Equo indennizzo: effetti del mancato rispetto degli oneri comunicativi sulle esecuzioni

La l. n. 208/15 ha novellato la Legge Pinto introducendo l’art. 5-sexies Modalità di pagamento dell’equo indennizzo che al comma 11 impone precisi obblighi di comunicazione il loro inadempimento in tutto o in parte impedisce, nei processi di esecuzione giudizio di ottemperanza o esecuzioni processual-civilistiche , anche pendenti al momento della vigenza della riforma, il pagamento di somme o l’assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a titolo di equo indennizzo, il saldo del compenso del commissario ad acta e dell’astreinte.

È quanto chiarito dal TAR Campania, sez. VI, n. 2016 e 2027 depositate il 29 marzo 2018. I casi. Si tratta di due giudizi di ottemperanza a due decreti decisori, relativi alla liquidazione dell’equo indennizzo, introdotti ben prima del 1/1/16 data di vigenza della L. n. 208/15 e dei suddetti oneri imposti per riscuoterlo. Si noti che per la prassi costante il decreto di condanna ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ex art. 3 L. n. 89/01 ed è perciò equiparato al giudicato è un valido titolo per l’azione di ottemperanza. Oneri di comunicazione e loro effetti sui giudizi pendenti. Detta novella ha sollevato un problema di successioni di leggi risolto dall’art. 5- sexies . Il creditore, pena l’impossibilità del pagamento e di agire in via esecutiva, deve rilasciare un’autocertificazione sostituiva di notorietà in cui dichiarare l’ammontare del credito, di non aver ricevuto alcun saldo e tutti i dati relativi allo stesso modalità di pagamento prescelta etc. depositando tutta la documentazione necessaria ex comma 3 i modelli dovranno essere approvati da decreti del MEF e del Ministero di Giustizia avvalendosi, nel frattempo, anche per la loro trasmissione, dei moduli sui siti istituzionali delle amministrazioni. La dichiarazione vale per sei mesi e può essere rinnovata su richiesta della PA entro tale termine la PA deve effettuare il saldo e prima dello spirare dello stesso il creditore non può agire per l’esecuzione coatta, notificare il precetto né agire in ottemperanza. Questi oneri sono, infatti, immediatamente cogenti comma 12 . Come detto il termine non decorre in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione indicata . La disposizione del comma 11 si richiama, infatti, ai soli obblighi di comunicazione e non all’intera procedura di liquidazione, e il riferimento della disposizione a una fase giudiziaria prettamente esecutiva – quale quella del giudizio di ottemperanza o di esecuzione forzata nel processo civile – fa venir meno l’esigenza di garantire uno spatium deliberandi all’Amministrazione per pagare, mentre fa salva quella di evitare duplicazioni di pagamento e, in ogni caso, di avere una chiara situazione debitoria . Ciò è in linea con i principi della CEDU dettati dagli artt. 6 e 13 Cedu ex multis Cipolletta c. Italia e Bozza c. Italia nelle rassegne del 12/1/18 e 15/9/17 sull’equo processo e sulla tutela giurisdizionale. Infine in sede di giudizio di ottemperanza, le azioni sostitutive poste in essere dal giudice o, per esso, dal commissario ad acta per eseguire il giudicato, possono anche esulare dal rispetto delle ordinarie procedure cui è tenuta l’Amministrazione nell’ambito della sua azione, anche in ipotesi riguardanti il pagamento di somme di denaro TAR Lazio n. 7987/15 . Cosa cambia per l’astreinte? Per quanto sopra detto sarà dovuta, previa osservanza di questi oneri comunicativi, dalla data di comunicazione o di notifica della sentenza di ottemperanza ed in base alla prassi costante spetta sino al saldo del credito o all’insediamento del commissario ad acta soluzione scelta dal TAR nel primo caso esaminato per l’altro è stata esclusa . Revirement sull’astreinte. Il TAR ha mutato orientamento sul punto sinora era ritenuta iniqua la liquidazione dell’ astreinte per la crisi finanziaria e per esigenze di bilancio, mentre per il G.A. pur in presenza di condanne pecuniarie derivanti da un contenzioso seriale, non può considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico .

TAR Campania, sez. VI, sentenza 21 – 29 marzo 2018, numero 2016 Presidente Passoni – Relatore Corrado Fatto e diritto La Corte di Appello di Napoli con il decreto decisorio reso nel procedimento numero 3167/07 RG della Corte di Appello di Napoli III sezione civile il 10.01.08 recante la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di 2.300,00 euro oltre gli interessi legali dalla pubblicazione del decreto al saldo nonché euro 140,00 per diritti, 150,00 euro per onorari e 15 euro di spese oltre competenze accessorie come per legge. Il suddetto decreto è divenuto definitivo per non essere stato proposto gravame alcuno, per come risulta da attestazione in atti, e a tutt’oggi l’Amministrazione non ha effettuato il pagamento del dovuto. A fronte di tale situazione, parte ricorrente ha proposto il presente giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero della Giustizia, chiedendo a questo Tribunale di disporre l’esecuzione del decreto in epigrafe per quanto di sua spettanza, nominando a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, a cura e spese dell’Amministrazione, e inoltre che venga condannata l’Amministrazione ex art. 114, comma 4, lett. e c.p.a., a una ulteriore somma determinata in via equitativa per ogni giorno di ritardo. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio. Alla camera di consiglio del 21 marzo 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei termini che seguono. Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione divenuto definitivo, in seguito alla mancata proposizione di impugnazione avverso lo stesso come da certificazione della competente cancelleria prodotta in giudizio , ed essendo decorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto decisorio in forma esecutiva, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. numero 669 del 1996 convertito in legge 28 febbraio 1997, numero 30 , senza che l’Amministrazione abbia provato di avere dato esecuzione in parte qua al dictum del giudice civile. In tal senso, l’art. 112, comma 2, cod.proc.amm. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il decreto di condanna ex art. 3 della legge numero 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza v. Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012 numero 1484 . Nelle more della presente decisione è, tuttavia, sopravvenuta la legge 28 dicembre 2015, numero 208 cosiddetta legge di stabilità 2016 , che, nel comma 777, in vigore dal 1° gennaio 2016, al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi”, ha provveduto ad inserire l’art. 5-sexies Modalità di pagamento nella legge 24 marzo 2001, numero 89. Quest’ultimo articolo ha mutato le modalità di pagamento delle somme dovute per condanne ai sensi della stessa legge Pinto, introducendo delle disposizioni che incidono anche sulla proponibilità dei processi di esecuzione di tali pronunce, e, pertanto, anche dei giudizi di ottemperanza. Viene, infatti, richiesto al creditore di rilasciare una dichiarazione di autocertificazione e sostitutiva di notorietà, attestante la non avvenuta riscossione di quanto dovuto e altri dati e documenti inerenti al pagamento, pena l’impossibilità di ottenere dalla p.a. debitrice il pagamento e di agire in via esecutiva. Nello specifico, ai sensi del comma 1 dell’indicato art. 5-sexies, al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate, il creditore deve rilasciare all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta”, nonché deve trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3”. L’indicato comma 3 prevede che con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all’amministrazione debitrice Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente”. La dichiarazione in questione ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica Amministrazione comma 2 . Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l’ordine di pagamento non può essere emesso comma 4 . L’Amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione indicata comma 5 . La norma dispone, ancora, che prima del decorso di quest’ultimo termine, i creditori non possano procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento comma 7 . Per quanto riguarda i processi di ottemperanza già instaurati alla data dell’1 gennaio 2016 – momento di entrata in vigore della legge di stabilità 2016 – la disposizione del comma 11 dell’indicato art. 5-sexies disciplina i termini di applicabilità della normativa in questione, mentre il comma 12 dello stesso articolo risolve la problematica del contenuto degli obblighi rectius oneri di comunicazione anche nelle more di adozione dei decreti ministeriali che approveranno i modelli di dichiarazione. Il comma 11 prevede, infatti, che nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l’assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta”. Il riferimento al commissario ad acta comporta la sicura applicabilità della norma in questione anche al giudizio di ottemperanza oltre che alle esecuzioni processualcivilistiche . Il comma 12 del medesimo art. 5-sexies risolve la questione” dell’immediata operatività degli obblighi di comunicazione anche in assenza dei decreti attuativi, prevedendo che i creditori di provvedimenti notificati anteriormente all’emanazione dei decreti di cui al comma 3 quelli del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia che approveranno i modelli di dichiarazione trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10”. La