Dare assistenza ai disabili non può essere una questione di rispetto della percentuale media prevista dalla pianificazione regionale

Con la conseguenza che il diniego alla costruzione di strutture residenziali per disabili è illegittimo se non viene dimostrato come l’interesse pubblico verrebbe danneggiato dal rilascio di nuove autorizzazioni all’apertura di strutture private che non operano in regime di accreditamento con il S.S.N., e quindi non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Il caso. Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 5227/17 ha confermato la decisione del Giudice di primo grado, non accogliendo, pertanto, i motivi di appello della Regione Piemonte. Secondo il TAR, che ha richiamato peraltro precedenti della medesima Sezione di quattro anni fa, la regola stabilita dall'art. 8- ter , comma 3, d.lgs. n. 502/1992, a norma del quale la verifica regionale di compatibilità è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture , non può risolversi in uno strumento ablatorio delle prerogative dei soggetti che intendano offrire, in regime privatistico vale a dire senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, e con corrispettivi a carico unicamente degli utenti , mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio. Da parte sua, invece, la Regione Piemonte ha sostenuto che i principi generali di liberalizzazione del mercato, richiamati anche nelle norme riportate in sentenza d.l. n. 138/2011, d.l. n. 201/2011, d.l. n. 1/2012 , non potrebbero essere applicati tout court al settore della sanità, in considerazione della specificità sua propria, oltre che del rapporto di specialità delle norme regolatrici in relazione a quelle richiamate. In particolare, rispetto ai soggetti erogatori privati, il limite posto all’autonomia imprenditoriale, peraltro comune ad altri campi dell’economia farmacie , deriverebbe dalla caratteristica particolare del bene salute, ovvero dall’esigenza di contenere in termini generali la capacità di induzione della domanda da parte del sistema dell’offerta, con il rischio di determinare una domanda inappropriata. Fabbisogno finanziario e servizi sanitari. La sezione non ha condiviso tale tesi, sottolineando che l' art. 8- ter d.lgs. n. 502/1992, pur ponendo il rilascio dell'autorizzazione in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture non condiziona l'espansione del diritto del privato che vuole fornire le prestazioni sanitarie all'esistenza a monte di un apposito strumento pianificatorio che verifichi le anzidette esigenze . Del resto le valutazioni inerenti all'indispensabile contenimento della spesa pubblica ed alla sua razionalizzazione hanno la loro sede propria nei procedimenti di accreditamento, di fissazione dei tetti di spesa” e di stipulazione dei contratti con i soggetti accreditati procedimenti distinti e susseguenti sia logicamente che cronologicamente rispetto a quello relativo al rilascio della pura e semplice autorizzazione, che è quella di cui si discute . Peraltro, ha rilevato ancora il Collegio, la stessa Regione in un provvedimento adottato nell’anno in corso, ha affermato che l’esigenza di tutela della salute può riguardare solo la qualità dei servizi sanitari e la loro diffusione mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio mentre, viceversa, il blocco all’ingresso di nuovi operatori sul mercato delle prestazioni sanitarie, motivato con la saturazione di questo, sia controproducente per il miglioramento qualitativo e la riduzione dei prezzi dei servizi sanitari da parte dei privati operanti non in regime di convenzionamento con il S.S.N. .

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 26 ottobre – 13 novembre 2017, n. 5227 Presidente Frattini – Estensore Veltri Fatto e diritto 1.La società residenza serena di Tibi Rodolfo e c. s.a.s” ha chiesto al Comune di Alice Castello, con istanza del 26 febbraio 2009, il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una struttura socio-assistenziale per il ricovero e la cura di disabili intellettivi, e precisamente per la realizzazione di due gruppi appartamento” di 6 posti letto ciascuno. Il Comune di Alice Castello, in ossequio a quanto previsto dall’art. 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992, ha provveduto a richiedere preventivamente alla Regione Piemonte la verifica di compatibilità del progetto, in rapporto al fabbisogno complessivo di posti letto e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale. La Regione ha richiesto a sua volta all’ASL di Vercelli, territorialmente competente, di esprimere il parere di sua competenza, ma, prima che l’ASL si pronunciasse, il procedimento è rimasto sospeso ai sensi della D.G.R. 21.12.2009 n. 82-12916 fino all’adozione del provvedimento regionale di definizione del fabbisogno socio-sanitario relativo alle diverse tipologie di utenze anziani, adulti, minori , intervenuto con successiva D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010. Riavviato quindi il procedimento relativo al progetto presentato dalla ricorrente, l’ASL di Vercelli ha espresso in data 2 novembre 2010 parere negativo, in base al rilievo che per quanto riguarda l’assistenza residenziale per disabili, l’ASL VC, alla data del 31 dicembre 2009, ha un totale di 235 p.l., pari a 13,2 ogni 1.000 abitanti, mentre la media regionale è di 8,2 ogni mille abitanti”, di modo che la richiesta in oggetto supera i parametri regionali”. Uniformandosi al parere dell’ASL VC, la Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale n. 841 in data 8 novembre 2010, ha concluso il procedimento di propria competenza dando atto che il progetto della ricorrente non risulta compatibile con il fabbisogno di posti residenziali, per tale tipologia di utenza, nell’ambito territoriale dell’ASL VC”. 