La promozione tra lo spot ed il cartoon salva la Rai dalla sanzione per pubblicità ingannevole

È assolutamente vietata la pubblicità in adiacenza dei cartoni animati prima, durante e dopo gli stessi per tutelare i minori. Non è però sanzionabile la réclame riconoscibile come tale e distinguibile dal resto della programmazione dell’emittente soddisfa tale fine l’inserimento della promozione di un altro programma televisivo tra lo spot incriminato ed il cartoon.

È quanto stabilito dal TAR Lazio, sez. III, n. 3007 del 16 marzo 2018. Il caso. Il TAR ha accolto il ricorso della RAI contro la diffida dell’AGCOM Autorità Garante delle telecomunicazioni del 2004 per aver trasmesso pubblicità in adiacenza ad un cartone animato, non rendendola distinguibile dal resto della programmazione. AGCM o AGCOM? Il TAR rileva come l’AGCOM, proprio in osservanza dell’articolo 1 L. n. 249/97, che le ha assegnato compiti specifici, ha vigilato sulla correttezza e la genuinità delle comunicazioni che avvengono tramite trasmissioni televisive, tanto più verso un pubblico come quello dei minori, non dotato ancora, in quanto tale, di una completa capacità critica e di discernimento, restando estranea la tematica della concorrenza . Deve essere disattesa la censura sull’incompetenza ad assumere misure in materia di pubblicità ingannevole e non riconoscibile. Sì allo spot se riconoscibile. Non è accoglibile nemmeno la doglianza circa il divieto assoluto di pubblicità previsto dall’articolo 3, comma 4, Delibera dell’AGCOM n. 538/01 Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite , secondo cui nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati dà attuazione all’articolo 8 L. n. 223/90 Legge Mammì che impone la riconoscibilità in quanto tale della réclame. Ergo questa misura è lecita, perché non è sproporzionata, né irragionevole, tenuto conto del fine perseguito con la disciplina in esame, del tipo di pubblico cui sono diretti i messaggi, dell’usuale non lunga durata dei programmi con cartoni animati . Si ricordi, seppure non citate in sentenza, che altre tutele e linee guida in materia sono dettate dal Codice di autoregolamentazione TV e minori del 29/11/02, dalla L. n. 112/04 Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI , dal d.lgs. 177/05 T.U. della radiotelevisione e dal Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale del 2008. Nella fattispecie l’inserimento della promozione di un altro programma televisivo tra il cartone e lo spot censurato, lo ha reso riconoscibile anche dai minori e distinguibile dal resto della programmazione, facendo venire meno i presupposti dell’impugnata contestazione.

TAR Lazio, sez. III, sentenza 13 dicembre 2017 – 16 marzo 2018, numero 3007 Presidente De Michele – Estensore Lomazzi Fatto e diritto Con atto numero 287 del 22 dicembre 2004 l’AGCom diffidava RAI spa dal cessare dal comportamento illegittimo, consistente nella trasmissione di messaggio pubblicitario in adiacenza a cartone animato, in violazione dell’articolo 3, comma 4 della Delibera numero 538 del 2001, non rendendo così distinguibile, ex articolo 8, comma 2 della Legge numero 223 del 1990, la pubblicità dal resto della programmazione. RAI spa impugnava la cennata determina, in quanto prodromica all’irrogazione di possibili sanzioni pecuniarie, censurandola per violazione dell’articolo 1 della Legge numero 249 del 1997, degli articolo 8, 31 della Legge numero 223 del 1990, degli articolo 1, 2, 4, 6, 7 del D.Lgs. numero 74 del 1992, degli articolo 3, 4 d.p.l., dell’articolo 10 della Direttiva numero 89/552/CEE, della Direttiva numero 84/450/CEE, della Direttiva numero 89/550/CEE, degli articolo 21, 41 Cost., degli articolo 29, 30 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’AGCom di cui alle delibere numero 17 del 1998 e numero 316 del 2002, della Legge numero 241 del 1990, dell’articolo 14 della Legge numero 689 del 1981, dell’articolo 3 della Delibera numero 538 del 2001, del principio di proporzionalità, per incompetenza nonché per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e illogicità, del difetto di motivazione. La ricorrente in particolare ha fatto presente quanto segue. Competente ad assumere misure in materia di pubblicità ingannevole e non riconoscibile era semmai l’AGCM e non l’AGCom quest’ultima Autorità, con l’articolo 3, comma 4 della delibera numero 538 del 2001, si era poi spinta oltre il dettato legislativo, secondo cui era precluso inserire spot pubblicitari all’interno di programmi e non prima e dopo gli stessi, in violazione così dei principi delle libertà di iniziativa economica e di manifestazione del pensiero nonché di proporzionalità, fissando un divieto assoluto di pubblicità non erano inoltre state considerate le osservazioni espresse sul punto dagli operatori in sede di consultazione pubblica precedente la delibera dell’AGCom. In via subordinata l’interessata ha sostenuto che la contestazione degli addebiti, avvenuta il 25 agosto 2004, per messaggi pubblicitari del 1°, 2, 4 marzo 2004, era stata tardiva che tra il programma di cartoni animati e lo spot pubblicitario in questione vi era stata la promozione di un altro programma televisivo. L’AGCom si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito. Con altra memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti. Nell’udienza del 13 dicembre 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato. Invero va precisato in primo luogo che l’AGCom, nel caso di specie, ha vigilato, ex articolo 1 della Legge numero 249 del 1997, sulla correttezza e la genuinità delle comunicazioni che avvengono tramite trasmissioni televisive, tanto più verso un pubblico come quello dei minori, non dotato ancora, in quanto tale, di una completa capacità critica e di discernimento, restando estranea la tematica della concorrenza. Giova inoltre rilevare che l’articolo 3, comma 4 della Delibera numero 538 del 2001, secondo cui nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati”, dà attuazione proprio alla disposizione legislativa di cui all’articolo 8, comma 2 della Legge numero 223 del 1990, illo tempore vigente, in base alla quale, tra l’altro la pubblicità televisiva [] deve essere riconoscibile come tale” che altresì la misura assunta non appare prima facie né sproporzionata, né irragionevole, tenuto conto del fine perseguito con la disciplina in esame, del tipo di pubblico cui sono diretti i messaggi, dell’usuale non lunga durata dei programmi con cartoni animati. Occorre nondimeno evidenziare che nel caso in trattazione tra il cartone animato e lo spot pubblicitario in esame è stato trasmesso il messaggio di promozione di un altro programma televisivo che dunque anche per un pubblico di minori la réclame pubblicitaria era riconoscibile come tale e distinguibile dal resto della programmazione. Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso numero 3106/2005 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Condanna l’AGCom al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 Mille/00 oltre ad accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.