disposizione in questione stabilisce, quindi, l’immediata operatività degli obblighi di comunicazione trattati e indica quali sono i modelli, presenti sui siti dei Ministeri, a cui fare temporaneo riferimento in attesa dei decreti ministeriali di approvazione dei decreti sulla modulistica finale” previsti entro il 30.10.2016 , ammettendo la validità delle dichiarazioni trasmesse prima dell’entrata della legge in esame e conformi ai requisiti previsti. Passando all’esame del presente ricorso il Collegio ritiene che la normativa in esame non preclude la decisione sulla domanda di ottemperanza. Non introduce, infatti, profili di inammissibilità della domanda giudiziaria per carenza dei presupposti – in quanto per questi ultimi si deve fare riferimento al regime vigente al momento della sua proposizione – né una condizione sopravvenuta di improcedibilità. Le disposizioni in questione, tuttavia, comportano l’esigenza che il pagamento intervenga solo a seguito della verifica, da parte dell’Amministrazione compulsata o del commissario ad acta, dell’intervenuta esecuzione degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. In particolare, tenendosi conto delle disposizioni di cui al comma 11 dell’emendato art. 5-sexies della legge Pinto, la domanda di ottemperanza proposta prima dell’entrata in vigore della novella legislativa può essere accolta, ma l’ordine giudiziale susseguente, volto a disporre le misure necessarie ad assicurare l’esecuzione del giudicato, deve essere emesso nel rispetto delle modalità legali attualmente vigenti, ovverosia considerando il comma 11 che, per i processi di esecuzione in corso, prevede l’assolvimento degli obblighi di comunicazione, e cioè il rilascio da parte dei creditori, anche in assenza dei decreti attuativi, di una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo”. Il Collegio ritiene, inoltre, che, per le esecuzioni in corso, come quella del caso di specie, il riferimento all’assolvimento degli obblighi di comunicazione sia riferibile solo alla presentazione della dichiarazione e non anche al decorso dei sei mesi. Quest’ultimo termine dilatorio esula del tutto dagli obblighi di comunicazione imposti al creditore. La disposizione del comma 11 si richiama, infatti, ai soli obblighi di comunicazione e non all’intera procedura di liquidazione, e il riferimento della disposizione a una fase giudiziaria prettamente esecutiva – quale quella del giudizio di ottemperanza o di esecuzione forzata nel processo civile – fa venir meno l’esigenza di garantire uno spatium deliberandi all’Amministrazione per pagare, mentre fa salva quella di evitare duplicazioni di pagamento e, in ogni caso, di avere una chiara situazione debitoria. Tale interpretazione è, peraltro, conforme all’esigenza che il giudicato trovi pronta esecuzione, in linea con il principio costituzionale di pienezza della tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost., così come con i principi in tema di equità del processo ed effettività della tutela, di cui agli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU. Inoltre, anche in giurisprudenza è stato da tempo affermato che, in sede di giudizio di ottemperanza, le azioni sostitutive poste in essere dal giudice o, per esso, dal commissario ad acta per eseguire il giudicato, possono anche esulare dal rispetto delle ordinarie procedure cui è tenuta l’Amministrazione nell’ambito della sua azione, anche in ipotesi riguardanti il pagamento di somme di denaro v. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 8 giugno 2015, numero 7987 . La domanda attorea va, quindi, accolta e, per l’effetto, va ordinato all’Amministrazione convenuta di eseguire in parte qua la statuizione giudiziale innanzi riportata e, pertanto, di far luogo al pagamento di quanto dovuto alla parte ricorrente – ivi compresi gli interessi legali dalla decisione del giudice civile al saldo – nel termine di trenta giorni dall’assolvimento da parte dell’interessato degli obblighi di comunicazione dinanzi indicati, costituenti inderogabile presupposto per potersi conseguire quanto spettante. La domanda attorea va, quindi, accolta e, per l’effetto, va ordinato all’Amministrazione convenuta di eseguire la statuizione giudiziale innanzi riportata e, quindi, di far luogo al pagamento di quanto dovuto al ricorrente, nel termine di trenta giorni dall’assolvimento da parte dell’interessato degli obblighi di comunicazione dinanzi indicati, costituenti inderogabile presupposto per potersi conseguire quanto spettante. Come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza, il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa, posto che, per effetto di tale statuizione, si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato, che non può che tendere, anche nei suoi riguardi, a far conseguire tutta l’utilità che scaturisce dalla pronuncia giurisdizionale e che viene illegittimamente negata dall’Amministrazione con il comportamento omissivo v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2010 numero 7441 . Per quanto riguarda, poi, le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente anche delle spese accessorie. Infatti, nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame ed alla notifica del medesimo, oltre alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., cod.proc.civ. , o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 11 maggio 2010 numero 699 . Ciò in considerazione del fatto che il creditore della p.a. può scegliere liberamente di agire in sede di esecuzione civile ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, numero 1268 . Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidati, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite. Va accolta, anche alla luce della cennata novella legislativa, la domanda circa la corresponsione della penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4, lett. e , cod.proc.amm. Quest’ultima disposizione, nel disciplinare i poteri del giudice in caso di accoglimento del ricorso”, stabilisce che lo stesso, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato tale statuizione costituisce titolo esecutivo”. La lett. a , del comma 781 dell’art. 1 della più volte richiamata legge numero 208/2015 ha aggiunto il seguente periodo Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”. L’indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale Cons. Stato, Ad. plenumero , 25 giugno 2014 numero 15 , secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l’istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali. La precisazione legislativa induce il Collegio a rivedere il precedente orientamento giurisprudenziale circa la configurabilità dell’iniquità della debenza dell’astreinte in relazione a condanne pecuniarie dell’Amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di bilancio e allo stato di crisi finanziaria della finanza pubblica, non potendo ora la penalità di mora, pur in presenza di condanne pecuniarie derivanti da un contenzioso seriale, considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico. La quantificazione della relativa penalità di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse. L’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o, come in questo caso, disposti nella medesima condanna, stante la funzione sanzionatoria della stessa e non compensativa del danno subito , che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento. Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte, la novella all’art. 114, comma 4, lett. e , cod.proc.amm. ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. Nel caso di specie, tuttavia, come si è detto, la medesima legge di stabilità ha subordinato, anche per i giudizi di ottemperanza in corso, l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalle pronunzie di condanna ex legge Pinto al previo assolvimento, da parte del creditore, degli obblighi di comunicazione prima indicati, contestualmente stabilendo che l’Amministrazione non possa procedere al pagamento anteriormente a tale adempimento, con espresso divieto di legge. A fronte di tale specifico divieto legislativo va però osservato che l’Amministrazione, nelle more dell’adempimento degli oneri di comunicazione da parte del privato, non potrebbe considerarsi ulteriormente inadempiente all’obbligo di ottemperare al giudicato di pagamento, con conseguente venir meno della funzione sanzionatoria dell’inerzia della p.a. nell’adempiere e di coazione indiretta all’esecuzione connaturale all’istituto dell’astreinte sarebbero inconfigurabili, infatti, le stesse violazioni, inosservanze e ritardi che proprio l’art. 114, comma 4, lett. e , cod.proc.amm. pone quali condizioni necessarie per la concessione dell’astreinte. Anzi, in questi casi, fissare l’operatività della penalità nelle more dell’adempimento degli oneri di comunicazione da parte del ricorrente significherebbe rigirare” a scapito della p.a. un adempimento a cui è tenuta la parte ricorrente, con l’effetto che la stessa verrebbe a lucrare” un’astreinte per effetto di un suo ritardo, verificandosi una situazione di manifesta iniquità. In questo caso specifico, allora, la norma in questione deve essere interpretata nel senso che l’astreinte sarà dovuta dalla data di intervenuta comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza, solo qualora siano già stati integralmente ottemperati gli obblighi di comunicazione suindicati in caso contrario, sarà dovuta dal momento in cui i suddetti obblighi saranno stati adempiuti. Quanto alla data di decorrenza finale dell’astreinte, la stessa, in conformità con l’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente, sarà dovuta fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del Commissario ad acta v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015 numero 5014 T.A.R. Lazio, Sez. I, 18 gennaio 2016 numero 464 . L’Amministrazione darà quindi esecuzione al predetto decreto entro trenta giorni dall’integrale adempimento da parte della ricorrente degli obblighi di comunicazione suindicati e ciò a decorrere dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora come Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali - Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, che entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Il compenso del Commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies Modalità di pagamento della legge numero 89/2001, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l , della legge 28 dicembre 2015, numero 208. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico del Ministero della Giustizia, e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Sesta accoglie il proposto ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione in favore di parte ricorrente al decreto azionato, con l’aggiunta dell’eventuale somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e , cod.proc.amm. nella misura specificata . Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali - Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione in parte qua del predetto decreto, riconoscendo alla parte ricorrente anche quanto dovuto ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e , cod.proc.amm. Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 cinquecento/00 , oltre accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

