Sanzione di 3 milioni e 600 mila euro comminata dall’Antitrust nei confronti dell’ATAC

Legittima la sanzione comminata dall’Autorità Antitrust nei confronti dell’ATAC, la compagnia di trasporto ferroviario che opera nella regione Lazio, di 3 milioni e 600 mila euro per comportamento commerciale scorretto, tenuto conto che nel periodo dal 2010 al 2016 non avrebbe rispettato la tabella degli orari su diverse tratte di sua competenza, né avrebbe adeguatamente pubblicizzato ritardi e disservizi.

Ciò in quanto grava sul soggetto che offre un prodotto o una prestazione l’onere di rendere disponibili tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’adozione di una scelta consapevole da parte del consumatore. Il Tribunale Amministrativo del Lazio, Sezione I, con la sentenza 1081 depositata il 30 gennaio 2018 ha respinto tutti i motivi di ricorso della società di trasporto, avverso le determinazioni del Garante la Concorrenza e del Mercato il quale è competente anche ad applicare la disciplina del codice del consumo, posta a tutela del consumatore-utente. E, pertanto, nel caso specifico, a sanzionare il comportamento conseguente il frequente e sistematico mancato rispetto dell’orario diffuso presso le stazioni e sulla piattaforma digitale, nonché la ripetuta soppressione delle corse programmate e la mancata diffusione preventiva ed in tempo utile di informazioni riguardo alla impossibilità di effettuare determinate corse, in violazione della disciplina di cui agli art. 20, comma 2, 21, 22 del Codice del Consumo. Libertà di scelta degli utenti. Il Giudice amministrativo, sulla base anche di un costante orientamento giurisprudenziale, ha respinto le considerazioni svolte dalla società, circa il fatto che le modalità di gestione del servizio, non sarebbero state idonee ad incidere negativamente sulla libertà di scelta degli utenti, con la conseguenza che l’ambito di tutela dei consumatori, garantito dalla disciplina recata dal menzionato Codice, non potrebbe trovare applicazione, essendo, la stessa normativa, inidonea ad attribuire, in capo ai consumatori, un diritto ad ottenere adeguati” livelli di servizio. A tale proposito, infatti, il TAR ha affermato che non vi è dubbio che la carenza sistematica di corse, in distonia con l’entità dell’impegno anteriormente assunto con la clientela, nonché, la mancata, tempestiva, informativa alla stessa utenza, in ordine alla probabilità che alcuni treni sarebbero stati soppressi, risultano idonee a fondare l’intervento di AGCM, stante la preminenza dell’interesse coinvolto, alla cui salvaguardia sono finalizzate le prerogative attribuite a tale Autorità, riconducibili alla protezione del consumatore-utente ed il cui intervento abbraccia, dunque, anche le valutazioni relative alla modalità di gestione dei servizi resi. E ciò, nell'ottica di una sistematica e puntuale ricognizione normativa che viene, innanzitutto, specificamente in evidenza con l'art. 22 del Codice del Consumo, il quale, disciplina le ipotesi di Omissioni ingannevoli”. Dal dato letterale della disposizione normativa emerge, infatti, la volontà perseguita dal legislatore delegato di ricomprendere nell’alveo delle condotte legittimamente censurabili, tutte quelle lesive dell’interesse dei consumatori-utenti a vedersi corrisposto un efficiente sistema di servizi o di somministrazione di prodotti, rispondente al piano programmatico stabilito. Le condotte elusive del programma di servizi stabilito come pure le omesse, tempestive, informative in ordine a mutamenti del programma anzidetto, vengono sensibilmente ritenute contrarie agli interessi dei singoli consumatori e ciò, in linea, anche, con l’intento, più ampio, di garantire all’utenza la piena libertà di autodeterminarsi nonché di ripararsi da improprie forme di condizionamento. Peraltro, precisa la sentenza, con riferimento alle competenze dell’Autorità di settore dei trasporti ed alla possibile sovrapposizione di funzioni con l’Antitrust, il Giudice ha precisato che alla prima spetta la competenza ad applicare, secondo specifiche procedure, sanzioni per la violazione di obblighi previsti da disposizioni puntuali e settoriali, e tanto, del tutto in conformità con la ratio sottesa alla normativa del Codice del Consumo, sostanzialmente riproduttiva di quella del d.lgs. n. 74/1992, che ha tenuto fermo il precedente riparto di competenze tra le Autorità, ribadendo, secondo lo stesso schema precedentemente declinato, la sussistenza di una concorrenza di competenze tra AGCM ed Autorità di settore in relazione ai diversi profili contenutistici e modali del controllo. Tutela dei consumatori-utenti. In sostanza, nel settore dei trasporti, siano essi pubblici o privati, la tutela dei consumatori-utenti costituisce un obiettivo, garantito dall’Autorità competente, di preminente rilievo, soprattutto nel caso in cui l’utente, se prontamente ed esaustivamente informato in merito all’offerta presente e alle modalità di gestione della stessa sul mercato o dei cambiamenti rispetto al servizio programmato, possa decidere di modificare la scelta, compita in precedenza, di avvalersi di un dato gestore-impresa, al fine di raggiungere un più elevato livello di soddisfazione. Condivisibilmente l’AGCM, ha aggiunto il Giudice, nel provvedimento sanzionatorio, ha osservato che la soppressione delle corse, infatti, indipendentemente dalla successiva rimodulazione delle stesse, ha sostanzialmente vanificato la valenza informativa dell’orario diffuso dal professionista che si ribadisce, costituisce l’informazione principale sulla base della quale il consumatore prende in ambito urbano le sue decisioni, economiche, riguardo al mezzo di trasporto da utilizzare per recarsi al lavoro o in altri luoghi di interesse , dal momento che esso non ha molto spesso trovato corrispondenza con la reale consistenza del servizio di trasporto ferroviario effettivamente offerto da ATAC in tutto il periodo oggetto di osservazione nel presente provvedimento . In altri termini, l’importanza rivestita dal consumatore-utente nel rapporto bilaterale con il fornitore del servizio risulta connessa alla necessità di garantire non solo un effettivo rispetto della programmazione del servizio da rendere ma anche, se del caso, una pronta informativa in ordine ad eventuali, futuri, scostamenti di orario o dell’entità numerica delle corse stabilite.

