Nessun riconoscimento per l’abogado che aveva avviato le pratiche dopo il 31 ottobre 2011

Con la sentenza del 19 marzo 2018, n. 3066 il TAR Lazio si pronuncia sulla complicata questione relativa al riconoscimento del titolo di abogado” laddove l’aspirante abbia avviato in Spagna la procedura per il riconoscimento del titolo di laurea dopo il 31 ottobre 2011 e che era stata affrontata, in via generale, dal Ministero della Giustizia con la circolare del 12 maggio 2017.

Talmente complicata – anche e soprattutto per la difficoltosa interlocuzione tra le amministrazioni dei due Paesi – che per il TAR, al di là di ogni considerazione, non sarebbe neppure proponibile un’azione risarcitoria nei confronti del Ministero della Giustizia, che aveva in un primo momento sospeso le decisioni in attesa delle risposte - dal momento che difetterebbe pur sempre l’elemento soggettivo della colpa e vieppiù del dolo . Il riconoscimento del titolo. Orbene, il caso deciso prendeva le mosse dalla richiesta avanzata a suo tempo dal ricorrente di vedersi riconosciuto in Italia il titolo di abogado” conseguito in Spagna nel gennaio 2015, al fine di poter sostenere l’esame riservato agli avvocati stranieri. Senonché, il Ministero non rispondeva e il ricorrente proponeva un primo ricorso avverso il silenzio che si concludeva con la sentenza 6 aprile 2016, n. 4180 con la quale il TAR dichiarava l’illegittimità del silenzio del Ministero della Giustizia e, per l’effetto, lo condannava a concludere definitivamente il procedimento in esame, emettendo il decreto di riconoscimento del titolo, ovvero pronunciandosi motivatamente in senso negativo, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notifica a cura di parte ove anteriore . Perdurante l’inattività del Ministero, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza per la nomina di un commissario ad acta all’esito del quale il TAR Lazio n. 8171 del 15 luglio 2016 nominava il Capo di Gabinetto pro tempore del Ministero della Giustizia quale commissario ad acta , affinché provveda, entro l’ulteriore temine di 30 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica se anteriore della presente ordinanza, all’attivazione delle necessarie comunicazioni con le competenti Amministrazioni spagnole al fine di acquisire la seguente, unica, informativa se il ricorrente alla specifica data della verifica sia munito o meno di un titolo idoneo a consentirgli almeno in astratto l’esercizio della professione di avvocato in Spagna, ed affinché, in caso di esito positivo della verifica, provveda, entro il medesimo termine all’adozione del decreto di riconoscimento del titolo di abogado conseguito in Spagna dal ricorrente ed agli ulteriori adempimenti necessari ai fini della sua ammissione agli esami per il conseguimento del titolo di avvocato in Italia . Senonché, il Ministero della Giustizia informava il ricorrente del rigetto della sua domanda in quanto il Consejo de la Abogacía Española , aveva confermato che si dovranno accettare solamente le iscrizioni all’Albo di cittadini stranieri, con titoli omologati, senza richiedere la formazione complementare prevista dalla legge 34/2006, quando il titolo presentato avesse iniziato la pratica di omologazione prima del 31 ottobre 2011. A quei cittadini stranieri con titoli la cui omologazione sia stata avviata successivamente a tale data e che vogliono iscriversi all’Albo dovrà essere richiesta la formazione complementare prevista dalla Legge . In base a quella comunicazione, quindi, attualmente, a tutte le iscrizioni all’Albo di cittadini stranieri con titoli omologati presentate in data successiva al 31 ottobre 2011, si richiede tassativamente il rispetto dei requisiti derivanti dall’applicazione della legge n. 34/2006, del 30 ottobre , la domanda di riconoscimento è rigettata . Ne era derivato, ulteriormente, il fatto che il commissario ad acta aveva ritenuto di non provvedere dal momento che il Ministero aveva già emanato un diniego espresso previa acquisizione delle medesime informazioni di cui all’ordinanza del TAR Lazio n. 8171 del 15 luglio 2016 . Il quadro normativo. Il TAR, nel rigettare il ricorso avverso la scelta del commissario ad acta e del Ministero di non riconoscere il titolo, coglie l’occasione per ricostruire il quadro normativo di riferimento. Ebbene, nel caso di specie, ricorre l’ipotesi di un cittadino italiano che aspira al riconoscimento nell’ordinamento nazionale del titolo di abogado”, conseguito nello Stato spagnolo previa omologazione nello stesso paese del diploma di laurea, pure in Italia conseguito. La disciplina applicabile è, quindi, quella