Il padre non era stato informato dell’andamento scolastico del figlio: bocciatura annullata

In applicazione del principio della bigenitorialità, il padre separato dalla madre deve essere informato circa l’andamento scolastico del figlio di cui sia stato disposto l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori. L’omissione comporta l’annullamento della bocciatura del ragazzo.

Bocciatura. Il TAR per il Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 312/17, depositata il 12 ottobre, si è espresso sulla bocciatura di un alunno di una scuola media di Gorizia, impugnata dal padre davanti ai giudici amministrativi. Il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti che avevano portato alla non ammissione alla classe successiva del ragazzo sulla base del complessivo andamento scolastico che aveva visto un peggioramento durante l’anno a causa della delicata situazione familiare dovuta alla separazione dei genitori. Sostiene il padre che la scuola abbia violato diverse disposizioni tra cui la circolare del Ministero dell’istruzione n. 536/2015 in tema di genitori separati e diritto del genitore non convivente a vigilare sull’istruzione del figlio e ad accedere alla relativa documentazione, in piena attuazione del principio della bigenitorialità. Mancanza di informazioni al padre. La scuola era effettivamente consapevole delle difficoltà incontrate dall’alunno per la difficile separazione dei genitori, sfociata in una situazione familiare particolarmente conflittuale. Ciononostante e ben sapendo che era stato disposto l’affidamento condiviso dell’alunno ad entrambi i genitori, solo la madre era stata resa partecipe dei risultati scolastici dello stesso. Risulta dunque fondato il ricorso del padre poiché il comportamento omissivo da parte dell’istituto scolastico gli ha impedito di intervenire tempestivamente e di adottare una serie di rimedi che, sulla base di un giudizio prognostico ex ante , avrebbero potuto dare buoni frutti, visto anche l’esito positivo con cui si era concluso il precedente anno scolastico frequentato altrove sotto la guida del padre.

TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 27 settembre – 12 ottobre 2017, n. 312 Presidente Settesoldi – Estensore Tagliasacchi Fatto e diritto Considerato che il ricorrente agisce quale esercente la responsabilità genitoriale sul proprio figlio - omissis -, chiedendo l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, degli atti in epigrafe indicati per effetto dei quali il ragazzo non è stato ammesso alla classe successiva considerato che la mancata ammissione alla classe successiva è così motivata La situazione dell’alunno è peggiorata nel corso dell’anno poiché ha manifestato poco impegno, scarso interesse e atteggiamenti poco collaborativi. Nonostante gli interventi degli insegnanti mirati a recuperare la delicata situazione dello studente egli non si è dimostrato disponibile a concretizzare positivamente con risultati adeguati, aggravando la sua posizione con reiterate assenze considerato che a sostegno della domanda caducatoria viene dedotto quale unico motivo di gravame la violazione ed erronea applicazione degli articoli 2 e 3 D.L. n. 137/2008, degli articoli 1 e 2 D.P.R. n. 122/2009, dell’articolo 2 D.P.R. n. 249/1998, dell’articolo 3 D.P.R. n. 235/2007, e l’eccesso di potere per violazione del POF – Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-2017/2018-2019 e del Patto di corresponsabilità educativa, per violazione degli obblighi di comunicazione e della circolare prot. n. 5336 del 2.09.2015 considerato che l’Amministrazione scolastica si è costituita, contestando la prospettazione avversaria e concludendo per la reiezione del ricorso considerato che risulta dalla documentazione in atti che la scuola fosse ben consapevole delle difficoltà che il - omissis - incontrava in dipendenza dalla difficile separazione dei genitori, sfociata in una situazione fortemente conflittuale tra i coniugi cfr. verbale della seduta consiglio di classe del 16.11.2016 considerato che è parimenti comprovato che la scuola abbia relazionato esclusivamente alla madre in ordine al rendimento scolastico negativo dell’alunno, ben sapendo che era stato disposto l’affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio ritenuto che, così facendo, la scuola abbia violato le precise indicazioni contenute nella circolare ministeriale prot. n. 5336/2015, volta a tutelare la bigenitorialità in ambito scolastico ritenuti sussistenti i presupposti di cui al combinato disposto degli articoli 60 e 74 Codice di rito per trattenere la causa in decisione, e avvisato di un tanto i difensori delle parti, alla camera di consiglio del 7 giugno 2017, fissata – previa abbreviazione dei termini processuali, così come espressamente richiesto dal ricorrente - per la decisione sulla domanda cautelare il ricorso viene accolto perché manifestamente fondato, in quanto il comportamento omissivo della scuola ha impedito al padre dello studente, ove tempestivamente informato della situazione scolastica del figlio, di adottare una serie di rimedi, così come dallo stesso a suo tempo prospettato nella e-mail inviata alla scuola in data 13.12.2016 ritenuto, infatti, con un giudizio prognostico ex ante, sulla scorta dell’esito più che positivo con cui si è concluso l’anno scolastico frequentato a Trieste quando il - omissis - è stato seguito dal padre e in ragione delle capacità di recupero dell’alunno evidenziate dall’andamento altalenante del profitto scolastico, che detti rimedi – ove tempestivamente attivati - avrebbero potuto dare buoni frutti per l’effetto gli atti impugnati vengono annullati, le spese di giudizio vengono nondimeno integralmente compensate tra le parti in ragione delle peculiarità del caso di specie. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5 D.Lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del - omissis -, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale a e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.