A proposito di pergolati e tettoie

Non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata.

In proposito, quindi, l’amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera. Con riferimento al pergolato la Sezione ha avuto già modo di affermare che lo stesso è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Di norma quindi il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio. Di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa così C.d.S., Sez. VI, 25 gennaio 2017 numero 306. Ma, a questo punto, la questione si complica, ha precisato il Collegio nella sentenza 2701 depositata il 7 maggio scorso. La disciplina della tettoia non è definita in modo univoco. Ciò in quanto la disciplina della tettoia non è definita in modo univoco né nella normativa né in giurisprudenza. Dal punto di vista normativo – precisa la sentenza - va considerato anzitutto l’art. 6, T.U. numero 380/2001, che contiene l’elenco delle opere di cd edilizia libera, le quali non necessitano di alcun titolo abilitativo a prescindere dalla natura esemplificativa o tassativa che si voglia riconoscere a tale elenco, va poi osservato che esso comprende voci di per sé abbastanza generiche, tali da poter ricomprendere anche opere non espressamente nominate. Con riferimento alle tettoie, rileva in particolare la voce di cui all’art. 6 comma lett. e quinquies , che considera opere di edilizia libera gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici , concetto nel quale può sicuramente rientrare una tettoia genericamente intesa, come copertura comunque realizzata di un’area pertinenziale, come il terrazzo. La norma è stata introdotta dall’art. 3 d.lgs. numero 222/2016, ma si deve considerare applicabile anche alle costruzioni precedenti, ha sottolineato il Giudice, per due ragioni. In primo luogo, nel diritto delle sanzioni è principio generale e notorio, e come tale non richiede puntuali citazioni, che non si possano subire conseguenze sfavorevoli per un comportamento in ipotesi illecito nel momento in cui è stato realizzato, che più non lo sia quando si tratti di applicare le sanzioni stesse. In secondo luogo, la giurisprudenza di cui subito si dirà, anche in epoca anteriore alla modifica legislativa di cui s’è detto, distingueva all’interno della categoria in esame costruzione da costruzione assoggettandola a regime diverso a seconda delle sue caratteristiche. In materia, è poi intervenuto di recente un chiarimento da parte del legislatore, ovvero il recente d.m. 2 marzo 2018, pubblicato nella G.U. 7 aprile 2018 numero 81, di Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera , ai sensi dell'art. 1, comma 2, citato d.lgs. numero 222/2016. A sua volta, la norma dell’art. 1, comma 2, prevede che Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281, è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto . Pergotende. Ebbene, chiarisce la sentenza, il decreto ministeriale attuativo in questione comprende, al numero 50 del glossario delle opere realizzabili senza titolo edilizio alcuno, in particolare le cd pergotende, ovvero, per comune esperienza, strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari, di superficie anche non modesta, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità della struttura. Si tratta quindi di un manufatto molto simile alla tettoia, che se ne distingue secondo logica solo per presentare una struttura più leggera. Al polo opposto, v’è l’art. 10, comma 1, lett. a , T.U. 380/2001, che assoggetta invece al titolo edilizio maggiore, ovvero al permesso di costruire, gli interventi di nuova costruzione . E la giurisprudenza si fonda su tale norma per richiedere appunto il permesso di costruire nel caso di tettoie di particolari dimensioni e caratteristiche. Si afferma infatti in via generale che tale struttura costituisce intervento di nuova costruzione e richiede il permesso di costruire nel momento in cui difetta dei requisiti richiesti per le pertinenze e gli interventi precari, ovvero quando modifica la sagoma dell’edificio fra le molte, C.d.S., sez. IV, numero 12/2018 e sez. VI numero 694/2017. Nello stesso senso la sentenza numero 2715 depositata il medesimo 7 maggio 2018.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26 aprile – 7 maggio 2018, numero 2715 Presidente Santoro – Estensore Spisani Fatto Con la determinazione 18 ottobre 2011 meglio indicata in epigrafe, l’amministrazione intimata appellata ha ordinato ai ricorrenti appellanti, il primo quale usufruttuario responsabile e la seconda quale nuda proprietaria, di rimuovere in quanto abusiva, perché realizzata senza titolo alcuno, una copertura con tenda in tessuto sorretta da una struttura principale e secondaria di legno installata sulla terrazza a livello del locale soffitta al sesto piano dell’immobile situato in via Baldo degli Ubaldi 201 doc. s.numero in I grado ricorrenti appellanti, atto impugnato, allegato al ricorso introduttivo . Con la sentenza a sua volta meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso proposto dagli interessati