del d.lgs. n. 206/2007, in attuazione della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento dei titoli. La formazione in Spagna prima e dopo. Senonché, in Spagna, in un primo momento, il possesso della laurea in giurisprudenza era sufficiente per l’iscrizione in un Colegio de abogados e il conseguimento del titolo di abogado il Ministero della Giustizia emetteva, quindi, decreti di riconoscimento di soggetti che dimostrassero di essere in possesso del titolo di abogado. In un secondo momento e, cioè, dal 31 ottobre 2011 , però, in Spagna era entrata in vigore la ley n. 34/2006, che aveva introdotto un esame di abilitazione professionale la prima sessione del quale si era svolta solo nel 2014 e il conseguimento di un master. Per le Autorità spagnole Coloro che richiedano l'omologazione del titolo straniero dopo il 31/10/2011 devono frequentare un master specifico accreditato e superare l'esame di Stato in assenza dei quali requisiti l’iscrizione avrebbe dovuto essere annullata, e ciò anche qualora avessero attivato la procedura di omologazione dopo il 31 ottobre 2011, pur possedendo una documentazione apparentemente regolare. Sulla base di questo quadro normativo e delle risposte delle autorità spagnole, l’Italia a seguito di una conferenza dei servizi tra le quali, oltre il Ministero della Giustizia, il Dipartimento per le Politiche Europee, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione ed il Consiglio nazionale forense decideva all'unanimità, di procedere al rigetto delle domande di riconoscimento dei soggetti che, avendo richiesto l'omologazione del loro titolo di studio italiano successivamente al 31 ottobre 2011, non dimostrassero di avere frequentato il prescritto master e di avere superato l'esame di Stato in Spagna. Nessun indebito sindacato Sulla base di ciò, il TAR ritiene che la decisione delle Autorità italiane non sia illegittima per aver illegittimamente sindacato il titolo straniero dal momento che sono le stesse autorità competenti del paese di provenienza ad affermare, al di là del possesso formale di un provvedimento di iscrizione in un Colegio de Abogados , l’irregolarità dell’iscrizione di coloro che non possedessero i requisiti che le stesse autorità competenti spagnole avevano riferito essere indispensabili ai fini del corretto accesso ed esercizio della professione di avvocato in Spagna. Correttamente, quindi, l’Amministrazione italiana ha concluso che l’odierno esponente, così come tutti i soggetti versanti nelle medesime condizioni, ai fini dell'applicazione della normativa spagnola in materia, fosse del tutto carente dei requisiti richiesti per l'accesso e l'esercizio della professione di abogado in Spagna, e non potesse, dunque, vantare alcun valido titolo, suscettibile di essere riconosciuto in Italia, ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione di avvocato . irrilevanza della mera iscrizione. Inoltre, per il TAR nessun rilievo può essere riconosciuto all’avvenuta iscrizione in un Colegio di abogados , mai revocata né annullata a favore del ricorrente, per farne discendere la conseguenza di essere in possesso di un titolo valido. Ed infatti, la questione non concerne il fatto dell’iscrizione del ricorrente in un Colegio di abogados , bensì il possesso, da parte dello stesso, dei requisiti per l'iscrizione, a prescindere dal dato formale dell'iscrizione stessa .

TAR Lazio, sez. I, sentenza 28 febbraio – 19 marzo 2018, numero 3066 Presidente Volpe – Estensore Perna Fatto 1. Il sig. G. L., odierno esponente, premette di aver conseguito in data 14.01.15 il titolo di abogado avvocato in Spagna presso l’Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma Illustre Collegio degli Avvocati di Santa Cruz de La Palma , di essere iscritto da allora come abogado ejerciente avvocato esercente e con despacho profesional nell’isola, di essere in possesso di un titolo professionale mai sospeso né annullato, e di avere, in data 23.02.15, presentato domanda al Ministero della Giustizia per ottenere il decreto di riconoscimento del proprio titolo di abogado, al fine di poter sostenere l’esame riservato agli avvocati stranieri ex d.m. del Ministero della Giustizia numero 191/03 . A seguito di ripetuti solleciti del ricorrente, rimasti tutti senza riscontro, in data 26.05.15 il Ministero della Giustizia emanava un provvedimento soprassessorio. Il sig. L. allora proponeva un ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione numero r.g. 9419/15 dinanzi a questo Tribunale che, espletata un’istruttoria, con sentenza 6 aprile 2016, numero 4180, dichiarava l’illegittimità del