TAR Lazio, sez. I, sentenza 17 – 30 gennaio 2018, numero 1081 Presidente/Estensore Perna Fatto 1. Con il ricorso notificato in data 8 settembre 2017 e depositato il successivo 11 settembre 2017, Atac S.p.a. di seguito anche Atac” o società” ha impugnato il provvedimento numero 26710 del 25 luglio 2017 di seguito anche provvedimento” , adottato a conclusione del procedimento istruttorio PS10666. 2. Espone, in fatto, la società che in data 30 novembre 2016 AGCM le comunicava, sulla base di accertamenti svolti d’ufficio, l’avvio di un procedimento istruttorio PS10666 volto a riscontrare l’eventuale sussistenza di una pratica commerciale scorretta, posta in essere da Atac S.p.a., e riguardante le modalità con le quali veniva offerto il servizio di pubblico trasporto ferroviario, previsto in regime di esclusiva, lungo le direttrici Roma-Lido di Ostia Roma-Giardinetti-Pantano e Roma-Civita Castellana-Viterbo. a In particolare, la condotta posta in essere dal professionista consisteva nella prospettazione – attraverso l’indicazione dell’orario diffuso presso le stazioni e sul sito internet della Società di un’offerta di servizio di trasporto frequente e cospicua non rispondente all’entità del servizio effettivamente reso, a causa della sistematica e persistente soppressione delle corse ferroviarie programmate, riguardanti le direttrici territoriali indicate b dall’indagine conoscitiva disposta dall’Autorità di settore del Trasporto Pubblico Locale IC47 , emergeva, inoltre, la realizzazione, da parte del gestore operante in regime di monopolio legale dei servizi di trasporto sulle Ferrovie ex-concesse”, di un’offerta di trasporto, nel periodo 2010 -ottobre 2016, diversa ed inferiore rispetto alla programmazione prevista nel Contratto di Servizio stipulato con la Regione Lazio c inoltre, Atac S.p.a. non procedeva, secondo l’Autorità, ad informare, preventivamente ed in tempo utile, la propria utenza circa l’impossibilità di effettuare le corse previste, pur essendo a conoscenza delle ragioni sistematiche che avrebbe potuto causare la soppressione di alcune di esse e la rimodulazione cronologica di altre corse già previste. 3. Ad avviso dell’Autorità, le descritte condotte avrebbero potuto integrare un’ipotesi di violazione degli articoli 20, comma 2, 21, 22, del D.Lgs numero 206 del 6 settembre 2005 codice del consumo , in quanto idonee ad ingannare i consumatori in merito alla effettiva disponibilità del servizio ed idonee a falsare il comportamento economico, in violazione dell’art. 21 del Codice del Consumo” secondariamente, sarebbero non rispondenti al normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da una società quale Atac”, in quanto, come già esposto, pur essendo la società , a conoscenza delle ragioni che avrebbero causato la soppressione/modifica delle corse, non avrebbe diffuso preventivamente ed in tempo utile le informazioni riguardo alla impossibilità di effettuare determinate corse – o di effettuarle in orari diversi, difformemente da quanto previsto negli articoli 20, comma 2 e 22 del Codice del Consumo. 4. L’Autorità, tenuto conto che la pratica commerciale oggetto del provvedimento impugnato veniva diffusa a mezzo Internet, in data 29 maggio 2017, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo, procedeva a richiedere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di seguito anche AGCOM” il prescritto parere, che perveniva ad AGCM in data 6 luglio 2017. AGCOM chiariva come lo strumento di comunicazione utilizzato dalla Società Atac S.p.a. fosse idoneo ad amplificare ed a diffondere l’irragionevolezza e/o scorrettezza della pratica contestata. In particolare metteva in luce come Internet consente una sempre più accurata proliferazione dell’utenza, dalla quale dipende la possibilità di raggiungere target specifici di consumatori, indirizzando loro messaggi mirati, con crescenti livelli di personalizzazione” e che quando gli utenti utilizzano internet cedono delle informazioni affinché il proprio profilo di consumatore possa essere utilizzato dagli operatori per offrire loro servizi personalizzati”. 5. Ancora, tenuto conto che l’oggetto della pratica commerciale contestata rientrava nell’ambito del settore del cosiddetto Trasporto Pubblico Locale TPL ”, in data 29 maggio 2017, AGCM procedeva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, ad inoltrare richiesta di parere istruttorio in capo alla competente Autorità di Regolazione dei Trasporti ATR , che provvedeva alla trasmissione dell’atto richiestole in data 28 giugno 2017. In esso veniva chiarito come l’esercizio dei poteri regolatori di ATR derivi sia dalla norma istitutiva dell’Autorità art. 37, D.L. numero 201/2011 che dal quadro regolatorio di settore, che la stessa Autorità è chiamata a garantire Reg. CE numero 1371/2007. Più in dettaglio, ATR evidenziava come, l’art. 2, paragrafo 2 del Reg numero 1371/2007 dispone che il presente regolamento non si applica alle imprese ferroviarie e ai servizi di trasporto che non sono titolari di licenza ai sensi della direttiva 95/18 CE”. Nel caso di specie, veniva chiarito come la Società Atac S.p.a., subentrata alla Società Met. Ro S.p.a. nel contratto di servizio con la Regione Lazio per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico ferroviario giù indicato, non presentava la predetta licenza e, pertanto, doveva ritenersi esclusa dal perimetro di disciplina tracciato dal Regolamento numero 1371/2007. Conseguentemente, si determinava l’interruzione dell’attività istruttoria rimessa in capo ad ATR. 6. Nell’adunanza del 25 luglio 2017, l’Autorità adottava, quindi, il provvedimento numero 26710, oggetto dell’odierno giudizio, in cui accertava la sussistenza di una pratica commerciale scorretta, in violazione degli articoli 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, vietandone l’ulteriore diffusione o continuazione ed irrogando, altresì, una sanzione amministrativa pecuniaria, in capo alla società Atac S.p.a., per un ammontare di 3.600.00 euro. Statuiva, da ultimo, l’obbligo, gravante sulla Società, di comunicare, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, il complesso di iniziative assunte in ottemperanza alla diffida indicata al punto a della delibera. 