La decurtazione dei punti della patente va sempre comunicata all'autista

Solo con la periodica comunicazione postale della progressiva decurtazione di punteggio il trasgressore può controllare in tempo reale il saldo dei punti patente. Quindi, se la motorizzazione non rispetta questa previsione normativa, l'ordine di sottoporsi alla revisione della licenza per avvenuto azzeramento del credito residuo è carta straccia.

Lo ha evidenziato il TAR Umbria, sez. I, con la sentenza n. 275/18 del 7 maggio, in decisa controtendenza rispetto alla consolidata giurisprudenza in materia. Il caso. Un autista professionale è incorso in numerose violazioni stradali con progressiva erosione del credito di punteggio disponibile sulla carta di qualificazione del conducente. Al ricevimento del provvedimento della motorizzazione che ha disposto la revisione della licenza di guida professionale, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, l'interessato ha proposto con successo ricorso al collegio evidenziando la mancata comunicazione da parte del ministero della progressiva decurtazione di punteggio. E il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della circolare del ministero dei trasporti n. 60396 del 15/07/2010. Comunicazione. Il Collegio ha accolto le doglianze dell'autotrasportatore evidenziando che l'obbligo di comunicare ogni variazione di punteggio ai diretti interessati risponde non soltanto all'esigenza di garantire a questi ultimi la conoscenza in tempo reale del saldo dei punti rimasti, ma anche di far si che essi assumano fin da subito una condotta maggiormente conforme alle regole del codice della strada anche attraverso la partecipazione ai corsi di aggiornamento che consentono il recupero del punteggio perso . In pratica secondo il TAR i verbali di accertamento delle infrazioni commesse anche se annotati con i punti persi non bastano ad informare adeguatamente il trasgressore. Solo la periodica comunicazione che la motorizzazione deve inviare per posta all'interessato soddisfa questa esigenza, utile anche per frequentare corsi di recupero prima dell'avvenuto azzeramento del credito residuo.

TAR Umbria, sez. I , sentenza 10 aprile – 7 maggio 2018, n. 275 Presidente Potenza – Estensore Mattei Fatto e diritto 1. Con il ricorso in epigrafe il sig. M. P. ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento del provvedimento con il quale è stata disposta nei suoi confronti la revisione della carta di qualificazione del conducente n. omissis rilasciata dall’Ufficio Motorizzazione Civile di omissis in data omissis ”, in conseguenza dell’azzeramento del relativo punteggio dovuto alla commissione di numerose infrazioni stradali. 2. L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi I. Violazione dell’art. 126 bis del d.lgs. n. 285/1992, non avendo l’intimata amministrazione comunicato l’intervenuta decurtazione dei punti della patente di guida, al fine di consentire al ricorrente la partecipazione ai corsi di recupero dei punti decurtati. II. Violazione della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 60396 del 15.7.2010, atteso che il provvedimento di revisione non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento impedendo così al ricorrente di interloquire con l’amministrazione evidenziando eventuali circostanze a propria discolpa. 3. L’intimata amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il loro rigetto in considerazione del fatto che attraverso i verbali di accertamento delle infrazioni l’interessato è comunque in grado di conoscere le variazioni di punteggio subite e dunque il saldo dei punti rimanenti. 4. Con ordinanza cautelare n. 41 del 22.2.2017 il Collegio ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato in ragione dell’intervenuta violazione degli obblighi di informazione di cui all’art. 126 bis, comma 3, del codice della strada”. 5. Alla pubblica udienza del giorno 10 aprile 2018, uditi i difensori, la causa è passata in decisione. 6. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. 7. Osserva infatti il Collegio che nel sistema delineato dall’art. 126 bis del d.lgs. n. 285/1992, l’obbligo di comunicare ogni variazione di punteggio” ai diretti interessati risponde non soltanto all’esigenza di garantire a quest’ultimi la conoscenza in tempo reale del saldo dei punti rimasti, ma anche di far sì che essi assumano fin da subito una condotta maggiormente conforme alle regole del Codice della strada anche attraverso la partecipazione ai corsi di aggiornamento che consentono il recupero del punteggio perso. 8. Finalità queste che i soli verbali di accertamento delle infrazioni commesse, seppur corredati delle relative decurtazioni di punteggio, non permettono di conseguire in maniera soddisfacente, atteso che solo con la comunicazione in argomento ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri” cfr., comma 3, art. 126 bis Codice della strada , onde recuperare i punti perduti fin tanto che il punteggio non sia esaurito” cfr. comma 4, art. 126 bis Codice della strada . 9. Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento del ricorso e dunque l’annullamento del provvedimento impugnato. 10. Tenuto conto della specificità della questione trattata si rinvengono, in via del tutto eccezionale, giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Compensa tra le parti in causa le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.