono come d’ordine la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione intimata, delle spese e delle competenze di causa, che liquida in € 1200,00 milleduecento/00 oltre agli oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.