contro tale provvedimento, ritenendo che l’opera integrasse ristrutturazione soggetta al necessario rilascio di un permesso di costruire, e non di un titolo edilizio minore, in quanto struttura stabile modificatrice della sagoma dell’edificio, e che quindi in mancanza del permesso stesso ne fosse stata correttamente ingiunta la demolizione. Contro tale sentenza, gli originari ricorrenti hanno proposto impugnazione, con appello che contiene un unico complesso motivo in cui si deduce, in sintesi estrema, il travisamento del fatto, dal momento che la struttura per cui è causa, a dire della parte appellante, sarebbe in realtà una tenda parasole, liberamente installabile su edifici i quali, come quello interessato, non si trovano in zona vincolata per ragioni storico artistiche o ambientali. L’amministrazione intimata ha resistito, con atto 8 agosto 2012 e memoria 21 marzo 2018, in cui chiede che l’appello sia respinto. All’udienza del giorno 26 aprile 2018, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione. Diritto 1. L’appello è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito precisate. 2. L’abuso contestato ai ricorrenti appellanti consiste nella realizzazione di una tettoia, ovvero di un manufatto la cui disciplina non è definita in modo univoco né nella normativa né in giurisprudenza. 2.1 Dal punto di vista normativo, va considerato anzitutto l’art. 6 del T.U. 6 giugno 2001 numero 380, che contiene l’elenco delle opere di cd edilizia libera, le quali non necessitano di alcun titolo abilitativo a prescindere dalla natura esemplificativa o tassativa che si voglia riconoscere a tale elenco, va poi osservato che esso comprende voci di per sé abbastanza generiche, tali da poter ricomprendere anche opere non espressamente nominate. Con riferimento alle tettoie, rileva in particolare la voce di cui all’art. 6 comma lettera e quinquies, che considera opere di edilizia libera gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, concetto nel quale può sicuramente rientrare una tettoia genericamente intesa, come copertura comunque realizzata di un’area pertinenziale, come il terrazzo. La norma è stata introdotta dall’art. 3 del d lgs. 25 novembre 2016 numero 222, ma si deve considerare applicabile anche alle costruzioni precedenti, come quella per cui è causa, per due ragioni. In primo luogo, nel diritto delle sanzioni è principio generale e notorio, e come tale non richiede puntuali citazioni, che non si possano subire conseguenze sfavorevoli per un comportamento in ipotesi illecito nel momento in cui è stato realizzato, che più non lo sia quando si tratti di applicare le sanzioni stesse. In secondo luogo, la giurisprudenza di cui subito si dirà, anche in epoca anteriore alla modifica legislativa di cui s’è detto, distingueva all’interno della categoria in esame costruzione da costruzione assoggettandola a regime diverso a seconda delle sue caratteristiche. 2.2 In materia, è poi intervenuto di recente un chiarimento da parte del legislatore, ovvero il recente D.M. 2 marzo 2018, pubblicato nella G.U. 7 aprile 2018 numero 81, di Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera”, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del citato d. lgs. 222/2016. A sua volta, la norma dell’art. 1 comma 2 prevede che Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281, è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto”. Il decreto ministeriale attuativo di cui s’è detto comprende, al numero 50 del glossario delle opere realizzabili senza titolo edilizio alcuno, in particolare le cd pergotende, ovvero, per comune esperienza, strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari, di superficie anche non modesta, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità della struttura. Si tratta quindi di un manufatto molto simile alla tettoia, che se ne distingue secondo logica solo per presentare una struttura più leggera. 2.3 Al polo opposto, v’è l’art. 10 comma 1 lettera a del T.U. 380/2001, che assoggetta invece al titolo edilizio maggiore, ovvero al permesso di costruire, gli interventi di nuova costruzione”. Come subito si vedrà, la giurisprudenza si fonda su tale norma per richiedere appunto il permesso di costruire nel caso di tettoie di particolari dimensioni e caratteristiche. Si afferma infatti in via generale che tale struttura costituisce intervento di nuova costruzione e richiede il permesso di costruire nel momento in cui difetta dei requisiti richiesti per le pertinenze e gli interventi precari, ovvero quando modifica la sagoma dell’edificio fra le molte, C.d.S. sez. IV 8 gennaio 2018 numero 12 e sez. VI 16 febbraio 2017 numero 694. 3. Da tutto ciò, emerge chiara una conseguenza non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata. In proposito, quindi, l’amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera. 4. Tutto ciò non si ritrova nel provvedimento impugnato, che come detto in narrativa si limita ad una descrizione generica di quanto rilevato, a fronte della quale, si noti, la difesa dei ricorrenti appellanti già nel ricorso di I grado a p. 4 è nel senso che si tratterebbe di una tenda da sole scorrevole su binari, ovvero proprio di una delle pergotende di cui si è detto. Il provvedimento stesso va allora annullato, con salvezza com’è ovvio di eventuali successivi provvedimenti dell’amministrazione, conseguenti a un congruo riesame della fattispecie concreta. 