I dissuasori fai da te devono essere eliminati dalla pubblica via

Il privato non può tentare di dissuadere gli utenti stradali che sfrecciano sotto casa posizionando dei piccoli tubolari di ferro sporgenti nei muri esterni della propria abitazione. Anche se verbalmente questo intervento è stato suggerito informalmente da qualche tecnico comunale.

Lo ha chiarito il TAR Campania, sez. VII, con la sentenza n. 4930 del 24 luglio 2018. Il caso. Il proprietario di un’immobile posizionato in una strada stretta e molto trafficata ha installato sul muro di casa dei tubolari sporgenti per circa 7 centimetri sulla sede stradale. Determinando così una riduzione della sezione della strada già di per se molto stretta. Contro questa misura fai da te il Comune ha adottato un’ordinanza urgente di rimozione e il privato ha avanzato censure al Collegio. Ma senza successo. Già in precedenza il primo cittadino aveva imposto al conduttore dell’abitazione di rimuove un’analoga installazione. Ma poi subito dopo il privato ha installato nuovamente analoghi tubolari di ferro, in funzione di dissuasori. Anche in funzione di un generico parere rilasciato dalla polizia municipale, specifica il ricorrente. In realtà nessuna autorizzazione formale è mai stata rilasciata al privato per l’installazione dei dissuasori veicolari, specifica il collegio. Anche perché la strada è molto stretta e in zona insiste già un divieto di circolazione per i veicoli di larghezza superiore a 1,30 mt. Siccome la zona dove il privato ha installato i dissuasori risulta essere la parte più stretta della strada a parere del Tar correttamente il comune ha ordinato l’eliminazione degli ingombri che tra l’altro arrecano pregiudizio alla circolazione dei pedoni oltre che dei veicoli.