7. Avverso il suddetto provvedimento Atac si è gravata con il ricorso in epigrafe e ne ha richiesto l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi 1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, L.241/90 e 27 del Codice del Consumo, 97 Cost. Carenza di potere. La ricorrente sostiene che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sarebbe incorsa in errore interpretativo ritenendo applicabile, nel caso di specie, la disciplina di cui agli artt. 20 e ss. del Codice del Consumo. Gli articoli in esame non radicherebbero, in capo agli utenti, alcun diritto soggettivo ad ottenere adeguati” livelli di servizio, bensì, si limiterebbero a tutelare la libertà di scelta del consumatore, in ordine all’acquisto dei prodotti e dei servizi offerti sul mercato. Nel caso in esame, l’Autorità, ritenendo di utilizzare la normativa in materia di pratiche commerciali scorrette per innalzare gli standard qualitativi del servizio fornito da Atac S.p.a. alla propria utenza, avrebbe perfezionato un meccanismo di controllo amministrativo ed un conseguente potere sanzionatorio in assenza di basi giuridiche valevoli a legittimarne l’esercizio, agendo, pertanto, in totale carenza di potere. 2 Violazione e falsa applicazione degli Artt. 1 e 3, L. 241/90, 19 e 27 del codice del consumo, 97 Cost. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, difetto di istruttoria, violazione del principio del buon andamento. Sviamento di potere. Incompetenza. Le valutazioni in ordine alle modalità di erogazione e alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale andrebbero rimesse all’Autorità di regolazione dei trasporti ART , quale organo preposto ad applicare il Regolamento CE 1371/2007. AGCM sarebbe incorsa in errore condividendo il chiarimento fornito dall’Autorità di settore ART circa l’ambito soggettivo di efficacia del Regolamento numero 1371, riferito esclusivamente alle aziende di trasporto ferroviario, munite della licenza di cui alla direttiva 95/18/CE, tuttavia, non posseduta, dalla Società. Le disposizioni contenute nella direttiva numero 1371/2007, pur non essendo direttamente applicabili nei riguardi di Atac S.p.a., se non in qualità di parametri tecnico-giudici utili a valutare l’adeguatezza e l’entità della diligenza impiegata in ordine all’assistenza garantita agli utenti, durante l’erogazione del servizio, fonderebbero, da sole, l’esercizio di un autonomo potere valutativo in capo all’Autorità di regolazione dei trasporti ART . A suffragio di siffatte considerazioni, parte ricorrente aggiunge che il potere di proporre all’amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca dei contratti di servizio ai sensi dell’art. 37, comma 3, lettera c del d.l. 201/2011 , riconosciuto in capo ad ATR, sarebbe idoneo a legittimare l’esercizio dell’attività ispettiva nei confronti di Atac S.p.a. 3 Violazione degli artt. 20, 21 e 27 del D.Lgs numero 206/2005. Difetto di istruttoria. Eccesso di Potere, ed in particolare illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza ed ingiustizia, sviamento e perplessità, insussistenza della pratica commerciale individuata dall’Agcm. La ricorrente contesta un ulteriore vizio del Provvedimento valido ad inficiare la correttezza dell’impianto motivazionale dell’atto impugnato. In particolare, l’Autorità avrebbe erroneamente ritenuto opportuno fondare la propria analisi sui dati contenuti nei c.d. Rapporti Mensili sull’esercizio”, vale a dire, sul contenuto del documento trasmesso, con cadenza mensile, dalla Società Atac S.p.a. alla Regione Lazio, ai sensi dell’art. 13 del relativo Contratto di Servizio. La mancata considerazione, nella fase istruttoria, delle modifiche apportate, durante il corso dell’anno, all’entità numerica ed all’orario previsto delle corse programmate, sarebbe valida ad inficiare la legittimità complessiva dell’atto provvedimentale. 4 Violazione degli artt. 21 e 27 del d.lgs. 206/2005. Eccesso di potere, ed in particolare illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza ed ingiustizia, sviamento e perplessità. Insussistenza dei presupposti per qualificare la condotta di Atac come pratica commerciale scorretta. AGCM avrebbe strumentalizzato e manovrato, per fini sanzionatori, le dichiarazioni rese in sede di audizione da parte della Società e riferite alle modalità di utilizzo degli strumenti informatici e digitali, preposti a trasmettere alla clientela le c.d. modifiche non programmate” del servizio ferroviario. Più in dettaglio, l’Autorità avrebbe agito in modo superficiale ed approssimativo nel ritenere ingannevole e contrario ai parametri di diligenza il sistema di comunicazione fatto proprio da Atac S.p.a. e utilizzato al fine di rendere edotti gli utenti in merito alle soppressioni e ai ritardi delle corse programmate. 5 Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 11 della Legge numero 689/81. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare defetto di motivazione, illogicità manifesta. Difetto di istruttoria, ingiustizia ed irragionevolezze manifeste, Sviamento, difetto assoluto dei presupposti per l’irrogazione della sanzione. In merito al quantum della sanzione, sarebbe stata omessa la necessaria precisazione di tutti gli indici logici e fattuali idonei a cogliere le ragioni sottese alla determinazione definitiva dell’importo irrogato. Non sarebbe stata ossequiata la disciplina normativa racchiusa nell’art. 3 della legge numero 689 del 1981, in quanto, non sarebbero percepibili, dalla lettura della determinazione sanzionatoria, i presupposti di carattere soggettivo per l’irrogazione dell’importo comminato. La durata della condotta sarebbe, altresì, sovrastimata, in quanto, negli anni 2010, 2011, 2012 e 2016, il livello di inefficienza andrebbe collocato su un piano molto basso, non potendosi annoverare, pertanto, le annualità menzionate, tra gli indici temporali utili ai fini della valutazione complessiva della durata del disservizio arrecato. Lo stesso dicasi per l’anno 2015, in cui la sussistenza del vincolo oggettivo c.d. Spending reviw opererebbe quale circostanza esimente. Da ultimo, la sanzione comminata sarebbe irragionevole e sproporzionata con riguardo sia alla mancata valutazione delle misure adottate dalla Società per attenuare i disagi dei propri passeggeri, sia alle difficili condizioni economiche di Atac. 8. Nel presente giudizio si è costituita l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per resistere al ricorso in epigrafe, e ne ha richiesto il rigetto siccome infondato nel merito. 