5. La particolarità del caso deciso, come fin qui illustrato, è giusto motivo per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto ricorso numero 6051/2012 , lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado numero 358/2012 R.G. TAR Lazio Roma e annulla la determinazione 18 ottobre 2011 numero 1748 del Dirigente dell’Unità organizzativa tecnica del Municipio XVIII di Roma Capitale. Compensa per intero fra le parti le spese dell’intero giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26 aprile – 7 maggio 2018, numero 2701 Presidente Santoro – Estensore Spisani Fatto Con l’ordinanza meglio indicata in epigrafe, il Comune intimato appellato ha ingiunto alla ricorrente appellante di demolire in quanto abusive due opere realizzate nell’abitazione di sua proprietà che si trova a Porto Rotondo, località Punta Nuraghe, su terreno distinto al catasto al foglio 2 mappale 1056 sub 5 si tratta in particolare della costruzione di un soppalco di 3 metri per 3 metri con annesso un bagno di 2,30 per 1,15 metri circa e della trasformazione di un lastrico solare di circa 16 mq in veranda mediante una copertura installata al posto della pergola che invece era stata autorizzata, il tutto costruito senza titolo in zona sottoposta a vincolo paesistico come da D.M. 30 novembre 1965 e 11 gennaio 1968 docomma 7 in I grado ricorrente appellante, ordinanza citata . Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TA ha respinto il ricorso proposto contro tale ordinanza in motivazione, ha ritenuto in sintesi che il soppalco in questione abbia realizzato un aumento della superficie utile dell’appartamento, e quindi del carico urbanistico, dato che ospita un bagno ed un posto letto, e che quindi esso necessitasse di permesso di costruire ha ancora ritenuto che la veranda, costituita da una struttura in legno coperta da una guaina impermeabile, fosse difforme dalla pergola coperta di canne che invece era stata assentita. Contro tale sentenza, l’interessata ha proposto impugnazione, con appello che contiene un unico motivo, secondo logica di violazione dell’art. 31 del T.U. 6 giugno 2001 numero 380, in cui sostiene che gli interventi in questione richiederebbero, al più, un titolo edilizio minore come la segnalazione certificata di inizio attività – SCIA, e in sua mancanza sarebbero passibili di sole sanzioni pecuniarie. Il Comune non si è costituito. All’udienza del giorno 26 aprile 2018, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione. Diritto 1. L’appello è parzialmente fondato, nei termini di quanto subito si dirà. 2. L’ordinanza impugnata in primo grado si riferisce a due distinte opere, ovvero alla realizzazione senza titolo di un soppalco interno all’abitazione della ricorrente appellante e alla trasformazione in veranda di un manufatto assentito come pergola esterna coperta di incannicciato. Le opere in questione, di natura all’evidenza diversa, vanno considerate separatamente. 3. Con riferimento al soppalco, vale quanto già affermato in via generale dalla Sezione in particolare nella sentenza 2 marzo 2017 numero 985, che si cita per tutte. 3.1 Il soppalco, ovvero lo spazio aggiuntivo che si ricava all’interno di un locale, di solito come nella specie, un’abitazione, interponendovi un solaio, è soggetto ad una disciplina edilizia che non è definita in modo univoco, ma va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto. In linea di principio, il soppalco richiede infatti il permesso di costruire quando sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.P.R. 6 giugno 2001, numero 380, con incremento delle relative superfici dell'immobile e in prospettiva del carico urbanistico così per tutte C.d.S. 3 settembre 2014 numero 4468. Il soppalco che non sia tale da incrementare la superficie utile dell’immobile, e in particolare quello che non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno a sé stante rientrerà invece nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto. 3.2 Applicando il principio appena delineato al caso di specie, risulta immediato affermare che, come già ritenuto dal Giudice di primo grado, il soppalco realizzato dalla ricorrente appellante rientra fra quelli che richiedono il permesso di costruire. Esso infatti si compone di uno spazio nel quale è stata realizzata una piccola stanza da bagno, e quindi, per definizione, uno spazio fruibile dalle persone di conseguenza, il carico urbanistico risulta incrementato, con necessità di ottenere il titolo edilizio in questione. 