silenzio del Ministero della Giustizia e, per l’effetto, lo condannava a concludere definitivamente il procedimento in esame, emettendo il decreto di riconoscimento del titolo, ovvero pronunciandosi motivatamente in senso negativo, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notifica a cura di parte ove anteriore”. Poiché l’amministrazione non dava esecuzione, il ricorrente proponeva istanza di nomina di un commissario ad acta, ex art. 117, comma 3, c.p.a. con ordinanza collegiale numero 8171/2016 del 15.07.16 la Sezione nominava il Capo di Gabinetto pro tempore del Ministero della Giustizia quale commissario ad acta, affinché provveda, entro l’ulteriore temine di trenta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica se anteriore della presente ordinanza, all’attivazione delle necessarie comunicazioni con le competenti Amministrazioni spagnole al fine di acquisire la seguente, unica, informativa se il ricorrente alla specifica data della verifica sia munito o meno di un titolo idoneo a consentirgli almeno in astratto l’esercizio della professione di avvocato in Spagna, ed affinché, in caso di esito positivo della verifica, provveda, entro il medesimo termine all’adozione del decreto di riconoscimento del titolo di abogado conseguito in Spagna dal ricorrente ed agli ulteriori adempimenti necessari ai fini della sua ammissione agli esami per il conseguimento del titolo di avvocato in Italia”. In data 22.07.16 il Ministero della Giustizia informava il ricorrente che in data 07.07.16 era stato emesso un diniego di riconoscimento del suo titolo di abogado. In esso si affermava quanto segue Considerato che, solo a seguito di reiterate richieste da parte di questa Direzione generale di ulteriori chiarimenti in ordine alla validità del titolo di soggetti versanti in condizioni identiche a quelle dell’istante, in ordine alle quali erano state fornite risposte contraddittorie, il Consejo de la Abogacía Española, con risposta inviata in data 11 maggio 2016 tramite il sistema IMI nel caso numero 49272, ha infine esplicitamente confermato che si dovranno accettare solamente le iscrizioni all’Albo di cittadini stranieri, con titoli omologati, senza richiedere la formazione complementare prevista dalla legge 34/2006, quando il titolo presentato avesse iniziato la pratica di omologazione prima del 31 ottobre 2011. A quei cittadini stranieri con titoli la cui omologazione sia stata avviata successivamente a tale data e che vogliono iscriversi all’Albo dovrà essere richiesta la formazione complementare prevista dalla Legge”, precisando che attualmente, a tutte le iscrizioni all’Albo di cittadini stranieri con titoli omologati presentate in data successiva al 31 ottobre 2011, si richiede tassativamente il rispetto dei requisiti derivanti dall’applicazione della legge 34/2006, del 30 ottobre” , la domanda di riconoscimento è rigettata”. In data 20.09.16, infine, il commissario ad acta comunicava al Tar di non potere provvedere, in quanto l’Amministrazione, ad avviso del commissario, aveva già emanato un diniego espresso previa acquisizione delle medesime informazioni di cui all’ordinanza del T.A.R. Lazio numero 8171 del 15 luglio 2016”. 2. Con il ricorso in epigrafe l’odierno esponente ha quindi impugnato a la PEC con cui il Ministero della Giustizia gli ha notificato il decreto di rigetto della domanda di riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna datato 7 luglio 2016 b il verbale di insediamento del commissario ad acta, depositato il 20 settembre 2016, relativo al procedimento precedentemente instaurato e definito con sentenza numero 4180/2016 della Sezione c ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Ha inoltre avanzato domanda risarcitoria dei danni derivanti sia dal silenzio inadempimento” dell’Amministrazione, dichiarato illegittimo con sentenza della Sezione numero 4180/2016, sia dal diniego di riconoscimento adottato il 7.7.2016. 