TAR Campania, sez. VI, sentenza 7 – 29 marzo 2018, numero 2027 Presidente Passoni – Relatore Palmarini Fatto e diritto I. Rilevato, in punto di fatto, che - parte ricorrente dimostra che la Corte d’Appello di Napoli con decreto numero 4700/2009, ruolo numero 6038/10, depositato in data 23 novembre 2010, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo - il titolo è stato notificato in forma esecutiva all’ente debitore e non è stato fatto oggetto di impugnazione, come da attestazione in atti - è ampiamente elasso il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del D.L. 31.12.1996 numero 669 le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto II. Considerato che parte ricorrente chiede, quindi, al presente T.A.R. - di disporre l’esecuzione del decreto suindicato - di nominare a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, nel caso in cui persista l’inottemperanza dell’ente, a cura e spese dell’Amministrazione intimata - di condannare l’ente intimato al pagamento delle penalità di mora sin dalla data di notifica del decreto avvenuta in data 3 aprile 2013 e delle spese di lite III Quanto alla legittimazione del Ministero della Giustizia Ritenuto che sussiste la legittimazione passiva del Ministero della giustizia arg. ex artt. 3 co. 2 L. 89/2001 e 114 c.p.a. v. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 14/04/2014, numero 1804 Consiglio di Stato, sez. IV, 28/11/2012, numero 6021 T.A.R. Campania, sez. IV, numero 4840/2014 T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 06/11/2012, numero 650 IV. Quanto all’applicazione della L. numero 208/2015 legge di stabilità dell’anno 2016 , Rilevato che, nelle more della presente decisione è, tuttavia, sopravvenuta la legge 28 dicembre 2015, numero 208 cosiddetta legge di stabilità 2016 , che, nel comma 777, in vigore dall’1 gennaio 2016, al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi”, ha provveduto a inserire l’art. 5-sexies Modalità di pagamento nella legge 24 marzo 2001, numero 89 Considerato che tale norma primi sette commi stabilisce che 1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione. 3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente. 4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso. 5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti. 6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, numero 196. 7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento . Considerato che, quanto all’applicabilità dell’obbligo di dichiarazione così introdotto al giudizio di ottemperanza, rileva il comma 11 del medesimo articolo che recita nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta Considerato, altresì, che il comma 12 dell’articolo in argomento prevede l’immediata operatività degli obblighi di comunicazione trattati e indica quali sono i modelli, presenti sui siti dei Ministeri, a cui fare temporaneo riferimento in attesa dei decreti ministeriali di approvazione dei decreti sulla modulistica finale” previsti entro il 30.10.2016 , ammettendo la validità delle dichiarazioni trasmesse prima dell’entrata della legge in esame e conformi ai requisiti previsti Ritenuto che - la normativa in esame non precluda la decisione sulla domanda di ottemperanza in quanto non introduce profili di inammissibilità della domanda giudiziaria per carenza dei presupposti - per questi ultimi si deve, infatti, fare riferimento al regime vigente al momento della sua proposizione - né una condizione sopravvenuta di improcedibilità - tuttavia, il pagamento possa avvenire solo a seguito della verifica, da parte dell’amministrazione compulsata o del commissario ad acta, dell’intervenuta esecuzione degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge - pertanto, la domanda di ottemperanza proposta prima dell’entrata in vigore della novella legislativa possa essere accolta - tuttavia, l’ordine giudiziale susseguente, volto a disporre le misure necessarie ad assicurare l’esecuzione del giudicato, debba essere emesso nel rispetto degli obblighi di dichiarazione sopra descritti co. 1 art. 5 sexies, cit. Considerato, peraltro, che - la disposizione del comma 11 richiama i soli obblighi di comunicazione e non l’intera procedura di liquidazione comprensiva dei termini all’uopo previsti - il riferimento della disposizione a una fase giudiziaria prettamente esecutiva - quale quella del giudizio di ottemperanza o di esecuzione forzata nel processo civile – determini il venir meno dell’esigenza di garantire uno spatium deliberandi all’amministrazione per pagare, mentre fa salva quella di evitare duplicazioni di pagamento e, in ogni caso, di avere una chiara situazione debitoria - vada salvaguardato il principio che il giudicato trovi pronta esecuzione al fine di garantire la pienezza della tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost., nonché l’equità del processo e l’effettività della tutela, di cui agli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU Ritenuto, pertanto, che, per