9. Con ordinanza collegiale numero 5457, adottata all’esito della camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017, è stata accertata la rinuncia alla istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente. 10. In vista della pubblica udienza fissata per la decisione del ricorso nel merito, le parti costituite hanno depositato brevi memorie di replica, ribadendo le rispettive tesi difensive. 11. All’udienza del 20 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione nella discussione in camera di consiglio il Collegio si riservava, rinviandone la decisione alla camera di consiglio del 17 gennaio 2018. Diritto 1. Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con cui l’AGCM ha ritenuto la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dalla ricorrente, Società Atac S.p.a., in quanto integrante una condotta, consistente nel frequente e sistematico mancato rispetto dell’Orario diffuso presso le stazioni e attraverso il sito Internet www.atac.roma.it, verificata la ripetuta soppressione delle corse programmate, idonea ad ingannare i consumatori in merito alla effettiva disponibilità del servizio reso ed a falsarne il comportamento economico, in violazione dell’art. 21 del Codice del Consumo”, nonché, in violazione dell’art. 20 comma 2, e 22 del Codice del Consumo, nella mancata diffusione preventiva di informazioni riguardo all’impossibilità di effettuare determinate corse”. In merito alle condotte tenute dalla ricorrente, AGCM precisava che le risultanze istruttorie hanno mostrato come il professionista abbia costantemente e sistematicamente disatteso l’orario ufficiale riportante le corse programmate e quindi le frequenze attese dai consumatori, sulle direttrici Roma-Lido, Roma-Giardinetti-Pantano, Roma-Viterbo , riducendo in modo rilevante e sostanziale l’offerta del servizio di trasporto rispetto a quanto previsto nel contratto di servizio, così generando gravi disagi all’utenza in termini di ritardi e affollamento delle vetture e, conseguentemente, ingannando i consumatori circa gli orari e la frequenza del passaggio dei treni e alterando perciò la loro libera e consapevole scelta economica sulle modalità di trasporto da utilizzare”. Premesso ciò, valga rilevare che l’impianto ricorsuale, articolato con le censure proposte, è volto, da un lato, e in primo luogo, a contestare in radice la competenza e la potestà istruttoria e sanzionatoria dell’Autorità in ordine alle condotte di Atac nei riguardi dell’utenza e, dall’altro, ad escludere la possibilità di ravvisare nella condotta sanzionata una fattispecie di pratica commerciale scorretta. Il Collegio è, quindi, chiamato a scrutinare, preliminarmente, il profilo inerente l’eccepita carenza di potere in capo ad AGCM, nonché, il sostenuto difetto di competenza della stessa Autorità, dichiarandone, tuttavia, l’infondatezza. 2. Con il primo motivo di gravane Atac afferma che illegittimamente AGCM avrebbe ritenuto di far rientrare nel perimetro di disciplina tracciato dal Codice del Consumo il comportamento complessivamente tenuto dalla Società di Trasporti, con riguardo al proprio bacino di utenza ed in relazione alle modalità di gestione del servizio ferroviario per il periodo ricompreso tra il 2010 e ottobre 2016, con riferimento al servizio reso lungo le direttrici di Roma-Lido, Roma-Giardinetti-Pantano, Roma-Viterbo. La condotta contestata, a dire dell’esponente, non rientrerebbe tra quelle rispetto alle quali AGCM è competente ad esercitare i propri poteri di controllo e sanzione, ai sensi del Codice del Consumo. In proposito, non assumerebbero preminente rilievo le modalità di gestione del servizio, che non sarebbero idonee ad incidere negativamente sulla libertà di scelta degli utenti, con la conseguenza che l’ambito di tutela dei consumatori, garantito dalla disciplina recata dal menzionato Codice, non potrebbe trovare applicazione, essendo, la stessa normativa, inidonea ad attribuire, in capo ai consumatori, un diritto ad ottenere adeguati” livelli di servizio. 2.1 L’assunto è privo di pregio. 2.2 Nell'ottica di una sistematica e puntuale ricognizione normativa viene, innanzitutto, specificamente in evidenza l'art. 22 del Codice del Consumo, il quale, nel disciplinare le ipotesi di Omissioni ingannevoli”, stabilisce che è considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso . Il comma 2, con disposizione di decisivo rilievo, precisa che una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. . 