3. Questi i motivi di impugnazione dedotti I - NULLITÀ DEI PROVVEDIMENTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 21-SEPTIES L. N. 241/90. I citati provvedimenti tanto quelli del Ministero della Giustizia che del commissario ad acta sarebbero stati assunti in violazione/elusione della sentenza Tar Lazio, Roma, I, 6 aprile 2016, numero 4180 e della ordinanza collegiale Tar Lazio, Roma, I, 15 luglio 2016, numero 8171 nella sentenza il giudice avrebbe ordinato alla P.A. di emettere un provvedimento espresso entro 30 gg., ma previa nuova interlocuzione con la Spagna, mentre né l’Amministrazione né il commissario avrebbero rispettato il quomodo dell’esecuzione. II - VIOLAZIONE PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI SANCITO NEGLI ARTT. 13, 14, 50 E 51 DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE. Sarebbe violato il principio del mutuo riconoscimento dei titoli, in base al quale lo Stato membro ospitante” non può sindacare la validità del titolo straniero dichiarato valido dalle competenti Autorità straniere, atteso che la competenza a stabilirne la validità sarebbe esclusivamente dello Stato membro di origine” che ha emanato il titolo in questo caso, la Spagna, in persona dell’Ilustre Colegio de abogados de Santa Cruz de La Palma . In Spagna solo i Colegios de abogados potrebbero iscrivere dar de alta o cancellare dar de baja un abogado il sistema IMI servirebbe solo a favorire lo scambio di informazioni nel mercato interno internal market information ma non avrebbe valore costitutivo” III - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, IN RELAZIONE ALLA COMUNICAZIONE IMI N. 49272 DELL’11.05.16. Erroneamente l’Amministrazione avrebbe affermato che la Spagna, con la comunicazione IMI numero 49272 del CGAE dell’11.05.16, avrebbe definitivamente dichiarato i titoli post 31.10.11 senza master ed esame di Stato come irregolari” e, invero, la sentenza del Tribunale superiore di giustizia di Madrid, del 29 giugno 2015, avrebbe negato l’esistenza di una discriminazione nella Ley 34/2006 fra i licenziati in Spagna e negli altri Paesi Ue. IV - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. Come ammesso dal Ministero della Giustizia, l’ufficio per il riconoscimento dei titoli di avvocato ha riconosciuto centinaia di titoli di abogados identici a quello del ricorrente. Solo a partire dall’agosto 2014, a seguito della ricezione delle false informazioni inviate con una mail anonima docomma 5-7 , il Ministero della Giustizia ha deciso di interrompere l’emissione dei decreti, nell’errato convincimento che i titoli fossero in fase di annullamento. Il titolo del ricorrente sarebbe identico a centinaia di titoli di abogados riconosciuti dal Ministero della Giustizia nel 2012, 2013 e 2014. Evidente sarebbe la disparità di trattamento tra titoli identici. Completata l’esposizione dei motivi di ricorso, il ricorrente ha compiutamente articolato domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dall’illegittimo silenzio protrattosi dal 24.06.15 al 07.07.16 , così come dall’illegittimo diniego dal 07.07.16 in poi dell’intimato Ministero. Ha, quindi, avanzato richieste istruttorie. 4. Nel presente giudizio si è costituito il Ministero della Giustizia, per resistere al ricorso e chiederne il rigetto nel merito, affidando l’esposizione delle proprie difese a successiva memoria, depositata in vista della discussione della domanda cautelare. Anche la parte ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie ragioni. 5. Con ordinanza collegiale numero 7401/2016 del 23 novembre 2016 è stata respinta la domanda incidentale di misure cautelari. 6. In vista della udienza pubblica per la discussione del ricorso, entrambe le parti hanno depositato memorie, anche di replica, ciascuna insistendo nelle proprie conclusioni. In data 21 febbraio 2018 il ricorrente ha depositato istanza di autorizzazione al deposito tardivo di memorie e documenti e contestuale istanza istruttoria. 7. Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Diritto 1. Va preliminarmente respinta l’istanza di autorizzazione, formulata da parte ricorrente, al deposito tardivo di documenti, e con essa, la contestuale istanza istruttoria, in quanto riguardano altro soggetto, non nominativamente individuato, che asseritamente verserebbe nella stessa situazione dell’odierno esponente il Collegio, considerata la mole documentale presente agli atti di causa, e ritenendo i documenti tardivamente depositati non rilevanti ai fini della delibazione della presente controversia, ne dispone lo stralcio dagli atti del presente giudizio, rigettando l’istanza in questione. 2. Quanto al merito, la compiuta ricostruzione della vicenda operata negli scritti difensivi dall’amministrazione intimata, unitamente alla copiosa e rilevante documentazione dalla stessa versata agli atti, consentono di superare de plano le censure attoree rivolte agli atti impugnati. 2.1 Ai fini dell’inquadramento normativo e fattuale della vicenda, è utile premettere sintetici cenni introduttivi. 