TAR Campania, sez. VII, sentenza 19 – 24 luglio 2018, n. 4930 Presidente Messina – Estensore Casalanguida Fatto e diritto 1. - Michela Russo, proprietaria dell’immobile sito in via Quarazzano, n. 23/A del Comune di Massa Lubrense, ha impugnato l’ordinanza n. 77 prot. 11454 del 3.5.2016, con cui l’ente locale ha disposto la rimozione, ad horas e comunque entro due giorni, dei tubolari in ferro, in funzione di dissuasori, collocati sul muro di confine dalla sede stradale. Ha premesso che i n. 6 tubolari, di 6/7 cm di sporgenza verso la sede stradale e posti ad altezza media di cm 35, sono stati collocati previa acquisizione del parere favorevole del comandante della Polizia Municipale prot. 6459 del 9.3.2016 e prot. n. 865 del 9.3.2016, assoggettato alla condizione di assicurare il transito in sicurezza dei veicoli di larghezza massima di mt. 1,30. Avverso il provvedimento gravato ha dedotto la mancata comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990, e il difetto di istruttoria e di motivazione, ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990, per non avere l’amministrazione tenuto conto del suddetto parere favorevole espresso dal Comando di P.M., circa la percorribilità e fruibilità veicolare. Ha ritenuto non sussistente la occupazione di soprassuolo pubblico contestato dall’amministrazione, attese le modeste dimensioni dei dissuasori collocati sulla strada, comportando la relativa collocazione al più il pagamento della tassa prevista dall’art. 2 del Regolamento per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui alla D.G.C. n. 64 del 15.7.1994. Ha contestato, altresì, l’esiguità del termine entro cui procedere alla rimozione dei dissuasori, negando la sussistenza di ragioni di urgenza e di pubblico interesse e l’esclusione di qualsiasi possibilità di sanatoria. La ricorrente ha depositato una relazione tecnica e una successiva memoria il 13.6.2018. 2. - Il Comune di Massa Lubrense, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio. 3. - Rinunciata la cautelare, alla pubblica udienza del 19 luglio 2018, sentita la parte, la causa è stata trattenuta in decisione. 4. - Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. 5. - Il provvedimento gravato si inserisce nell’ambito di una vicenda caratterizzata dall’emissione da parte della civica amministrazione di una precedente ordinanza, n. 241 del 31.12.2015, volta anch’essa alla rimozione di n. 6 tubolari installati sul muro di confine dell’immobile di proprietà della ricorrente, eseguita dalla sig.ra Russo. 5.1. - L’ordinanza n. 77/2016, impugnata con il ricorso in esame, si fonda sulla comunicazione prot. 11117 del 22.4.2016 del Comando della Polizia Municipale che, in seguito a sopralluogo, ha riscontrato nuovamente la presenza dei tubolari in ferro, identici per numero e dimensioni a quelli rimossi. 5.2. - La ricorrente si duole dell’omesso riferimento, in quest’ultimo provvedimento, ad un elemento sopravvenuto ritenuto dirimente il parere del comandante della Polizia Municipale prot. 6459, PM. 865, del 9.3.2016. Nel suddetto atto si esprime parere favorevole all’installazione dei dissuasori sulla proprietà della sig.ra Russo, a condizione che venga rispettata la possibilità di transito in sicurezza per i veicoli di larghezza massima di mt. 1,30. 5.3. - Dalla perizia di parte depositata dalla ricorrente si desume che - in data 7.5.2016 il personale del Comune ha provveduto alla rimozione forzata dei tubolari contestati - nella via in questione è presente apposita segnaletica stradale volta ad interdire il passaggio ai veicoli con larghezza superiore ai mt. 1,30 - nel tratto interessato dall’apposizione dei tubolari, la strada presenta una larghezza media di mt. 1,48/1,55. 5.4. - Il Comune nel provvedimento impugnato ha espressamente affermato che le esigue dimensioni in larghezza della strada in questione non permettono alcun tipo di ulteriore restringimento, senza pregiudizio della già limitata e difficile percorribilità e fruibilità veicolare e pedonale della strada stessa”. 6. – Dalla ricostruzione della vicenda si desume che la ricorrente non ha ottenuto alcun titolo abilitativo per poter procedere alla nuova apposizione dei dissuasori e che l’amministrazione, nella valutazione dell’interferenza dei tubolari con la fruibilità della via pubblica, ha tenuto conto sia della circolazione veicolare che di quella pedonale, ritenendo l’interesse all’apposizione dei suddetti manufatti recessivo rispetto all’esigenza di tutela della pubblica incolumità e della sicurezza del relativo transito. Su tali profili nulla rileva la nota del Comando di Polizia Municipale che, peraltro, è indirizzata solo alla ricorrente ed è antecedente al sopralluogo effettuato in data 22.4.2016 dal medesimo Comando. In essa si fa unicamente riferimento alla necessità di assicurare il transito in sicurezza dei veicoli di larghezza di mt.1,30, mentre nulla si rileva circa le misure idonee a garantire le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. Non si rinviene alcun riferimento alle caratteristiche dei tubolari e alle relative modalità di interferenza di questi ultimi con le condizioni di circolazione nel relativo tratto viario che, come risulta anche dai rilievi fotografici in atti risulta particolarmente stretto, attesa la presenza di muri di confine su entrambi i lati. Tale nota, inoltre, risulta conforme a quanto già segnalato sulla pubblica via circa il divieto di transito per veicoli di larghezza superiore a mt. 1,30. In proposito giova rilevare che attiene ad un diverso profilo l’obbligo di rispetto di quest’ultimo divieto, da assicurare attraverso le modalità ritenute più utili e opportune da parte della pubblica amministrazione, ivi compresa l’adozione di sanzioni sul piano amministrativo avverso le condotte contrarie al Codice della strada, al fine di tutelare, oltre la pubblica incolumità e la circolazione sicura, anche la proprietà privata della ricorrente. 7. - Deve, pertanto, ritenersi che l’operato dell’amministrazione risulta esente dai dedotti vizi e che il provvedimento gravato si configuri come atto dovuto, adottato nell’esercizio delle competenze proprie del Comune, tanto che anche le violazioni procedimentali sulla cui sussistenza è lecito dubitare essendo la vicenda caratterizzata dall’adozione di plurimi atti pregressi, noti alla ricorrente come quelle di cui agli articoli 7 della legge n. 241/1990, in conformità al modello legale di cui all’articolo 21 octies della legge n. 241/1990, dequotano a mere irregolarità non invalidanti. 8. - Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere respinto, risultando irrilevante ogni approfondimento sul Regolamento per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui alla D.G.C. n. 64 del 15.7.1994. 9. – Nulla deve essere disposto sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Settima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.