2.3 Dal dato letterale della disposizione normativa sopra riportata emerge, quindi, la volontà perseguita dal legislatore delegato di ricomprendere nell’alveo delle condotte legittimamente censurabili, tutte quelle lesive dell’interesse dei consumatori-utenti a vedersi corrisposto un efficiente sistema di servizi o di somministrazione di prodotti, rispondente al piano programmatico stabilito. Le condotte elusive del programma di servizi stabilito come pure le omesse, tempestive, informative in ordine a mutamenti del programma anzidetto, vengono sensibilmente ritenute contrarie agli interessi dei singoli consumatori e ciò, in linea, anche, con l’intento, più ampio, di garantire all’utenza la piena libertà di autodeterminarsi nonché di ripararsi da improprie forme di condizionamento. Nel quadro normativo introdotto dal Codice del Consumo è stata, peraltro, realizzata la piena equiparazione della pubblicità o comunicazione non riconoscibile o occulta” alla pubblicità e/o informativa ingannevole”, sul presupposto della loro identica idoneità a determinare una lesione della libertà di autodeterminazione dei consumatori. Non vi è dubbio che la carenza sistematica di corse, in distonia con l’entità dell’impegno anteriormente assunto con la clientela, nonché, la mancata, tempestiva, informativa alla stessa utenza, in ordine alla probabilità che alcuni treni sarebbero stati soppressi, risultano idonee a fondare l’intervento di AGCM, stante la preminenza dell’interesse coinvolto, alla cui salvaguardia sono finalizzate le prerogative attribuite a tale Autorità, riconducibili alla protezione del consumatore-utente ed il cui intervento abbraccia, dunque, anche le valutazioni relative alla modalità di gestione dei servizi resi. 3. Vanno, parimenti, disattese le censure svolte col secondo mezzo e tese a sostenere il difetto assoluto di competenza di AGCM in ordine alla valutazione circa l’entità del servizio reso dall’impresa di trasporto nei confronti della propria utenza, in conformità alla disciplina di cui al Regolamento CE numero 1371/2007. A dire dell’odierna esponente, le valutazioni in ordine alle modalità di erogazione e alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale andrebbero rimesse all’Autorità di regolazione dei trasporti ART , quale organo preposto ad applicare il menzionato Regolamento. 3.1 L’assunto non è suscettibile di positiva valutazione. 3.2 Giova premettere che il Regolamento CE numero 1371/2007 consente all’Autorità di regolazione dei trasporti ART , in qualità di organo preposto all’applicazione della disciplina in esso contenuta, di conoscere delle condotte perpetrate nei riguardi dell’utenza esclusivamente nei confronti delle aziende di trasporto ferroviario munite della relativa licenza di cui alla direttiva CE numero 95/18 , tra cui non rientra Atac. 3.3 Ciò trova, peraltro, riscontro nel parere reso, nel corso dell’istruttoria procedimentale cfr. pag. 36 del provvedimento , dalla stessa ART, di tal che il chiarimento, pur isolatamente considerato, già di per sé condurrebbe a disattendere la doglianza in esame e a ritenerla destituita di qualsivoglia fondamento logico-giuridico. Tuttavia, a riguardo conviene aggiungere che il grado di diligenza professionale comunque richiesto al professionista non può essere parametrato alla luce dei soli obblighi imposti dall'Autorità di regolazione competente per il settore di riferimento in quanto, secondo un ormai consolidato principio giurisprudenziale, Le norme in materia di contrasto alle pratiche commerciali sleali richiedono ai professionisti l'adozione di modelli di comportamento in parte desumibili dalla disciplina posta da Autorità di regolazione, ove esistenti, in parte dall'esperienza propria del settore di attività, nonché dalla finalità di tutela perseguita dal Codice del Consumo Tar Lazio, sez. I, numero 866/2012 . L'assolvimento degli obblighi di informazione e trasparenza nei confronti del consumatore stabiliti dall'Autorità di settore non esclude, pertanto, di per sé, l'esistenza di una pratica scorretta Tar Lazio, I, 8 settembre 2009, numero 8399 , né qualsiasi ipotesi di violazione del Codice del Consumo” Tar Lazio, I, 5 ottobre 2009, numero 9743 . Di conseguenza, che la fattispecie specifica valga a richiamare altrettante puntuali modalità di erogazione del servizio o di tecniche informative nei riguardi della clientela, non esclude che AGCM ed Autorità di settore possano intervenire per i rispettivi ambiti e per la tutela dei diversi interessi di cui sono affidatarie. 3.4 Difatti, la disciplina relativa all’erogazione del servizio ferroviario, dettata a tutela degli utenti, se garantisce, tra l'altro, la diffusione di informazioni e la collocazione della stessa complessa attività nel quadro di più ristretti settori Trasporto e Comunicazione , non osta, tuttavia, al riconoscimento di un più ampio potere istruttorio e sanzionatorio di AGCM. Come emerso già in sede di istruttoria procedimentale, alle Autorità di settore spetta la competenza ad applicare, secondo specifiche procedure, sanzioni per la violazione di obblighi previsti da disposizioni puntuali e settoriali, e tanto, del tutto in conformità con la ratio sottesa alla normativa del Codice del Consumo, sostanzialmente riproduttiva di quella del d.lgs. numero 74 del 1992, che ha tenuto fermo il precedente riparto di competenze tra le Autorità Cons. Stato, Sez. VI, 8.2.08, numero 420 , ribadendo, secondo lo stesso schema precedentemente declinato, la sussistenza di una concorrenza di competenze tra AGCM ed Autorità di settore in relazione ai diversi profili contenutistici e modali del controllo. Posta, quindi, l'assenza di un conflitto tra il Codice del Consumo e le discipline settoriali, ivi compresa quella inerente al settore all’odierno esame, la delimitazione degli ambiti di competenza tra Autorità di settore e Autorità antitrust” deve essere condotta in relazione agli specifici compiti alle stesse attribuiti. Ne discende che non è ravvisabile alcuna sovrapposizione di attribuzioni e/o incompetenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, alla luce della specificità dei relativi ambiti, stante che nella fattispecie de qua, l’Autorità si è limitata ad accertare e sanzionare, ex post, in ossequio alla normativa del Codice del Consumo, il frequente e sistematico mancato rispetto dell’orario diffuso presso le stazioni e sulla piattaforma digitale, nonché la ripetuta soppressione delle corse programmate e la mancata diffusione preventiva ed in tempo utile di informazioni riguardo alla impossibilità di effettuare determinate corse, in violazione della disciplina di cui agli art. 20, comma 2, 21, 22 del Codice del Consumo. 4. Infondati si appalesano anche il terzo e il quarto motivo di ricorso, volti a contestare il giudizio reso dall’AGCM in relazione alla complessiva pratica contestata. 