In casa non è possibile ospitare cani senza limite

Gli amanti degli animali che esagerano nell'offrire conforto a troppi trovatelli a quattro zampe, impedendo poi agli organi di controllo di verificare l'effettivo stato delle cose, rischiano anche una ispezione disposta dalla Procura. E tutti i conseguenti atti sanzionatori che potranno conseguire ad una visita di controllo effettuata dai vari organi di vigilanza a partire dal comando carabinieri per la tutela della salute.

Lo ha evidenziato il TAR Piemonte, sez. II, con la sentenza n. 1378 del 29 dicembre 2017. A seguito delle doglianze di alcuni vicini, il servizio veterinario territoriale ha verificato una particolare criticità igienico sanitaria nell'area antistante ad un fabbricato dove risultavano custoditi numerosi cani. Il Comune ha quindi provveduto ad adottare una ordinanza di sgombero e ripristino della zona rimasta peraltro inapplicata. Conseguentemente al protrarsi della situazione di disagio i carabinieri del Nas hanno effettuato un sopralluogo più mirato nell'abitazione degli amici degli animali con conseguente sequestro amministrativo, ai sensi della legge n. 689/1981, di ben 29 cani detenuti in condizioni critiche. Contro l'ordinanza di convalida del sequestro gli interessati hanno quindi proposto opposizione al Collegio, ma senza successo, per motivi prevalentemente formali. Ispezione dell'abitazione. Nel merito risulta però interessante verificare che la stessa fase esecutiva del provvedimento impugnato è risultata particolarmente travagliata, tanto è vero che è dovuta intervenire la Procura della Repubblica con un atto di ispezione dell'abitazione per l'adozione degli atti conseguenti da parte degli organi di vigilanza. Il provvedimento sindacale oggetto di censure è stato adottato ai sensi della legge n. 689/1981, prosegue la sentenza, a seguito dell'opposizione che i ricorrenti hanno proposto al sequestro adottato dai Nas. Ma il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa poi tempestiva ordinanza ingiunzione di pagamento o non è disposta la confisca entro 6 mesi. Nel caso sottoposto all'esame del Collegio non è possibile comprendere se il sequestro sia mai stato tramutato in confisca o meno. In ogni caso le relazioni depositate in giudizio dai ricorrenti a parere del TAR non sono idonee a sconfessare i plurimi accertamenti disposti dall'amministrazione. Quindi i proprietari degli animali sono stati condannati pure al pagamento delle spese di giudizio.