4. Considerazioni diverse vanno svolte a proposito della veranda asseritamente realizzata mediante trasformazione del pergolato già assentito 4.1 Con riferimento specifico al pergolato, la Sezione ha avuto già modo di affermare che lo stesso è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Di norma quindi il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio. Di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa così C.d.S. sez. VI 25 gennaio 2017 numero 306. 5. La disciplina della tettoia, peraltro, non è definita in modo univoco né nella normativa né in giurisprudenza. 5.1 Dal punto di vista normativo, va considerato anzitutto l’art. 6 del T.U. 6 giugno 2001 numero 380, che contiene l’elenco delle opere di cd edilizia libera, le quali non necessitano di alcun titolo abilitativo a prescindere dalla natura esemplificativa o tassativa che si voglia riconoscere a tale elenco, va poi osservato che esso comprende voci di per sé abbastanza generiche, tali da poter ricomprendere anche opere non espressamente nominate. Con riferimento alle tettoie, rileva in particolare la voce di cui all’art. 6 comma lettera e quinquies, che considera opere di edilizia libera gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, concetto nel quale può sicuramente rientrare una tettoia genericamente intesa, come copertura comunque realizzata di un’area pertinenziale, come il terrazzo. La norma è stata introdotta dall’art. 3 del d lgs. 25 novembre 2016 numero 222, ma si deve considerare applicabile anche alle costruzioni precedenti, come quella per cui è causa, per due ragioni. In primo luogo, nel diritto delle sanzioni è principio generale e notorio, e come tale non richiede puntuali citazioni, che non si possano subire conseguenze sfavorevoli per un comportamento in ipotesi illecito nel momento in cui è stato realizzato, che più non lo sia quando si tratti di applicare le sanzioni stesse. In secondo luogo, la giurisprudenza di cui subito si dirà, anche in epoca anteriore alla modifica legislativa di cui s’è detto, distingueva all’interno della categoria in esame costruzione da costruzione assoggettandola a regime diverso a seconda delle sue caratteristiche. 5.2 In materia, è poi intervenuto di recente un chiarimento da parte del legislatore, ovvero il recente D.M. 2 marzo 2018, pubblicato nella G.U. 7 aprile 2018 numero 81, di Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera”, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del citato d. lgs. 222/2016. A sua volta, la norma dell’art. 1 comma 2 prevede che Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281, è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto”. Il decreto ministeriale attuativo di cui s’è detto comprende, al numero 50 del glossario delle opere realizzabili senza titolo edilizio alcuno, in particolare le cd pergotende, ovvero, per comune esperienza, strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari, di superficie anche non modesta, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità della struttura. Si tratta quindi di un manufatto molto simile alla tettoia, che se ne distingue secondo logica solo per presentare una struttura più leggera. 5.3 Al polo opposto, v’è l’art. 10 comma 1 lettera a del T.U. 380/2001, che assoggetta invece al titolo edilizio maggiore, ovvero al permesso di costruire, gli interventi di nuova costruzione”. Come subito si vedrà, la giurisprudenza si fonda su tale norma per richiedere appunto il permesso di costruire nel caso di tettoie di particolari dimensioni e caratteristiche. Si afferma infatti in via generale che tale struttura costituisce intervento di nuova costruzione e richiede il permesso di costruire nel momento in cui difetta dei requisiti richiesti per le pertinenze e gli interventi precari, ovvero quando modifica la sagoma dell’edificio fra le molte, C.d.S. sez. IV 8 gennaio 2018 numero 12 e sez. VI 16 febbraio 2017 numero 694. 6. Da tutto ciò, emerge chiara una conseguenza non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata. In proposito, quindi, l’amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera. 7. Tutto ciò non si ritrova nel provvedimento impugnato, che come detto in narrativa si limita ad una descrizione generica di quanto rilevato esso va allora annullato nella parte corrispondente indicata in dispositivo, con salvezza com’è ovvio di eventuali successivi provvedimenti dell’amministrazione, conseguenti a un congruo riesame della fattispecie concreta. 8. La parziale soccombenza è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese dei due gradi di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta , definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto ricorso numero 2390/2012 , lo accoglie in parte e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie per quanto di ragione il ricorso di primo grado ricorso numero 75/2010 R.G. TAR Sardegna e annulla l’ordinanza 7 ottobre 2009 numero 31 del Comune di Olbia nella sola parte concernente la trasformazione del un lastrico solare di circa 16 mq in veranda coperta mediante copertura installata al posto della pergola autorizzata. Compensa per intero fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.