Le transenne pedonali possono ospitare anche degli impianti pubblicitari

Non è previsto alcun divieto generale di collocare pubblicità sulle transenne pedonali che vengono utilizzate dai Comuni anche in prossimità degli incroci. Specialmente se si tratta di impianti risalenti nel tempo che non hanno mai arrecato alcun concreto pregiudizio alla circolazione stradale.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, sez. I, con il parere n. 144/19, depositato il 10 gennaio. La vicenda. Una ditta specializzata in impianti pubblicitari ha impugnato con successo il provvedimento negativo del Comune di Pescia circa la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione all’apposizione di impianti pubblicitari su alcune transenne pedonali posizionate in centro abitato. Il provvedimento di diniego, specificano i Giudici di Palazzo Spada, è fondato esclusivamente sul parere negativo della polizia municipale che ha evidenziato la potenziale interferenza degli impianti pubblicitari con il traffico veicolare in prossimità di un incrocio. Nessuna disposizione a parere dei giudici amministrativi introduce nell’ordinamento un generale divieto di collocazione di pubblicità sulle transenne pedonali dei centri abitati in corrispondenza delle intersezioni. Nel caso sottoposto all’esame del collegio poi si tratta di installazioni presenti da tempo che non hanno mai arrecato alcun pregiudizio concreto alla sicurezza della circolazione. Purché non si crei una effettiva interferenza con i segnali stradali presenti in zona quindi nessun problema per consentire pubblicità sulle transenne urbane pedonali.

Consiglio di Stato, sez. I, parere 13 novembre 2018 – 10 gennaio 2019, n. 144 Presidente Torsello – Estensore Ravella Premesso la Cibra Pubblicità S.r.l. impugna il provvedimento del Comune di Pescia prot. 32610 del 30 giugno 2017, che ha negato il mantenimento di n. 4 impianti pubblicitari installati su transenne parapedonali su alcune intersezioni stradali in centro urbano, mantenimento richiesto dalla società stessa con nota del 26/10/2015. Il Comune, con nota del 24/12/2016, comunicava alla società i motivi ostativi, richiamando il parere della Polizia municipale, il quale esprimeva posizione contraria essendo gli impianti posizionati in corrispondenza di intersezione stradale. Con lettera del 3/4/2017 la società ora ricorrente rilevava come la motivazione del Comune muovesse da presupposti errati tuttavia seguiva il diniego, oggetto del ricorso in esame, nel quale la società deduce i seguenti motivi di illegittimità. A. l’Amministrazione avrebbe applicato erroneamente l’articolo 14 del Piano comunale degli impianti pubblicitari. L’articolo 51, comma 8, del Regolamento di attuazione del Codice della strada demanda infatti ai regolamenti comunali la disciplina dei messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali, ma il piano del Comune nulla dispone sulla pubblicità su impianti di servizio tali sono le transenne parapedonali . La giurisprudenza amministrativa, in base all’articolo 51, comma 8 citato, afferma che non si applicano ai mezzi pubblicitari di servizio le limitazioni e i divieti previsti in generale dall’articolo 51, comma 3 e comma 1, lettera b , del suddetto Regolamento, e in particolare il divieto di posizionamento in corrispondenza delle intersezioni. B. Carenza di adeguata istruttoria, poiché gli impianti in questione non insistono su intersezioni, bensì su marciapiedi laterali, a protezione degli stessi. La genericità delle motivazioni del diniego ne inficia la legittimità. La società ricorrente formula quindi richieste istruttorie, chiedendo l’acquisizione di tutta la documentazione relativa al provvedimento impugnato e di ogni altro atto o provvedimento utile, nonché l’annullamento del provvedimento impugnato e le spese e onorari di causa. Il Ministero, nella relazione con cui chiede il parere di questo Consiglio di Stato, rileva che il ricorso è impostato su un presupposto diverso dai reali motivi ostativi notificati con il provvedimento di diniego. Infatti tali motivi ostativi non riguardano le distanze previste dall’articolo 51 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, ma soltanto il divieto di distrazione dell’attenzione degli utenti della strada previsto dall’articolo 23, comma 1, che è richiamato dall’articolo 51, comma 8 e anche dall’articolo 14, comma 1, del Piano comunale. La relazione ministeriale richiama altresì anche l’articolo 77, comma 6, del Regolamento di attuazione al codice, che vieta l’interferenza della pubblicità con i segnali stradali e conclude esprimendo l’avviso che il ricorso sia infondato. Considerato Preliminarmente la Sezione ritiene di non accogliere l’istanza istruttoria della società ricorrente, poiché gli elementi acquisiti agli atti sono sufficienti ai fini del decidere. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono. L’impugnato provvedimento di diniego è motivato per relationem mercé il richiamo al parere sfavorevole del 24/12/2016 espresso dalla Polizia municipale e la ulteriore nota della stessa del 16/5/2017, di conferma del parere contrario. Il suddetto parere della Polizia municipale a sua volta è succintamente motivato, ai soli fini della sicurezza stradale prevista dall’art. 23 c.1 d. lgs. 285/92” Nuovo codice della strada IN QUANTO GLI IMPIANTI RISULTANO POSIZIONATI IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONE STRADALE” maiuscolo nell’originale . Il parere prosegue esprimendo l’avviso che l’autorizzazione rilasciata alla società il 27/8/1971 debba essere revocata in quanto non più conforme al Codice della strada, al Regolamento di esecuzione e al Regolamento comunale e la società debba essere chiamata a rimuovere gli impianti entro 30 giorni. Il riferimento, graficamente evidenziato nel suddetto parere, alla collocazione delle transenne in corrispondenza di intersezione stradale, non ha fondamento poiché, come ben argomentato dalla società ricorrente, in termini peraltro già colti dalla giurisprudenza amministrativa e sopra riassuntivamente esposti, non sussiste, ai sensi dell’art. 51, comma 8, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” - e, deve soggiungersi, dell’art. 14 del Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Pescia - un generale divieto di collocazione di pubblicità sulle transenne parapedonali nei centri abitati, in corrispondenza di intersezioni stradali. Né giova a fondare il parere contrario il sintetico richiamo in esso contenuto all’art. 23, comma 1, del Nuovo codice della strada, atteso che tale fonte reca un generale e generico divieto a collocare sulle strade insegne pubblicitarie che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”. Infatti, alla luce dell’affidamento maturato dalla società ricorrente fin dal 1971 - e del fatto che le norme invocate dall’Amministrazione a sostegno del parere contrario sono a loro volta risalenti il Nuovo codice della strada e il Regolamento di attuazione al 1992, il Piano comunale al 2004, modificato nel 2012 - l’Amministrazione sarebbe stata tenuta a motivare puntualmente in ordine alla sussistenza concreta del pericolo per la sicurezza della circolazione determinato dalle installazioni pubblicitarie in questione. A ciò può aggiungersi che il Comune non ha richiamato l’art. 77, comma 6, del Regolamento di attuazione ricordato invece dal Ministero , che vieta l’interferenza della pubblicità con i segnali stradali, sulla cui base avrebbe potuto eventualmente fondarsi una – comunque necessariamente puntuale e specifica - motivazione del diniego. Quanto infine alla condanna alle spese, richiesta dalla ricorrente, essa è inammissibile, essendo il ricorso straordinario un rimedio finalizzato esclusivamente a pronunce costitutive di annullamento e non a pronunce di condanna. P.Q.M. esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.