4.1 A tal proposito si ritiene utile richiamare la normativa di riferimento, alla quale l’Autorità ha fatto rinvio nell’impugnato provvedimento, nonché i principi, elaborati dalla giurisprudenza del giudice amministrativo, che regolano la materia de qua. Più specificamente, l’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo stabilisce che una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. Il comma 4 individua come ingannevoli” le ipotesi di cui agli artt. 21, 22 e 23 e aggressive quelle di cui agli artt. 24, 24 e 26. A sua volta, il successivo art. 21, altresì citato a fondamento giuridico della sanzione irrogata, considera ingannevole” una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso b le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto c la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto d il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo f la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti g i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'art. 130 del presente Codice”. 4.2 Quanto poi ai principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, è stato dalla stessa chiarito che il sindacato del giudice, che ha carattere intrinseco, è ritenuto comprensivo anche del riesame delle valutazioni tecniche operate dall’Autorità, nonché, dei principi economici e dei concetti giuridici indeterminati applicati Cons. St., sez. VI, 20 febbraio 2008, numero 595 id. 8 febbraio 2007, numero 515 e va condotto con il ricorso a regole e conoscenze tecniche appartenenti alle stesse discipline applicate dall’Amministrazione, anche con l’aiuto di periti Cons. St., sez. VI, 23 aprile 2002, numero 2199 . E’ tuttavia incontestato che, ove la legittimità dell’azione amministrativa ed il corretto uso delle sottostanti regole tecniche siano stati accertati, il controllo giudiziale non possa andare oltre, al fine di sostituire la valutazione del giudice a quella già effettuata dall’Amministrazione, la quale rimane l’unica depositaria del potere esercitato Cons. St., sez. VI, 29 settembre 2009, numero 5864 id. 12 febbraio 2007, numero 550 id. 10 marzo 2006, numero 1271 Tar Lazio, sez. I, 24 agosto 2010, numero 31278 id. 30 marzo 2007, numero 2798 id. 13 marzo 2006, numero 1898 . I limiti del sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica nelle materie regolate dalle Autorità indipendenti, peraltro, sono stati ribaditi anche dalla Corte di Cassazione S.U. 20 Gennaio 2014, numero 1013 . 4.3 Tutto ciò chiarito, può ora passarsi all’esame del terzo motivo, con il quale Atac afferma che la pratica contestata nello specifico frequente e sistematico mancato rispetto dell’orario diffuso presso le stazioni e attraverso il sito Internet della Società”, nonché, la produzione in termini di scostamenti di corse effettuate rispetto a quelle programmate sarebbe sempre e nettamente negativo” si riferirebbe, erroneamente, ai contenuti dei c.d. Rapporti Mensili sull’esercizio” e non sul programma di esercizio in vigore, aggiornato dalle comunicazioni alla Regione e trasmesso all’utenza. 4.4 La censura non è passibile di favorevole valutazione. 4.5 Giova premettere che nel settore dei trasporti, siano essi pubblici o privati, la tutela dei consumatori-utenti costituisce un obiettivo, garantito dall’Autorità competente, di preminente rilievo, soprattutto nel caso in cui l’utente, se prontamente ed esaustivamente informato in merito all’offerta presente e alle modalità di gestione della stessa sul mercato o dei cambiamenti rispetto al servizio programmato, possa decidere di modificare la scelta, compita in precedenza, di avvalersi di un dato gestore-impresa, al fine di raggiungere un più elevato livello di soddisfazione. 4.6 Sul punto, il Collegio ritiene che condivisibilmente AGCM, nel provvedimento sanzionatorio cfr. pag. 43 del provvedimento , ha osservato che la soppressione delle corse, infatti, indipendentemente dalla successiva rimodulazione delle stesse, ha sostanzialmente vanificato la valenza informativa dell’orario diffuso dal professionista che si ribadisce, costituisce l’informazione principale sulla base della quale il consumatore prende in ambito urbano le sue decisioni, economiche, riguardo al mezzo di trasporto da utilizzare per recarsi al lavoro o in altri luoghi di interesse , dal momento che esso non ha molto spesso trovato corrispondenza con la reale consistenza del servizio di trasporto ferroviario effettivamente offerto da Atac in tutto il periodo oggetto di osservazione nel presente provvedimento”. Ciò, in quanto, l’importanza rivestita dal consumatore-utente nel rapporto bilaterale con il fornitore del servizio risulta connessa alla necessità di garantire non solo un effettivo rispetto della programmazione del servizio da rendere ma anche, se del caso, una pronta informativa in ordine ad eventuali, futuri, scostamenti di orario o dell’entità numerica delle corse stabilite, come risulta anche dagli orientamenti della giurisprudenza amministrativa, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, secondo cui Grava, dunque, sul soggetto che offre un prodotto o una prestazione l’onere di rendere disponibili tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’adozione di una scelta consapevole da parte del consumatore Tar Lazio, sez. I, 8 gennaio 2013, numero 104 , secondo una valutazione ex ante, che prescinde sia dall’idoneità della condotta ingannevole rispetto alle effettive competenze dei soggetti che sono specificamente venuti in contatto con l’operatore, sia dal concreto danno ad essi procurato Tar Lazio, sez. I, 18 settembre 2014, numero 9829 id. ,9 settembre 2014, numero 9559 . Ne discende che le argomentazioni svolte da Atac al fine di sostenere l’errore valutativo in cui l’Autorità sarebbe incorsa, non appaiono suffragate dalla disciplina richiamata, né dai successivi sviluppi interpretativi, che conducono, viceversa, a ritenere necessaria la trasmissione nella specie non effettuata in tempo utile dalla odierna ricorrente dei mutamenti intervenuti rispetto al programma stabilito nei riguardi della propria utenza, al fine di garantire pienezza informativa e conseguente libertà di azione/scelta dei consumatori, rispetto alla gestione dei propri interessi e tanto, in un’ottica teleologicamente orientata a garantire efficacia ed effettività alle disposizioni normative recate dal Codice del Consumo. 