L'autorizzazione è sempre precaria e condizionata dagli eventi

Il titolare di un impianto pubblicitario regolarmente autorizzato non ha un diritto automatico al rinnovo della licenza. Specialmente se risulta variato l'interesse pubblico alla regolarità della circolazione nell'area circostante al manufatto.

Lo ha chiarito il TAR Emilia-Romagna, sez. II, con la sentenza n. 809 del 6 dicembre 2017. Il caso. Una società di comunicazione ha richiesto il rinnovo della propria licenza di installazione di un impianto pubblicitario posizionato da alcuni anni in prossimità di una strada provinciale ed in vista di un incrocio. Contro il conseguente diniego espresso dalla provincia di Modena l'interessato ha proposto censure al Collegio ma senza successo. L'impianto pubblicitario, già in precedenza autorizzato dalla Provincia, è posizionato in corrispondenza di una intersezione a T” e pertanto ricade nel campo di applicazione dell'art. 51 del regolamento stradale. Il codice della strada non tratta diversamente gli incroci a T” rispetto alle altre intersezioni, specifica il Collegio. A parere del Ministero dei Trasporti, infatti, per intersezione si intende intersecazione delle correnti di traffico da tutti i lati organizzata in modo da consentire lo smistamento dall'una e dall'altra di esse . Incroci a T” e l’ampio concetto di intersezione. In buona sostanza, a parere del Ministero, il concetto di intersezione è molto ampio e ricomprende anche i semplici incroci a T”. Anche se l'impianto era stato autorizzato la licenza non può essere rinnovata, specifica la sentenza. Il beneficiario di una autorizzazione, del resto, è sempre sottoposto ad un potere di intervento dell'amministrazione, correlato alla tutela del preminente interesse alla sicurezza della circolazione stradale, sicché non può configurarsi una posizione di consolidato affidamento qualora le successive determinazioni dell'amministrazione, espressive del generale potere di riesame, siano – come nel caso di specie – dirette a tutelare l'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione .

TAR Emilia Romagna, sez. II, sentenza 28 novembre – 6 dicembre 2017, n. 809 Presidente Mozzarelli – Estensore Russo Fatto e diritto Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la determinazione n. 1251/2010 del 26.11.2010, ricevuta in data 10.12.2010, di diniego al rinnovo della autorizzazione n. 113 del 6.2.2007 per il mantenimento di cartellone pubblicitario in margine alla SP 623 del Passo Brasa, prog. Km 6+567, lato destro in Comune di Modena. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di ricorso 1 . Violazione di legge degli artt. 27 DLGS 285/1992 47, 49, 51 e 53 DPR 495/1992 artt. 1, 3 L. 241/90 artt. 41 e 97 Cost. eccesso di potere, arbitrarietà, erroneità, illogicità, travisamento, manifesta ingiustizia, sviamento, violazione dei principi dell’affidamento, principi di tassatività e tipicità dei provvedimenti amministrativi, trasparenza proporzionalità e pubblicità principi generali di efficacia, imparzialità,. Trasparenza della azione amministrativa. I . Occorre richiamare gli eventi in punto di fatto. a . la ricorrente ha chiesto alla Provincia di Modena il rilascio della autorizzazione alla installazione di un cartello pubblicitario sulla SP 623 Passo Brasa strada di proprietà provinciale del Comune di Modena b . è seguito provvedimento di autorizzazione n. 903 del 16.7.2003 c . con nota del 4.9.2006 la Provincia ha comunicato i motivi ostativi al rinnovo della autorizzazione consistenti nella difformità del cartello alla autorizzazione, nonché per le dimensioni superiori a mq 6 e contrarie al disposto dell’art. 48 comma 1 DPR 495/1992 d . l’impianto veniva adeguato e seguiva provvedimento di autorizzazione n. 113 del 6.2.2007 e . in data 6.10.2009 la ricorrente chiedeva ulteriore rinnovo f . in data 28.6.2010 la Provincia di Modena ha posto quesito con nota n. 63698 al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti avente a oggetto calcolo area di intersezione e applicazione distanze art. 51 da intersezioni su un senso o su entrambi i sensi di marcia” g . in data 1.7.2010 la Provincia di Modena ha comunicato alla ricorrente la sospensione del procedimento in attesa dell’esito del quesito sottoposto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a titolo quesito in merito alla applicazione dell’art. 51 del DPR 495/1992 nel caso di intersezioni a T e definizione dell’area di intersezione” h . in data 1.9.2010 venivano comunicati ulteriori motivi ostativi i . in data 16.9.2010 la ricorrente presentava osservazioni e memorie scritte precisava che la situazione di fatto non era mutata rispetto alla epoca del rilascio delle autorizzazioni per cui non vi erano motivi sopravvenuti di pubblico interesse e sicurezza stradale l . la PA rispondeva con nota n. 1251 del 26.11.2010 avente a oggetto rigetto dell’istanza. La motivazione poggia sul seguente presupposto la posizione richiesta non è regolamentare poiché in contrasto con quanto disciplinato all’art. 51, comma 3, lettera b , del regolamento codice della strada DPR 495/1992 trovandosi in corrispondenza con una intersezione il rigetto implica la immediata rimozione del cartello in oggetto . Tanto premesso con i motivi di ricorso la ricorrente lamenta che l’autorizzazione è stata rinnovata per ben due volte e si è ingenerato un legittimo affidamento. Viene citata anche la nota dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero di LLPP 19.6.2001 secondo la quale la richiesta di rinnovo della autorizzazione deve essere necessariamente accolta qualora non siano intervenute variazioni nello stato dei luoghi. Vi sarebbe altresì difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Controparte replica nel merito. Il Collegio ritiene non condivisibili le argomentazioni della ricorrente. In particolare si osserva quanto segue a . ex art. 27 DLGS 285/1992 la PA può revocare o modificare i provvedimenti di autorizzazione o concessione in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza pubblica b . nella specie, si tratta di un provvedimento di rigetto di una istanza di rinnovo presentata a 3 anni dalla precedente autorizzazione in presenza di nuove valutazioni giuridiche in merito allo stato dei luoghi c . l’impianto pubblicitario di cui all’oggetto è ubicato in corrispondenza della intersezione e pertanto ricade nel campo di applicazione di cui all’art. 51, comma 3, lettera b , del DPR 495/1992 inoltre l’art. 51, comma 4, del DPR 495/1992 consente alcune deroghe alle distanze di cui al comma 2 del medesimo articolo solo per determinate categorie di strade e specifiche situazioni mentre non prevede deroghe alle prescrizioni citate al comma 3 dello stesso articolo pertanto anche in caso di strade ove è imposto un limite di velocità di carattere non transitorio non superiore ai 50 km/h l’installazione in corrispondenza delle intersezioni è comunque vietata d . infine, tutti i tipi di intersezioni sono vincolati al divieto, anche quelle a T senza andare a verificare quindi se e quali manovre sono consentite e . la giurisprudenza ha più volte chiarito che dalla disposizione citata emerge che il beneficiario di un’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari è sempre sottoposto ad un potere di intervento dell’amministrazione comunale, correlato alla tutela del preminente interesse alla sicurezza della circolazione stradale, sicché non può configurarsi una posizione di consolidato affidamento qualora le successive determinazioni dell’amministrazione, espressive del generale potere di riesame, siano – come nel caso di specie – dirette a tutelare l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione f . in ultimo, il parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 30.7.2010 ha precisato che per intersezione si intende intersecazione delle correnti di traffico da tutti i lati ed organizzata in modo da consentirne lo smistamento dall’una all’altra di esse. In atti risulta chiarito che la precisazione giunta dal Ministero ha mutato la situazione rispetto alla ricognizione effettuata all’epoca in cui era stato rilasciato il precedente provvedimento autorizzatorio n. 113/2007 . In conclusione, il ricorso deve essere respinto. La spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna Sezione Seconda definitivamente pronunciando a . Respinge il ricorso in epigrafe. b . Condanna il ricorrente soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in favore del resistente nella misura di € 3.000,00 oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.