Usa e getta in mensa

L’utilizzo nella mensa scolastica di stoviglie in porcellana e vetro anziché in plastica è fattore premiante nella gara per l’affidamento del servizio di refezione.

Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 4450/17 depositata il 22 settembre scorso, ha capovolto la decisione del giudice di primo grado, il quale aveva affermato che la proposta aggiudicataria recava una variante non consentita impiego di stoviglie riutilizzabili e lavastoviglie in luogo di stoviglie monouso prescritte come condizione minima inderogabile dal combinato disposto di bando di gara e capitolato d’appalto . Ma di diverso avviso è stato il Tribunale di appello il quale non ha trascurato il fatto che uno specifico articolo del bando prevedeva, fra i criteri migliorativi oggetto di valutazione, la possibilità di effettuare proposte inerenti aspetti di ecoefficienza e sostenibilità ambientale del servizio con particolare riferimento ad una migliore gestione dei rifiuti prodotti . La fornitura di stoviglie a perdere monouso era invece contemplata fra le prestazioni minime del capitolato speciale d’appalto. Modifica dell’oggetto. A fronte della contestazione dell’esito della gara, il Giudice di primo grado, accogliendo il ricorso, aveva ritenuto di prediligere” l’impostazione volta ad enucleare dalla lex specialis il principio in forza del quale costituisce illegittima modifica dell’oggetto dell’appalto [] l’offerta di un servizio di mensa scolastica che comporti la fornitura di materiale pluriuso con conseguente necessità di impiego della lavastoviglie, trattandosi di sostanziale variazione non consentita di una modalità fondamentale di svolgimento del servizio , qualificando la fornitura del materiale monouso quale condizione minima inderogabile . Tale impostazione, tuttavia, non è stata ritenuta condivisibile. Ciò in quanto dalla lex specialis emergeva che la prescrizione relativa alle stoviglie monouso non si configurava quale condizione essenziale, non derogabile o migliorabile, bensì quale condizione minima, suscettibile di miglioria. Di tal che rettamente aveva valutato la Commissione di gara in tal senso. Peraltro, osserva la sentenza, non aveva colto nel segno l’osservazione dell’impresa rimasta esclusa, la quale aveva ritenuto erroneo il migliore punteggio assegnato per gli aspetti di eco-efficienza e sostenibilità ambientale, considerato il maggior consumo di acqua, energia e detergenti derivanti dall’utilizzo di stoviglie pluriuso.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27 giugno – 22 settembre 2017, n. 4450 Presidente Caringella – Estensore Ravenna Fatto Le società Turigest e Brin Mense in qualità rispettivamente di mandataria e mandante di una costituenda ATI e La Fenice hanno partecipato alla gara indetta dall’Unione dei Comuni Terre di Acaya e di Roca per l’affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando non consentiva ai concorrenti di offrire varianti, ma premiava le proposte aggiuntive di miglioramento del servizio. Delle due proposte presentate, La Fenice è stata dichiarata aggiudicataria. La Turigest e la Brin hanno impugnato l’esito della gara, sostenendo in particolare che l’offerta di La Fenice avrebbe dovuto essere esclusa, poiché questa aveva presentato una variante non ammissibile, avendo proposto l’uso di stoviglie non monouso ma riutilizzabili La Fenice a sua volta ha presentato ricorso incidentale. Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso principale, affermando che la proposta di La Fenice recava una variante non consentita impiego di stoviglie riutilizzabili e lavastoviglie in luogo di stoviglie monouso prescritte come condizione minima” inderogabile dal combinato disposto di bando di gara e capitolato d’appalto . Ha quindi respinto il ricorso incidentale di La Fenice, annullato l’aggiudicazione a suo favore e dichiarato inefficace il contratto stipulato, disponendo il subentro di Turigest e Brin nel contratto stesso per le prestazioni ancora da eseguire. La Fenice ha impugnato la sentenza e presentato istanza cautelare adducendo i seguenti motivi. 1. Il sistema stoviglie riutilizzabili e lavastoviglie” invece delle stoviglie monouso sarebbe una miglioria, dunque ammissibile in quanto conforme al bando, che espressamente chiedeva ai concorrenti di proporre migliorie, e non una inammissibile modifica all’oggetto dell’appalto. Avrebbe errato il Giudice nel qualificare le condizioni minime” riferite alle stoviglie monouso come inderogabili” e avrebbe dunque confuso l’oggetto dell’appalto con le modalità di svolgimento. 2.1. Il Giudice di primo grado avrebbe errato non cogliendo che l’offerta di Turigest non avrebbe contenuto il prescritto progetto relativo al personale, con indicazione del personale in organico, con specificazione delle mansioni, dei tempi di impiego e delle unità per addetto. 