Fallimento della società in house: quale giudice per l’azione risarcitoria del creditore insoddisfatto?

La giurisdizione spetta al G.O. poiché la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché la P.A. ne possegga – in tutto o in parte – le azioni il loro rapporto è di assoluta autonomia ed al soggetto pubblico non è consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull’attività mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, potendo solo avvalersi degli strumenti previsti dal diritto societario.

È quanto stabilito dal TAR Calabria n. 496 del 21 febbraio 2018. Il caso. Una banca creditrice di una società in house fallita citò innanzi al TAR la Provincia di Crotone e diversi Comuni per il risarcimento dei danni patrimoniali ad essa cagionati da plurime condotte illecite, consistenti nel mancato controllo, nell’omessa vigilanza e nell’inadempimento agli obblighi di diligenza e buona amministrazione da parte delle P.A. convenute, detentrici del 100% delle sue azioni. Inopponibilità. Per quanto esplicato in epigrafe e per la prassi costante in materia Cass. SSUU Civ. 21299/17, 24591/16 e 1237/15 Cons. Stato 1299/15 la lite s’inquadra nell’ambito di moduli di carattere privatistico, riguardando le forme dell’esercizio o del mancato esercizio degli ordinari poteri dell’azionista pubblico , come chiarito anche dall’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 175/16 la giurisdizione è, perciò, del Giudice ordinario. Infatti manca l’elemento oggettivo la controversia deve avere ad oggetto atti o condotte riconducibili all’esercizio delle funzioni istituzionali del soggetto procedente Cass., SSUU Civ., 28330/11 e questa giurisdizione esclusiva è invocabile solo se concorrono questo criterio con quello soggettivo l’intimato deve essere una delle P.A. indicate dall’art. 7, comma 2, c.p.a. .

TAR Calabria, sez. II, sentenza 21 febbraio 2018, n. 496 Presidente/Estensore Durante Fatto La ricorrente, creditrice di So.A.Kro. s.p.a. rimasta insoddisfatta in sede fallimentare, agisce per ottenere la condanna della Provincia di Crotone e dei Comuni intimati, già soci al 100% della predetta società, al risarcimento dei danni patrimoniali ad essa cagionati da plurime condotte illecite, consistenti nel mancato controllo, nell’omessa vigilanza e nell’inadempimento agli obblighi di diligenza e buona amministrazione. Resistono la Provincia di Crotone ed i Comuni di Crotone, Cirò, Cerenzia, Melissa, San Nicola dell’Alto, Scandale e Crucoli, eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione. All’udienza del 21 febbraio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione. Diritto Parte ricorrente chiede al Tribunale amministrativo regionale di accertare l’illiceità delle condotte, attive e omissive, ascrivibili alle Amministrazioni intimate, poste in essere nella gestione di una società in house, allo scopo di dimostrarne la responsabilità nel fallimento di questa e, di conseguenza, nell’inadempimento alle obbligazioni assunte. Difetta, in materia, la giurisdizione del giudice amministrativo, spettando invece la cognizione al giudice ordinario. E’ evidente, infatti, come l’attività censurata s’inquadri nell’ambito di moduli di carattere privatistico, riguardando le forme dell’esercizio o del mancato esercizio degli ordinari poteri dell’azionista pubblico. Né può invocarsi la giurisdizione esclusiva prevista nel settore di pubblici servizi, che richiede il necessario concorso di due presupposti a l’uno soggettivo, consistente nel rientrare il soggetto intimato fra le pubbliche amministrazioni”, come definite dal comma 2 dell’art. 7 del c.p.a. b l’altro oggettivo, consistente nell’avere la controversia ad oggetto, non qualsivoglia atto o attività dei soggetti suindicati, ma atti o condotte riconducibili all’esercizio delle funzioni istituzionali del soggetto procedente cfr. Cass. civ., Sez. un., 23 ottobre 2017, n. 24968 e 24 luglio 2013 n. 17935 Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2015 n. 1299 . Mentre, nella fattispecie, per come detto, manca la riconducibilità dell’atto, del provvedimento o del comportamento all’esercizio di un pubblico potere” cfr. Cass. civ., Sez. un., 22 dicembre 2011 n. 28330 . Come pure non vale il fatto che ad essere dichiarata fallita sia – secondo la tesi del ricorrente, contestata dalla Provincia di Crotone – una società in house, posto che l’art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016 ha oramai eliminato ogni dubbio circa l’inquadramento privatistico di quest’ultima. Infatti, la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato, sol perché la P.A. ne possegga – in tutto o in parte – le azioni, in quanto il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia, al soggetto pubblico non essendo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull’attività mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, potendo solo avvalersi degli strumenti previsti dal diritto societario cfr. Cass. civ., Sez. un., 14 settembre 2017 n. 21299, 1 dicembre 2016 n. 24591 e 23 gennaio 2015 n. 1237 . Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la novità della questione esaminata. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.