Chi investe un motociclista deve tornare a scuola guida

L'automobilista che svoltando evita di concedere la precedenza al conducente di un veicolo a due ruote che proviene dal senso opposto di marcia procurandogli lesioni deve essere sottoposto alla revisione cautelare della patente. E non importa se gli organi di vigilanza intervenuti per i rilievi del sinistro non hanno considerato nel dettaglio anche la condotta di guida dell'infortunato.

Del resto la revisione della licenza di guida disposta ai sensi dell'art. 128 del codice ha solo natura cautelare. E, all'esito delle verifiche tecniche, il conducente potrà tornare a circolare. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, sez. I, con il parere n. 50 del 3 gennaio 2018 espresso a seguito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il caso. Un utente a bordo di una utilitaria ha violato l'art. 145 del codice stradale evitando di dare la precedenza in un incrocio ad un motoveicolo. A causa dell'incidente il conducente del veicolo a due ruote ha subito danni fisici importanti e, anche per questo motivo, la polizia locale ha inoltrato un rapporto alla motorizzazione proponendo la revisione cautelare della patente del distratto automobilista. Al ricevimento del provvedimento di revisione della patente di guida adottato ai sensi dell'art. 128 c.d.s. l'interessato ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ma senza successo. Finalità cautelare. Questo provvedimento non ha alcuna finalità sanzionatoria, specifica il Collegio interessato della vicenda. Ha invece soltanto finalità cautelare, in relazione alla necessità che il destinatario, soprattutto, ma non solo, se coinvolto in un incidente di una certa gravità, dia la dimostrazione di possedere ancora i requisiti prescritti per la guida del veicolo. È soltanto l'accertamento dell'avvenuta perdita di tali requisiti a produrre la conseguenza della revoca della patente di guida ovvero soltanto la sospensione, qualora siano venuti meno i soli requisiti psicofisici e sia ipotizzabile il recupero degli stessi .

Consiglio di Stato, sez. I, parere 13 dicembre 2017 – 3 gennaio 2018, numero 50 Presidente Torsello – Estensore Aureli Premesso Dagli atti emerge che il ricorrente il giorno 09.06.2015, mentre era alla guida di un'autovettura FIAT Panda, è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha provocato lesioni gravissime. Tale conseguenza, secondo il rapporto del Comando di Polizia Locale di Camposampietro PD , veniva causata dal fatto che il ricorrente, mentre percorreva una strada comunale urbana a doppio senso di marcia, giunto ad intersezione stradale, effettuava una manovra di svolta a sinistra omettendo di dare la precedenza al motoveicolo che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia. Il conducente del motoveicolo, nonostante la manovre poste in essere, non riusciva ad evitare l'impatto più tardi — trasportato all'Ospedale di Padova con elisoccorso veniva ricoverato in prognosi riservata. Al ricorrente è stata contestata la violazione dell'articolo 145/2°c. del D. L.vo 30 aprile 1992, numero 285 C.d.S. . Con provvedimento numero 228279/01.29.01 del 28.10.2016, l'Ufficio della Motorizzazione di Padova, in applicazione dell'articolo 128 del C.d.S, ha disposto la revisione della patente di guida in possesso del ricorrente, finalizzata alla verifica della persistenza dei requisiti di idoneità tecnica alla guida. Il ricorso straordinario in esame riguardante tale revisione viene affidato ai seguenti motivi illegittimità per falsa interpretazione di legge e travisamento dei presupposti in violazione degli articolo 128, 222 e 223 del D.Igs. numero 285/92 illegittimità per eccesso di potere, sotto il profilo sintomatico del difetto di motivazione, di imparzialità e trasparenza ìn violazione degli articolo 1 e 3 della legge 241/90. Considerato Con il primo motivo del ricorso straordinario si sostiene che da parte degli agenti accertatori intervenuti sul sinistro hanno commesso un macroscopico travisamento dei fatti non avendo essi tenuto conto del comportamento del conducente che procedeva in senso opposto né hanno dato rilevanza alla documentazione sanitaria pregressa riguardante quest’ultimo. Aggiunge il ricorrente che l’Amministrazione è tenuta ad adottare il provvedimento di revisione della patente di guida solo in casi di eclatante e grave violazione alle norme del Codice della Strada materia che sarebbe devoluta alla competenza del Giudice Penale, al quale soltanto spetta di assumere il detto provvedimento sanzionatorio, ove ne accerti le condizioni. Con il secondo dei motivi dedotti il ricorrente rileva che l'Amministrazione non ha messo a disposizione tutti gli atti necessari alla conferma della descritta dinamica del sinistro verificatosi il 09.06.2015, essendosi piuttosto limitata ha motivare il provvedimento impugnato con riferimento alle precedenti infrazioni commesse dallo stesso ricorrente. Quest’ultimo inoltre, da un lato, sottolinea di essere portatore di handicap di natura motoria, ragione per la quale ha la necessità dell'utilizzo della patente di guida e dall’altro, ha prodotto la certificazione di idoneita' alla guida di autoveicoli -OMISSIS-. I motivi dedotti non meritano condivisione. Deve essere premesso che il provvedimento di revisione della patente di guida disposta ex articolo 128 del codice della strada D.L.vo 285/92 non ha, al contrario di quanto sembra assumere il ricorrente, alcuna finalità sanzionatoria. Ha invece soltanto finalità cautelare, in relazione alla necessità che il destinatario, soprattutto, ma non solo, se coinvolto in un incidente di una certa gravità, dia la dimostrazione di possedere ancora i requisiti prescritti per la guida del veicolo. E’ soltanto l'accertamento dell'avvenuta perdita di tali requisiti a produrre la conseguenza della revoca della patente di guida ovvero soltanto la sospensione, qualora siano venuti meno i soli requisiti psicofisici e sia ipotizzabile il recupero degli stessi. Discende da quanto sopra che il primo motivo di ricorso è infondato poiché il verbale della Polizia locale pone in evidenza la gravità dell’infrazione alle norme del codice della strada commessa dal ricorrente, al punto da far dubitare della sua idoneità tecnica alla guida che è alla base dell’impugnato provvedimento di revisione della patente di guida. Esito che non viene neutralizzato né dall’opinata marginalità dell’infrazione commessa, né dalla necessità di attendere l’esito del procedimento penale che ne è scaturito. Poiché il rapporto della Polizia Locale viene richiamato nel provvedimento impugnato, si è in presenza di una motivazione per relationem del provvedimento impugnato, della cui legittimità non si deve dubitare secondo il fermo orientamento del giudice amministrativo al riguardo, e dalla quale emerge con chiarezza una valutazione della responsabilità nel sinistro, ricondotta al comportamento negligente dello stesso ricorrente. E’ evidente poi che rispetto al provvedimento della revisione della patente, poiché preordinato ad assicurare il prevalente fine della tutela della sicurezza della circolazione stradale, alcun rilievo possono avere le esigenze personali del conducente al quale tale revisione viene imposta. Consegue che anche il secondo motivo è infondato. P.Q.M. Esprime l’avviso che il ricorso debba essere respinto, con il conseguente assorbimento della domanda cautelare.