2.2. Inoltre l’offerta di Turigest avrebbe dovuto essere esclusa perché non avrebbe previsto le richieste modalità di svolgimento del servizio nell’ipotesi, prevista dal bando, di estensione del servizio stesso al Comune di Caprarica di Lecce. La Turigest e la Brin si sono costituite chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo altresì il secondo e il terzo motivo del ricorso di primo grado, di seguito sunteggiati. II. Sarebbe ingiustificato il miglior punteggio assegnato dalla Commissione di gara al piano dei trasporti presentato da La Fenice. Sarebbe erroneo il migliore punteggio assegnato per gli aspetti di eco-efficienza e sostenibilità ambientale, considerato il maggior consumo di acqua, energia e detergenti derivanti dall’utilizzo di stoviglie pluriuso comunque tali stoviglie sarebbero utilizzate solo in 5 plessi scolastici su 11. Per le altre migliorie presentate, le due proposte sarebbero state analoghe. III. L’aggiudicataria La Fenice avrebbe dichiarato mendacemente la capacità produttiva residua del centro di cottura di emergenza di almeno 500 pasti/giorno, richiesta dal bando, configurandosi così la carenza di un requisito di partecipazione e di un elemento essenziale dell’offerta tecnica. Diversamente opinando, per le resistenti sussisterebbe illegittimità del bando. Con memoria depositata il 14 marzo 2017 l’appellante La Fenice ha contestato le argomentazioni di controparte in pari data le resistenti hanno depositato una memoria con allegati. Si è costituita altresì l’Unione dei Comuni, chiedendo a sua volta, in riforma della sentenza appellata, il rigetto del ricorso di primo grado. Questo Consiglio, con l’ordinanza n. 1090 del 16 marzo 2017, ha accolto l’istanza cautelare di La Fenice per consentire all’attuale gestore di proseguire l’erogazione del servizio” fino alla fine dell’anno scolastico. In vista dell’udienza di merito, l’impresa appellante e le controparti hanno presentato ulteriori memorie, ribadendo le rispettive argomentazioni. All’udienza del 27 giugno 2017 la causa è passata in decisione. Diritto L’appello è fondato, con riferimento al primo motivo, assorbente. Invero l’art. 25 del bando prevedeva, fra i criteri migliorativi oggetto di valutazione, la possibilità di effettuare proposte inerenti aspetti di ecoefficienza e sostenibilità ambientale del servizio con particolare riferimento ad una migliore gestione dei rifiuti prodotti”. La fornitura di stoviglie a perdere monouso era invece contemplata fra le prestazioni minime” del capitolato speciale d’appalto. A fronte della contestazione dell’esito della gara, il Giudice di primo grado, accogliendo il ricorso, ha ritenuto di prediligere” l’impostazione volta ad enucleare dalla lex specialis il principio in forza del quale costituisce illegittima modifica dell’oggetto dell’appaltol’offerta di un servizio di mensa scolastica che comporti la fornitura di materiale pluriuso con conseguente necessità di impiego della lavastoviglie, trattandosi di sostanziale variazione non consentita di una modalità fondamentale di svolgimento del servizio”, qualificando la fornitura del materiale monouso quale condizione minima inderogabile”. Tale impostazione non è condivisibile. Invero dalla lex specialis emerge che la prescrizione relativa alle stoviglie monouso non si configurava quale condizione essenziale, non derogabile o migliorabile, bensì quale condizione minima, suscettibile di miglioria. Di tal che rettamente ha valutato la Commissione di gara in tal senso. Né può sostenersi, alla luce dell’oggetto dell’appalto quale definito dalla lex specialis, che l’utilizzo delle stoviglie monouso ne facesse parte integrante e come tale fosse immodificabile dalle proposte dei concorrenti. Quanto ai motivi riproposti in appello da Turigest e Brin, non esaminati dal Giudice di primo grado, il n. II è infondato, in parte per le ragioni sopra esposte, e, per le restanti parti, perché attiene a valutazioni inerenti alla discrezionalità della Commissione di gara, non sindacabili da questo Giudice se non nei noti limiti, che nel caso non risultano violati. Il n. III è parimenti infondato, poiché l’appellante ha dimostrato in termini sufficientemente convincenti che il centro cottura di emergenza, effettivamente disponibile prima dell’avvio del servizio”, ha la richiesta capacità produttiva residua. Sussistono peraltro giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza del T.A.R. Puglia indicata in epigrafe, rigetta il ricorso proposto in primo grado da Turigest. Dispone la compensazione delle spese fra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.