2.2 L’odierna controversia riguarda un cittadino italiano che aspira al riconoscimento nell’ordinamento nazionale del titolo di abogado”, conseguito nello Stato spagnolo previa omologazione nello stesso paese del diploma di laurea, pure in Italia conseguito. Viene, qui, in rilievo il procedimento ordinario di riconoscimento dei titoli professionali – disciplinato dal d.lgs. 9 novembre 2007, numero 206, in attuazione della Direttiva 2005/36/CE - di competenza del Ministero della Giustizia, odierno intimato per la professione legale, il Ministero della Giustizia ha, nel tempo, adottato decreti di riconoscimento del titolo di abogado, applicando al richiedente misure compensative costituite dal sostenimento di una prova scritta ed orale. Nel procedimento in esame, l’amministrazione dello Stato membro ospitante, investita di una richiesta di riconoscimento del titolo professionale rilasciato dall’autorità straniera, procede ad acquisire in via ufficiale le necessarie informazioni dall’amministrazione straniera competente tramite il sistema IMI Internal Market Information System , sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell'Unione Europea, il cui utilizzo è reso obbligatorio, in materia, dall'art 3 del Regolamento UE numero 1024/2012 del 25 ottobre 2012 e dalla stessa direttiva 2005/36/CE art. 56 , come modificata dalla direttiva 2013/55. 2.3 Per quanto di interesse nella presente sede, si rileva che in Spagna, per il passato, il possesso della laurea in giurisprudenza costituiva requisito sufficiente per l’iscrizione in un Colegio de abogados e il conseguimento del titolo di abogado per l’effetto, il Ministero della Giustizia emetteva decreti di riconoscimento di soggetti che dimostrassero di essere in possesso del titolo di abogado. Sennonché, per effetto della ley numero 34/2006, in vigore dal 31 ottobre 2011, lo Stato spagnolo ha adottato una nuova disciplina di accesso alla professione di avvocato, introducendo un esame di abilitazione professionale. 2.3.1 Venuto a conoscenza della novità normativa, il Ministero della Giustizia ha avuto una lunga interlocuzione con le Autorità Spagnole al fine di ottenere chiarimenti in merito al corretto procedimento di acquisizione del titolo in discorso, come ridefinito dalla ley numero 34/2006. Nello specifico, in data 24 settembre 2014, attraverso il sistema IMI richiesta numero 35651 , l'Amministrazione della giustizia inoltrava richiesta al Ministerio de Educacion - all'epoca competente in Spagna per la professione di abogado come risultante dal sistema IMI stesso – sulla attuale regolamentazione della professione di abogado nel detto Paese le risposte non erano, tuttavia, risolutive e la stessa autorità spagnola si riservava di fornirne di più esaurienti, anche consultando il locale Ministero della Giustizia. Vi era incertezza, in particolare, sulla disposizione transitoria unica della legge numero 34/2006, da cui si desumeva punto 3 che coloro che avessero ottenuto l'omologazione della laurea straniera come licenciados entro il 31 ottobre 2011, potessero iscriversi ad un colegio profesional entro due anni dall'entrata in vigore della legge ossia entro il 31 ottobre 2013 , senza che fosse loro richiesto il conseguimento dei titoli in essa previsti master ed esame di Stato . 2.3.2 Poiché, a partire dal 17 febbraio 2015, la Spagna indicava, quale autorità competente in materia, il Ministerio de Justicia, ad esso il Ministero della Giustizia indirizzava, quindi, le richieste riguardanti taluni soggetti che avevano chiesto il riconoscimento del titolo di abogado, facendo espresso riferimento alle novità normative intervenute ed alla disposizione transitoria prevista nella legge spagnola numero 34/2006. Come risulta dalla documentazione agli atti, il Ministerio de Justicia interpellato rispondeva in maniera conforme in tutti i casi, chiarendo che Coloro che richiedano l'omologazione del titolo straniero dopo il 31/10/2011 devono frequentare un master specifico accreditato e superare l'esame di Stato . La sua iscrizione al Colegio de Abogados è irregolare e deve essere annullata dal Consejo de la Abogacía Espanola tra le altre, richiesta IMI 39462 ex 35651 IMI 39620 IMI 39624 all. 001, 002 e 003, Minumero Giust.,18.1.2018 . Ne risultava che i soggetti che avevano richiesto il riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna senza avere in precedenza e con profitto frequentato il master e sostenuto l'esame di Stato, qualora avessero attivato la procedura di omologazione dopo il 31 ottobre 2011, pur possedendo una documentazione apparentemente regolare, erano in realtà privi dei requisiti prescritti dalla normativa interna spagnola, come interpretata dall'autorità competente spagnola e comunicato per le vie ufficiali, ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di avvocato in Spagna. Inoltre, in data 24 aprile 2015 il Ministerio de Justicia comunicava che la prima sessione dell'esame di Stato introdotto dalla riforma si era svolta nell'anno 2014, in tal modo consentendo di escludere che i soggetti che si fossero iscritti in precedenza al rispettivo Colegio de Abogados, fossero stati in grado di superare il prescritto esame e che, quindi, gli stessi versassero in una situazione di regolarità dell’iscrizione. 