TAR Piemonte, sez. II, sentenza 5 – 29 dicembre 2017, n. 1378 Presidente Picone – Estensore Malanetto Fatto In data 28.7.2011 i NAS dei Carabinieri di Alessandria effettuavano un’ispezione presso la proprietà dei ricorrenti, sita in , via nel corso dell’ispezione rilevavano la presenza di 29 cani e, ritenutane la detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali per numero, condizioni di custodia e promiscuità, ne ordinavano il sequestro amministrativo. I cani venivano affidati in custodia all’Ente Nazionale Protezione Animali di Ovada il sequestro veniva convalidato con ordinanza n. 599/2011 del direttore del corpo di polizia municipale. Avverso l’ordinanza di convalida gli opponenti presentavano opposizione che, con il provvedimento n. 648/2011 qui impugnato, veniva parzialmente accolta, consentendo ai ricorrenti di tenere presso di sé 5 cani a scelta e confermando per il resto il provvedimento opposto. Lamentano i ricorrenti che il provvedimento impugnato che ha, in parte qua, confermato il sequestro è invalido ed inefficacie, oltre che afflitto da carenza di motivazione, difetto di istruttoria ed eccesso di potere. A sostegno della propria tesi le parti ricorrenti producono due valutazioni di esperti una allegata all’istanza di dissequestro presentata in sede amministrativa ed una redatta in data 30.8.2011 dalle quali emergerebbero considerazioni diverse circa lo stato di detenzione dei cani lamentano inoltre che il provvedimento impugnato sarebbe contraddittorio là dove, da un lato, ha confermato il ritenuto cattivo alloggiamento degli animali e, dall’altro, ha pur consentito agli interessati di mantenerne cinque Lamentano inoltre la violazione e falsa applicazione del DPR n. 320/1954 e della l. n. 281/1991, in combinato disposto con l’art. 6 del DPRG n. 4359/1993, recante regolamento di attuazione delle l.r. Piemonte n. 34/1993 in particolare la legge regionale e il relativo regolamento di attuazione non vieterebbero in sé la detenzione di più di cinque cani, fatti salvi la tutela dell’igiene pubblica e il benessere degli animali l’autorizzazione sanitaria, inoltre, sarebbe necessaria solo per i cani detenuti a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio, addestramento, mentre i ricorrenti hanno detenuto gli animali a solo scopo affettivo. Lamentano da ultimo la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, non sussistendo nel caso di specie presupposti di urgenza tali da legittimare il provvedimento impugnato. Si è costituito il comune resistente deducendo che, già in data 7.10.2010 ed in seguito a lamentele dei vicini, il servizio veterinario di igiene e sanità pubblica della ASL competente aveva effettuato un sopralluogo presso la proprietà dei ricorrenti, riscontrando una situazione critica il comune aveva quindi emesso l’ordinanza n. 94/2011, con la quale aveva prescritto ai ricorrenti di provvedere allo sgombero di materiali ivi accumulati, alla pulizia e disinfezione dell’area e ad una manutenzione adeguata. L’ordinanza rimaneva inottemperata. In seguito a nuovi esposti veniva effettuato un sopralluogo da cui scaturiva il verbale poi oggetto di convalida e successiva opposizione. La fase esecutiva del provvedimento impugnato appariva piuttosto travagliata in quanto la proprietà dapprima rifiutava l’accesso, quindi non interveniva spontaneamente. In data 30.9.2011 interveniva la Procura della Repubblica, che disponeva l’ispezione dell’abitazione e l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione degli atti impugnati nel contesto di un nuovo sopralluogo del 6.10.2011 venivano individuati ulteriori 14 cani, oltre ai 29 già oggetto dei provvedimenti impugnati i cani risultavano convivere con ratti, con i quali condividevano cibo ed acqua, oltre che essere affetti da patologie comportamentali. Contestava pertanto in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso, chiedendone la reiezione. All’udienza del 5.12.2017 la causa veniva discussa e decisa nel merito ai sensi dell’art. 73 c.p.a. venivano sottoposti al contraddittorio delle parti la problematica della intervenuta perdita di efficacia del provvedimento di sequestro, nonché il difetto di giurisdizione su eventuali addebiti di costi di mantenimento degli animali cui parte ricorrente effettua riferimento nella memoria depositata per la discussione di merito. Diritto L’esposizione di cui al ricorso introduttivo risulta lacunosa sia in fatto che in diritto. Preliminarmente occorre individuare la natura dell’atto impugnato. Come chiaramente evincibile dalla narrativa in fatto del provvedimento, e come posto in evidenza anche dalla difesa dell’amministrazione, il provvedimento sindacale oggetto di censura è stato emesso ai sensi dell’art. 19 della l. n. 689/1981 in seguito all’opposizione che i ricorrenti hanno proposto avverso i provvedimenti di sequestro adottati nei loro confronti. Non è quindi pertinente il richiamo che, con il terzo motivo di ricorso, si effettua all’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, neppure menzionato nell’atto impugnato. Per contro, recita l’art. 19 comma 3 della l. n. 689/1981, che Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.” In sostanza il provvedimento confermato in sede di opposizione resta una provvedimento di natura cautelare, destinato a perdere automaticamente efficacia ove non intervenga la confisca – che lo assorbe e comunque nel massimo termine di sei mesi. Sul punto, nonostante il rilievo d’ufficio, all’udienza di discussione la parte nulla ha chiarito, sicché non è dato comprendere se il sequestro sia mai stato mutato in confisca o meno resta vero che prescindendo da ulteriori eventuali problematiche di giurisdizione la perdita automatica di efficacia degli atti qui in contestazione priva i ricorrenti di interesse attuale al presente ricorso tale circostanza assorbe le censure di merito. Né questo Tar può vagliare la problematica dei costi di mantenimento. Non è infatti da escludere che, al sequestro, sia seguita una confisca posto che, con la memoria depositata in data 4.11.2017 ma non notificata, parte ricorrente lamenta l’illegittimità della richiesta intervenuta circa sei anni dopo il provvedimento impugnato di spese di pagamento per il mantenimento dei cani che l’amministrazione ha riferito anche a provvedimenti diversi da quelli per cui è causa e il cui contenuto in questa sede non è noto. Premesso che la domanda nuova contenuta in una memoria difensiva è inammissibile, in quanto neppure oggetto di notificazione, si evince dalla missiva con la quale sono state reclamate dai ricorrenti le spese di mantenimento che le stesse sono da collegarsi a due ordinanze n. 599/2011 e 792/2011 , la seconda delle quali, come detto, non è oggetto del presente giudizio. Inoltre, anche volendo prescindere dalla problematica della notificazione, resta vero che l’eventuale sequestro avrebbe perso efficacia ai sensi di legge, ancorché manchi in atti alcuna spiegazione circa il successivo iter procedimentale. Da ultimo, con riferimento alle spese accessorie si porrebbe, come evidenziato in udienza, anche un problema di giurisdizione. Si legge infatti in giurisprudenza la giurisprudenza amministrativa, esprimendo un orientamento condivisibile, ha avuto modo di chiarire che la giurisdizione sul provvedimento di convalida del sequestro cautelare amministrativo spetta al giudice ordinario, inerendo ad un procedimento volto all’irrogazione di sanziona amministrativa a titolo esemplificativo TAR Basilicata, 5 settembre 2011, n. 459 TAR Campania, Napoli, sez. III, 20 agosto 2010, n. 17205 questo stesso Tribunale, sez. I, 20 gennaio 2006, n. 103 . Peraltro, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che né l’atto che dispone la misura cautelare, né il provvedimento di rigetto dell’opposizione in sede amministrativa contro la medesima ovvero dell’istanza di dissequestro sono impugnabili in sede giurisdizionale, mentre l’accertamento dell’illegittimità della suddetta misura può essere richiesto con ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981 contro il provvedimento di confisca” Cass., sez. III, 9 agosto 2000, n. 10534 ” Tar Veneto n. 834/2014 . Nel merito pare comunque non inutile rilevare che le relazioni depositate in giudizio dai ricorrenti non sono idonee a sconfessare i plurimi accertamenti disposti dall’amministrazione e prodotti in giudizio, aventi tutti esito sostanzialmente univoco circa la condizioni critiche in cui venivano tenuti gli animali tra l’altro, nella relazione datata 2.8.2011 invocata a proprio favore da parte ricorrente, si legge espressamente che il veterinario redattore dott. Moriconi non ha potuto osservare gli animali”. Il ricorso risulta, per la assorbenti ragioni già esposte, in parte improcedibile, per la perdita di efficacia ex lege del provvedimento di sequestro, e in parte inammissibile perché la memoria contenente le doglianze circa i costi di mantenimento non è stata notificata e la problematica attiene comunque alla giurisdizione del giudice ordinario. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte improcedibile condanna i ricorrenti a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in € 3000,00 oltre IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.