le esecuzioni in corso, come quella del caso di specie, il riferimento all’assolvimento degli obblighi di comunicazione sia riferibile solo alla presentazione della dichiarazione e non anche al decorso dei sei mesi in proposito, si è richiamato l’orientamento già espresso da T.A.R. Campania, sez. VIII, numero 1089/2016 V. Quanto all’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114 co. 4 c.p.a., considerato che - detta misura assolve a una funzione coercitivo-sanzionatoria e non riparatoria, pertanto, non può essere accolta la domanda articolata in ricorso volta a ottenere l’importo di 100 euro al mese dal 3 aprile 2013 data di notifica del decreto al Ministero - ai sensi dell’art. 114, comma 4 lett. e, cit., le cd. astreintes possono trovare applicazione – a condizione che la parte abbia provveduto all’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al punto che precede - dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza - per altro verso, sia congruo fissare la data di scadenza al momento dell’insediamento del Commissario ad acta T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, numero 959/2012 - la misura della sanzione vada ora individuata, in presenza di una specifica disposizione sul punto da parte del codice del processo amministrativo, nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta v. art. 114 co. 4 secondo periodo, lett. e, cit. , da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza dopo la comunicazione o notificazione della presente sentenza per lo spontaneo pagamento, e non oltre lo scadere del termine di trenta giorni per l’insediamento del Commissario ad acta. Tanto, giova ribadirlo, semperchè la parte abbia provveduto all’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al punto che precede - pertanto, che nel caso di specie – ove assolta la condizione suddetta da parte del ricorrente - ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda volta alla condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle penalità di mora come risulta dall’esposizione che precede VI. Quanto alla nomina del commissario ad acta, ritenuto che - possa procedersi fin d’ora alla nomina del commissario ad acta, con la precisazione che la decorrenza dei termini assegnati alla P.A. per provvedere restano condizionati al puntuale assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al precedente punto IV - il commissario ad acta debba essere individuato nel dirigente dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali – Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, e che nessun compenso debba essere liquidato per tale attività ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies L.89/2001 come introdotto dalla citata, L. numero 208/2015 qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, numero 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti VII. Quanto alla fondatezza della pretesa, considerato che - il Ministero intimato non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento cfr. in tema di prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. numero 12533/01 - la domanda di esecuzione debba essere accolta nei termini ed alle condizioni sopra precisati - l’Amministrazione abbia l’obbligo di pagare il dovuto, ma nel termine di trenta giorni dall’assolvimento da parte del ricorrente degli obblighi di comunicazione dinanzi indicati, costituenti inderogabile presupposto per potersi conseguire il ripetuto pagamento - l’Amministrazione debba effettuare il calcolo delle somme dovute, secondo i criteri stabiliti dal giudice nel titolo qui azionato - l’Amministrazione resta tenuta al pagamento delle penalità di mora, come da dispositivo - in mancanza di spontaneo adempimento entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, e semprechè la parte abbia provveduto all’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al punto IV, possa essere nominato il commissario ad acta secondo quanto sopra precisato - le spese, come liquidate in dispositivo e contenute nella misura ivi indicata a cagione della serialità del contenzioso, debbano essere poste a carico del Ministero della Giustizia. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Sesta , sede di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede a accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero intimato di dare esecuzione - entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza - in favore della parte ricorrente al titolo esecutivo di cui in epigrafe nei termini ed alle condizioni indicati in parte motiva b nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali – Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, che entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura di parte ricorrente e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente c condanna il Ministero intimato a versare, alle condizioni indicate in parte motiva, per ogni violazione o inosservanza successiva al giorno della notificazione o della comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e sino all’insediamento del commissario ad acta, una somma pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, ai sensi dell’art. 114 co. 4 c.p.a. lett. e d condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 500,00 cinquecento/00 , oltre agli accessori di legge e al contributo unificato, se dovuto ed in quanto effettivamente assolto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.