2.3.3 La questione del riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna da parte di cittadini italiani, peraltro, era anche all’attenzione della Commissione europea, che sosteneva la necessità di chiedere nuovamente alle autorità spagnole, tramite la rete IMI, se le iscrizioni dei cittadini italiani coinvolti fossero state effettivamente annullate. Il Ministero della Giustizia tornava, quindi, a formulare i medesimi quesiti al Consejo General de la Abogacía Espanola, cui il Ministerio de Justicia aveva più volte fatto riferimento, il quale, dopo lunga e difficile interlocuzione, con risposta inviata in data 11 maggio 2016, tramite il sistema IMI, nel caso numero 49272 all. 006, Minumero Giust., 12.1.2018 , esplicitamente confermava che si dovranno accettare solamente le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri, con titoli omologati, senza richiedere la formazione complementare prevista dalla legge 34/2006, quando il titolo presentato avesse iniziato la pratica di omologazione prima del 31 ottobre 2011. A quei cittadini stranieri con titoli la cui omologazione sia stata avviata successivamente a tale data e che vogliono iscriversi all'Albo dovrà essere richiesta la formazione complementare prevista dalla Legge , aggiungendo che attualmente, a tutte le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri con titoli omologati presentate in data successiva al 31 ottobre 2011, si richiede tassativamente il rispetto dei requisiti derivanti dall'applicazione della legge 34/2006, del 30 ottobre . 2.3.4 In una apposita conferenza di servizi, tenutasi il 9 giugno 2016 all. 004, Minumero Giust., 18.11.2016 , si decideva, dunque, all'unanimità delle autorità intervenute tra le quali, oltre il Ministero della Giustizia, il Dipartimento per le Politiche Europee, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione ed il Consiglio nazionale forense , di procedere al rigetto delle domande di riconoscimento dei soggetti che, avendo richiesto l'omologazione del loro titolo di studio italiano successivamente al 31 ottobre 2011, non dimostrassero di avere frequentato il prescritto master e di avere superato l'esame di Stato in Spagna. 3. Tanto premesso, può passarsi all’esame delle censure svolte con i motivi di ricorso. 4. Con il primo motivo il ricorrente censura i provvedimenti impugnati perché sarebbero stati assunti in violazione/elusione della sentenza numero 4180/2016 e della ordinanza collegiale numero 8171/2016 della Sezione, che avrebbero ordinato alla P.A. di emettere un provvedimento espresso entro 30 gg., previa nuova interlocuzione con la Spagna, che non avrebbe invece avuto luogo. Il motivo è del tutto destituito di fondamento, in fatto e in diritto. Contrariamente agli assunti di parte ricorrente, la sentenza numero 4180/2016 ordinava al Ministro della Giustizia di provvedere entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, mentre non onerava affatto l'amministrazione intimata di interloquire nuovamente con le autorità spagnole. Un siffatto incombente era, invece, imposto, dalla successiva ordinanza numero 8171/2016 della Sezione, la quale, tuttavia, veniva emessa successivamente all’adozione del formale provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento presentata dal sig. L. e, pertanto, nessuna elusione o violazione dei provvedimenti giudiziali suddetti può essere predicata nel caso di specie, in cui l’Amministrazione intimata, una volta ricevute dalla Spagna le risposte risolutive sulla questione in esame in data 11 maggio 2016 , e organizzati le operazioni e i passaggi procedurali a tal fine necessari attività di traduzione, conferenza di servizi del 9 giugno 2016, etc. , ha adottato in data 7 luglio 2016 il decreto in questa sede impugnato, con ciò, dando compiuta esecuzione alla sentenza numero 4180/2016 della Sezione mentre, altrettanto correttamente il Commissario ad acta, nel verbale di insediamento depositato il 20.09.2016 presso la Segreteria della sezione, affermava che l’Amministrazione aveva ottemperato a quanto prescritto, rimettendo gli atti al Giudice. 5. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta la violazione del principio del mutuo riconoscimento dei titoli, in base al quale lo Stato membro ospitante” non può sindacare la validità del titolo straniero dichiarato valido dalle competenti Autorità straniere. La censura non è meritevole di adesione. Alla luce della ricostruzione della vicenda sopra operata parr. 2.2-2.3.4 , deve escludersi che il Ministero della Giustizia italiano abbia sindacato la validità del titolo straniero, essendo state, di contro, le stesse autorità competenti del paese di provenienza ad affermare, al di là del possesso formale di un provvedimento di iscrizione in un Colegio de Abogados, l’irregolarità dell’iscrizione di coloro che non possedessero i requisiti che le stesse autorità competenti spagnole avevano riferito essere indispensabili ai fini del corretto accesso ed esercizio della professione di avvocato in Spagna. Pertanto, in forza di quanto comunicato da parte delle autorità spagnole, correttamente l’Amministrazione intimata ha concluso che l’odierno esponente, così come tutti i soggetti versanti nelle medesime condizioni, ai fini dell'applicazione della normativa spagnola in materia, fosse del tutto carente dei requisiti richiesti per l'accesso e l'esercizio della professione di abogado in Spagna, e non potesse, dunque, vantare alcun valido titolo, suscettibile di essere riconosciuto in Italia, ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione di avvocato. 6. Con il terzo motivo il ricorrente insiste nelle sue tesi, soffermandosi sul dato dell'avvenuta iscrizione in un Colegio di abogados, mai revocata né annullata, per farne discendere la conseguenza di essere in possesso di un titolo valido. Le doglianze vanno disattese, sulla base delle considerazioni già svolte, in quanto la questione di cui si controverte non concerne il fatto dell’iscrizione del sig. L. in un Colegio di abogados, bensì il possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti per l'iscrizione, a prescindere dal dato formale dell'iscrizione stessa. Al riguardo, l’odierno esponente pone in risalto il mero dato amministrativo dell’iscrizione e, sul piano procedurale, eccepisce l’incompetenza del Ministerio de Justicia spagnolo. Tuttavia, osserva il Collegio che è lo stesso Consejo de la Abogacía Espanola a riferire testualmente che è avvocato chiunque, riunendo i requisiti stabiliti dall'ordinamento e specialmente nel titolo, si ritrova iscritto come esercente nel Colegio de abogados nel quale ha il suo domicilio professionale unico o principale IMI numero 49272, all. 003, ricorrente, 29.10.2016 , mentre, sul piano procedurale, ai fini del riconoscimento dei titoli professionali, le informazioni che provengono dall’autorità dichiarata competente dallo Stato membro nell’ambito del sistema IMI, appositamente istituito in seno all’Unione Europea, rivestono carattere pienamente ufficiale. 7. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato e va disatteso. Il ricorrente lamenta una pretesa disparità di trattamento rispetto a casi asseritamente identici per i quali, fino al 2014, sarebbero stati emessi decreti di riconoscimento del titolo apparentemente acquisito in Spagna. Alla luce della ricostruzione fattuale della vicenda, la censura va rigettata, considerato il lungo e difficile periodo di interlocuzione con le autorità spagnole che necessariamente ha preceduto il mutamento di orientamento del Ministero della Giustizia e il rigetto delle domande dei soggetti che, in base alle informazioni ufficiali fornite dalle competenti autorità spagnole tramite il sistema IMI, non possedessero i requisiti che le stesse autorità competenti spagnole hanno riferito essere indispensabili ai fini del corretto accesso ed esercizio della professione di avvocato in Spagna. 8. Per le considerazioni svolte il ricorso è infondato e va respinto, con riferimento alle domande annullatorie. 9. Quanto alle domande risarcitorie, si osserva che la prima mira al risarcimento del danno derivante dal silenzio inadempimento, protrattosi dal 24.6.2015 al 7.7.2016, inteso come danno da ritardo nell’adozione di un provvedimento favorevole all’istante la seconda mira al risarcimento del danno derivante dal diniego di riconoscimento espresso, inteso come danno da illegittimità dell’azione amministrativa. Il ricorrente deduce la sussistenza degli elementi per condannare la p.a. al risarcimento del danno, nella duplice configurazione richiesta, ai sensi dell’art. 34 c.p.a., richiamando la categoria della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.comma La pretesa risarcitoria avanzata nel suo complesso dal ricorrente è destituita di fondamento e va respinta. Quanto al danno da silenzio-inadempimento, osserva