2. Il provvedimento è stato impugnato dalla residenza serena di Tibi Rodolfo e c. s.a.s.” dinanzi al TAR Piemonte. 3. Nelle more del giudizio la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato la D.G.R. n. 20-1833 del 7 aprile 2011 con la quale ha provveduto ad aggiornare al 31 dicembre 2010 i dati relativi al fabbisogno regionale di strutture socio-assistenziali per persone disabili, introducendo nuove previsioni di programmazione. 4. La società ricorrente ha inoltrato nuova domanda, ma anche in questo caso ha ricevuto un provvedimento di diniego, che ha impugnato con motivi aggiunti. 5. Il TAR Piemonte, definitivamente decidendo sulla controversia, ha accolto il secondo motivo del ricorso introduttivo e il secondo motivo aggiunto, contenenti censure di analogo tenore, nella parte in cui lamentavano che i provvedimenti impugnati non danno ragione di come l’interesse pubblico verrebbe danneggiato dal rilascio di nuove autorizzazioni all’apertura di strutture private che, come quella gestita dalla ricorrente, non operano in regime di accreditamento con il S.S.N., e quindi non comportano oneri a carico della finanza pubblica. 5.1. In particolare, il Tar, richiamate le sentenze della III Sezione del Consiglio di Stato, nn. 550 e 4574 del 2013, ha osservato che la regola stabilita dall'art. 8-ter, comma 3,del d.lgs. n. 502 del 1992, a norma del quale la verifica regionale di compatibilità è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture , non può risolversi in uno strumento ablatorio delle prerogative dei soggetti che intendano offrire, in regime privatistico vale a dire senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, e con corrispettivi a carico unicamente degli utenti , mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio. 6. Avverso la sentenza ha proposto appello la regione Piemonte. La medesima assume di non condividere l’impostazione data dal TAR. I principi generali di liberalizzazione del mercato, richiamati anche nelle norme riportate in sentenza D.L. n. 138/2011, D.L. 201/2011, D.L. 1/2012 , non potrebbero – secondo l’appellante - essere applicati tout court al settore della sanità, in considerazione della specificità sua propria, oltre che del rapporto di specialità delle norme regolatrici in relazione a quelle richiamate. In particolare, rispetto ai soggetti erogatori privati, il limite posto all’autonomia imprenditoriale, peraltro comune ad altri campi dell’economia farmacie , deriverebbe dalla caratteristica particolare del bene salute, ovvero dall’esigenza di contenere in termini generali la capacità di induzione della domanda da parte del sistema dell’offerta, con il rischio di determinare una domanda inappropriata. 7. Nel giudizio si è costituita la società residenza serena di Tibi Rodolfo e c. s.a.s.”. La stessa ha chiesto la reiezione del gravame. Da ultimo, nelle memorie conclusive, ha altresì dato notizia che la Regione Piemonte - con la D.G.R. n. 18-4763 del 13.3.2017 pubblicata sul B.U.R.P. n. 13 del 30.3.2017 - ed avente ad oggetto la Verifica ex art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. per le strutture eroganti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Modifica all’allegato A alla D.G.R. n. 98-9422 del 1 agosto 2008 e s.m.i. e all’iter procedurale” - ha apportato talune modifiche all’iter procedimentale per il rilascio delle sole autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, di cui all’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, nel senso di escludere la verifica di compatibilità con il fabbisogno. 8. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 26 ottobre 2017. 9. Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato. 9.1. In proposito non può che richiamarsi, poiché del tutto condiviso, quanto affermato dalla Sezione nella sentenza 50/2013, che ha chiarito come L' art. 8 ter del D.Lgs. n. 502 del 1992 e, pur ponendo il rilascio dell'autorizzazione di cui è controversia in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture non condiziona l'espansione del diritto del privato che vuole fornire le prestazioni sanitarie all' esistenza a monte di un apposito strumento pianificatorio che verifichi le anzidette esigenze.” Del resto le valutazioni inerenti all'indispensabile contenimento della spesa pubblica ed alla sua razionalizzazione hanno la loro sede propria nei procedimenti di accreditamento, di fissazione dei tetti di spesa e di stipulazione dei contratti con i soggetti accreditati procedimenti distinti e susseguenti sia logicamente che cronologicamente rispetto a quello relativo al rilascio della pura e semplice autorizzazione, che è quella di cui si discute”. 9.2. A tali pacifici principi può aggiungersi quanto da ultimo affermato proprio dalla Regione appellante nella nuova D.G.R. n. 18-4763 del 13.3.2017, ossia che l’esigenza di tutela della salute può riguardare solo la qualità dei servizi sanitari e la loro diffusione mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio mentre, viceversa, il blocco all’ingresso di nuovi operatori sul mercato delle prestazioni sanitarie, motivato con la saturazione di questo, sia controproducente per il miglioramento qualitativo e la riduzione dei prezzi dei servizi sanitari da parte dei privati operanti non in regime di convenzionamento con il S.S.N.”. 10. L’appello è pertanto respinto. 11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante alla refusione delle spese sostenute per la difesa dalla società residenza serena di Tibi Rodolfo e c. s.a.s.”, forfettariamente liquidate in €. 1.500, oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.