5. Parimenti prive di pregio si appalesano tutte le censure di cui al quarto mezzo di gravame, con cui si deduce, sostanzialmente, l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto di addebitare ad Atac le cause del disservizio recato all’utenza. In primo luogo, infatti, la ricorrente deduce che il mancato rispetto dello standard di diligenza professionale richiesto, riferibile alla sistematica rimodulazione dell’orario delle corse, a discapito dell’utenza, nonché al mancato rispetto del numero delle stesse corse programmate, non sia pertinente alla valutazione della condotta del professionista, il quale, nel corso del tempo, avrebbe anzi intrapreso una serie di misure volte a migliorare la qualità del servizio prestato. 5.1 Sotto tale profilo, osserva il Collegio che, ai fini dell’analisi e dell’individuazione del preciso canone di diligenza richiesto al professionista, la normativa a tutela del consumatore consente al sistema stesso di plasmarsi e rendersi applicabile nel modo più conforme alle necessità del caso concreto, in special modo avuto riguardo agli utenti, ed alle forme particolarmente variegate delle pratiche commerciali conf. Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2017, numero 1960 . Pertanto, la carenza di diligenza di Atac, nel non rendere, in tempo utile, edotto il consumatore finale del servizio di trasporto reso onde garantire allo stesso la possibilità di decidere di avvalersi di un sistema di trasporto alternativo e diverso da quello fornito dalla stessa Società, deve ritenersi rilevante ai fini sanzionatori. L’asserito depauperamento del personale viaggiante ed il contenimento dei costi, dettato dal D.L. numero 78/2015 c.d. Spending review , a cui la Società avrebbe dovuto far fronte, non ostano, infatti, alla stigmatizzazione, ad opera dell’Autorità di controllo, del comportamento complessivo, in particolare omissivo, tenuto dalla ricorrente e sostanzialmente idoneo ad incidere significativamente e negativamente nella sfera personale dei singoli utenti. 5.2 Con successivo ordine di argomentazioni, articolate all’interno dello stesso mezzo, la ricorrente contesta, poi, il giudizio di ingannevolezza formulato dall’Autorità con riguardo alla diffusione di orari predefiniti non rispondenti alla reale offerta di trasporto all’utenza, nonché all’omessa informativa circa la sistematica diminuzione delle corse registrate in tutto il periodo oggetto di istruttoria procedimentale. 5.3 Nel complesso, le considerazioni spese da Atac, a suffragio delle proprie censure, non meritano condivisione. 5.4 In proposito, richiamato quanto in precedenza affermato in tema di limiti del sindacato giudiziale sulle valutazioni operate da AGCM con riferimento alle modalità istruttorie seguite e ai prescelti strumenti tabellari e documentali onde accertare la portata ingannevole e non diligente della condotta di Atac, ritiene il Collegio che la tesi sviluppata dall’Autorità in merito all’ingannevolezza della pratica omissiva di Atac sia logica e adeguatamente argomentata e, pertanto, debba andare indenne dalle censure attoree. Al riguardo, devono nuovamente richiamarsi gli artt. 21, comma 1, e 22 del Codice del Consumo, per evincerne che, nel caso de quo, le censure rivolte avverso il giudizio di ingannevolezza della pratica si palesano destituite di fondamento giuridico-fattuale. 5.5 In particolare, il provvedimento par. 7, pag. 42 del provvedimento evidenzia come per tutto il periodo di riferimento a partire dall’anno 2010-momento in cui Atac è subentrata a Met.Ro.S.p.a. nella gestione delle citate ferrovie ex-concesse e fino al mese di ottobre 2010 le risultanze istruttorie hanno mostrato come il professionista abbia costantemente e sistematicamente disatteso l’orario ufficiale riportante le corse programmate e quindi le frequenze attese dai consumatori-sulle direttrici di riferimento, riducendo in modo rilevante e sostanziale l’offerta del servizio, così generando gravi disagi all’utenza in termini di ritardi e affollamento delle vetture e, conseguentemente ingannando i consumatori circa gli orari e la frequenza del passaggio dei treni e alterando perciò la loro libera e consapevole scelta economica sulle modalità di trasporto da utilizzare”. Al punto numero 132 viene messo in luce come nell’anno 2015 nel caso i della Roma-Lido, la soppressione ha interessato oltre 11.000 corse su un totale di circa 59.000 , pari a circa il 18% di quelle programmate, concentrato nei mesi di luglio solo poco più della metà delle corse programmate è stato effettuato , agosto soppresso più del 25% delle corse programmate e settembre soppresso circa il 20%delle corse programmate . Negli altri mesi, la percentuale delle corse soppresse rispetto a quelle programmate è risultato pari al 5-10% ii nel caso della Roma-Giardinetti-Pantano, la soppressione ha interessato quasi 12.000 corse 11,5% delle corse programmate , concentrata principalmente nei mesi di gennaio, giugno, luglio e agosto iii nel caso della Roma-Viterbo si sono registrate oltre 5.500 soppressioni 8% circa le corse programmate , sempre concentrate tra luglio e agosto circa il 74% del totale delle soppressioni ”Ed ancora ”La grave carenza nelle informazioni rese agli utenti del servizio attraverso canali istituzionali utilizzati dal professionista in particolare il sito internet è emersa con chiarezza dagli elementi acquisiti agli atti in cui risulta che Atac non forniva anticipatamente ai consumatori informazioni sulle soppressioni di corse previste, così come sull’inserimento di corse straordinarie e conseguente rimodulazione dell’orario, pur avendone il professionista contezza in tempi congrui”. 