il Collegio che, alla stregua della giurisprudenza amministrativa, la sussistenza del danno da ritardo non può presumersi juris tantum, in relazione al mero superamento” del termine fissato per l’adozione del provvedimento amministrativo favorevole, in quanto il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provarne i presupposti sia di carattere oggettivo sussistenza del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale , sia di carattere soggettivo dolo o colpa del danneggiante . La prova dell’elemento soggettivo della fattispecie risarcitoria deve considerarsi raggiunta a fronte della dimostrazione di un esito favorevole del procedimento con conseguimento da parte del privato del bene della vita richiesto e a fronte di una palese ed oggettiva inosservanza dei termini procedimentali, non giustificata da parte dell’Amministrazione, né in sede procedimentale, né in sede giudiziale, con riferimento a difficoltà oggettive di tipo tecnico o organizzativo rispetto al concreto affare trattato Cons. St., sez. V, 25 marzo 2016, numero 1239 . Chiarisce ancora la giurisprudenza che l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sulla richiesta del privato accertata in sede giurisdizionale non reca di per sé alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita di cui trattasi e non può, pertanto, costituire di per sé il presupposto per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno Cons. Stato, sez. III, 12 marzo 2015, numero 1287 . Nel caso all’odierno esame, l’infondatezza del ricorso in epigrafe, come accertata dal Collegio, dimostra la non spettanza del bene della vita con esso agitato, e rappresentato dal riconoscimento del titolo di abogado conseguito in Spagna sicché parte ricorrente non riesce a soddisfare l’onere della prova dell’esito favorevole del procedimento contestato, che costituisce l’elemento decisivo ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da ritardo nell’adozione di un provvedimento favorevole. In ogni caso, nella vicenda de qua anche la prova dell’elemento soggettivo della fattispecie risarcitoria risulta carente. Come chiaramente messo in evidenza con la complessiva ricostruzione della vicenda, il ritardo dell’Amministrazione nel provvedere sulla domanda di riconoscimento del sig. L. non dipendeva da inerzia dolosa o colposa del Ministero della Giustizia, ma era principalmente dovuto al lungo e difficile periodo di interlocuzione con le autorità spagnole che necessariamente precedeva la definizione della posizione del Ministero della Giustizia sulla questione in esame. Come risulta ufficialmente dal verbale della richiamata conferenza di servizi del 9 giugno 2016, Solo a seguito di reiterate richieste da parte di questa Direzione generale di ulteriori chiarimenti in ordine alla validità del titolo di soggetti versanti in condizioni identiche – per le quali erano state fornite risposte contraddittorie e che hanno comportato una stasi procedimentale – il Consejo de la Abogacìa Espanola, con risposta inviata in data 11 maggio 2016 tramite il sistema IMI caso numero 49272 , ha infine esplicitamente confermato che si dovranno accettare solamente le iscrizioni all’Albo di cittadini stranieri, con titoli omologati, senza richiedere la formazione complementare prevista dalla legge 34/2006, quando il titolo presentato avesse iniziato la pratica di omologazione prima del 31 ottobre 2011. A quei cittadini stranieri con titoli la cui omologazione sia stata avviata successivamente a tale data e che vogliono iscriversi all’Albo dovrà essere richiesta la formazione complementare prevista dalla Legge”. Pertanto, nel caso all’odierno esame, difetta in radice anche l’elemento soggettivo, del dolo o della colpa, per la configurabilità di una responsabilità della p.a. per danno da ritardo TAR Sicilia - Palermo, III, 5 giugno 2015 numero 1316 . In definitiva, la non spettanza del bene della vita, come accertata dal Collegio ritenendo l’infondatezza del ricorso in epigrafe avverso il provvedimento di diniego impugnato, conduce al rigetto della domanda risarcitoria complessivamente spiegata dal ricorrente, sia quanto al danno da illegittimo silenzio”, sia – a fortiori - quanto al danno derivante dal diniego medesimo, inteso come danno da illegittimità dell’azione amministrativa, che, nella specie, è stata accertata come insussistente. 10. In ragione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede - dispone lo stralcio dagli atti di causa del deposito di parte ricorrente del 21 febbraio 2018 - respinge il ricorso - compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.