5.6 Inoltre, si deve tener presente che la valutazione del carattere ingannevole della comunicazione, sia essa informativa o pubblicitaria, costituisce una valutazione tecnico-discrezionale dell'Autorità che può essere sindacata dal giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità soltanto sotto il profilo della congruenza logica e della razionalità delle deduzioni espresse rispetto al tenore dei messaggi segnalati sicché, per consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di corretta e completa acquisizione degli elementi di fatto rilevanti, il convincimento dell'Autorità non è sindacabile se non sul piano della ragionevolezza e della congruità della valutazione, con esclusione di interventi del Giudice di carattere sostitutivo idonei a sovrapporre la propria valutazione tecnica opinabile od il proprio modello logico di attuazione del concetto indeterminato all'operato dell'Autorità, dovendosi reputare, di contro, ragionevole l'esistenza di una riserva di amministrazione in ordine al merito amministrativo, specie laddove vengano in rilievo provvedimenti adottati da un organo posto in posizione di particolare indipendenza, nell'esercizio di poteri neutrali T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, sentenza numero 6749/2017 C.d.S., VI, 25 febbraio 2003, numero 1054 id., 1° ottobre 2002, numero 5156 . 5.7 Di conseguenza, deve ritenersi che la condotta complessiva tenuta da Atac e posta al vaglio dell’Autorità Antitrust, legittimamente sia stata ritenuta scorretta, in quanto contraria ai canoni di diligenza richiesti, nonché ingannevole ciò che conduce al rigetto delle censure complessivamente svolte con il quarto motivo di ricorso. 6. Vanno infine disattese le censure articolate con il quinto motivo di gravame e tese a contestare le determinazioni assunte dell’Autorità in merito all’ammontare della sanzione irrogata ad Atac. 6.1 Giova premettere, in linea di diritto, che l'art. 27, comma 9, del Codice del consumo, richiamato dalla ricorrente, prevede che l’Autorità, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo edittale di euro 5.000,00 ad un massimo edittale di euro 5.000.000,00, tenuto conto della gravità e della durata della sanzione, e che, in virtù del rinvio operato dall'art. 27, comma 13, del Codice del consumo alle disposizioni della legge numero 689/1981, in particolare al capo I, sezione I, AGCM deve altresì tenere conto dei criteri di quantificazione previsti dalla legge citata e, in particolare, dall'art. 11 la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, l'opera svolta dall'impresa autrice dell'illecito per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la personalità dell'agente e le condizioni economiche dell'impresa . Come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa recente, da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare, l’entità della sanzione deve commisurarsi all’importanza e alle condizioni economiche dell’impresa, ai sensi degli artt. 27, comma 13, d.lgs. numero 206/05 e 11 l. numero 689/81, e ciò nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione, in modo da garantirne un’efficacia deterrente” Tar Lazio, Sez. I, 11 aprile 2017, numero 4447 e 9 marzo 2015, numero 3918 . 6.2 Nel caso di specie, il provvedimento sanzionatorio contiene una sufficiente e congrua motivazione a suffragio della determinazione della sanzione, tenendo conto dell’importanza dell’operatore sul mercato, del peso rivestito nel contesto sociale, con particolare riguardo al numero di utenti a cui è diretta l’attività svolta, della gravità della violazione, nonché della durata della stessa anni 2010-ottobre 2016 . La potestà sanzionatoria è stata dunque esercitata nel rispetto dei criteri tutti predeterminati dalle richiamate norme legislative e in aderenza ai principi di proporzionalità e di effettività delle sanzioni, ribaditi anche da recenti pronunce di questo Collegio. In particolare, contrariamente agli assunti attorei, osserva il Collegio che l’Autorità ha tenuto conto delle perdite di esercizio sopportate dalla società con la riduzione apportata all’importo base, stimato in 4.000.000 Euro, ridotto ad Euro 3.600.00 e pertanto, considerato il fatturato complessivo della ricorrente e la particolare gravità della violazione, la sanzione comminata appare congrua e proporzionata, considerata altresì la funzione deterrente, e non solo repressiva, che la sanzione deve assolvere. 6.3 Quanto alla lamentata mancata considerazione delle circostanze attenuanti, è sufficiente richiamare la giurisprudenza consolidata secondo la quale Il comportamento dell'agente rivolto alla eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, che può risultare rilevante in funzione di una riduzione della sanzione, non può consistere nella mera interruzione volontaria di ulteriori comportamenti violativi, e ciò anche quando tale interruzione si verifica prima dell'avvio della istruttoria da parte dell’Autorità è ben vero infatti che l'interruzione della condotta violativa, incidendo sulla durata della violazione, ne attenua la gravità, ma la stessa non può essere assimilata al ravvedimento operoso, che invece deve consistere in una condotta attiva nella specie non riscontrata volta a rimuovere le conseguenze pregiudizievoli della violazione commessa cfr., Cons. Stato, VI, numero 1092/2012 Tar Lazio, 5 maggio 2016, numero 5220 13 gennaio 2015, nnumero 372 e 375 . 6.4 Infine, nessun pregio può annettersi alle censure relative a una pretesa disparità di trattamento di Atac rispetto ai professionisti coinvolti nel diverso caso PS10677, che la ricorrente invoca, difettando, nella specie, qualunque elemento di analogia o, a fortiori, di identità, che consenta di stabilire un confronto tra le due vicende alla luce del principio chiaramente affermato dal Consiglio di Stato, secondo il quale la valutazione comparativa della condotta dell’Autorità nel valutare e sanzionare le fattispecie sottoposte al suo esame è possibile, a tutto concedere, soltanto laddove i casi prospettati presentino spiccatissime analogie se non addirittura identità” Cons. Stato, Sez. VI, 24 agosto 2011, numero 4799 . 7. Conclusivamente, alla luce di quanto dedotto, il ricorso è infondato e va respinto. 8. In ragione della novità della fattispecie, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.